31991R0597

Regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 14/03/1991 pag. 0017 - 0018


REGOLAMENTO (CEE) N. 597/91 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1991 relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che si rende opportuna la fornitura di prodotti agricoli e medicinali alla Romania e alla Bulgaria, per migliorare le condizioni di approvvigionamento e sanitarie della popolazione di tali paesi, pur senza compromettere l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure d'intervento e che, data la situazione dei mercati, per realizzare l'azione in esame è preferibile dare la priorità allo smaltimento di tali prodotti; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, in caso di domande in tal senso, di mobilitare i prodotti agricoli sul mercato comunitario; che la regolarizzazione dei mercati agricoli può essere ottenuta anche con la fornitura dei prodotti stessi sotto forma di prodotti trasformati;

considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di assistenza umanitaria e deve pertanto essere fondata anche sull'articolo 235 del trattato;

considerando che è necessario accertare la corretta destinazione dei prodotti agricoli e medicinali forniti alla Romania e alla Bulgaria nel quadro della presente azione; che, ferme restando le competenze della Corte dei conti in materia, è opportuno disporre che la Commissione possa effettuare controlli in loco delle operazioni di fornitura, eventualmente con l'aiuto di organismi di controllo esterni;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

La Comunità attua un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali alla Romania e alla Bulgaria, in appresso denominata « azione ». Le spese per l'azione sono limitate a 100 milioni di ecu di bilancio, di cui 20 milioni per l'aiuto in forma di prodotti medicinali. Articolo 2

Per l'attuazione dell'azione per quanto riguarda i prodotti agricoli:

1) la Comunità provvede alla cessione gratuita alla Romania e alla Bulgaria di prodotti agricoli disponibili in seguito a misure d'intervento; in caso di domande specifiche per prodotti non disponibili all'intervento, i prodotti possono essere mobilitati sul mercato comunitario;

2) la fornitura viene finanziata dalla Comunità e aggiudicata mediante gara. Le spese di trasporto sono a carico della Comunità, sempreché i prodotti non vengano presi in consegna nel territorio comunitario dal paese beneficiario dell'azione. La fornitura può comprendere la trasformazione dei prodotti mobilitati ai sensi del punto 1);

3) in via eccezionale, per motivi strettamente inerenti all'urgenza, la Commissione può assegnare la fornitura in base a trattativa privata;

4) i prodotti forniti nell'ambito dell'azione non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari. Articolo 3

Il valore dei prodotti ceduti alla Romania e alla Bulgaria da contabilizzare è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5). Articolo 4

La Commissione provvede, per quanto occorre, al controllo in loco delle operazioni di fornitura nonché all'applicazione dei criteri adottati nella distribuzione dell'aiuto alla popolazione. Articolo 5

1. L'esecuzione dell'azione è affidata alla Commissione.

2. Fatta eccezione degli aiuti medici d'urgenza, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (7), ovvero agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazioni comuni di mercato. Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS (1) GU n. C 22 del 30. 1. 1991, pag. 10. (2) Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 30 gennaio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (7) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.