31991L0287

Direttiva 91/287/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT)

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 08/06/1991 pag. 0045 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0116


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1991 sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT) (91/287/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la raccomandazione 84/549/CEE (4) postula l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5), il Consiglio preconizza l'introduzione di servizi su scala europea rispondenti alle esigenze del mercato;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione dovrebbero essere pienamente sfruttate ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (6), è applicabile e che si deve prestare una particolare attenzione a evitare interferenze elettromagnetiche dannose;

considerando che i sistemi di telefonia cordless attualmente utilizzati nella Comunità e che le bande di frequenza nelle quali esse operano sono estremamente diversi e possono non consentire di sfruttare i benefici offerti da servizi di portata europea né delle economie di scala derivanti da un mercato di dimensioni effettivamente europee;

considerando che l'Istituito europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sta mettendo a punto le norme europee di telecomunicazione (ETS) per il sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT);

considerando che la messa a punto della norma europea di telecomunicazione (ETS) deve tener conto della sicurezza degli utenti e del bisogno d'interoperabilità su scala europea nonché consentire agli utenti che dispongano di un determinato servizio basato sulla tecnologia DECT in uno Stato membro di accedere, se del caso, a tale servizio in qualsiasi altro Stato membro;

considerando che la realizzazione di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) offre un'importante opportunità di introdurre sistemi telefonici digitali senza filo realmente europei;

considerando che secondo l'ETSI la banda di frequenza richiesta dal DECT nelle zone ad alta intensità è di 20 MHz;

considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha raccomandato per il DECT la banda comune europea di frequenza 1880-1900 MHz riconoscendo che lo sviluppo del DECT potrebbe richiedere uno spettro di frequenza supplementare;

considerando che si deve tener conto di ciò nella preparazione della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (WARC) del 1992;

considerando che, successivamente alla data di assegnazione della banda di frequenze per il DECT, i servizi già esistenti potranno continuare ad operare nella stessa banda a condizione che non interferiscano con i sistemi DECT che potranno essere istituiti in base alle richieste del mercato;

considerando che l'attuazione della raccomandazione 91/288/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (7), permetterà di realizzare il DECT entro il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (8), consentirà di fissare rapidamente specifiche comuni di conformità per il DECT;

considerando che la realizzazione del DECT dipende dall'assegnazione e dalla disponibilità di una banda di frequenze per la ricetrasmissione tra stazioni fisse e stazioni mobili;

considerando che si impone una certa flessibilità per tenere conto delle diverse esigenze in frequenze nei vari Stati membri e che sarà necessario provvedere affinché tale flessibilità non rallenti la realizzazione della tecnologia DECT in base alle richieste del mercato in tutta la Comunità;

considerando che la graduale disponibilità dell'intera gamma di frequenze più sopra indicata è indispensabile per la realizzazione del DECT su scala europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, per sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) si intende la tecnologia conforme alle norme europee di telecomunicazione (ETS) per telecomunicazioni senza filo digitali cui fa riferimento la raccomandazione 91/288/CEE, nonché i sistemi di telecomunicazione, pubblici e privati che utilizzano direttamente tale tecnologia. Articolo 2

Conformemente alla raccomandazione T/R 22-02 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), gli Stati membri assegnano al sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) la banda di frequenze 1880-1900 MHz, entro il 1° gennaio 1992.

Conformemente alla raccomandazione della CEPT, il DECT va considerato prioritario rispetto ad altri servizi nella stessa banda e deve essere protetto nella banda di frequenze assegnata. Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 4

La Commissione riferisce al Consiglio entro la fine del 1995 sull'applicazione della presente direttiva. Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY (1) GU n. C 187 del 27. 7. 1990, pag. 5. (2) GU n. C 19 del 28. 1. 91, pag. 97 e GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 78. (3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 172. (4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49. (5) GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. (7) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale. (8) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.