31990D0309

90/309/CEE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1989 concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella regione Piemonte (Italia) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 22/06/1990 pag. 0054 - 0055


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella regione Piemonte (Italia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/309/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, riguardante le missioni dei Fondi a finalità strutturale, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, sulla base dei piani di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nel quadro del partenariato e in accordo con lo Stato membro interessato, stabilisce dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo capoverso di tale dispositivo, il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: gli assi prioritari scelti, le forme d'intervento, il piano indicativo di finanziamento in cui sono precisati sia gli importi degli interventi e le loro provenienze che la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (2), precisa al titolo III, articoli 8 e seguenti, le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il governo italiano ha presentato alla Commissione, il 31 maggio 1989, il piano di riconversione regionale e sociale relativo alle zone interessate dall'obiettivo n. 2 nella regione Piemonte quali risultano dalla decisione 89/288/CEE della Commissione (3), secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il piano presentato dallo Stato membro comporta la descrizione degli assi prioritari scelti nonché le indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione di tali piani;

considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro nel quadro del partenariato come definito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione di tale quadro comunitario di sostegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro sulla base degli ammontari previsionali di prestiti indicati nella presente decisione e conformemente alle disposizioni statutarie che la reggono;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo quadro degli altri strumenti comunitari di prestito, secondo le disposizioni specifiche che li reggono;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, in base all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro;

considerando che, in base all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti in questo quadro comunitario di sostegno risulteranno dalle decisioni ulteriori della Commissione adottanti le azioni relative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dall'obiettivo n. 2 nella regione Piemonte, in Italia, per il periodo dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, è approvato.

La Commissione dichiara la sua intenzione di contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno secondo le decisioni particolareggiate che esso comporta e in conformità con le regole e gli orientamenti relativi ai Fondi strutturali e agli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) gli assi prioritari ritenuti per l'azione congiunta:

- 1o asse: innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, formazione professionale,

- 2o asse: turismo,

- 3o asse: sviluppo e rafforzamento del tessuto di piccole e medie imprese,

- 4o asse: ambiente e ripristino di siti,

- 5o asse: strutture di sostegno alle attività economiche;

b) un prospetto delle forme d'intervento da attivare;

c) un piano finanziario indicativo, a prezzi costanti 1989, che precisa sia il costo totale degli assi prioritari scelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro in questione, cioè 303,32 milioni di ecu per l'insieme del periodo, sia la massa finanziaria prevista come contributi di bilancio della Comunità suddivisi nella maniera seguente:

(in milioni di ecu)

1.2 // // // FESR // 53,20 // FSE // 17,41 // // // Totale dei Fondi strutturali // 70,61 // //

Il fabbisogno finanziario di parte nazionale che ne risulta, cioè 95,83 milioni di ecu per il settore pubblico e 136,88 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito. A titolo indicativo i prestiti della CECA possono raggiungere un ammontare di 32 milioni di ecu.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.