31992H0241

92/241/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 08/05/1992 pag. 0016 - 0018


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 sulla custodia dei bambini (92/241/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che al punto 16, terzo comma della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai Capi di Stato e di governo di undici Stati membri al Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989, si dichiara:

« È altresì opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari. »;

considerando che la Commissione ha previsto la presente raccomandazione nel suo programma di azione relativo all'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori;

considerando che la Commissione, nel suo terzo programma di azione a medio termine sulle pari opportunità per uomini e donne (1991-1995), ha ravvisato la necessità di ulteriori azioni in questo settore;

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione sulle politiche familiari trasmessa al Consiglio il 24 agosto 1989, ha sottolineato l'importanza di un'intensificazione dei lavori concernenti la custodia dei bambini;

considerando che i metodi di custodia dei bambini, il congedo parentale e il congedo di maternità sono elementi di un tutto che consente ai lavoratori di conciliare le loro responsabilità familiari con le ambizioni professionali;

considerando che gli Stati membri devono prendere e/o stimolare iniziative, tenendo conto delle rispettive responsabilità delle autorità nazionali, regionali o locali, delle parti sociali, degli altri organismi competenti e dei privati, e/o in collaborazione con questi vari attori;

considerando che la conciliazione delle responsabilità professionali con le responsabilità familiari e educative derivanti dalla custodia di bambini deve essere vista in un'ampia prospettiva che tenga anche conto degli interessi e delle particolari necessità dei bambini delle diverse fasce d'età; che è importante, per raggiunger questo fine, promuovere una politica globale volta a rendere possibile tale conciliazione;

considerando che è essenziale promuovere il benessere dei bambini e delle famiglie garantendo il soddisfacimento delle loro diverse esigenze e tenendo conto che le responsabilità derivanti dalla custodia di bambini e dalla loro educazione esistono prima e durante il periodo di scolarità e in particolare durante i primi anni di vita;

considerando che in tutti gli Stati membri la domanda di servizi di custodia di bambini, a prezzi abbordabili per i genitori, è superiore all'offerta esistente;

considerando che la carenza di servizi di costo contenuto di custodia dei bambini nonché di altre iniziative volte a conciliare le responsabilità di cura ed educazione dei figli con il lavoro dei genitori, o con l'istruzione e la formazione che questi seguono per ottenere un impiego, rappresenta un grave ostacolo all'accesso e ad una più efficace partecipazione delle donne al mercato del lavoro, alla parità delle possibilità con gli uomini, alla piena partecipazione delle donne a tutti i settori della società e ad un'efficace utilizzazione dei loro talenti, nonché delle loro qualificazioni e attitudini, nell'attuale situazione demografica;

considerando inoltre che, al riguardo, esistono disparità tra gli Stati membri e tra le regioni degli Stati membri;

considerando che più adeguati servizi di custodia dei bambini possono facilitare la libera circolazione dei lavoratori sul mercato del lavoro europeo;

considerando che i servizi di custodia di bambini possono essere pubblici, privati, individuali o collettivi;

considerando che la custodia dei bambini è una nozione vasta che può implicare l'organizzazione di servizi di custodia corrispondenti alle esigenze dei bambini, la concessione di congedi speciali a genitori, lo sviluppo di un ambiente, di strutture e di un'organizzazione del lavoro appropriati e la divisione fra uomini e donne delle responsabilità professionali, familiari ed educative derivanti dalla custodia di bambini;

considerando che, in taluni Stati membri, a motivo del basso livello del reddito nazionale e della necessità di ridurre rigorosamente l'aumento delle spese pubbliche, il ruolo delle autorità pubbliche può essere sottoposto a particolari costrizioni;

considerando che la clausola tipo inclusa nei quadri comunitari di sostegno relativi alla politica strutturale stabilisce che le azioni e misure intraprese in tale contesto devono essere conformi alla politica e legislazione comunitaria in materia di pari opportunità per uomini e donne, contribuendo eventualmente alla loro attuazione, e che in particolare si deve tener conto delle esigenze, in fatto di formazione e infrastruttura, che facilitano la partecipazione delle donne con figli al mercato del lavoro;

considerando inoltre che nell'ambito dell'iniziativa comunitaria NOW (1991-1993), finanziata dai Fondi strutturali e mirante a promuovere pari opportunità per le donne nel campo dell'occupazione e della formazione professionale, sono previste misure complementari per la custodia dei bambini atte a facilitare l'accesso delle donne con figli al mercato del lavoro e a corsi di formazione professionale,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto Si raccomanda agli Stati membri di adottare e/o stimolare gradualmente iniziative che consentano agli uomini e alle donne di conciliare le loro responsabilità professionali con le responsabilità familiari e educative derivanti dalla custodia di bambini.

Articolo 2

Settori di iniziative Si raccomanda a tal fine agli Stati membri, tenendo conto delle rispettive responsabilità delle autorità nazionali, regionali o locali, delle parti sociali, degli altri organismi competenti e dei privati, e/o in collaborazione con le autorità nazionali, regionali o locali, le parti sociali, gli altri organismi competenti e i privati, di adottare e/o stimolare iniziative nei quattro settori seguenti:

1) organizzazione di servizi di custodia di bambini mentre i genitori:

- lavorano,

- seguono corsi di istruzione o di formazione per ottenere un lavoro,

- sono in cerca di un lavoro o di un corso di istruzione o di formazione per ottenere un lavoro.

Ai fini della presente raccomandazione, si intende per « servizi di custodia di bambini » qualsiasi forma di custodia di bambini pubblica o privata, individuale o collettiva;

2) concessione di congedi speciali ai genitori che lavorano e sono responsabili della custodia ed educazione di bambini;

3) ambiente, strutture e organizzazione del lavoro, al fine di adeguarli alle esigenze dei lavoratori con figli;

4) divisione fra uomini e donne delle responsabilità professionali e di quelle familiari e di educazione risultanti dalla custodia di bambini.

Articolo 3

Servizi di custodia di bambini Per quanto riguarda i servizi di custodia di bambini, si raccomanda agli Stati membri, tenendo conto delle rispettive responsabilità delle autorità nazionali, regionali o locali, delle parti sociali, degli altri organismi competenti e dei privati, e/o in collaborazione con le autorità nazionali, regionali o locali, le parti sociali, gli altri organismi competenti e i privati, di adottare e/o stimolare iniziative volte a:

1) consentire a genitori che lavorano, seguono corsi di istruzione o formazione per ottenere un lavoro, o sono in cerca di un lavoro o di un corso di istruzione o di formazione per ottenere un lavoro, l'accesso per quanto possibile a servizi locali di custodia di bambini.

In questo contesto, occorre in particolare provvedere affinché:

- i servizi siano offerti a costi contenuti che i genitori possano affrontare;

- i servizi concilino un'assistenza affidabile dal punto di vista della salute e della sicurezza e un'educazione generale e un approccio pedagogico;

- si tenga conto delle esigenze dei genitori e dei bambini nel determinare l'accesso ai servizi;

- i servizi siano disponibili in tutte le aree e regioni degli Stati membri, comprese le aree urbane e rurali;

- i servizi siano accessibili ai bambini aventi esigenze particolari, per esempio di ordine linguistico, e a quelli che vivono in famiglie monoparentali, e rispondano alle loro necessità;

2) incoraggiare la flessibilità e la varietà dei servizi di custodia dei bambini come elementi di una strategia volta ad accrescere le possibilità di scelta e soddisfare le diverse preferenze, esigenze e situazioni dei bambini e delle famiglie, pur preservando una coerenza fra i vari servizi;

3) provvedere a che la formazione iniziale e permanente degli addetti ai servizi di custodia dei bambini sia conforme all'importanza e al valore sociale ed educativo del loro lavoro;

4) incoraggiare i servizi in questione ad operare in stretta collaborazione con i genitori e con le collettività locali, prevedendo regolari contatti e scambi di informazioni, in modo da rispondere alle esigenze dei genitori e a situazioni locali particolari;

5) incoraggiare le autorità nazionali, regionali o locali, le parti sociali, gli altri organismi competenti e i privati, conformemente alle rispettive responsabilità, ad apportare un contributo finanziario alla creazione e/o al funzionamento di servizi di custodia di bambini, omogenei e di costo contenuto, con possibilità di scelta per i genitori.

Articolo 4

Congedi speciali Per quanto riguarda i congedi speciali concessi ai genitori che svolgono un lavoro subordinato e hanno responsabilità in fatto di custodia ed educazione di bambini, si raccomanda agli Stati membri, in funzione delle rispettive responsabilità delle parti sociali, delle autorità nazionali, regionali o locali, degli altri organismi competenti e dei privati, e/o in collaborazione con le parti sociali, le autorità nazionali, regionali o locali, gli altri organismi competenti e i privati, di adottare e/o di stimolare iniziative, volte a tener conto, realisticamente, della maggiore partecipazione delle donne al lavoro.

Queste iniziative prevedono, in particolare, congedi speciali per consentire a genitori che svolgono un lavoro subordinato, uomini e donne, che lo desiderano, di esercitare efficacemente le loro responsabilità professionali, familiari e di educatori, adottando, fra l'altro, modalità flessibili nell'organizzazione dei congedi.

Articolo 5

Ambiente, strutture e organizzazione del lavoro Per quanto riguarda l'ambiente, le strutture e l'organizzazione del lavoro, si raccomanda agli Stati membri, tenendo conto delle rispettive responsabilità delle autorità nazionali, regionali o locali, delle parti sociali, degli altri organismi competenti nonché dei privati, e/o in collaborazione con le autorità nazionali, regionali o locali, le parti sociali, gli altri organismi competenti e i privati, di adottare e/o stimolare iniziative volte a:

1) sostenere azioni, in particolare nell'ambito di contratti collettivi, volte a creare un ambiente, delle strutture e un'organizzazione del lavoro che tengano conto delle esigenze di tutti i genitori che lavorano e sono responsabili della custodia ed educazione di bambini;

2) valorizzare le modalità di esecuzione del lavoro delle persone occupate nei servizi di custodia di bambini e sottolinearne l'importanza sociale;

3) promuovere azioni, tra l'altro nel settore pubblico, che servano di esempio per lo sviluppo di iniziative in questo campo.

Articolo 6

Divisione delle responsabilità Per quanto riguarda le responsabilità derivanti dalla custodia ed educazione dei bambini, si raccomanda agli Stati membri di promuovere e di incoraggiare, nel rispetto dell'autonomia degli individui, una maggiore partecipazione degli uomini al fine di assicurare una più equa ripartizione delle responsabilità parentali tra uomini e donne e permettere a queste ultime una partecipazione più efficace al mercato del lavoro.

Articolo 7

Relazione della Commissione Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, delle misure prese per attuarla, in modo da permettere alla Commissione di elaborare una relazione sull'attuazione della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) GU n. C 242 del 17. 9. 1991, pag. 3. (2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 279. (3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 88.