REGOLAMENTO (CEE) N. 1685/90 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 22/06/1990 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0261
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0261
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1685/90 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (2), in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3, considerando che la peculiarità dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » consiste in un tenore più basso di glucosinolati, che agevola la sua incorporazione nell'alimentazione animale; che il regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 534/90 (4), prevede all'articolo 2, punto 4, primo comma, un tenore massimo autorizzato di glucosinolati pari a 20 micromoli per grammo di semi di tale denominazione; che, tuttavia, il secondo comma dello stesso paragrafo prevede una deroga temporanea fino al termine della campagna 1990/1991 per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti di qualità; che, per permettere questo adeguamento, è opportuno prevedere una nuova deroga; considerando che occorre prorogare la deroga prevista dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2681/83 in merito all'utilizzazione del metodo comune di determinazione del tenore di glucosinolati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue: 1. All'articolo 2, punto 4, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 - 1990/1991 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 - 1991/1992 ». 2. All'articolo 32, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 - 1989/1990 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 - 1990/1991 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 55 del 2. 3. 1990, pag. 8.