31990D0651

90/651/CEE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente gli adeguamenti necessari, nel quadro dell'unificazione tedesca, del sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0043 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0018
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0018


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 concernente gli adeguamenti necessari, nel quadro dell'unificazione tedesca, del sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (90/651/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che tale applicazione può far sorgere difficoltà, data la mancanza di appropriate strutture amministrative ;

considerando che questo è il caso della decisione 89/45/CEE(4), modificata dalla decisione 90/352/CEE(5), la quale persegue l'obiettivo di consentire a livello comunitario uno scambio rapido di informazioni su prodotti di consumo, qualora sia constatato che tali prodotti, commercializzati nella Comunità, possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone in modo da richiedere l'urgente attuazione di opportuni provvedimenti ; che a tal fine è stato introdotto un sistema organizzato a livello comunitario e nazionale ;

considerando che è necessario pertanto tener conto di queste difficoltà dando alla Repubblica federale di Germania la possibilità di gestire in modo diverso tale sistema rapido di informazione ;

considerando che tale deroga deve avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune ; che la Repubblica federale di Germania deve fare quanto possibile per raggiungere gli obiettivi della decisione precitata in tutto il suo territorio ;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi derivanti dall'applicazione della decisione 89/45/CEE possano essere soddisfatti durante un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1992, mediante mezzi di intervento diversi da quelli già vigenti in applicazione di detta decisione.

2. La Repubblica federale di Germania, durante questo periodo, si adopera affinché si possa ricorrere, per quanto possibile, alle strutture esistenti onde garantire la realizzazione degli obiettivi della decisione 89/45/CEE e, in particolare, garantisce l'opportuna diffusione, su tutto il suo territorio, delle informazioni ricevute tramite il sistema di informazioni introdotto da detta decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania riferisce periodicamente sulle misure adottate ai fini dell'articolo 1 nel quadro delle consultazioni in seno al Comitato istituito dall'articolo 7 della decisione 89/45/CEE.

Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo d'urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS

(1)GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 11.

(2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 51.

(5)GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 49.