31990D0266

90/266/CEE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 1990, recante accettazione di un impegno assunto dal governo tailandese nell'ambito della procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, originari della Tailandia

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 16/06/1990 pag. 0059 - 0070


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1990

recante accettazione di un impegno assunto dal governo tailandese nell'ambito della procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, originari della Tailandia

(90/266/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 10 e 11,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel giugno 1988, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha enunciato l'apertura di una procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm (in seguito denominati cuscinetti a sfera) originari della Tailandia ed ha avviato un'inchiesta. I prodotti oggetto dell'inchiesta corrispondono al codice NC 8482 10 10.

La procedura è stata avviata in seguito alla presentazione di una denuncia, nel dicembre 1987, da parte della Federazione delle associazioni dei produttori di cuscinetti a sfere (FEBMA - Federation of European Bearing Manufacturers' Associations) a nome di quasi tutti i produttori comunitari di cuscinetti a sfere. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni del prodotto originario della Tailandia e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.

(2) La Commissione ha debitamente informato il governo della Tailandia, nonché gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

Il governo tailandese, tutti gli esportatori e importatori noti e la maggior parte dei produttori comunitari, rappresentati dal ricorrente, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(3) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni preliminari ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti parti, oppure presso i loro rappresentanti.

a) Governo tailandese:

Ministero del commercio estero

Direzione delle dogane

Banca della Tailandia

International Finance Corporation of Thailand (IFCT)

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

Board of investment (BoI)

Ministero delle finanze

b) Esportatori tailandesi:

NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Tailandia

Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in, Ayutthaya, Tailandia

Le due società sono controllate interamente dalla Minebea Co Ltd, Giappone.

c) Importatori nella Comunità:

NMB GmbH, Neu Isenburg, Repubblica federale di Germania

NMB Italia, Mazzo di Rho, Milano, Italia

NMB (UK) Ltd, Bracknell, Regno Unito

d) Produttori comunitari:

FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt, Repubblica federale di Germania

Georg Mueller Nuerberg AG, Nuernberg, Repubblica federale di Germania

Gebrueder Reinfurt GmbH & Co., KG, Wuerzburg, Repubblica federale di Germania

SKF Industrie SpA, Torino, Italia

SKF Roulements Spécialisés (ARD), Thomery, Francia

SKF France, Clamart, Francia

ROL Rolamentos Portugueses SARL, Caldas da Rainha, Portogallo.

(4) Nella fase successiva la Commissione ha formulato alcune conclusioni preliminari sulla sovvenzione e sul pregiudizio. Il ricorrente, gli esportatori e il governo tailandese (in seguito denominato il governo, salvo indicazione contraria) hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione, che li ha informati in modo particolareggiato sui fatti in base ai quali aveva formulato le proprie conclusioni. Le parti hanno inoltre chiesto ed ottenuto di essere informate sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si prevedeva di raccomandare l'imposizione di misure antisovvenzioni. È stato fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle questioni suddette in seguito alle riunioni informative. Ove opportuno, si è tenuto conto di tali osservazioni.

(5) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni riguardava il periodo 1o aprile 1987-31 marzo 1988 (periodo dell'inchiesta).

(6) Il periodo dell'inchiesta ha superato i termini normali a causa del volume e della complessità dei dati raccolti inizialmente ed esaminati e per il fatto che per portare a termine l'inchiesta è stato necessario esaminare le questioni collegate sorte nel corso della procedura, che non potevano essere previste inizialmente.

B. PRODOTTI IN ESAME

(7) I prodotti in esame sono i cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, classificati al codice NC 8482 10 10.

(8) Dal punto di vista tecnico, la definizione dei prodotti in questione comprende numerosi tipi di cuscinetti standard, disponibili con diversi accessori, nonché alcuni tipi speciali fabbricati secondo le esigenze specifiche del cliente. Nell'ambito della definizione è talvolta effettuata una distinzione tra i cosiddetti cuscinetti miniaturizzati e strumentali e i cuscinetti standard di piccole dimensioni. I prodotti hanno tuttavia le stesse caratteristiche fisiche di base e non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione.

I principali componenti dei cuscinetti in esame sono l'anello interno ed esterno (normalmente di cromo e talvolta di acciaio inossidabile), una gabbia e un numero variabile di sfere. Secondo le esigenze del cliente possono essere aggiunti accessori quali schermi metallici o guarnizioni di gomma e sono applicati diversi lubrificanti. I cuscinetti sono utilizzati per ridurre la frizione al fine di rendere più rapido e scorrevole il movimento delle parti delle macchine. Le principali applicazioni dei cuscinetti sono nell'industria dell'elettronica di consumo, degli elettrodomestici e dell'automazione dell'ufficio.

(10) I cuscinetti a sfere sono prodotti intermedi utilizzati per il montaggio di beni di consumo e beni strumentali oppure come pezzi di ricambio. La domanda dipende quindi direttamente dalla domanda del prodotto finito (per esempio lavatrici, aspirapolvere, videoregistratori, ventilatori e piccoli motori elettrici). I cuscinetti a sfere di piccole dimensioni incidono normalmente in misura trascurabile sul costo del prodotto finito.

C.1. ASPETTI GENERALI DELLE SOVVENZIONI

i) Sovvenzioni denunciate e riassunto delle conclusioni

(11) In funzione delle informazioni fornite nella denuncia e delle risposte ai questionari della Commissione, sono state oggetto dell'inchiesta le seguenti presunte sovvenzioni:

a) esenzione da dazi doganali e da imposte indirette sulle importazioni di macchinari e di materiali essenziali;

b) sgravio di imposte indirette su beni e servizi acquistati sul mercato interno;

c) esenzione dall'imposta sul reddito delle società di capitali;

d) riduzione a favore degli esportatori delle tariffe per l'energia elettrica; e) restituzione di dazi ed esenzione da imposte sulle materie prime importate;

f) zone speciali di investimento e altri incentivi regionali;

g) prestiti concessi da organismi finanziari che, secondo quanto asserito sono controllati dal governo o soggetti alla sua autorità;

h) altre agevolazioni.

(12) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che gli esportatori NMB Thai e Pelmec Thai (in appresso denominate) « le società » hanno ricevuto sovvenzioni passibili di dazi compensativi indicate al punto 1, lettere a), b), c) e d). È stato inoltre accertato che le sovvenzioni denunciate di cui alle lettere e), f), g) e h) non potevano essere soggette a dazio compensativo oppure non erano state effettivamente concesse.

ii) Certificates of Promotion

(13) Alle società in questione sono stati rilasciati « certificates of promotion » da parte del Board of investments (BoI), un ente pubblico responsabile dell'applicazione dell'Investment Promotion Act (IPA), che costituisce il principale strumento legislativo per la concessione delle sovvenzioni alle industrie tailandesi. Alcuni degli incentivi indicati nel IPA, benché denunciati dal ricorrente, non sono stati inseriti nei certificates of promotion, mentre ne sono stati inseriti altri i quali tuttavia non sono stati utilizzati dalle società. Caratteristica dei certificati è che tutti i vantaggi concessi alle società sono subordinati all'esportazione di quasi tutta la produzione. La percentuale di vendite autorizzate sul mercato interno è infatti minima e i prodotti venduti ad altre società del gruppo Minebea in Tailandia devono essere incorporati in altri prodotti destinati all'esportazione.

iii) Quantificazione delle sovvenzioni

(14) Tutte le sovvenzioni passibili di dazi compensativi sono espresse in baht per ciascuna società separatamente. L'aliquota della sovvenzione, qualora sia calcolata in primo luogo in percentuale, è convertita in baht moltiplicando la percentuale stessa per le esportazioni complessive di cuscinetti a sfere di ciascuna società.

C.2. SOVVENZIONI PASSIBILI DI DAZI COMPENSATIVI

i) Esenzione da dazi doganali e da imposte indirette sulle importazioni di macchinari e di materiali essenziali

(15) Le società hanno ottenuto dal BoI l'esenzione totale da dazi doganali e da imposte indirette dovute sui prodotti importati da utilizzare nel processo di produzione. A norma dell'articolo 28 dell'IPA, l'esenzione è stata concessa sotto forma di certificates of promotion rilasciati alle società ed è pertanto subordinato ai risultati delle esportazioni, come avviene di norma per tutti i vantaggi concessi con tale strumento. Le società hanno beneficiato dell'esenzione sin dalla loro costituzione in Tailandia, ma non si sono avvalse di tale agevolazione per le importazioni di « materie prime » (corrispondenti agli input fisicamente incorporati), per le quali preferiscono ricorrere al sistema del deposito franco (vedi punto 33). Le società si avvalgono invece dell'esenzione per i beni strumentali (« macchinari »), i « pezzi » e i « materiali essenziali ». Appare evidente che l'esenzione dalle imposte per i macchinari e i pezzi è passibile di dazio compensativo. Per quanto riguarda i materiali essenziali, dall'inchiesta della Commissione è emerso che tale definizione comprende gli input non fisicamente incorporati, pertanto anche tale esenzione può essere oggetto di dazi compensativi.

(16) Sui prodotti importati in Tailandia sono normalmente riscossi i seguenti dazi e imposte indirette:

- dazio all'importazione sul valore cif,

- imposta sugli utili d'impresa, calcolata in percentuale delle entrate lorde (valore cif, più dazio, più margine di profitto uniforme),

- imposta municipale, pari al 10 % dell'imposta sugli utili d'impresa.

(17) La raccolta di dati attendibili necessari per quantificare la sovvenzione ha presentato difficoltà considerevoli.

I dati forniti dal governo (direzione delle dogane e BoI) non erano stati raccolti in forma tale da poter essere utilizzati ai fini dell'inchiesta.

Le società hanno fornito dati in base alle singole transazioni effettuate nel periodo dell'inchiesta, indicando l'importo delle esenzioni dalle imposte e dai dazi per tre categorie di prodotti:

- macchinari,

- pezzi (e utensili),

- materiali di consumo (equivalenti ai materiali essenziali).

La Commissione ha accertato che l'importo complessivo delle esenzioni dalle imposte e dai dazi era corretto e che le società avevano distinto con sufficiente accuratezza le esenzioni per i macchinari. Altrettanto evidente, per contro, che non era stato possibile effettuare una distinzione tra pezzi e utensili da un lato e i materiali di consumo dall'altro. I totali separati di ciascuna categoria erano pertanto inattendibili, anche se la somma delle due categorie era corretta. (18) In base ai dati comunicati è stato possibile calcolare la sovvenzione per ciascuna categoria di prodotto.

a) I macchinari sono registrati in bilancio come attività fisse e vengono quindi ammortizzati. Poiché i dati relativi all'esenzione a favore di questa categoria di prodotti sono sufficientemente attendibili, la sovvenzione può essere calcolata ripartendo il valore di quest'ultima su un periodo che rifletta il normale periodo di ammortamento di tali attività nel settore industriale in questione [articolo 3, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88].

Per determinare l'importo della sovvenzione, la quota delle acquisizioni complessive di macchinari da parte delle società (dalla loro costituzione in Tailandia) ripartita rispetto al periodo dell'inchiesta è moltiplicata per l'aliquota media del dazio.

Il totale delle acquisizioni di macchinari (fino al 31 marzo 1988) è stato desunto dai bilanci delle società.

A norma del regolamento (CEE) n. 2423/88 il valore della sovvenzione è calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al « normale periodo di ammortamento . . . nell'industria in questione ». È stato accertato che nell'industria giapponese dei cuscinetti a sfere, il periodo di ammortamento per le macchine è di dieci anni, mentre in Europa va da sette a dieci anni. La Commissione ritiene pertanto che un periodo di dieci anni corrisponda al normale ammortamento nel settore industriale in questione ed ha ripartito la sovvenzione su tale periodo. Per il periodo dell'inchiesta si è pertanto tenuto conto del 10 % delle acquisizioni complessive di macchinari delle società.

L'aliquota media del dazio è stata calcolata dividendo l'importo dell'esenzione dalle imposte e dal dazio (punto 17) per il valore dei macchinari acquistati durante il periodo dell'inchiesta (secondo i dati registrati nei bilanci).

b) Dato che i materiali di consumo (quali mole e lubrificanti) figurano nella contabilità aziendale come spese, il valore della sovvenzione deve pertanto essere calcolato in base alle spese sostenute, tenendo quindi conto delle esenzioni dalle imposte e dai dazi per i prodotti acquistati durante il periodo dell'inchiesta.

c) I pezzi e gli utensili sono, in teoria, registrati in bilancio come attività fisse soggette ad ammortamento e pertanto potrebbe essere applicato lo stesso metodo utilizzato per i macchinari. Dai dati delle società sulle esenzioni dai dazi e dalle imposte risulta tuttavia che tali prodotti sono stati ampiamente confusi con i materiali di consumo. Ciò sarebbe dovuto principalmente al fatto che molti pezzi sono sostituiti con una frequenza tale da rendere difficile la distinzione sul piano pratico.

Un'ulteriore difficoltà è dovuta al fatto che i pezzi di valore inferiore ad un determinato importo sono considerati come spese invece di essere capitalizzati come attività fisse. Non è pertanto possibile calcolare con precisione l'aliquota media del dazio ed è quindi opportuno considerare i pezzi e gli utensili alla stessa stregua dei materiali di consumo, effettuando il calcolo in base alle spese. Tale metodo consente di ottenere un valore esatto per il totale complessivo delle esenzioni dai dazi e dalle imposte per i pezzi, gli utensili e i materiali di consumo.

(19) Per calcolare l'ammortamento relativo ai macchinari occorre tener conto del fatto che, prima del 1o febbraio 1986, le importazioni di prodotti utilizzati dall'importatore nell'attività produttiva erano esenti dall'imposta sugli utili d'impresa (e di conseguenza dall'imposta municipale), secondo una norma di applicazione generale (articolo 79 ter, paragrafo 11 del codice delle imposte).

Tale esenzione, essendo concessa a tutti gli importatori indipendentemente dalle esportazioni effettuate, non può essere considerata passibile di dazi compensativi. Ai fini del calcolo dell'incidenza delle esenzioni sui macchinari importati, si deve pertanto tener conto delle acquisizioni di macchine effettuate anteriormente al febbraio 1986 soltanto per il calcolo del dazio all'importazione e non già per il calcolo del dazio all'impozione sugli utili d'impresa e dell'imposta municipale.

(20) In base a tali calcoli, sono state accertate sovvenzioni per i seguenti importi (in milioni di baht):

NMB Thai 156,95

Pelmec Thai 157,83

ii) Sgravio delle imposte indirette sui beni e sui servizi acquistati sul mercato interno

(21) A norma del « Tax and Duty Compensation of Exported Goods Produced in the Kingdom Act », emanato nel 1981, gli esportatori possono ottenere riduzioni per dazi doganali, imposte sull'acquisto di prodotti di importazione e imposte sui prodotti acquistati sul mercato interno sostenuti per i beni e i servizi utilizzati nella produzione dei prodotti esportati. Per ottenere tali sgravi gli esportatori devono chiedere i cosiddetti « tax coupons », buoni in forma di « cedole fiscali » trasferibili che possono essere utilizzati per pagare qualsiasi tassa riscossa dagli uffici delle imposte.

Per ciascun prodotto sono state fissate due aliquote: l'aliquota « A » è applicata dagli esportatori che non si avvalgono di alcun sistema di restituzione dei dazi, mentre l'aliquota « B » è applicata dagli esportatori che beneficiano di una forma qualsiasi di restituzione di dazi. Le società in questione applicano pertanto l'aliquota « B », fissata allo 0,59 % per i prodotti della categoria comprendente i cuscinetti a sfere, e che si riferisce allo sgravio delle imposte sugli utili d'impresa e sulle imposte municipali relative ai beni e ai servizi acquistati sul mercato interno. Tale sovvenzione, essendo subordinata ai risultati delle esportazioni, può quindi essere soggetta a dazi compensativi.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 147 del 4. 6. 1988, pag. 4.

(22) Le aliquote degli sgravi sono calcolate dal governo in base ad uno studio « input/output », effettuato per la prima volta nel 1980 (in base ai dati del 1975) e aggiornato nel 1985 utilizzando i dati del 1980. È attualmente in corso un nuovo aggiornamento, sulla base dei dati nel 1985, che sarà pubblicato nel 1990. Il governo utilizza lo studio per calcolare il valore di tutti gli input e l'incidenza dei dazi doganali e delle imposte indirette per ciascuna categoria di prodotti e determina su tale base le aliquote degli sgravi. I cuscinetti a sfere sono compresi nel capitolo 111 della tabella input/output « prodotti metallici industriali ».

Dopo aver verificato gli elementi disponibile ed aver esaminato la questione con i servizi competenti del governo, la Commissione ritiene che il metodo applicato dal governo sia accettabile.

(23) Nel caso in esame appare evidente che soltanto lo sgravio delle imposte indirette sugli input non fisicamente incorporati è passibile di dazi compensativi. In base allo studio input/output la Commissione ha calcolato che lo 0,2 % dello sgravio dello 0,59 % riguarda gli input non fisicamente incorporati e costituisce pertanto la parte della sovvenzione passibile di dazi compensativi.

(24) Le società tuttavia non beneficiano interamente dello sgravio dello 0,2 %, poiché ricevono un importo equivalente in cedole fiscali che, non pagando imposte, devono vendere ad un tasso di sconto del 34 %. Gli importatori ricevono quindi soltanto l'equivalente dello 0,13 % delle loro esportazioni complessive.

(25) In base a tali calcoli sono state accertate sovvenzioni per i seguenti importi (in milioni di baht):

NMB Thai 2,28

Pelmec Thai 1,72

iii) Esenzione dall'imposta sul reddito delle società di capitali

(26) I Certificates of Promotion rilasciati alle due società accordano esenzioni dal pagamento dell'imposta sul reddito della società per gli otto anni successivi all'inizio dell'attività. Tale esenzione è conforme all'articolo 31 dell'investment Promotion Act.

Tale esenzione rappresenta una sovvenzione all'esportazione dato che, come già è stato accertato, i vantaggi concessi a norma dei Certificates of Promotion sono subordinati all'esportazione di quasi tutta la produzione.

(27) La sovvenzione è stata calcolata con il seguente metodo:

Reddito imponibile x aliquota dell'imposta (%)

(28) Il calcolo deve essere effettuato su un esercizio fiscale, poiché soltanto per tale periodo si dispone di conti interamente verificati. Per le società l'esercizio fiscale comprende il periodo 1o ottobre - 30 settembre.

Appare quindi opportuno prendere in considerazione l'esercizio fiscale 1987 (1o ottobre 1986 - 30 settembre 1987), che è l'ultimo esercizio fiscale completo nel periodo dell'inchiesta.

(29) In base a tali calcoli, sono state accertate sovvenzioni per i seguenti importi (in milioni di baht):

NMB Thai 94,06

Pelmec Thai 124,49

iv) Riduzione a favore degli esportatori delle tariffe per l'energia elettrica

(30) L'EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) ha istituito un programma di riduzioni delle tariffe per gli esportatori. Possono fruire di tale agevolazione le imprese che hanno diritto a beneficiare di sgravi delle imposte indirette sulle esportazioni. Il produttore deve presentare una domanda all'ente responsabile dell'erogazione dell'energia elettrica, nel caso in esame il PEA (Provincial Electricity Authority), dimostrando di essere ammesso a beneficiare di sgravi fiscali e fornendo gli elementi necessari affinché il PEA possa calcolare la quantità di energia elettrica utilizzata per unità di prodotto e il costo del produttore. La riduzione equivale a 20 % circa di tale costo.

Dopo aver ricevuto l'approvazione del PEA e dell'EGAT, il produttore deve presentare al PEA una domanda di riduzione. Ciascuna domanda (presentata con lo stesso modulo utilizzato per chiedere gli sgravi dalle imposte indirette) deve contenere dati particolareggiati sulle transazioni all'esportazione relative ai prodotti che possono beneficiare della riduzione, affinché il PEA possa calcolare l'importo, che figura a titolo di adeguamento in una fattura successiva.

(31) Le società hanno ricevuto l'approvazione dell'EGAT e possono beneficiare delle riduzioni sulle tariffe per l'energia elettrica. La Pelmec tuttavia ha ricevuto l'approvazione soltanto alla fine del maggio 1988 e pertanto non ha beneficiato di alcun vantaggio nel periodo dell'inchiesta. Tale programma rappresenta ovviamente una sovvenzione, è subordinato alle esportazioni (dato che i risultati delle esportazioni sono una condizione necessaria per ottenere gli sgravi dalle imposte indirette - punto 21 - e l'importo dello sconto sulle tariffe è calcolato in base alle unità di prodotto esportate), è quindi passibile di un dazio compensativo. (32) Nel periodo dell'inchiesta il totale degli sconti accordati alla NMB Thai ammontava a 4,79 milioni di baht, cifra corrispondente all'importo complessivo della sovvenzione accertata.

C.3 SOVVENZIONI NON PASSIBILI DI DAZI COMPENSATIVI OPPURE NON RICEVUTE DALLE SOCIETÀ

i) Restituzione di dazi ed esenzione dalle imposte sulle materie prime importate

(33) Per poter beneficiare di tale esenzione le società hanno fatto ricorso al sistema del deposito doganale. Dato che unicamente le materie prime e i componenti che sono fisicamente incorporati nel prodotto finito possono essere importati con il sistema del deposito doganale, tale esenzione non costituisce una sovvenzione passibile di dazi compensativi.

Il deposito doganale implica l'immissione in esenzione da dazi ed imposte e pertanto non rappresenta uno sgravio fiscale tale da giustificare l'applicazione di dazi compensativi.

ii) Zone speciali di investimento e altri incentivi regionali

(34) La concessione di incentivi di carattere regionale in Tailandia dipende dal Board of Investment, che fino al 1988, in conformità dell'Investment Promotion Act, poteva accordare agli investitori ammessi a beneficiare dei programmi di promozione degli investimenti alcuni vantaggi supplementari, a condizione che si insediassero in determinate zone.

(35) È stato accertato che, quando sono state ammesse a beneficiare dei programmi di promozione degli investimenti, le società non erano situate in tali zone e che le successive modifiche della politica del Bol in materia di incentivi regionali e/o di definizione delle zone di investimento non avevano effetto retroattivo e non si applicavano agli investitori che già avevano avviato l'attività in Tailandia.

Inoltre dall'esame delle domande presentate dalle società per beneficiare dei programmi di promozione degli investimenti risulta che le due società non hanno mai chiesto di beneficiare dei vantaggi relativi alle zone speciali di investimento.

iii) Prestiti concessi da organismi finanziari che, secondo quanto asserito, sono controllati dal governo o soggetti alla sua autorità

(36) Le società hanno ricevuto due prestiti dalla Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT). Il governo ha affermato che il tasso di interesse applicato per tali prestiti era superiore al costo del denaro a lungo termine sostenuto dal governo, rappresentato dal tasso di interesse sulle obbligazioni emesse dal governo sul mercato interno. Dato che i prestiti sono espressi in baht, le obbligazioni costituiscono un termine di riferimento adeguato e la Commissione, dopo aver esaminato la questione con i rappresentanti della Banca di Tailandia, ha accolto la domanda del governo e ha concluso che i prestiti in questione non implicano sovvenzioni passibili di dazi compensativi. Non è stato quindi necessario statuire sulla questione del grado di controllo esercitato dal governo sulla IFCT.

(37) La Commissione ha preso inoltre il programma « Packing Credits », gestito dalla Banca di Tailandia, che rappresenta una forma di finanziamento a breve termine delle esportazioni. Il programma rappresenta indubbiamente un sostegno alle esportazioni, in quanto riguarda esclusivamente gli esportatori ai quali accorda un vantaggio in termini di tassi di interesse preferenziali rispetto ai tassi di mercato. Nel caso in esame, tuttavia, il governo ha affermato che i tassi di interesse applicati agli esportatori, pur essendo inferiori a quelli di mercato, sono ancora superiori al costo del denaro a breve termine per il governo, rappresentato dal tasso di interesse sui buoni del tesoro emessi dalla Banca di Tailandia per conto del governo. La Commissione ritiene che i buoni del tesoro rappresentino un adeguato termine di riferimento e, dopo aver esaminato la questione con la Banca di Tailandia, ha accolto l'argomentazione del governo ed ha concluso che tale forma di credito non rappresenta una sovvenzione all'esportazione passibile di dazi compensativi.

(38) È inoltre emerso infine che il Financial Institutions Development Fund (FIDF), un ente pubblico operante per conto del governo, ha il compito, tra l'altro, di « assistere i depositanti degli organismi finanziari le cui autorizzazioni sono state revocate con l'emissione di pagherò cambiari FIDF in sostituzione dei pagherò cambiari delle società stesse ». La Commissione ha accertato che tale procedura è stata applicata per far fronte ad una recente crisi del settore bancario tailandese e che i pagherò cambiari FDIF erano infruttiferi e rimborsabili in 10 anni. È stato altresì accertato che nessun pagherò di questo tipo è stato emesso a favore delle società soggette all'inchiesta.

iv) Altre agevolazioni fiscali

(39) In base ai Certificates of Promotion (in conformità dell'articolo 34 dell'Investment Promotion Act) i dividenti ritrasferiti alla Minebea in Giappone sono esenti dalla normale imposta cedolare di acconto del 15 % riscossa in applicazione del trattato in materia fiscale concluso dal Giappone e dalla Tailandia nel 1963.

Tale agevolazione, che è indubbiamente subordinata alle esportazioni ed implica un onere per il governo, non rappresenta un vantaggio diretto per le società, bensì par la società di controllo giapponese, che non è soggetta alla presente inchiesta. Tale agevolazione non giustifica pertanto l'applicazione di dazi compensativi. (40) È stato accertato che le società non hanno beneficiato di altre agevolazioni fiscali nell'ambito dei programmi di promozione delle esportazioni.

C.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SOVVENZIONI PASSIBILI DI DAZI COMPENSATIVI

(41) Il valore complessivo (in milioni di baht) delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi concesse alle società nel periodo dell'inchiesta è il seguente:

(in milioni di bath)

1.2.3 // // // // Sovvenzione // NMB Thai // Pelmec Thai // // // // Esenzione da dazi e da imposte sulle importazioni di macchinari e di materiali essenziali // 156,95 // 157,83 // Esenzione dall'imposta sul reddito delle società di capitali // 94,06 // 124,49 // Sgravio di imposte indirette sui beni e servizi acquistati sul mercato interno // 2,28 // 1,72 // Riduzione delle tariffe per l'energia elettrica // 4,79 // - // // // // Totale // 258,08 // 284,04 // // //

C.5 OSSERVAZIONI DELLE SOCIETÀ SULLE SOVVENZIONI

(42) Dopo essere state informate in merito ai principali elementi delle conclusioni della Commissione, le società hanno comunicato le loro osservazioni, unitamente ad alcune domande di adeguamento dei calcoli effettuati. Le domande sono qui di seguito elencate, con la rispettiva risposta della Commissione.

i) Esenzione da dazi doganali e imposte indirette sulle importazioni (punti da 15 a 20)

(43) 1a domanda: La sovvenzione relativa ai macchinari non avrebbe dovuto essere ripartita sul periodo di dieci anni scelto dalla Commissione, bensì sul periodo di ammortamento di venti anni utilizzato nella contabilità delle società tailandesi.

Risposta: La Commissione respinge tale argomentazione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88 il valore di una sovvenzione basata sull'acquisizione di attività fisse deve essere ripartito in funzione del « normale periodo di ammortamento di tali immobilizzazioni nell'industria in questione ».

Dopo aver esaminato la situazione nella Comunità e in Giappone, la Commissione ha concluso che un periodo di dieci anni corrisponde al normale ammortamento dei macchinari e delle attrezzature nell'industria dei cuscinetti a sfere.

(44) 2a domanda: Indipendentemente dal fatto che si utilizzi un periodo di dieci o di venti anni, la Commissione avrebbe dovuto calcolare la sovvenzione sui macchinari in base all'ammortamento complessivo registrato nel periodo dell'inchiesta.

Risposta: La Commissione non può accettare tale metodo, il quale implicherebbe che i macchinari acquistati meno di un anno prima della fine del periodo dell'inchiesta (vale a dire nel corso del periodo stesso) non sarebbero compresi nel calcolo della sovvenzione. La Commissione ritiene che, poiché le società hanno beneficiato della sovvenzione su tutti i macchinari importati fino al 31 marzo 1988, tale importo ripartito su un periodo di dieci anni, deve essere preso in considerazione ai fini dell'imposizione di dazi compensativi.

(45) 3a domanda: Se la sovvenzione relativa ai macchinari è ripartita su un periodo di dieci anni, è necessario ridurre proporzionalmente l'esenzione dall'imposta sugli utili della società, poiché un periodo di ammortamento di dieci anni implicherebbe una diminuzione dell'utile imponibile.

Risposta: La Commissione non condivide tale argomentazione. Nel caso in esame per ripartire la sovvenzione è stato ritenuto opportuno un periodo di dieci anni, che tuttavia non ha alcuna attinenza con il calcolo dell'ammortamento e delle imposte.

ii) Duplicazione dell'esenzione dalle imposte sul reddito delle società di capitali

(46) 4a domanda: Le sovvenzioni, esclusa l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società, hanno ridotto le spese detraibili aumentando in tal modo il valore dell'esenzione dall'imposta sul reddito. La Commissione, avendo applicato dazi compensativi a queste altre sovvenzioni, dovrebbe apportare un adeguamento aumentando le spese al lordo delle imposte e di conseguenza, ridurre l'esenzione dall'imposta sul reddito, al fine di evitare duplicazioni.

Risposta: La Commissione non può accertare tale argomentazione. Le società hanno beneficiato pienamente dell'esenzione dal dazio e dalle imposte sulle importazioni, dello sconto sulle tariffe per l'energia elettrica e degli sgravi fiscali sui beni e servizi acquistati sul mercato interno, oltre ad aver incassato l'intero importo dell'esenzione dall'imposta sulle società sui profitti imponibili da esse dichiarati. Il governo ha rinunciato a un importo corrispondente di entrate. Appare pertanto logico concludere che possono applicarsi dazi compensativi all'importo complessivo di tutte le sovvenzioni.

Non spetta alla Commissione formulare congetture sulle eventuali conseguenze dell'assenza di una o di più sovvenzioni. Tale impostazione sarebbe del tutto ipotetica e non terrebbe conto di altri elementi che avrebbero potuto emergere in mancanza di determinate sovvenzioni (per esempio variazioni dei prezzi di vendita).

D. PREGIUDIZIO

i) Prodotto simile

(47) I cuscinetti a sfere prodotti nella Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche e le stesse applicazioni dei cuscinetti definiti al punto 7.

ii) Industria comunitaria

(48) Ai fini dell'inchiesta le società produttrici nella Comunità controllate da società giapponesi non sono considerate come industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, poiché sono collegate ad esportatori dello stesso prodotto dal Giappone nei confronti dei quali sono attualmente in vigore dazi antidumping (1). Tali misure sono ora soggette ad un riesame che si svolge contemporaneamente alla presente procedura (2). Le società controllate da imprese giapponesi vendono tutta la loro produzione alle stesse consociate giapponesi che si occupano della vendita dei cuscinetti importati dal Giappone a prezzi di dumping e traggono quindi benefici da tali pratiche commerciali sleali. In tali circostanze le società in questione non possono essere considerate come normali produttori comunitari, in quanto rappresentano piuttosto una fonte di approvvigionamento supplementare degli esportatori responsabili di pratiche di dumping. Dopo aver escluso dalla procedura le società controllate da imprese giapponesi, la Commissione ha accertato che, nel periodo dell'inchiesta, i produttori comunitari per conto dei quali era stata presentata la denuncia fabbricavano l'85 % circa della produzione comunitaria. È stato pertanto concluso che tali società, che rappresentano la maggior parte della produzione complessiva, costituiscono l'industria comunitaria.

iii) Osservazioni preliminari

(49) L'inchiesta relativa al presente caso è stata svolta dalla Commissione contemporaneamente alla procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Tailandia (3). La Commissione non ha ancora preso alcuna decisione in merito a quest'ultima procedura, che è tuttora in corso. L'analisi del pregiudizio provocato dalle sovvenzioni esposta in appresso non pregiudica le eventuali conclusioni in materia di dumping.

iv) Volume e quote di mercato delle importazioni

(50) Tra il 1985 e il periodo dell'inchiesta le vendite complessive di cuscinetti a sfere nella Comunità sono passate da 332,5 a 356,1 milioni di pezzi, con un incremento del 7,1 %.

(51) Le vendite dei cuscinetti a sfere importati dalla Tailandia, pari a 3,1 milioni di pezzi nel 1985, sono passate a 31,5 milioni di pezzi nel periodo dell'inchiesta, con un incremento della corrispondente quota di mercato dallo 0,9 % all'8,8 %.

(52) La quota di mercato comunitaria delle importazioni da altri paesi terzi, esclusa la Tailandia, è scesa dal 59 % nel 1985 al 50 % nel periodo dell'inchiesta.

v) Prezzi

(53) Per valutare la sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori tailandesi è stato effettuato un confronto tra il prezzo di vendita (al netto di qualsiasi sconto e riduzione) dei prodotti tailandesi e di quelli venduti dai produttori comunitari sui mercati della Repubblica federale di Germania, dell'Italia e del Regno Unito.

I calcoli hanno sempre riguardato tipi di cuscinetti rappresentativi, venduti in congrui quantitativi, di norma superiori ai 50 000 pezzi. Sono state prese in considerazione unicamente le vendite effettuate ad industrie che acquistano i cuscinetti da incorporare nel prodotto finito (per esempio produttori di aspirapolvere, videoregistratori, ecc.). Tali industrie rappresentano effettivamente i principali clienti dei produttori tailandesi e comunitari e sono praticamente gli unici acquirenti che acquistino in quantitativi sufficienti ai fini di un valido confronto.

(54) In base ad una media ponderata i prezzi dei cuscinetti a sfere importati dalla Tailandia sono inferiori ai prezzi di vendita applicati dai produttori comunitari del 17 %.

vi) Situazione dell'industria comunitaria

a) Quote di mercato

(55) Le vendite dell'industria sul mercato della Comunità tra il 1985 e il periodo dell'inchiesta sono aumentate del 3,5 %, passando da 112 a 166 milioni di pezzi, mentre la domanda complessiva è aumentata del 7,1 % (vedi punto 50). La quota di mercato dell'industria comunitaria è pertanto scesa dal 33,6 % al 32,5 %.

b) Flessione dei prezzi

(56) È stato accertato che il livello dei prezzi era eccessivamente basso. Tra il 1985 e il periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita unitari medi applicati dalla maggior parte dei produttori comunitari alle industrie acquirenti sono infatti diminuiti.

Per i principali produttori comunitari la diminuzione media dei prezzi, in termini correnti, era compresa tra il 2,6 % e il 9 %.

c) Redditività

(57) L'indice generale di redditività dei produttori comunitari nel settore in esame è sceso del 50 % rispetto al 1985. In tali circostanze, i profitti attuali sono chiaramente inadeguati per finanziare le spese supplementari che sarebbero necessarie per salvaguardare la competitività dell'industria comunitaria. Infatti mentre il margine di profitto al lordo delle imposte dell'industria dei cuscinetti a sfere dovrebbe essere del 15 % (vedi punto 59), la Commissione ha accertato che nel periodo dell'in

chiesta l'indice di redditività dell'industria comunitaria era nettamente inferiore a tale percentuale e che, per le vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nella Comunità, non superava l'8 %.

d) Produzione, utilizzazione degli impianti ed occupazione

(58) Tra il 1985 e il periodo dell'inchiesta la produzione comunitaria è diminuita da 170,6 milioni di pezzi a 153,9 milioni di pezzi con un calo del 10 %.

La capacità di produzione nella Comunità, calcolata per quanto possibile in base a due turni di lavoro e a cinque giorni lavorativi settimanali, è aumentata da 177,5 milioni di unità nel 1985 a 185,5 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. L'indice di utilizzazione degli impianti nello stesso arco di tempo è quindi diminuito passando dal 96 % all'83 %.

Nello stesso periodo l'occupazione del settore è diminuita, con un calo del numero di addetti da 2 304 a 2 033, equivalente ad una perdita netta di 271 posti di lavoro e a una flessione del 12 %.

vii) Determinazione del pregiudizio

(59) Dopo aver esaminato gli indicatori sopra illustrati, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale. La Commissione ritiene che il pregiudizio sia stato provocato da diversi fattori.

a) La redditività è scesa fino ad un livello eccessivamente basso. Il calo della redditività dal 1985 in poi ha provocato una situazione in cui il margine di utile al lordo delle imposte sulle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato della comunità è appena dell'8 % (vedi punto 57) e pertanto non è sufficiente in considerazione delle spese supplementari necessarie per salvaguardare la competitività dell'industria comunitaria. Tali spese riguardano principalmente investimenti in attività fisse, ricerca e sviluppo, addestramento professionale e marketing. La Commissione ha concluso che a tal fine è necessario un margine di profitto al lordo delle imposte del 15 %. La fissazione di un adeguato utile sulle vendite del 15 % è confermata di massima dall'analisi storico/empirica dell'andamento del profitto. Un livello di redditività adeguato era stato infatti raggiunto nel 1985, quando il margine di profitto globale rappresentava il 15 % circa delle vendite.

b) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita (vedi punto 55 in combinato disposto con i punti 50, 51 e 52).

c) Sono inoltre diminuite l'occupazione, l'utilizzazione degli impianti e la produzione (vedi punto 58).

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

i) Pregiudizio provocato dalle sovvenzioni

(60) Per quanto riguarda le vendite di grandi quantitativi alle industrie, rispetto al mercato dei distributori e degli operatori commerciali, i principali concorrenti dei produttori comunitari sono gli esportatori tailandesi.

Le vendite dei produttori comunitari sul mercato della Comunità sono destinate per l'85 % alle industrie mentre la percentuale corrispondente per gli esportatori tailandesi è del 90 %.

(61) In mancanza di effettive differenze qualitative, particolarmente per quanto riguarda i tipi standard, il prezzo svolge una funzione determinante nella scelta del fornitore del prodotto. La sottoquotazione dei prezzi applicati dai produttori e dagli esportatori in questione, provocata in parte dalle sovvenzioni, ha pertanto costretto i produttori comunitari a ridurre i propri pezzi (con una conseguente contrazione dei profitti) per evitare un'ulteriore perdita della quota di mercato che li avrebbe privati dei vantaggi delle economie di scala.

(62) Il netto incremento delle vendite degli esportatori tailandesi nella Comunità (destinate quasi esclusivamente al settore degli utilizzatori industriali) corrisponde ad un aumento della rispettiva quota di mercato, normalmente a scapito dei produttori comunitari. L'aumento delle esportazioni ha impedito tra l'altro all'industria comunitaria di approfittare pienamente dell'espansione della domanda dal 1985 in poi.

(63) La Commissione ritiene che, se le esportazioni tailandesi non fossero state sovvenzionate, i prezzi dei prodotti esportati sarebbero stati superiori e i produttori comunitari non avrebbero subito l'erosione dei prezzi e il calo della redditività.

(64) Le condizioni di mercato relative al prodotto in questione e gli elementi sopra elencati mettono in evidenza che la pressione sui prezzi provocata direttamente dalla sovvenzione delle esportazioni tailandesi e il conseguente rapido incremento del volume delle importazioni dalla Tailandia hanno provocato un pregiudizio all'industria comunitaria in termini di calo della redditività, perdita di quote di mercato e diminuzione della produzione, dell'occupazione e del tasso di utilizzazione degli impianti.

(65) La Commissione ha pertanto concluso che estiste un nesso di causalità tra gli indicatori del pregiudizio e le sovvenzioni delle esportazioni tailandesi. ii) Altri fattori

a) Calo delle esportazioni della Comunità

(66) Il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è dovuto in parte alla diminuzione delle esportazioni della Comunità, che sono scese da 59 milioni a 38 milioni di pezzi, con conseguenze sul livello di produzione, sull'occupazione e sull'utilizzazione degli impianti. La diminuzione delle esportazioni e il conseguente calo dell'utilizzazione degli impianti possono inoltre incidere sulla redditività, dato che si avrebbe un incremento dei costi fissi unitari.

Le conseguenze sul piano della produzione, dell'occupazione e dell'utilizzazione degli impianti (e quindi della redditività che, come in appresso indicato, è presa in considerazione per determinare il margine di pregiudizio) sarebbero state meno gravi se i produttori comunitari avessero potuto mantenere la loro quota di mercato nella Comunità in un periodo di espansione della domanda. L'industria comunitaria non ha tuttavia potuto trarre vantaggio da tale situazione, poiché l'incremento della domanda sul mercato della Comunità è stato in gran parte soddisfatto dalle importazioni a prezzi eccessivamente bassi oggetto dell'inchiesta.

Tale considerazione non inficia comunque l'argomentazione secondo la quale il calo delle esportazioni è causa di pregiudizio.

b) Importazioni dal Giappone

(67) I cuscinetti a sfere originari del Giappone sono venduti nella Comunità a prezzi di dumping e sono in concorrenza sul mercato degli utilizzatori industriali. Nel periodo dell'inchiesta, tuttavia, il volume delle vendite corrispondenti era inferiore a quello dei cuscinetti di origine tailandesi (21,7 milioni di pezzi contro 31,5 milioni) e dal 1985 in poi le vendite sono diminuite in volume di oltre il 30 %. Il margine di sottoquotazione dei prezzi dei prodotti importati dal Giappone è inoltre modesto rispetto al margine di sottoquotazione del 17 % accertato nei confronti dei cuscinetti a sfere tailandesi.

Occorre inoltre rilevare che i cuscinetti giapponesi sono stati soggetti a dazi antidumping dal 1984 in poi e che numerosi esportatori giapponesi hanno trasferito la produzione in Europa.

Tuttavia senza prendere in considerazione, ai fini della presente decisione, l'incidenza dell'eventuale modifica dei dazi antidumping in vigore, appare evidente che anche se il livello delle importazioni di cuscinetti giapponesi resta significativo e se i vigenti dazi antidumping non hanno completamente eliminato il pregiudizio da esse provocato all'industria comunitaria, l'entità del pregiudizio attualmente provocato dalle importazioni dal Giappone è abbastanza limitata.

c) Importazioni da altre fonti

(68) Le importazioni da altri paesi, esclusa una parte del mercato dei cuscinetti a sfere miniaturizzati di grande precisione, non sono in concorrenza diretta con i tipi prodotti nella Comunità:

- i cuscinetti originari dell'Europa orientale e della Cina sono di qualità inferiore a quella dei prodotti comunitari o tailandesi;

- i cuscinetti originari della Svizzera sono destinati ad applicazioni specifiche e spesso miniaturizzati.

iii) Conclusione

(69) Dopo aver preso in considerazione gli altri fattori di cui ai punti 66, 67 e 68, la Commissione ha concluso che il pregiudizio residuo provocato dalla sovvenzione delle importazioni dalla Tailandia è sostanziale.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(70) Nell'interesse della Comunità è in linea di massima opportuno mantenere una situazione di concorrenza equa ed effettiva e l'obiettivo delle misure proposte nel caso in esame è di ripristinare tali condizioni. Per valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha tenuto conto degli interessi dell'industria comunitaria e degli utilizzatori dei cuscinetti a sfere, nonché dei consumatori finali del prodotto finito.

(71) In mancanza di misure adeguate volte ad invertire la tendenza osservata, l'industria comunitaria che produce i cuscinetti a sfere subirebbe gravi conseguenze che ne minaccerebbero la sopravvivenza. La scomparsa di tale industria avrebbe conseguenze rilevanti in termini di:

- occupazione e spese per investimenti,

- ricerca e sviluppo nei settori dell'alta tecnologia (in particolare per quanto riguarda i nuovi materiali),

- sviluppo di nuovi prodotti in settori in rapida espansione (telecomunicazioni, dispositivi elettronici per l'industria aerospaziale ed automobilistica).

Nell'interesse della Comunità occorre evitare tali conseguenze.

(72) Gli acquirenti di cuscinetti a sfere (e implicitamente i consumatori finali dei loro prodotti) potrebbero trarre qualche vantaggio dal fatto di poter acquistare prodotti sovvenzionati a basso prezzo.

Tali vantaggi sarebbero tuttavia minimi dato che i cuscinetti in questione incidono in misura trascurabile sul prezzo finale dei prodotti. Gli acquirenti comunitari di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo di 30 mm non hanno infatti comunicato alcuna osservazione a questo proposito.

(73) La Commissione ha pertanto concluso che nell'interesse della Comunità occorre tutelare l'industria produttrice di cuscinetti a sfere contro la concorrenza sleale dei prodotti importati a prezzi sovvenzionati. G. MISURE

i) Aspetti generali

(74) Dopo aver accertato l'esistenza di sovvenzioni all'esportazione e del pregiudizio provocato dalle importazioni sovvenzionate e dopo aver stabilito che nell'interesse della Comunità è opportuno adottare misure di difesa, la Commissione istituisce di norma un dazio compensativo. L'aliquota del dazio non deve superare l'importo della sovvenzione e deve essere inferiore a quest'ultimo se un'aliquota inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(75) Benché, come risulta dai punti da 83 a 87, la Commissione abbia deciso di accettare l'impegno offerto dal governo tailandese e di chiudere la procedura senza istituire dazi, nei punti da 79 a 82 sono enunciati i motivi che giustificano la scelta della forma del dazio e il calcolo dell'aliquota del dazio che avrebbe dovuto essere istituito. L'impegno offerto infatti assume la forma di un'imposta all'esportazione che deve essere riscossa alla stessa aliquota del dazio compensativo specifico.

(76) È opportuno rilevare che, prima dell'accettazione dell'impegno, la Commissione aveva svolto un'inchiesta esauriente sul caso in esame e aveva offerto a tutte le parti interessate l'opportunità di esercitare i diritti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

ii) Margine di pregiudizio

(77) Secondo la Commissione, per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, è necessario:

- eliminare la sottoquotazione dei prezzi, valutata al 17 % (vedi punto 54),

- fare in modo che i produttori comunitari possano ottenere un adeguato utile sulle vendite, in modo da compensare la differenza del 7 % tra il profitto-obiettivo (15 %, vedi punto 59) e il profitto effettivamente realizzato nel periodo dell'inchiesta (8 %, vedi punto 57).

(78) Dalla somma della sottoquotazione dei prezzi (17 %) e del mancato profitto (7 %) si ottiene un margine di pregiudizio del 24 % sulla base del prezzo di rivendita nella Comunità. Tale metodo si giustifica in quanto la rilevante differenza tra i prezzi dei cuscinetti tailandesi e quelli dei prodotti comunitari sul mercato della Comunità è dovuta principalmente al fatto che le esportazioni tailandesi hanno conquistato un certo numero di clienti che acquistano grandi quantitativi e che sono stati attratti dai prezzi estremamente bassi. I produttori comunitari hanno per il momento conservato la clientela disposta a pagare prezzi superiori. Data la diversificazione della clientela a l'assenza di differenze qualitative tra i prodotti tailandesi e quelli comunitari, la semplice eliminazione della sottoquotazione del 17 % potrebbe non essere sufficiente per produre un incremento sostanziale dei prezzi pagati ai produttori comunitari. Soltanto se a tale precentuale si aggiunge il 7 % di mancato profitto è possibile raggiungere un livello di prezzo al quale i produttori comunitari potrebbero realizzare il margine di profitto necessario per ottenere un adeguato utile sulle vendite (vedi punto 77).

Il margine di pregiudizio, espresso in valore cif dei prodotti importati, corrisponde al 34,8 %.

iii) Forma del dazio

(79) I prodotti sono spediti direttamente dalla Tailandia nella Comunità, ma sono fatturati alla società di controllo in Giappone, che li fattura a sua volta alle consociate nella Comunità. L'importo della seconda fattura è sensibilmente maggiorato.

Nel caso in esame un dazio ad valorem calcolato sul valore cif potrebbe essere insufficiente per compensare la sovvenzione poiché la maggiorazione potrebbe essere ridotta per alterare il prezzo cif.

Il metodo più efficace per compensare la sovvenzione in Tailandia è l'istituzione di un dazio specifico (espresso in valore per unità), determinato in base al valore della sovvenzione diviso per il numero complessivo dei cuscinetti a sfere esportati dalla Tailandia nel periodo dell'inchiesta.

iv) Aliquota del dazio

(80) Secondo il metodo sopra indicato, la sovvenzione unitaria è stata calcolata come segue per ciascuna società (in baht):

NMB Thai 1,34

Pelmec Thai 1,91

Ai fini del calcolo delle aliquote, la Commissione ha accettato l'argomentazione delle società secondo la quale i cuscinetti venduti in deposito doganale alle altre società della Minebea in Tailandia per essere incorporati nei prodotti esportati dovevano essere inseriri nel denominatore per il quale è stato diviso l'importo complessivo della sovvenzione.

(81) Dato che tuttavia le società in questione sono controllate interamente dalla stessa società madre, appare opportuno applicare un unico dazio, invece di due dazi distinti, che è stato calcolato ponderando la sovvenzione per unità venduta da ciascuna società secondo le rispettive esportazioni nella Comunità. È stato così ottenuto un dazio di 1,76 baht per unità.

(82) L'aliquota del dazio specifico corrisponde pertanto a 1,76 baht per unità di prodotto esportato, equivalente ad un'aliquota ad valorem del 13 % sul valore cif all'importazione determinato nel periodo dell'inchiesta. Il dazio è nettamente inferiore al margine del pregiudizio del 34,8 %. La Commissione ritiene che tale aliquota del dazio sia necessaria per eliminare il pregiudizio provocato dalla sovvenzione delle importazioni dalla Tailandia.

v) Impegno

(83) Dopo essere stato informato in merito alle conclusioni dell'inchiesta della Commissione, il governo tailandese ha offerto un impegno volto ad eliminare gli effetti delle sovvenzioni accertate, in forma di imposta sulle esportazioni nella Comunità del prodotto oggetto dell'inchiesta. In un primo tempo l'imposta sulle esportazioni sarà riscossa ad un'aliquota di 1,76 baht per unità, corrispondente esattamente all'importo che sarebbe stato riscosso a titolo di dazio compensativo.

(84) A norma del regolamento (CEE) n. 2423/88 la Commissione può accettare impegni con i quali « la sovvenzione viene eliminata o limitata, oppure il governo o il paese d'esportazione attua misure in ordine alle conseguenze del pregiudizio » [articolo 10, paragrafo 2, lettera a)]. Tale disposizione è pienamente conforme all'articolo 4, paragrafo 5 del codice del GATT sulle sovvenzioni e sui dazi compensativi.

(85) La Commissione ha deciso di accettare l'impegno del governo tailandese, convinta che le misure attuate sono tali da eliminare interamente la sovvenzione e comprendono disposizioni sufficienti in materia di:

a) controllo del pagamento dell'imposta e del volume delle esportazioni;

b) controllo dell'aliquota della sovvenzione;

c) notifica di eventuali modifiche dei meccanismi di sovvenzione in vigore, con l'impegno di non concedere nuove sovvenzioni alle società soggette all'inchiesta;

d) verifica di tutte le informazioni da parte della Commissione;

e) revoca dell'accettazione dell'impegno qualora siano importati nella Comunità cuscinetti a sfere originari della Tailandia per i quali non sia stata pagata l'imposta all'esportazione.

(86) Nell'accettare l'impegno la Commissione ha tenuto conto delle ottime relazioni esistenti fra la Comunità e la Tailandia. In considerazione del fatto che la Tailandia è ancora un paese in via di sviluppo, la Commissione, pur avendo accertato l'esistenza di sovvenzioni all'esportazione passibili di dazi compensativi nel caso in esame, non intende istituire dazi compensativi qualora sia proposta una soluzione amichevole che permetta di eliminare le conseguenze della sovvenzione. La Commissione rileva inoltre che la Tailandia ha sempre rispettato gli accordi commerciali con la Comunità. Pertanto, anche se la Tailandia non ha firmato il codice GATT sulle sovvenzioni, la Commissione è convinta dell'opportunità di accettare l'impegno assunto dal governo tailandese.

(87) Rimane ovviamente inteso per entrambe le parti che la comprovata violazione oppure la mancata osservanza dell'impegno implicano l'immediata istituzione di un dazio compensativo provvisorio, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Un dazio compensativo definitivo può essere istituito in base agli elementi accertati prima dell'accettazione dell'impegno,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione accetta gli impegni assunti dal governo tailandese nell'ambito della procedura antisovvenzioni relativa alle importazioni di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, originari della Tailandia.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. C 159 del 18. 6. 1988, pag. 2.

(3) GU n. C 147 del 4. 6. 1988, pag. 6.