31991L0263

Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 23/05/1991 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0095


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (91/263/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1),

in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che la direttiva 86/361/CEE(4) ha introdotto la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e che in particolare l'articolo 9 di detta direttiva prevede una fase ulteriore ai fini del pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali;

considerando che la decisione 87/95/CEE(5) fissa le misure da attuare per promuovere la normalizzazione in Europa

e per preparare e applicare norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

considerando che la Commissione ha pubblicato un Libro verde sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione in cui propone di accelerare l'introduzione del pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione quale misura indispensabile per lo sviluppo di un mercato dei terminali competitivo di dimensioni comunitarie;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del

30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992(6), considera tra i principali obiettivi della politica delle telecomunicazioni il pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali sulla base di una rapida elaborazione di specifiche comuni europee di conformità;

considerando che il settore delle apparecchiature terminali è d'importanza capitale per l'industria delle telecomunicazioni, la quale è a sua volta uno dei pilastri dell'economia della Comunità;

considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione sul mercato dell apparecchiature terminali di telecomunicazione crea le condizioni per un mercato aperto e unificato;

considerando che si dovrebbe raggiungere l'obiettivo di garantire ai fabbricanti europei un accesso effettivo e comparabile ai mercati dei paesi terzi di preferenza mediante negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, sebbene possano contribuire a tal fine anche colloqui bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985(7) prevede un nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;

considerando che il campo d'applicazione della direttiva deve essere basato su una definizione generale del termine «apparecchiatura terminale» in modo da consentire lo sviluppo tecnico dei prodotti;

considerando che la legislazione comunitaria, nella sua forma attuale, prevede - in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità, cioè alla libera circolazione delle merci - che gli ostacoli ai movimenti all'interno della Comunità risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali in materia di commercializzazione dei prodotti debbano essere accettati qualora siano necessari per soddisfare esigenze imprescindibili; che pertanto l'armonizzazione delle legislazioni in questo caso deve limitarsi esclusivamente alle prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature terminali; che tali requisiti devono sostituire le corrispondenti prescrizioni nazionali in quanto essenziali;

considerando che i requisiti essenziali devono essere soddisfatti per salvarguadare l'interesse generale; che tali requisiti devono essere applicati opportunamente per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione e degli imperativi economici;

considerando che la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di

tensione(8) e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(9), modificata dalla direttiva 88/182/CEE(10) sono, tra l'altro, applicabili al settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica(11), è applicabile tra l'altro si settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; che è tuttavia necessario sopprimere le disposizioni della direttiva 89/336/CEE per quanto riguarda la definizione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e le procedure di valutazione di conformità ad esse applicabili;

considerando che, sotto il profilo dei requisiti essenziali e al fine di aiutare i fabbricanti a dimostrare la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo per tutelare l'interesse generale nella progettazione e fabbricazione di apparecchiature terminali oltre che al fine di consentire la verifica della conformità a tali requisiti; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la natura di testi non vincolanti; che a tal fine il comitato europeo per la normalizzazione (CEN), il comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sono organismi riconosciuti competenti ad adottare norme armonizzate; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi organismi, su mandato della Commissione conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE, ed in base ai succitati orientamenti generali;

considerando che, per rispettare i requisiti essenziali relativi all'interfunzionamento con le reti pubbliche di telecomunicazione e, in casi in cui ciò si giustifichi, attraverso tali reti, non è in generale possibile soddisfare tali requisiti se non attraverso soluzioni tecniche uniche; che tali soluzioni devono pertanto essere obbligatorie;

considerando che le proposte di norme tecniche comuni vengono elaborate come regola generale in base a norme armonizzate e, per garantire l'appropriato coordinamento tecnico su un'ampia base europea, sulla scorta di consulenze integrative, in particolare da parte del comitato incaricato dell'applicazione delle raccomandazioni tecniche (TRAC) in materia di telecomunicazione istituito dai membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) col memorandum d'intesa firmato nel 1991;

considerando che è essenziale garantire che gli organismi notificati siano di alto livello in tutta la Comunità e soddisfino a requisiti minimi di competenza imparzialità ed indipendenza non solo finanziaria dai propri clienti;

considerando che è opportuno istituire un comitato cui partecipino le parti direttamente interessate all'applicazione

della presente direttiva, in particolare le autorità nazionali incaricate della certificazione della conformità, comitato il cui compito consiste nell'assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla presente direttiva; che dovrebbero avere il diritto di essere consultati i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, dei prestatori di servizi e dei sindacati;

considerando che la responsabilità degli Stati membri in materia di sicurezza, salute ed altri aspetti coperti dai requisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che preveda adeguate procedure comunitarie di protezione;

considerando che i destinatari di qualsiasi decisione presa nel quadro della presente direttiva devono essere informati dei motivi di tale decisione e dei mezzi di ricorso di cui possono avvalersi;

considerando che devono essere adottate misure intese alla graduale realizzazione del mercato interno entro un periodo di tempo che spira il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Settore di applicazione, immissione sul mercato e libera circolazione Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature terminali.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

-«rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

-«apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura destinata ad essere collegata ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:

a)essere collegata direttamente all'estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni

o

b)«interfunzionare» con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegata direttamente o indirettamente all'estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni,

per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni.

Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;

-«specificazione tecnica», la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prove, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

-«norma», la specificazione tecnica adottata da un organismo ad attività normativa riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria.

3. La destinazione dell'apparecchiatura sarà indicata dal fabbricante o dal fornitore della stessa. Tuttavia, le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 2, che si avvalgono di un sistema di collegamento avente ricorso allo spettro delle radiofrequenze, si ritengono destinate al collegamento con la rete pubblica.

Articolo 2

1. Nonostante il disposto dell'articolo 1, le apparecchiature che possono essere collegate a una rete pubblica di telecomunicazioni, ma non sono destinate espressamente a tale scopo, saranno corredate di una dichiarazione del fabbricante o del fornitore, il cui modello figura nell'allegato VIII, nonché di un manuale di istruzioni. All'atto della prima immissione sul mercato dell'apparecchiatura, copia di detta documentazione deve essere trasmessa all'organismo notificato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nello Stato membro in cui avviene questa prima immissione sul mercato. Detta apparecchiatura sarà inoltre soggetta alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4.

2. Il fabbricante o fornitore sarà pronto a giustificare, un'unica volta, a richiesta di qualsiasi organismo notificato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la prevista destinazione di questa apparecchiatura in base alle sue caratteristiche tecniche pertinenti, alle caratteristiche di funzionamento ed all'indicazione del settore del mercato cui è destinata.

Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le apparecchiature terminali possano essere immesse sul mercato e messe in servizio soltanto se soddisfano ai requisiti fissati dalla presente direttiva quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

2. Gli Stati membri adottano altresì tutte le misure necessarie a garantire che le apparecchiature di cui all'articolo 2 possano essere immesse e restare sul mercato soltanto se soddisfano ai requisiti enunciati nella presente direttiva per queste apparecchiature e non possono essere collegate alle rete pubblica di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le misure necessarie affinché il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni delle apparecchiature terminali o delle apparecchiature di cui all'articolo 2 venga interrotto qualora queste non siano utilizzate conformemente alla loro destinazione. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, possono inoltre prendere gli opportuni provvedimenti per impedire il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni di un'apparecchiatura terminale che non venga utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata.

Articolo 4 Le apparecchiature terminali devono soddisfare ai seguenti requisiti essenziali:

a)sicurezza dell'utilizzatore nella misure in cui tale requisito non sia già coperto dalla direttiva 73/23/CEE;

b)sicurezza dei lavoratori degli esercenti di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla direttiva 73/23/CEE;

c)requisiti di compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui questi riguardano espressamente l'apparecchiatura terminale;

d)protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da eventuali danni;

e)utilizzazione efficace dello spettro delle radiofrequenze, se del caso;

f)interfunzionamento di apparecchiature terminali con le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tariffare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;

g)interfunzionamento di apparecchiature terminali tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, in casi giustificati.

I casi in cui l'apparecchiatura terminale fornisce

i)un servizio riservato ai sensi del diritto comunitario

oppure

ii)un servizio di cui il Consiglio ha deciso la massima disponibilità nell'ambito della Comunità,

sono considerati casi giustificati, e il requisito concernente l'interfunzionamento è determinato in conformità delle procedure previste dall'articolo 14.

Inoltre, previa consultazione dei rappresentanti degli organismi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e tenendo nel debito conto il risultato di tali consultazioni, la Commissione ha la facoltà di proporre che detti requisiti essenziali vengano riconosciuti come giustificati per altre apparecchiature terminali nel contesto delle procedure previste dall'articolo 14.

Articolo 5 Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato, la libera cicolazione e l'uso nel loro territorio delle apparecchiature terminali che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6 1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b), le apparecchiature terminali conformi alle norme nazionali che applicano le corrispondenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, adotta:

-in una prima fase, la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione al fine di trasmetterla ai pertinenti organismi di normalizzazione,

-in una seconda fase, una volta preparate dai pertinenti organismi di normalizzazione, le relative norme armonizzate, o parte di esse, che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d), e), f) e g), che saranno trasposte in regolamentazioni tecniche comuni che sarà obbligatorio osservare e i cui riferimenti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7 Se uno Stato membro, o la Commissione, ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 6 eccedano o non

soddisfino pienamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, la Commissione o lo Stato membro interessato adisce il comitato permanente di cui all'articolo 13, in appresso denominato «comitato», esponendo i propri motivi; il comitato emette un parere non appena possibile.

In base al parere del comitato e dopo consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, la Commissione notifica agli Stati membri se sia o meno necessario procedere al ritiro dalla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei riferimenti alle norme in questione e di qualsiasi regolamentazione tecnica ad esse connessa, e provvede a colmare eventuali lacune accertate in dette norme.

Articolo 8 1. Se uno Stato membro constata che le apparecchiature terminali munite del marchio CE ai sensi delle disposizioni fissate nel capitolo III non soddisfano i requisiti essenziali che le riguardano, qualora utilizzate adeguatamente secondo l'uso cui sono destinate dal fabbricante, detto Stato membro prende tutte le misure necessarie per ritirare tali prodotti dal mercato o per vietarne o limitarne l'immissione sul mercato.

Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione di qualsiasi misura di questo tipo motivando la decisione e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:

a)ad un'erronea applicazione delle norme armonizzate o delle regolamentazioni tecniche comuni di cui all'articolo 6;

b)ad una lacuna nelle norme armonizzate o nelle regolamentazioni tecniche comuni di cui all'articolo 6.

2. La Commissione avvia quanto prima consultazioni con le parti interessate. Se la Commissione, dopo aver proceduto a tali consultazioni, ritiene giustificata qualsivoglia misura di cui al paragrafo 1, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha intrapreso l'azione come pure gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna delle norme armonizzate o delle regolamentazioni tecniche comuni, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi, se lo Stato membro che ha preso i provvedimenti intende mantenerli, e avvia le procedure previste dall'articolo 7.

3. Se un'apparecchiature terminale che non soddisfa i requisiti essenziali che la concernono è munita dal marchio CE, il competente Stato membro prende le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto il marchio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di detta procedura.

CAPITOLO II Valutazione della conformità Articolo 9

1. A scelta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, l'apparecchiatura terminale è sottoposta all'esame CE del tipo, descritto nell'allegato I, o alla dichiarazione CE di conformità, descritta nell'allegato IV.

2. L'esame CE del tipo, descritto nell'allegato I, deve essere accompagnato da una dichiarazione rilasciata secondo la procedura CE di dichiarazione di conformità al tipo descritta nell'allegato II o nell'allegato III.

3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui al presente articolo devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui la detta procedura si svolgerà o in una lingua accettata dall'organismo notificato interessato.

4. L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 89/336/CEE è soppresso.

Articolo 10 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, con i relativi simboli di identificazione, gli organismi stabiliti nella Comunità, da essi designati per svolgere i compiti inerenti alla certificazione, al controllo del prodotto e alla relativa sorveglianza conformemente alle procedure di cui all'articolo 9. Gli Stati membri applicano i criteri minimi, di cui all'allegato V, per la designazione di tali organismi. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri fissati dalle relative norme armonizzate soddisfino anche i criteri fissati nell'allegato V.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i laboratori stabiliti nella Comunità da essi designati per eseguire le prove conformemente alle procedure di cui all'articolo 9. Gli organismi notificati applicano i criteri fissati dalle

pertinenti parti delle relative norme armonizzate per la designazione di tali laboratori.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco di questi organismi notificati e l'elenco dei laboratori designati per le prove, nonché i compiti che hanno l'incarico di svolgere e assicura l'aggiornamento di tale elenco.

4. Lo Stato membro che ha designato un organismo notificato o un laboratorio, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, revoca la designazione se l'organismo notificato o il laboratorio non soddisfano più i criteri pertinenti per la designazione. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e revoca la notifica. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un organismo notificato o un laboratorio designati da uno Stato membro non soddisfino i pertinenti criteri, la questione va sottoposta al comitato di cui all'articolo 13 che formula il suo parere entro un termine di tre mesi. In base al parere del comitato, la Commissione informa lo Stato membro interessato dei cambiamenti necessari affinché l'organismo notificato o il laboratorio possano conservare lo statuto di organismo designato.

5. Al fine di agevolare la determinazione della conformità dell'apparecchiatura terminale alle norme e alle regolamentazioni tecniche, gli organismi notificati accettano come valida la documentazione fornita dagli organismi di un paese terzo qualora fra tale paese e la Comunità siano stati conclusi accordi reciprocamente soddisfacenti.

6. Gli organismi notificati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, al momento di rilasciare l'attestato di esame CE del tipo di cui all'allegato I, accompagnato dal documento appropriato di cui agli allegati II o III, o di prendere una decisione sulla dichiarazione di garanzia qualità di cui all'allegato IV, emettono nello stesso tempo un'approvazione amministrativa per autorizzare il collegamento dell'apparecchiatura terminale in questione alla rete pubblica di telecomunicazioni.

CAPITOLO III Marchio CE di conformità e iscrizioni Articolo 11

1. L'identificazione dell'apparecchiatura terminale conforme alla direttiva è costituita dal marchio CE, che è composto dalla sigla «CE», seguita dal simbolo che identifica l'organismo nazionale notificato responsabile e da un simbolo che indica che tale apparecchiatura è destinata ed

appropriata ad essere collegata alla rete pubblica di telecomunicazioni. La sigla «CE» e i due simboli sono illustrati nell'allegato VI.

2. È vietato apporre marchi che potrebbero essere confusi con il marchio di conformità di cui all'allegato VI.

3. Le apparecchiature terminali sono identificate dal fabbricante in base al modello, al lotto e/o ai numeri di serie, e al nome del fabbricante e/o del fornitore, responsabile dell'immissione sul mercato.

4. I fabbricanti o fornitori di apparecchiature che commercializzano apparecchiature ai sensi dell'articolo 2 appongono invece il simbolo specificato nell'allegato VII in modo che segua la sigla «CE» e che, visibilmente, formi parte integrante della marcatura complessiva.

Articolo 12

Qualora si constati che la marcatura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è stata apposta su un'apparecchiatura terminale che:

-non è conforme al tipo approvato,

-è conforme ad un tipo approvato che non soddisfa i requisiti essenziali che ad esso si applicano;

oppure, qualora il fabbricante non abbia soddisfatto gli obblighi che gli derivano dalla relativa dichiarazione CE di conformità,

l'organismo notificato ritira, a seconda dei casi, l'attestato di esame CE del tipo di cui all'allegato I, o revoca la decisione CE di approvazione del sistema qualità di cui all'allegato III o la decisione CE relativa all'approvazione del sistema qualità di cui all'allegato IV, nonostante qualsiasi decisione presa ai sensi dell'articolo 8.

CAPITOLO IV Comitato Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato è denominato comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il

presidente stesso può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, ricorrendo, se necessario, a votazione.

Il parere è iscritto a processo verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha facoltà di chiedere che la propria posizione sia inserita nel verbale.

La Commissione terrà nella massima considerazione il parere fornito dal comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, i consumatori, i fabbricanti, i fornitori di servizi e i sindacati e informa il comitato del risultato di dette consultazioni, affinché ne sia tenuto debito conto.

Articolo 14

1. Nonostante il disposto dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, la seguente procedura si applica per le questioni contemplate dall'articolo 4, lettera g), e dall'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 13 un progetto delle misure da adottare ai sensi dell'articolo 4, lettera g), e dell'articolo 6, paragrafo 2. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

CAPITOLO V Disposizioni transitorie e disposizioni finali Articolo 15

Ogni due anni la Commissione prepara una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che illustri i progressi realizzati nell'elaborare le pertinenti norme armonizzate e nel transformarle in regolamentazioni tecniche, nonché i problemi che si siano presentati durante tale applicazione. La relazione schematizzerà altresì le attività del Comitato e valuterà i progressi compiuti nella realizzazione a livello comunitario di un mercato aperto e competitivo delle apparecchiature terminali, conformi ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 4.

Articolo 16

1. La direttiva 86/361/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 6 novembre 1992. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva.

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri hanno facoltà di designare come laboratori gli organismi notificati ai sensi della direttiva 86/361/CEE, senza che si applichino i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di effettiva abrogazione della direttiva 86/361/CEE, restando inteso che questi laboratori continueranno ad osservare i criteri per cui sono stati notificati.

3. Nonostante il disposto del paragrafo 1, qualsiasi omologazione di tipo concessa dagli Stati membri ai sensi della direttiva 86/361/CEE può rimanere valida ai sensi della legislazione degli Stati membri secondo i criteri di validità relativi all'omologazione originaria.

4. Nonostante il disposto del paragrafo 1, le misure adottate ai sensi della direttiva 86/361/CEE sono sottoposte al comitato secondo le procedure di cui all'articolo 14 per eventuale trasposizione nelle regolamentazioni tecniche comuni.

Articolo 17

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 novembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1991.

Per il Consiglio Il Presidente R. GOEBBELS

(1)GU n. C 211 del 17. 8. 1989, pag. 12.

(2)GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 91 e

GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 88.

(3)GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(4)GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

(5)GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

(6)GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

(7)GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

(8)GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(9)GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(10)GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

(11)GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO I

ESAME CE DEL TIPO 1.L'esame CE del tipo è la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relative.

2.La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

-Il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

-una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato:

-la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo»(1). L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3.La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

Per esempio, per quanto riguarda detta valutazione, la documentazione deve contenere:

-una descrizione generale del tipo bastevole per identificare, di preferenza mediante foto, il prodotto;

-disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli elenchi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

-le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni ed elenchi e del funzionamento del prodotto;

-un elenco delle norme di cui all'articolo 6, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

-i risultati degli esami eseguiti, ecc.;

-i rapporti sulle prove effettuate;

-le informazioni o un manuale per l'uso.

4.L'organismo notificato:

4.1.esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle norme applicabili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché gli elementi progettati senza applicare le idonee disposizioni previste da tali norme;

4.2.effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva di cui all'articolo 4, lettere a) e b);

4.3.effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare che il tipo sia conforme alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

4.4.concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5.Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

6.Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato originale di esame CE del tipo.

7.Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.

8.Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9.Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

(1)Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

ALLEGATO II

CONFORMITÀ AL TIPO 1.La conformità al tipo è la parte della procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabile. Il fabbricante appone i marchi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2.Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

3.Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione di conformità incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

4.Un organismo notificato scelto dal fabbricante svolge o fa svolgere le prove sui campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione della produzione finale, prelevato sul posto dall'organismo notificato o per suo conto, e su di esso vengono effettuate opportune prove per verificare la conformità dei prodotti ai pertinenti requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultassero conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

ALLEGATO III

GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE 1.La garanzia qualità produzione è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del

punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabile. Il fabbricante appone i marchi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2.Il fabbricante deve utilizzare un sistema approvato per la qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al punto 3, e dev'essere soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3.Sistema qualità

3.1.Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

-tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

-la documentazione relativa al sistema qualità;

-eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2.Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

-degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

-dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno effettuati;

-degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

-della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

-dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3.L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata(1).

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita di controllo presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2. o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4.Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1.La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2.Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

-la documentazione relativa al sistema qualità;

-altra documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3.L'organismo notificato svolge ad intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4.Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle prove.

5.Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

-la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;

-le modifiche di cui al punto 3.4, secondo capoverso;

-le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo capoverso, e ai punto 4.3 e 4.4.

6.Ogni organismo notificato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, comunica agli altri organismi notificati, previsti dal medesimo articolo, le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

(1)Tale norma armonizzata è la EN 29002, eventualmente completata per tener conto della specificità dei prodotti ai quali si applica.

ALLEGATO IV

GARANZIA QUALITÀ TOTALE 1.La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone i marchi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2.Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.Sistema qualità

3.1.Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

-tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

-la documentazione relativa al sistema qualità.

3.2.Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

-degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità dei prodotti;

-delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche armonizzate nonché le specifiche delle prove che si intende applicare e - qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1 - degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti;

-delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno appplicati alla progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;

-delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati;

-degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dai risultati delle prove effettuate prima della produzione;

-dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie:

-della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

-dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3.L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata(1).

L'organismo notificato valuta in particolare se il sistema controllo qualità garantisce la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i resultati delle prove forniti dal fabbricante.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4.Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1.La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2.Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

-la documentazione relativa al sistema qualità:

-la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia della qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

-la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Fabbricazione», cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3.L'organismo notificato svolge a ragionevoli intervalli verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4.L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5.Il fabbricante, per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

-la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino:

-le modifiche di cui al punto 3.4, secondo capoverso;

-le decisione e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo capoverso, e ai punti 4.3 e 4.4.

6.Ogni organismo notificato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, metterà a disposizione degli altri organismi notificati, previsti dal medesimo articolo, le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in questione.

(1)Tale norma armonizzata è la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità dei prodotti ai quali si applica.

ALLEGATO V

CRITERI MINIMI CUI DEBBONO ATTENERSI GLI STATI MEMBRI NELLA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 1.L'organismo notificato, il suo direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti per i quali l'organismo è stato designato non devono essere né progettisti, né fabbricanti, né fornitori o installatori di apparecchiature terminali, né operatori di reti o fornitori di servizi, né rappresentanti autorizzati di una qualsiasi di tali parti. Essi non devono participare direttamente alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla manutenzione delle apparecchiature terminali, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.

2.L'organismo notificato ed il suo personale devono svolgere i compiti per i quali l'organismo è stato designato con la massima serietà professionale e competenza tecnica e non devono subire alcuna pressione, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sulla valutazione o sui risultati di ispezioni, soprattutto da parte di persone o gruppi di persone interessate a tali risultati.

3.L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture di cui ha bisogno per poter svolgere adeguatamente le attività amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato.

4.Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere :

-competenza tecnica e la formazione professionale adeguate;

-una soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle ispezioni da svolgere ed un'adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;

-la capacità di redigere certificati, note e rapporti per dimostrare l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni.

5.Si deve garantire l'imparzialità del personale che effettua le ispezioni. La retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero di ispezioni effettuate, né dai risultati delle stesse.

6.L'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia assunta dallo Stato in conformità della legislazione nazionale, oppure non sia lo Stato membro stesso ad essere direttamente responsabile.

7.Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare il segreto professionale per tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge tali attività) ai sensi della presente direttiva o di tutte le disposizioni legislative nazionali di attuazione della medesima.

ALLEGATO VI

MARCHIO PER LE APPARECCHIATURE TERMINALI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1 Sigla CE

Simbolo che identifica

l'organismo notificato

Simbolo indicante che

l'apparecchiatura è

destinata ad

essere collegata

alla rete pubblica

ALLEGATO VII

SIMBOLO PER LE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4

ALLEGATO VIII

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 Il fabbricante/fornitore(1).

.

.

dichiara che l'apparecchiatura denominata(2).

.

non è destinata ad essere collegata ad una rete pubblica di telecomunicazioni.

Il collegamento di siffatta apparecchiatura ad una rete pubblica di telecomunicazioni in uno Stato membro della Comunità viola la legislazione nazionale di applicazione della direttiva 91/263/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità.

DATA, LUOGO E FIRMA.

(1)Nome e indirizzo.

(2)Identificazione dell'apparecchiatura.