31989R1576

Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 12/06/1989 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0124
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0124


REGOLAMENTO (CEE) N. 1576/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che attualmente nessuna disposizione comunitaria specifica contempla le bevande spiritose, in particolare per quanto riguarda la definizione di tali prodotti e le norme relative alla loro designazione e presentazione; che, tenuto conto dell'importanza economica dei prodotti in causa, occorre adottare in questo settore disposizioni intese a facilitare il funzionamento del mercato comune;

considerando che le bevande spiritose rappresentano un importante sbocco per l'agricoltura comunitaria; che ciò è in gran parte dovuto alla rinomanza che i prodotti in causa hanno conquistato nella Comunità e sul mercato mondiale; che tale rinomanza è connessa al livello qualitativo dei prodotti tradizionali; che è quindi opportuno, per conservare questo sbocco, mantenere elevato il livello qualitativo dei prodotti; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel definire i prodotti tenendo conto degli usi tradizionali che sono alla base della loro rinomanza; che è inoltre opportuno riservare l'impiego delle denominazioni così definite a prodotti il cui livello qualitativo corrisponda a quello dei prodotti tradizionali, per evitare che le denominazioni stesse vengano sminuite di valore;

considerando che la normativa comunitaria deve riservare a determinati territori, tra i quali possono figurare in via eccezionale certi paesi, l'impiego di denominazioni di natura geografica ad essi relative, sempreché le fasi di fabbricazione del prodotto finito durante le quali quest'ultimo acquista il suo carattere e le sue qualità definitive si siano svolte nella zona geografica in causa; che quindi, riconoscendo ai produttori interessati diritti esclusivi, la normativa comunitaria salvaguarderà il carattere di indicazioni di provenienza delle denominazioni in questione e impedirà che queste divengano di uso comune e conseguentemente denominazioni generiche; che le denominazioni di cui trattasi garantiscono inoltre l'informazione del consumatore circa la provenienza di un prodotto caratterizzato dalle materie prime impiegate o dai particolari procedimenti di elaborazione;

considerando che il metodo normalmente e abitualmente seguito per informare il consumatore consiste nel riportare sull'etichetta un certo numero di diciture; che in materia di etichettatura alle bevande spiritose si applicano le norme generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4), modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE (5); che, tenuto conto della natura dei prodotti in causa, è opportuno, ai fini di una migliore informazione del consumatore, adottare le disposizioni complementari specifiche a tali norme generali, in particolare incorporando, nella definizione del prodotto, nozioni relative all'invecchiamento ed al titolo alcolometrico minimo per l'immissione al consumo umano;

considerando che, se la direttiva 79/112/CEE rende obbligatorie talune diciture nell'etichettatura, essa è peraltro relativamente imprecisa per quanto concerne il luogo di fabbricazione; che tale nozione, nel settore delle bevande in questione, ha un'importanza del tutto particolare a motivo dell'associazione che spesso il consumatore instaura tra la bevanda in questione e il suo luogo di fabbricazione; che l'assenza di tale indicazione in questo settore rischia di dare al consumatore l'impressione di una falsa origine; che è opportuno, stando così le cose, evitare tale rischio rendendo

obbligatoria in taluni casi l'indicazione del luogo di fabbricazione sull'etichetta;

considerando che è inoltre opportuno stabilire, in alcuni casi, norme supplementari; che, in particolare, in caso di impiego di alcole etilico, è opportuno imporre l'impiego esclusivo di alcole etilico di origine agricola, conformemente alla prassi già seguita nella Comunità, per continuare a garantire uno sbocco consistente ai prodotti agricoli di base;

considerando che la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (1), e la direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (2), modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, definiscono le caratteristiche delle acque che possono essere impiegate per l'alimentazione; che è opportuno far riferimento a tali definizioni;

considerando che la direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (3), definisce vari termini che possono essere impiegati in caso di aromatizzazione; che, nel presente regolamento, è opportuno impiegare la stessa terminologia;

considerando che conviene adottare disposizioni specifiche di designazione e di presentazione per le bevande spiritose importate, tenendo conto degli impegni della Comunità nelle sue relazioni con i paesi terzi;

considerando che per tutelare la rinomanza dei prodotti comunitari sul mercato mondiale conviene estendere, salvo disposizioni contrarie, le stesse regole ai prodotti esportati, tenuto conto delle abitudini e prassi tradizionali;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme e simultanea delle misure proposte, è opportuno disciplinare la materia mediante regolamento;

considerando che, per semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione l'adozione delle misure tecniche di applicazione; che, a tal fine, è opportuno prevedere procedure appropriate che assicurino una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato di applicazione;

considerando che, per facilitare il passaggio al regime istituito dal presente regolamento, occorre adottare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per bevanda spiritosa il liquido alcolico:

- destinato al consumo umano,

- avente caratteristiche organolettiche particolari e, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, un titolo alcolometrico minimo di 15 % vol, e

- ottenuto:

- sia direttamente mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturali e/o mediante macerazione di sostanze vegetali e/o aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati al paragrafo 3, lettera a- e/o di altri prodotti agricoli nell'alcole etilico di origine agricola e/o in distillati di origine agricola e/o acquaviti, quali definiti nel presente regolamento,

- sia mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con:

- una o più altre bevande spiritose,

- alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o acquavite,

- una o più bevande alcoliche,

- una o più bevande.

Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei codici NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 e 2207.

3. Definizioni preliminari.

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a)

edulcorazione:

l'operazione che consiste nell'impiegare, per la preparazione delle bevande spiritose, uno o più dei seguenti prodotti;

zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato, mosto di uve fresche, zucchero bruciato, miele, sciroppo di carruba, nonché altre sostanze glucidiche naturali aventi effetto analogo a quello dei prodotti sopra elencati.

Per zucchero bruciato si intende il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altro additivo chimico;

b)

miscela:

l'operazione che consiste nel miscelare due o più bevande diverse per farne una nuova bevanda;

c)

aggiunta di alcole:

l'operazione che consiste nell'aggiungere alcole etilico di origine agricola ad una bevanda spiritosa;

d)

assemblaggio:

l'operazione che consiste nel miscelare due o più bevande spiritose appartenenti alla stessa categoria, che differiscono tra loro solo per sfumature di composizione che dipendono da uno o più dei seguenti fattori:

- metodi di elaborazione,

- apparecchiature di distillazione impiegate,

- durata di maturazione o di invecchiamento,

- zona geografica di produzione.

La bevanda spiritosa ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima del loro assemblaggio;

e)

maturazione o invecchiamento:

l'operazione che consiste nel lasciare sviluppare naturalmente in appropriati recipienti alcune reazioni che procurano alla bevanda spiritosa in causa qualità organolettiche che non possedeva precedentemente;

f)

aromatizzazione:

l'operazione che consiste nell'impiegare, per la preparazione delle bevande spiritose, uno o più aromi come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 88/388/CEE;

g)

colorazione:

l'operazione che consiste nell'impiegare, per la preparazione delle bevande spiritose, una o più sostanze coloranti;

h)

alcole etilico di origine agricola:

alcole etilico, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato I del presente regolamento, ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, di prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato, escluse le bevande spiritose quali definite al paragrafo 2. Quando sia fatto riferimento alla materia prima utilizzata, l'alcole deve essere ottenuto esclusivamente a partire da detta materia prima;

i)

distillato di origine agricola:

il liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, di prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato e che non presenta le caratteristiche dell'alcole etilico definito alla lettera h), né quelle di una bevanda spiritosa, ma che ha conservato un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate. Quando sia fatto riferimento alla materia prima utilizzata, il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da detta materia prima;

j)

titolo alcolometrico volumico:

il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto considerato, alla temperatura di 20 gC e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura;

k)

tenore di sostanze volatili:

il tenore di una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico, ottenuta esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate;

l)

luogo di fabbricazione:

la località o la zona ove ha avuto luogo la fase del processo di fabbricazione del prodotto finito che ha conferito alla bevanda il suo carattere e le sue qualità definitive essenziali;

m)

categoria di bevande spiritose:

l'insieme delle bevande spiritose che rispondono ad una stessa definizione.

4. Definizioni delle categorie di bevande spiritose.

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)

Rum:

1) La bevanda spiritosa ottenuta per fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, e distillata a meno di 96 % vol, cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum.

2) L'acquavite proveniente esclusivamente dalla fermentazione alcolica e dalla distillazione di succo di canna da zucchero che presenta le caratteristiche aromatiche cui i rum devono il loro carattere specifico e avente un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol. Questa acquavite può essere commercializzata con la menzione «agricolo» quale complemento della denominazione «rum» accompagnata da una delle denominazioni geografiche dei dipartimenti francesi d'oltremare di cui all'allegato II.

b)

Whisky o whiskey:

La bevanda spiritosa ottenuta per distillazione di un mosto di cereali:

- saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali,

- fermentato per azione del lievito,

- distillato a meno di 94,8 % vol in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate

e invecchiata per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 litri.

c)

Bevanda spiritosa di cereali:

1) La bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali che presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

La denominazione «bevanda spiritosa di cereali» può essere sostituita da Korn e Kornbrand per la bevanda prodotta in Germania e nelle regioni della Comunità in cui una delle lingue ufficiali è il tedesco, con riserva che la produzione di questa bevanda sia tradizionale in tali regioni e se la bevanda spiritosa di cereali è ivi ottenuta senza alcun additivo:

- o mediante distillazione esclusivamente di un mosto fermentato di chicchi interi di frumento, orzo, avena, segala o grano saraceno con tutti i loro elementi,

- o mediante ridistillazione di un distillato ottenuto secondo le modalità di cui al primo trattino.

2) Per poter essere denominata «acquavite di cereali» la bevanda spiritosa di cereali deve essere ottenuta mediante distillazione a meno di 95 % vol di un mosto fermentato di cereali che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

d) Acquavite di vino:

La bevanda spiritosa:

- ottenuta esclusivamente dalla distillazione a meno di 86 % vol di vino, di vino alcolizzato o dalla ridistillazione a meno di 86 % vol di un distillato di vino,

- con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol e

- con un tenore massimo di alcole metilico di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.

Quando è invecchiata questa bevanda può continuare ad essere commercializzata sotto la denominazione «acquavite di vino» se la sua durata d'invecchiamento è pari o superiore a quella prevista per il prodotto di cui alla lettera e).

e)

Brandy o Weinbrand:

La bevanda spiritosa:

- ottenuta da acquaviti di vino in assemblaggio o no con un distillato di vino distillato a meno di 94,8 % vol, a condizione che tale distillato non superi il limite massimo di 50 % in grado alcolico del prodotto finito,

- invecchiata in recipienti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei fusti di quercia è inferiore a 1 000 litri,

- con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol, proveniente esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate,

- con un tenore massimo di alcole metilico di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.

f)

Acquavite di vinaccia o marc:

1) a) La bevanda spiritosa:

- ottenuta da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua e con eventuale aggiunta di feccia, in una proporzione da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 15; la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce stesse a meno di 86 % vol. La ridistillazione a questa stessa gradazione alcolica è autorizzata;

- con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore massimo di alcole metilico di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

b) Tuttavia durante il periodo transitorio previsto per il Portogallo dall'atto d'adesione del 1985, la lettera a) non osta alla commercializzazione, nel territorio portoghese, delle acquaviti di vinaccia prodotte nel suddetto paese e con un tenore massimo di alcole metilico di 1 500 g/hl di alcole a 100 % vol.

2) La denominazione «acquavite di vinaccia» o «marc» può essere sostituita dalla denominazione «grappa» unicamente per la bevanda spiritosa prodotta in Italia.

g)

Acquavite di residui di frutta:

La bevanda spiritosa ottenuta mediante fermentazione e distillazione di residui di frutta. Le condizioni di distillazione, le caratteristiche del prodotto e le altre disposizioni sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 15.

h)

Acquavite di uve secche o raisin brandy:

la bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dall'estratto di uve secche dei vitigni «nerto di Corinto» o «moscato di Malaga», distillato a meno di 94,5 % vol, in modo che il distillato abbia un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata.

i)

Acquavite di frutta:

1) a) La bevanda spiritosa:

- ottenuta esclusivamente dalla fermentazione alcolica e dalla distillazione di un frutto polposo fresco o da un mosto fresco di detto frutto con o senza nocciolo,

- distillata a meno di 86 % vol, in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti,

- con un tenore totale di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol,

- con un tenore massimo di alcole metilico di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol,

- il cui tenore di acido cianidrico, in caso di acquavite di frutta a nocciolo, non deve superare 10 g/hl di alcole a 100 % vol.

b) Possono essere decise deroghe alle disposizioni della lettera a), terzo, quarto e quinto trattino, secondo la procedura prevista all'articolo 15, in particolare per i prodotti tradizionali la cui elaborazione e vendita rappresentano un elemento sostanziale del reddito di taluni produttori di frutta della Comunità.

c) La bevanda così definita reca la denominazione «acquavite di» seguita dal nome del frutto: acquavite di ciliegie o kirsch, di prugne o sliwovitz, di mirabelle, di pesche, di mele, di pere, di albicocche, di fichi, di agrumi, di uve o di qualsiasi altro frutto; può anche essere denominata «wasser» con il nome del frutto.

La denominazione «Williams» è riservata all'acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà Williams.

Qualora siano distillate congiuntamente due o più specie di frutti, il prodotto è denominato «acquavite di frutta». Detta denominazione può essere completata dal nome di ciascuna specie in ordine decrescente secondo i quantitativi utilizzati.

d) I casi e le condizioni alle quali il nome del frutto può sostituire la denominazione «acquavite di» seguita dal nome del frutto in questione, sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 15.

2) Possono altresì recare la denominazione «acquaviti di» seguita dal nome del frutto, le bevande spiritose ottenute per macerazione - entro la proporzione di 100 kg di frutta per 20 litri di alcole a 100 % vol - di talune bacche e altri frutti freschi (lamponi, more, mirtilli e altri) parzialmente fermentati o non fermentati, in alcole etilico di origine agricola o in acquavite di vino o in un distillato come definiti nel presente regolamento, seguita da una distillazione.

Le condizioni di uso della denominazione «acquavite di», seguita dal nome del frutto onde evitare confusioni con le acquaviti di frutta di cui al punto 1 e i frutti in questione sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 15.

3) Le bevande spiritose ottenute mediante macerazione di frutti interi non fermentati di cui al punto 2 in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione, possono essere denominate «geist» con il nome del frutto.

j)

Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere:

La bevanda spiritosa:

- ottenuta per distillazione esclusiva di sidro di mele o di sidro di pere e

- conforme ai requisiti validi per le acquaviti di frutta di cui alla lettera i), punto 1 a), secondo, terzo e quarto trattino.

k)

Acquavite di genziana:

La bevanda spiritosa proveniente da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola.

l)

Bevanda spiritosa di frutta:

1) La bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di un frutto in alcole etilico di origine agricola e/o in distillato di origine agricola e/o in acquavite, quali definiti nel presente regolamento e entro una proporzione minima da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 15.

L'aromatizzazione di questa bevanda spiritosa può essere completata da sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatizzanti diverse da quelle provenienti dal frutto impiegato. Queste sostanze e queste preparazioni sono definite rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE. Tuttavia, il gusto caratteristico della bevanda nonché il suo colore devono derivare esclusivamente dal frutto impiegato.

2) Alla bevanda così definita è data la denominazione «bevanda spiritosa di» seguita dal nome del frutto. I casi e le condizioni in cui il nome del frutto può sostituire la suddetta denominazione sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 15.

Può essere tuttavia denominata «Pacharán» la bevanda spiritosa di frutta ottenuta in Spagna unicamente mediante macerazione di prugnole (Prunus espinosa) con una proporzione minima di 250 g di frutta per litro di alcole puro.

m)

Bevanda spiritosa al ginepro:

1) a) La bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola e/o dell'acquavite di cereali e/o di distillato di cereali con bacche di ginepro (Juniperus communis).

Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali definite dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatizzanti definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva, e/o piante o parti di piante aromatiche, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, anche se sono talvolta attenuate.

b) La bevanda così ottenuta può essere denominata Wacholder, ginebra, o genebra. L'impiego di queste denominazioni è da decidere secondo la procedura prevista all'articolo 15.

c) Gli alcoli utilizzati per le bevande spiritose denominate genièvre, jenever, genever o peket devono avere le caratteristiche organolettiche appropriate all'elaborazione di tali prodotti, un tenore massimo di alcole metilico di 5 g/hl di alcole a 100 % vol ed un tenore massimo di aldeidi espressi in acetaldeide di 0,2 g/hl di alcol a 100 % vol. Per tali prodotti il gusto delle bacche di ginepro può non essere percettibile.

2) a) La bevanda può essere chiamata gin se è ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola avente le caratteristiche organolettiche volute con sostanze aromatizzanti naturali e/o sostanze identiche alle sostanze naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 88/388/CEE e/o prodotti aromatizzanti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.

b) La bevanda può anche essere denominata «gin distillato» se è stata ottenuta esclusivamente mediante ridistillazione di alcole etilico di origine agricola di qualità adeguata, con le caratteristiche organolettiche desiderate e con un titolo alcolometrico iniziale di almeno il 96 % vol utilizzando i tradizionali alambicchi di gin, in presenza di bacche di ginepro e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante. La denominazione «gin distillato» si impiega anche per la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l'aromatizzazione del «gin distillato» si possono anche usare, come complemento, sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche alle naturali e/o altri prodotti aromatizzanti indicati alla lettera a). Il London gin è un tipo di gin distillato.

Il gin ottenuto aggiungendo unicamente essenze o aromi all'alcole etilico di origine agricola non ha diritto alla denominazione gin distillato.

n)

Bevanda spiritosa al carvi:

1) La bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola con carvi (Carum carvi L.).

Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche alle naturali quali sono definite all'articolo 1, paragrafo

2, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatizzanti definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva, a condizione che il gusto del carvi sia predominante.

2) a) La bevanda spiritosa definita al punto 1) può anche essere chiamata akvavit o aquavit se è ottenuta mediante aromatizzazione con un distillato di erbe o di spezie.

Possono essere impiegate altre sostanze aromatizzanti di cui al punto 1), secondo comma ma l'aroma delle bevande proviene in gran parte dai distillati di semi di carvi e/o di semi d'aneto (Anethum graveolens L.); è vietata l'aggiunta di oli essenziali.

b) Le sostanze amare non possono dominare sensibilmente il gusto; l'estratto secco non deve superare 1,5 g/100 ml.

o)

Bevanda spiritosa all'anice:

1) La bevanda spiritosa ottenuta per aromatizzazione di un alcole etilico di origine agricola con gli estratti naturali dell'anice stellato (Illicium verum), dell'anice verde (Pimpinella anisum), del finocchio (Foeniculum vulgare) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale, usando uno dei seguenti procedimenti:

- macerazione e/o distillazione,

- ridistillazione dell'alcole in presenza dei semi o altre parti delle piante sopra designate,

- aggiunta di estratti distillati naturali di piante aromatizzate con anice,

- impiego combinato dei tre metodi precedenti.

Possono essere impiegati quale complemento altri estratti vegetali naturali o semi aromatici, ma il gusto dell'anice deve essere predominante.

2) Per essere denominata pastis, la bevanda spiritosa aromatizzata con anice deve contenere anche estratti naturali derivati dal legno di liquirizia (Glycyrrhiza glabra), il che implica la presenza di sostanze coloranti dette «calconi», nonché la presenza di acido glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo devono essere rispettivamente di 0,05 e 0,5 grammi al litro.

Il «pastis» presenta un tenore di zucchero inferiore a 100 grammi al litro e tenori minimo e massimo di anetolo pari a 1,5 e 2 grammi al litro.

3) Per essere denominata ouzo la bevanda spiritosa aromatizzata con anice deve:

- essere elaborata esclusivamente in Grecia;

- essere ottenuta dalla combinazione degli alcoli aromatizzati per distillazione o macerazione, con l'impiego dei semi dell'anice ed eventualmente del finocchio, del mastice derivante da un lentisco indigeno dell'isola di Chios (Pistacia lentiscus Chia o latifolia) e di altri semi, piante e frutti aromatici; l'alcole aromatizzato per distillazione deve rappresentare almeno il 20 % del titolo alcolometrico dell'ouzo.

Tale distillato deve:

- essere ottenuto per distillazione in alambicchi tradizionali discontinui di rame di capacità uguale o inferiore a 1 000 litri,

- avere un titolo alcometrico non inferiore a 55 % vol e non superiore a 80 % vol.

L'ouzo deve essere incolore, con un tenore di zucchero uguale o inferiore a 50 grammi a litro.

4) La bevanda spiritosa aromatizzata con anice può essere chiamata anis se l'aroma caratteristico proviene esclusivamente dall'anice verde (Pimpinella anisum) e/o dall'anice stellato (Illicium verum) e/o dal finocchio (Foeniculum vulgare). Può essere utilizzata la denominazione «anis distillato» se la bevanda contiene alcole distillato in presenza di tali semi in proporzione minima del 20 % del suo titolo alcolometrico.

p)

Bevanda spiritosa al gusto amaro o bitter:

La bevanda spiritosa di gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche alle naturali quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni aromatizzanti definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva.

Questa bevanda può essere commercializzata anche con la denominazione «amaro» o bitter associata o meno ad un altro termine.

La presente disposizione lascia impregiudicata la possibilità di usare i termini o «amaro» o bitter per prodotti non contemplati dal presente articolo.

q)

Vodka:

La bevanda spiritosa ottenuta da alcole etilico di origine agricola sia per rettificazione, sia per filtrazione su carbone attivo, seguita eventualmente da una distillazione semplice, o per trattamento equivalente che permetta di attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate. Un'aromatizzazione consente di conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari, soprattutto un gusto abboccato.

r)

Liquore:

1) La bevanda spiritosa:

- avente un tenore minimo di zucchero di 100 g/l, espresso in zucchero invertito, salvo diversa decisione da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 15;

- ottenuta mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose quali definite nel presente regolamento o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed eventualmente addizionati con prodotti di origine agricola quali panna, latte o altri prodotti lattieri, frutta, vino e vino aromatizzato.

2) La denominazione «crema di» seguita dal nome del frutto o della materia prima utilizzata, esclusi i prodotti lattiero-caseari, è riservata ai liquori aventi un tenore minimo di zuccheri di 250 g/l espresso in zucchero invertito.

Tuttavia, la denominazione «crema di ribes nero» è riservata ai liquori di ribes nero contenenti almeno 400 g per litro di zuccheri espressi in zucchero invertito;

s)

Liquore a base d'uovo/advocaat/avocat/Advokat:

La bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, i cui elementi sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo è di 140 g/l di prodotto finito.

t)

Liquore all'uovo:

La bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo è di 70 g/l di prodotto finito.

Articolo 2

Fatti salvi gli articoli 3, 4 e 12, per poter essere commercializzata ai fini del consumo umano con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 una bevanda spiritosa deve rispondere alla definizione e ai requisiti riguardanti la categoria alla quale essa appartiene.

Articolo 3

1. Fatta eccezione per le bevande spiritose al ginepro di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera m), punto 1), per poter essere destinate al consumo umano nella Comunità con una

delle denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, le

bevande spiritose sotto elencate, ad eccezione di taluni prodotti specifici il cui titolo alcolometrico è indicato nell'allegato III, devono possedere il seguente titolo alcolometrico volumico minimo:

- 40 %

whisky/whiskey

pastis

- 37,5 %

rum

Rum-Verschnitt

acquavite di vino

acquavite di vinaccia

acquavite di residui di frutta

acquavite di uve secche

acquavite di frutta

acquavite di sidro di mele o di pere

acquavite di genziana

gin/gin distillato

akvavit/aquavit

vodka

grappa

ouzo

Kornbrand

- 36 %

brandy/Weinbrand

- 35 %

bevanda spiritosa di cereali/acquavite di cereali

anis

- 32 %

Korn

- 30 %

bevanda spiritosa al carvi (tranne akvavit/aquavit)

- 25 %

bevanda spiritosa di frutta

- 15 %

bevanda spiritosa all'anice (tranne ouzo, pastis, anis)

gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 4 che non figurano sopra.

2. Le disposizioni nazionali possono prevedere un titolo alcolometrico volumico minimo superiore ai valori di cui al paragrafo 1 per le bevande spiritose elencate nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione detti titoli alcolometrici entro un termine di tre mesi:

- dall'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di disposizioni esistenti;

- dalla loro adozione, in caso di disposizioni che potrebbero essere adottate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione provvede alla pubblicazione dei titoli nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può fissare titoli alcolometrici volumici minimi per categorie di bevande diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

4. Anteriormente al 31 dicembre 1992 il Consiglio riesamina il titolo alcolometrico minimo del whisky/whiskey sulla base di uno studio di mercato svolto dalla Commissione.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi da 2 a 5, l'aggiunta di qualsiasi sostanza diversa da quelle autorizzate dalla legislazione comunitaria o, in assenza di questa, dalle disposizioni nazionali, fa perdere alla bevanda spiritosa di cui trattasi il diritto alla denominazione riservata.

2. L'elenco degli additivi alimentari autorizzati, le relative modalità di impiego nonché le bevande spiritose in questione sono determinati secondo la procedura prevista dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli additivi che possono essere utilizzati nei prodotti destinati all'alimentazione umana (1).

3. L'elenco degli ausiliari tecnologici autorizzati, le relative modalità di impiego nonché le bevande spiritose in questione possono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 15.

4. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste all'articolo 1, paragrafo 4, la colorazione delle bevande spiritose è autorizzata secondo le disposizioni nazionali prese conformemente alla direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai coloranti che possono essere utilizzati nei prodotti destinati all'alimentazione umana (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

5. Per l'elaborazione delle bevande spiritose definite all'articolo 1, paragrafo 4, ad eccezione delle bevande spiritose definite alle lettere m), n) e p) dello stesso paragrafo, si possono utilizzare soltanto le sostanze e le preparazioni aromatizzanti naturali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE.

Tuttavia le sostanze aromatizzanti identiche alle sostanze naturali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della direttiva 88/388/CEE sono autorizzate per i liquori, ad eccezione di quelli menzionati in appresso:

a) liquori (o creme) di frutta:

- ananas,

- ribes neri,

- ciliegie,

- lamponi,

- more,

- mirtilli,

- agrumi;

b) liquori di piante:

- menta,

- genziana,

- anice,

- ginepro,

- vulneraria.

6. Per l'elaborazione delle bevande spiritose è autorizzata l'aggiunta di acqua, eventualmente distillata o demineralizzata, sempreché questa sia conforme alle disposizioni nazionali adottate a norma delle direttive 80/777/CEE e 80/778/CEE e tale aggiunta non alteri la natura del prodotto.

7. a) L'alcole etilico utilizzato per l'elaborazione delle bevande spiritose deve essere di origine agricola.

b) L'alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato, impiegati per l'elaborazione delle bevande spiritose, deve essere di origine agricola.

c) Fatte salve le disposizioni più restrittive previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettera m), punto 1), la qualità dell'alcole etilico di origine agricola deve essere conforme alle specificazioni di cui all'allegato I.

8. Le modalità di applicazione, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi delle bevande spiritose da utilizzare, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.

Gli elenchi dei liquori di cui al paragrafo 5, secondo comma possono essere eventualmente completati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 6, le denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 sono riservate alle bevande spiritose ivi definite, tenuto conto dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4 e 12. Tali denominazioni devono essere utilizzate per designare i prodotti in causa.

Per le bevande spiritose che non rispondono ai requisiti prescritti per i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 4 non possono essere utilizzate le denominazioni ivi precisate. Queste bevande devono essere denominate «bevande spiritose».

2. Le denominazioni di cui al paragrafo 1 possono essere completate con indicazioni geografiche diverse da quelle di cui al paragrafo 3, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore.

3. a) Le denominazioni geografiche elencate nell'allegato II possono sostituire le denominazioni di cui al paragrafo 1 o completarle formando denominazioni composte. Tali denominazioni, composte o non, possono essere eventualmente accompagnate da indicazioni complementari a condizione che esse siano disciplinate dallo Stato membro di produzione.

In deroga al primo comma, l'indicazione marque nationale luxembourgeoise sostituisce la denomina-

zione geografica e può completare le denominazioni delle acquaviti elaborate nel Granducato di Lussemburgo che figurano nell'allegato II.

b) Queste denominazioni geografiche sono riservate alle bevande spiritose per cui la fase di produzione durante la quale esse acquistano il loro carattere e le loro qualità definitive si sia svolta nella zona geografica in causa.

c) Gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione dei prodotti ottenuti nel loro territorio sempreché siano compatibili con il diritto comunitario. Nel contesto dell'attuazione di una politica della qualità, queste norme possono limitare la produzione di una zona geografica determinata ai prodotti di qualità conformi a tali norme specifiche.

Articolo 6

1. Disposizioni particolari possono disciplinare le indicazioni aggiunte alla denominazione di vendita, ovvero:

- l'uso di termini, sigle o segni;

- l'uso di termini composti comprendenti una delle definizioni generiche di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4.

2. Disposizioni particolari possono disciplinare la denominazione delle miscele di bevande spiritose e delle miscele di una bevanda con una bevanda spiritosa.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 15. Esse mirano in particolare ad evitare che le denominazioni di cui ai suddetti paragrafi creino confusione, tenuto conto specialmente dei prodotti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

1. L'etichettatura e la presentazione delle bevande spiritose definite all'articolo 1, paragrafo 4 destinate al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, devono essere conformi alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 79/112/CEE, nonché alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. a) La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4 è una di quelle loro riservate a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2.

b) Se l'etichettatura reca l'indicazione della materia prima impiegata per la fabbricazione dell'alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato dev'essere menzionato, in ordine decrescente secondo i quantitativi impiegati.

c) La denominazione di vendita delle bevande spiritose di cui al paragrafo 1 può essere completata dalla dicitura «assemblaggio» qualora la bevanda sia stata sottoposta a questo trattamento.

d) Salvo eccezioni, la durata di invecchiamento può essere indicata soltanto se riguarda il più giovane dei costituenti alcolici, purché il prodotto sia stato invecchiato sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 4 possono essere determinate secondo la procedura prevista all'articolo 14:

a) le condizioni alle quali possono figurare sull'etichetta la durata di maturazione e quelle relative alle materie prime impiegate;

b) le condizioni d'impiego delle denominazioni di vendita che facciano riferimento all'invecchiamento, nonché le eventuali eccezioni e le condizioni di un controllo equivalente;

c) le disposizioni particolari che devono disciplinare l'impiego di termini riferentisi a una determinata qualità del prodotto, quali la sua storia o il modo di elaborazione;

d) le norme di etichettatura dei prodotti in recipienti non destinati al consumatore finale, comprese le eventuali deroghe alle norme di etichettatura per tener conto, in particolare, del magazzinaggio e del trasporto.

4. Le indicazioni previste dal presente regolamento sono espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità di modo che il consumatore finale possa capire facilmente ciascuna menzione, tranne nel caso in cui l'informazione dell'acquirente sia diversamente garantita.

5. Le denominazioni geografiche elencate nell'allegato II

e i termini in corsivo all'articolo 1, paragrafo 4, nonché

la denominazione Rum-Verschnitt, non possono essere tradotti.

Tuttavia, a richiesta dello Stato membro di consumo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 14, che dette denominazioni in corsivo, in particolare quella di raisin brandy, siano completate da denominazioni equivalenti affinché i consumatori di detto Stato non siano indotti in errore.

6. Per i prodotti originari dei paesi terzi è ammesso l'uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui ha avuto luogo l'elaborazione, a condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento siano espresse anche in una lingua ufficiale della Comunità di modo che il consumatore finale possa capire facilmente ciascuna menzione.

7. Fatto salvo l'articolo 12, per i prodotti originari della Comunità e destinati all'esportazione, le indicazioni previste dal presente regolamento, ad eccezione delle denominazioni di cui al paragrafo 5, possono essere riportate anche in un'altra lingua.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 15, possono essere determinati i casi e/o le bevande spiritose per i quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di fabbricazione e/o di origine e/o di provenienza, nonché le modalità di tale indicazione.

Articolo 8

Per poter essere commercializzate ai fini del consumo umano, le bevande spiritose prodotte nella Comunità non possono essere desginate associando parole o formule quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altre menzioni analoghe a una delle denominazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 9

1. Le bevande spiritose elencate in appresso:

- rum,

- whisky e whiskey,

- bevanda spiritosa di cereali/acquavite di cereali,

- acquavite di vino e brandy,

- acquavite di vinaccia,

- acquavite di uve secche,

- acquavite di frutta, ad eccezione dei prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera i), punto 2),

- acquavite di sidro di mele e di sidro di pere,

qualora siano state addizionate di alcole etilico di origine agricola, non possono recare, nella loro presentazione - sotto alcuna forma - il termine generico riservato alle bevande suindicate.

2. Tuttavia il paragrafo 1 non osta alla commercializzazione ai fini del consumo umano nella Comunità di un prodotto ottenuto in Germania mediante taglio di rum e di alcole. Una proporzione minima di 5 % dell'alcole contenuto nel prodotto finito, denominato Rum-Verschnitt, deve provenire dal rum. In caso di vendita al di fuori del mercato tedesco la composizione alcolica del prodotto deve figurare nell'etichetta.

Per quanto concerne l'etichettatura e la presentazione del prodotto denominato Rum-Verschnitt, il termine Verschnitt deve figurare sulla confezione (sulla bottiglia o sull'imballagio) a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per la parola Rum, sulla stessa riga di questa parola, e sulle bottiglie esso deve essere indicato sull'etichetta frontale.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel

settore delle bevande spiritose. Essi designano uno o più organi a cui affidano il compito di controllare l'osservanza di dette disposizioni.

Per i prodotti di cui all'allegato III, si può decidere secondo la procedura prevista all'articolo 14 che tale controllo e tale protezione siano garantiti, durante la cirolazione intracomunitaria, con documenti commerciali controllati dall'amministrazione e tenendo registri appropriati.

2. Per le bevande spiritose elencate all'allegato II ed esportate il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce un sistema di documenti di autenticazione per eliminare le frodi e le contraffazioni. Detto sistema è destinato a sostituire i sistemi nazionali esistenti. Esso deve offrire almeno le stesse garanzie di questi ultimi nel rispetto delle norme comunitarie, in particolare quelle relative alla concorrenza.

Fino all'instaurazione del sistema di cui al primo comma, gli Stati membri possono mantenere i propri sistemi di autenticazione, purché siano conformi alle norme comunitarie.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore delle bevande spiritose, specialmente per quanto riguarda il controllo e le relazioni tra gli organismi competenti degli Stati membri.

4. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessarie per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.

Articolo 11

1. Fatto salvo il paragrafo 2, per poter essere commercializzate ai fini del consumo umano nella Comunità, le bevande spiritose importate designate con un'indicazione geografica o con una denominazione diversa da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 4 possono beneficiare, a condizioni di reciprocità, del controllo e della protezione di cui all'articolo 10.

Il primo comma viene attuato mediante accordi con i paesi terzi interessati, che verranno negoziati e conclusi secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato.

Le modalità di applicazione, nonché l'elenco dei prodotti di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 15.

2. Il presente regolamento non pregiudica l'importazione e la commercializzazione ai fini del consumo umano nella Comunità, con la denominazione di origine, delle bevande spiritose particolari originarie dei paesi terzi che formino

oggetto di concessioni tariffarie da parte della Comunità o nell'ambito del GATT ovvero mediante accordi bilaterali e le cui condizioni di ammissione siano state determinate da regolamenti comunitari.

Articolo 12

1. Le bevande spiritose destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Tuttavia gli Stati membri possono decidere deroghe per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e 6 ad eccezione delle bevande spiritose che figurano negli allegati II e III, nonché delle bevande spiritose a denominazione riservata.

3. Possono essere decise deroghe anche alle disposizioni dell'articolo 3 che si riferiscono al titolo alcolometrico di commercializzazione per il consumo umano:

- per le bevande spiritose di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4;

- per le bevande spiritose di cui all'allegato II, specie quando lo richiede la legislazione del paese terzo d'importazione,

a richiesta dello Stato membro di produzione, secondo la procedura prevista all'articolo 14.

4. Deroghe alle norme relative alla designazione e alla presentazione, ad eccezione delle denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4 e all'allegato II e fatti salvi gli articoli 8 e 9, possono essere autorizzate dagli Stati membri:

- quando lo richieda la legislazione vigente nel paese terzo d'importazione;

- nei casi non compresi nel primo trattino, ad eccezione di talune menzioni decise secondo la procedura prevista dall'articolo 14.

5. Le deroghe autorizzate dagli Stati membri sono comunicate ai servizi della Commissione ed agli altri Stati membri.

Articolo 13

1. È istituito un comitato di applicazione per le bevande spiritose, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 14

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese l'applicazione delle misure in causa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 15

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 16

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 17

1. Per facilitare il passaggio dal regime attuale a quello istituito dal presente regolamento, sono adottate misure transitorie secondo la procedura prevista all'articolo 14.

2. Tali misure transitorie avranno una durata massima di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 dicembre 1989, ad eccezione degli articoli da 13 a 16 che sono applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. C 189 del 23. 7. 1982, pag. 7 e GU n. C 269 del 25. 10. 1986, pag. 4.

(2) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 175 e decisione del 24 maggio 1989 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 124 del 9. 5. 1983, pag. 16.

(4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.

(1) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

(2) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

(2) GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.

ALLEGATO I

Caratteristiche dell'alcole etilico di origine agricola di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h)

1. Caratteristiche organolettiche

Assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima

2. Titolo alcolometrico volumico minimo

96,0 % vol

3. Valori massimi dell'impurezza:

- Acidità totale espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100 % vol

1,5

- Esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100 % vol

1,3

- Aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcole a 100 % vol

0,5

- Alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcole a 100 % vol

0,5

- Metanolo g/hl di alcole a 100 % vol

50

- Estratto secco g/hl di alcole a 100 % vol

1,5

- Basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcole a 100 % vol

0,1

- Furfurolo

non rintracciabile

ALLEGATO II

BEVANDE SPIRITOSE

Denominazioni geografiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Eccezioni alle regole generali:

1) l'articolo 1, paragrafo 2:

liquore a base d'uovo/advocaat/avocat/Advokat: titolo alcolometrico minimo: 14 % vol;

2) l'articolo 5, paragrafo 3 (denominazioni geografiche non conformi):

Koenigsberger Baerenfang,

Ostpreussischer Baerenfang.