31990L0377

Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 17/07/1990 pag. 0016 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0236
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0236


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

(90/377/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la trasparenza dei prezzi dell'energia, nella misura in cui rafforza i presupposti di una concorrenza non falsata nel mercato comune, è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamente del mercato interno dell'energia;

considerando che la trasparenza può contribuire ad eliminare possibili discriminazioni applicate nei confronti dei consumatori, favorendo la libera scelta tra fonti di energie e fornitori;

considerando che l'attuale trasparenza tra energie e tra paesi e regioni della Comunità è disuguale e compromette la realizzazione del mercato interno dell'energia;

considerando tuttavia che i prezzi pagati dall'industria comunitaria per l'energia da essa consumata costituiscono uno dei fattori della sua competitività e che, per tale motivo, occorre preservare la riservatezza dei prezzi stessi;

considerando che il sistema dei consumatori standard che è utilizzato dall'Istituto statistico delle Comunità europee (ISCE) nelle sue pubblicazioni sui prezzi ed il sistema dei prezzi di riferimento che sarà applicato per i grandi consumatori industriali di energia elettrica consentono entrambi di conseguire che la trasparenza non osti alla protezione della riservatezza;

considerando che è d'uopo estendere le categorie di consumatori su cui si basa l'ISCE fino ai limiti massimi a cui resterebbe garantita la rappresentatività dei consumatori;

considerando che in questa maniera verrebbe raggiunta la trasparenza dei prezzi al consumo finale senza mettere in pericolo la necessaria riservatezza dei contratti; che, affinché venga garantita la riservatezza, devono esservi almeno tre consumatori in una data categoria di consumatori per poter pubblicare un prezzo;

considerando che queste informazioni che concerneranno il gas e l'elettricità consumati dall'industria negli usi finali dell'energia consentiranno anche un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori;

considerando che le imprese fornitrici di gas e di elettricità e i relativi consumatori industriali restano - indipendentemente dall'applicazione della presente direttiva - soggetti all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato e che pertanto la Commissione può esigere la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita;

considerando che la conoscenza dei vigenti sistemi di prezzi rientra nell'ambito della trasparenza dei prezzi;

considerando che la conoscenza della ripartizione dei consumatori per categoria e delle loro quote rispettive di mercato fa egualmente parte della trasparenza dei prezzi;

considerando che la comunicazione all'ISCE dei prezzi e delle condizioni di vendita ai consumatori, accompagnata dalla comunicazione dei sistemi di prezzi in vigore e dalla ripartizione dei consumatori per categorie di consumo deve permettere alla Commissione d'essere informata per determinare, se necessario, le azioni o le opportune proposte in relazione alla situazione del mercato interno dell'energia;

considerando che l'affidabilità dei dati comunicati all'ISCE sarà maggiormente garantita se le imprese stesse effettuano l'elaborazione di tali dati;

considarando che la conoscenza della fiscalità e delle tasse parafiscali esistenti in ogni Stato membro è importane per assicurare la trasparenza dei prezzi;

considerando che occorre prevedere mezzi di controllo dell'affidabilità dei dati comunicati all'ISCE;

considerando che la realizzazione della trasparenza implica la pubblicazione e la massima diffusione possibile tra i consumatori dei prezzi e dei sistemi di prezzi;

considerando che per realizzare tale trasparenza dei prezzi dell'energia ci si deve basare su tecniche e metodi collaudati, messi a punto e applicati dall'ISCE sia nel trattamento e nel controllo della validità sia nella pubblicazione dei dati;

considerando che è necessario, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno dell'energia, rendere operativo al più presto il sistema della trasparenza;

considerando che sarà possibile attuare in modo uniforme la presente direttiva in tutti gli Stati membri solo se il mercato del gas naturale, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell'industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino all'ISCE nel modo previsto dall'articolo 3:

1) i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica,

2) i vigenti sistemi di prezzi,

3) la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale.

Articolo 2

1. Il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno, le imprese menzionate nell'articolo 1 rilevano i dati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso articolo. Tali dati, elaborati conformemente all'articolo 3, sono comunicati entro due mesi all'ISCE ed alle autorità competenti degli Stati membri.

2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, l'ISCE pubblica, a maggio e a novembre di ogni anno, in una forma appropriata, i prezzi del gas e dell'energia elettrica per usi industriali negli Stati membri nonché i sistemi di prezzi utilizzati per la loro elaborazione.

3. L'informazione di cui all'articolo 1, punto 3) è comunicata ogni due anni all'ISCE ed alle competenti autorità degli Stati membri. La prima comunicazione verterà sulla situazione al 1o gennaio 1991. Tale informazione non è pubblicata.

Articolo 3

Le disposizioni di attuazione relative alla forma ed al tenore nonché a ogni altra caratteristica delle informazioni di cui all'articolo 1 figurano negli allegati I e II.

Articolo 4

L'ISCE è tenuto a non divulgare i dati che gli sono stati comunicati a norma dell'articolo 1 e che, per loro natura, potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE sono accessibili ai soli funzionari dello stesso e possono essere utilizzati a scopi esclusivamente statistici.

Questa disposizione non osta alla pubblicazione di questi dati in una forma aggregata che non consenta di identificare singole transazioni commerciali.

Articolo 5

L'ISCE, qualora constati anomalie o incoerenze statisticamente significative nei dati comunicati a norma della presente direttiva, può chiedere agli organi nazionali di consentirgli di prendere cognizione dei dati non aggregati pertinenti nonché dei procedimenti di calcolo o di valutazione su cui si fondano le informazioni aggregate, per valutare o rettificare l'informazione giudicata anormale.

Articolo 6

La Commissione apporta negli allegati le modifiche divenute necessarie a seguito dell'identificazione di problemi specifici. Tali modifiche possono tuttavia riguardare soltanto elementi tecnici contenuti negli allegati e sono pertanto esclusi gli emendamenti tali da poter alterare l'economia generale del sistema.

Articolo 7

Per l'adozione delle modifiche previste all'articolo 6, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

Una volta l'anno, la Commissione invia una relazione di sintesi sull'applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Per quanto riguarda il gas naturale, la presente direttiva è messa in applicazione, in uno Stato membro, soltanto cinque anni dopo l'introduzione di tale energia sul mercato in questione. La data di introduzione di questa fonte di energia su un mercato nazionale forma oggetto di una dichiarazione esplicita e tempestiva alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMITH

(1) GU n. C 257 del 10. 10. 1989, pag. 7.

(2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

(3) GU n. C 75 del 26. 3. 1990, pag. 18.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI GAS

1. Sono presi in considerazione due tipi di gas:

a) gas naturale;

b) gas artificiale (¹).

2. Se questi due tipi di gas sono erogati nella stessa area urbana o regione, i dati devono essere comunicati per entrambi, tranne se il consumo è inferiore al 10 % del consumo totale di gas naturale e di gas artificiale nelle piazze o zone di cui al paragrafo 11.

3. Viene presa in considerazione soltanto la distribuzione via condotte.

4. I prezzi da comunicare sono i prezzi pagati dal consumatore finale.

5. Gli impieghi presi in considerazione sono tutti gli impieghi industriali.

6. Sono esclusi dal sistema gli utenti che consumano gas:

a) per la produzione di energia elettrica nelle centrali elettriche pubbliche,

b)

per impieghi non energetici (ad esempio, l'industria chimica),

c)

oltre 4 186 000 GJ/anno (= 1 163 GWh/anno).

7. I prezzi rilevati si basano su un sistema di consumatori standard, definito essenzialmente dal livello di consumo e dalla modulazione (²) (o fattore di carico) dei loro prelievi.

8. Gli altri parametri che potrebbero intervenire nella fissazione del prezzo (ad esempio possibilità di interruzione) saranno determinati in ciascun caso adottando sempre la soluzione più frequente in pratica.

9. I prezzi comprendono l'affitto del contatore, l'onere fisso e la tariffa, escluse le spese di primo allacciamento a carico dell'utente.

10. Sono stati scelti i seguenti consumatori industriali standard, codificati da I1 a I5:

>SPAZIO PER TABELLA>

Non sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva il gas di petrolio liquefatto (butano, propano), il gas di cokeria e il gas d'altoforno.

Qa

=

volume annuo consumato,

Qdmax

=

picco giornaliero,

Qhmax

=

picco orario.

11. I prezzi devono essere rilevati nelle seguenti piazze o zone:

- Belgio:

Bruxelles;

- Danimarca:

Copenaghen;

- Repubblica federale

Amburgo, Hannover, Weser-Ems, Dortmund, Duesseldorf, Francoforte

di Germania:

sul Meno, Stoccarda, Monaco;

- Spagna:

- Spagna:

Madrid, Barcellona, Valencia, Nord ed Est;

- Francia:

Lilla, Parigi, Strasburgo, Marsiglia, Lione, Tolosa;

- Irlanda:

Dublino;

- Italia:

Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli;

- Lussemburgo:

Lussemburgo città;

- Paesi Bassi:

Rotterdam;

- Portogallo:

Lisbona;

- Regno Unito:

Londra, Leeds, Birmingham.

12. I prezzi rilevati sono i prezzi basati sulle tariffe, sui contratti, sulle condizioni e norme in vigore all'inizio di ogni periodo di sei mesi (gennaio e luglio), comprese eventuali riduzioni.

13. Se esistono diverse tariffe, viene presa in considerazione la tariffa più vantaggiosa per il consumatore dopo aver eliminato le tariffe non applicate nella pratica oppure che sono applicate soltanto a un numero trascurabile di utenti.

14. Se esistono soltanto semitariffe, contratti speciali o prezzi liberamente negoziati, si rileva il prezzo applicato con più frequenza (più rappresentativo per le condizioni di fornitura prese in considerazione).

15. I prezzi devono essere espressi in moneta nazionale per unità fisica del gas (1). L'unità di energia usata viene misurata sulla base del valore calorifico lordo (Gross calorific value - GCV) secondo la prassi vigente nell'industria del gas.

16. Devono essere indicati due livelli di prezzi (2):

- il prezzo al netto dell'imposta;

- il prezzo al netto dell'IVA recuperabile, ma comprendente tutte le imposte.

17. Devono inoltre essere indicate le aliquote e il metodo di calcolo delle imposte applicate alle vendite di gas all'utente, che si tratti di imposte nazionali, regionali o locali.

18. Deve essere allegata una spiegazione sufficientemente particolareggiata che rispecchi accuratamente il sistema dei prezzi. Deve essere sottolineata ogni modifica intervenuta dopo la lettura precedente.

19. Negli Stati membri dove un'unica società del gas copre praticamente tutte le vendite industriali per tale paese, i dati devono essere comunicati da tale società. Negli altri Stati membri dove una o più regioni sono approvvigionate da più di una società del gas, i dati devono essere comunicati da un organismo statistico indipendente.

20. Ai fini della riservatezza, i dati relativi ai prezzi saranno comunicati soltanto se vi sono, nello Stato membro o regione in questione, almeno tre consumatori in ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 10.

(1) Per gas artificiale si intende un'energia derivata, ottenuta a partire dal carbone, da prodotti petroliferi o da gas naturale di cracking, di reforming o miscelato.

(2) Il fattore di carico giornaliero è il numero di giorni che sarebbero necessari per esaurire l'intero consumo annuo al picco della richiesta giornaliera:

(1) nd = Qdmax

nd =

Qa

Qdmax

Il fattore di carico orario è il numero di ore che sarebbero necessarie per esaurire l'intero consumo annuo al picco della richiesta oraria:

(1) nh = Qhmax

nh =

Qa

Qhmax

Nelle formule di cui sopra:

(1) Se si usa il metro cubo occorre definirne il contenuto energetico in GJ, kWh o, fino al 1999, therm.

(2) Il prezzo al netto della tassa si ottiene direttamente dalle tariffe o dai contratti. Il prezzo al netto dell'IVA recuperabile comprende, se pagabili, le altre imposte specifiche.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA

La comunicazione dei dati relativi all'energia elettrica prevista nella presente direttiva deve contenere gli elementi seguenti:

II. L'indagine «consumatore standard di riferimento» (per consumatori con una domanda massima fino a 10 MW)

1. L'attuale indagine sui prezzi dell'energia elettrica per consumatori standard di riferimento nella Comunità, effettuata dalla Commissione, deve essere ampliata per includere due categorie di consumatori industriali di riferimento con una domanda massima di 10 MW ed essere incorporata nella presente direttiva.

2.

I prezzi dell'energia elettrica negli Stati membri che applicano una tariffa nazionale unificata sono rilevati soltanto in una località e per gli Stati membri con tariffe diverse all'interno del paese, i prezzi sono rilevati in una serie di località rappresentative e precisamente:

- Belgio:

l'intero paese;

- Repubblica federale

Amburgo, Hannover, Duesseldorf, Francoforte sul Meno, Stoccarda,

di Germania:

Monaco, zona occidentale, zona meridionale;

- Danimarca:

l'intero paese;

- Spagna:

Madrid;

- Francia:

Lilla, Parigi, Marsiglia, Lione Tolosa, Strasburgo;

- Grecia:

Atene;

- Irlanda:

Dublino;

- Italia:

Italia settentrionale e centrale, Italia meridionale e isole;

- Lussemburgo:

l'interno paese;

- Paesi Bassi:

Rotterdam (GEB), Olanda settentrionale (PEN), Brabante settentrionale (PNEM);

- Portogallo:

Lisbona, Ponte Delgada (regione autonoma delle Azzorre);

- Regno Unito:

Londra, Glasgow, Leeds, Birmingham.

3.

I prezzi dell'energia elettrica sono rilevati per le seguenti nove categorie di consumatori industriali standard di riferimento:>SPAZIO PER TABELLA>

La domanda massima è il picco della richiesta in qualsiasi periodo di 15 minuti, registrata in un anno, espressa in kW. Il prezzo di fornitura è calcolato per cos oe = 0,90. Nel caso di tariffe basate su una domanda massima secondo un periodo di mezz'ora, la domanda massima del consumatore di riferimento viene moltiplicata per un coefficiente di 0,98. Nel caso di tariffe basate su una domanda massima espressa in kVA, si opera un adeguamento dividendo la domanda massima del consumatore di riferimento in kW per il coefficiente cos oe = 0,90.

4.

Nel caso di tariffe basate su rilevazioni della domanda massima più frequenti di una volta all'anno, il carico di capacità è moltiplicato per i coefficienti seguenti:>SPAZIO PER TABELLA>

5.

Nel caso di tariffe con riduzione per i periodi «fuori picco» per calcolare il prezzo medio per kWh si prendono i seguenti consumi «fuori punta»:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per il periodo fuori punta, di durata compresa tra quelli sopra indicati, il consumo annuo del kWh fuori punta è stimato mediante estrapolazione.

Per qualsiasi altro periodo fuori punta, ad esempio, l'intera domenica, si considera soltanto la metà delle ore extra. Queste ore sono ricondotte alla media per tutti i giorni dell'anno e il risultato è aggiunto al perido normale fuori punta, prima di usare la tabella qui sopra.

6.

Per quanto possibile, il prezzo comunicato deve essere basato su una tariffa pubblicata applicabile alla categoria di consumatore di riferimento di cui si tratta. Se esistono diverse tariffe, si applica la tariffa più vantaggiosa per il consumatore dopo aver eliminato le tariffe che sono applicate non nella pratica oppure che sono applicate soltanto a un numero marginale o trascurabile di utenti. Se esistono soltanto semitariffe, contratti speciali o prezzi liberamente negoziati. Si rileva il prezzo applicato con maggiore frequenza (più rappresentativo) per le condizioni di fornitura prese in considerazione.

7.

Se l'energia elettrica per una determinata categoria di consumatore di riferimento può essere erogata a voltaggi diversi, occore comunicare il voltaggio più rappresentativo per la categoria di consumatore di riferimento di cui si tratta. Questo principio è applicabile agli altri parametri non specificati nella presente direttiva.

8.

Il prezzo per kWh deve essere calcolato in modo da includervi tutte le spese fisse da pagare (ad esempio, affitto del contatore, oneri fissi o costi connessi alla capacità, ecc.) nonché il prezzo per i kWh consumati. Si tratta pertanto dell'importo totale pagabile dopo ogni premio o riduzione per le caratteristiche di consumo di sui si tratta, diviso per il consumo totale. Le spese di primo allacciamento non devono però essere incluse. Anche se i dati devono essere forniti due volte l'anno, il calcolo va basato sui dati relativi al consumo annuo per evitare variazioni stagionali.

9.

I prezzi devono essere espressi in moneta nazionale per kWh (1):

- al netto di tutte le imposte,

- al lordo di tutte le imposte (eccetto l'IVA recuperabile).

Devono inoltre essere indicate le aliquote e il metodo di calcolo delle imposte applicate alle vendite di energia elettrica al consumatore, che si tratti di imposte nazionali, regionali o locali.

10.

Deve essere allegata una spiegazione sufficientemente particolareggiata che rispecchi accuratamente il sistema dei prezzi. Deve essere sottolineata ogni modifica del sistema intervenuta dopo l'indagine precedente.

11.

Negli Stati membri dove un'unica società del gas copre praticamente tutte le vendite industriali per tale paese, i dati devono essere comunicati da tale società. Negli altri Stati membri dove una o più regioni sono approvvigionate da più di una società del gas, i dati devono essere comunicati da un organismo statistico indipendente.

II. L'indagine «prezzo marker» (per consumatori con una domanda massima superiore a 10 MW)

12.

Per l'indagine sui consumatori industriali con una domanda massima superiore a 10 MW viene introdotto un nuovo sistema basato su «prezzi marker» come definito qui di seguito.

13.

In tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito, le variazioni dei prezzi applicabili ai grossi consumatori industriali di energia elettrica sono relativamente piccole all'interno del paese e i prezzi marker e le informazioni associate devono essere comunicati e pubblicati per l'intero Stato membro. Per la Repubblica federale di Germania e per il Regno Unito possono esistere importanti variazioni geografiche e di conseguenza i dati relativi a questi due Stati membri devono essere comunicati e pubblicati, secondo la seguente suddivisione regionale:

Stato membro

Regioni

Repubblica federale di Germania (2):

- Nord/Centro

- Ovest

- Sud

Regno Unito:

- Inghilterra e Galles

- Scozia

- Irlanda del Nord

14.

I prezzi marker e le informazioni associate devono essere registrati per ogni Stato membro come indicato al paragrafo 13 per tre categorie di grandi consumatori industriali, cioè quei consumatori industriali con domande massime di circa:

- 25 MW, cioè consumatori con una domanda massima compresa tra 17,5 MW e 37,5 MW,

- 50 MW, cioè consumatori con una domanda massima compresa tra 37,5 MW e 62,5 MW, e

- 75 MW, cioè consumatori con una domanda massima compresa tra 62,5 MW e 75,0 MW.

Queste categorie comprendono anche i consumatori industriali che producono parte del proprio fabbisogno di energia elettrica, benché si debbano comunicare soltanto i dati relativi al consumo di energia elettrica erogata da imprese di servizio pubblico.

15.

Il prezzo marker per una determinata categoria MW (ad esempio, 25 MW) è il prezzo medio pagabile per kWh per un teorico consumatore o «consumatore industriale prezzo marker» dell'ente in questione con una domanda massima normale di circa 25 MW, ma prima delle riduzioni per «fattori speciali» che devono essere registrate separatamente (vedi paragrafo 16). Questo consumatore industriale prezzo marker deve presentare caratteristiche della domanda il più possibile rappresentative (ignorare i «fattori speciali») di tutti i consumatori industriali della categoria in questione servita dall'ente.

Al fine di una certa omogeneità, la Commissione definirà caratteristiche di domanda per questi consumatori «prezzo marker» per ogni categoria (cioè 25 MW, 50 MW e 75 MW). Queste caratteristiche saranno eventualmente utilizzate dall'ente rilevatore. In caso contrario, l'ente può definire, previa

- Nord/Centro: Schleswig-Holstein, Amburgo, Brema, Berlino, Bassa Sassonia e Assia settentrionale,

- Ovest: Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Assia meridionale,

- Sud: Baden-Wurtemberg e Baviera.

approvazione della Commissione, le sue caratteristiche della domanda del consumatore «prezzo marker». Queste caratteristiche della domanda riguardano il fattore di carico (ad esempio, «7 000 ore», dove 7 000 è il numero delle ore per il quale la domanda massima dovrebbe essere operante per raggiungere il consumo annuo) e la suddivisione del consumo secondo fasce diverse durante il giorno (ad esempio, periodi di punta, periodi fuori punta, ecc.).

16.

I prezzi marker indicati devono essere calcolati in modo da includere tutti gli oneri fissi pagabili (ad esempio, affitto del contatore, spese fisse o costi di capacità, ecc.) nonché i prezzi per i kWh consumati. Le spese di primo allacciamento non devono essere però incluse. Anche se le informazioni devono essere fornite due volte l'anno, si devono usare dati relativi al consumo annuo per evitare variazioni stagionali. Occorre spiegare in che maniera è calcolato il prezzo marker specificando anche l'inclusione di ogni spesa fissa.

17.

Per ogni prezzo marker occorre descrivere una serie di «fattori speciali» che possono essere applicati per ridurre il prezzo dell'energia elettrica (ad esempio, clausole di interruzione) nonché l'importo della riduzione (ad esempio, 6 %, 8 %, 10 %). Questi fattori speciali devono essere rappresentativi dei fattori effettivamente usati dai consumatori serviti dall'ente rilevatore nella categoria MW oggetto di rilevazione.

18.

Negli Stati membri dove esiste più di un ente dell'energia elettrica, ogni ente fornisce ad un organismo statistico indipendente i prezzi marker e le informazioni associate (caratteristiche della domanda del consumatore teorico [vedi paragrafo 15]), i fattori speciali e le relative riduzioni di prezzo (vedi paragrafo 17). Tali organismi trasmettono quindi il prezzo marker più elevato e quello più basso per ogni Stato membro (o per ogni regione se del caso), per ogni categoria MW, insieme alle informazioni associate per questi prezzi marker, simultaneamente, all'ISCE e alle amministrazioni nazionali. Per gli altri Stati membri dove un unico ente nazionale copre l'intero paese, le informazioni devono essere inviate direttamente e contemporaneamente all'ISCE e all'amministrazione nazionale.

19.

Ai fini della riservatezza, l'organismo statistico indipendente o l'ente nazionale se del caso (vedi paragrafo 18) riferiscono i prezzi marker e le informazioni associate per una data categoria MW soltanto se esistono in detta categoria almeno tre consumatori nello Stato membro o regione di cui si tratta.

20.

I prezzi marker devono essere espressi conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 9.

21.

Ogni due anni gli enti di alimentazione devono anche fornire dati sul numero di consumatori in ogni fascia MW (cioè 17,5-37,5 MW, 37,5-62,5 MW e 62,5-75,0 MW) e sul consumo annuo totale di questi consumatori per ogni fascia (in GWh). Quanto alle informazioni di cui al paragrafo 18, esse sono trasmesse attraverso un organismo statistico indipendente che raccoglie i dati per l'intero Stato membro oppure direttamente e simultaneamente all'ISCE e all'amministrazione nazionale. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite su base riservata e non sono pubblicate.

(1) Il prezzo al netto della tassa si ottiene direttamente dalle tariffe o dai contratti. Il prezzo al netto dell'IVA recuperabile comprende, se pagabili, altri imposte specifiche.

(2) I Laender saranno raggruppati in tre zone, ossia: