31989L0465

Diciottesima Direttiva 89/465/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 03/08/1989 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0014


DICIOTTESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE (89/465/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, autorizza gli Stati membri ad applicare talune deroghe al regime normale del sistema comune dell'IVA per un periodo transitorio; che il periodo transitorio aveva una durata iniziale di cinque anni; che il Consiglio si è impegnato a decidere, su proposta della Commissione, prima della scadenza di questo periodo, l'eventuale soppressione di alcune o di tutte le deroghe;

considerando che molte deroghe provocano, per quanto riguarda il sistema delle risorse proprie delle Comunità, difficoltà di calcolo circa le compensazioni previste dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (5); che per garantire un funzionamento migliore del sistema è opportuno sopprimerle;

considerando che la soppressione delle deroghe contribuirà inoltre a dare migliore neutralità al sistema d'imposta sul valore aggiunto su scala comunitaria;

considerando che conviene sopprimere alcune di queste deroghe a decorrere rispettivamente dal 1g gennaio 1990, dal 1g gennaio 1991, dal 1g gennaio 1992 e dal 1g gennaio 1993;

considerando che, tenuto conto dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può differire, al massimo fino al

GU n. C 183 dell'11. 7. 1987, pag. 9.

1g gennaio 1994, la soppressione dell'esenzione delle operazioni di cui all'allegato F, punti 3 e 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che conviene che il Consiglio riesamini anteriormente al 1g gennaio 1991, in base ad una relazione della Commissione, la situazione per quanto riguarda le altre deroghe previste all'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE, compresa la deroga di cui all'articolo 1, punto 1), secondo comma della presente direttiva, e deliberi, su proposta della Commissione, sulla soppressione di queste deroghe, tenendo conto delle distorsioni di concorrenza che sono risultate dalla loro applicazione o che potrebbero prodursi nella prospettiva del completamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

1) Nell'allegato E a decorrere dal 1g gennaio 1990 sono soppresse le operazioni di cui ai punti 1, da 3 a 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14.

Gli Stati membri che al 1g gennaio 1989 hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui all'allegato E, punti 4 e 5 sono autorizzati ad applicare le condizioni di cui all'articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino anche alle prestazioni di servizio e cessioni di beni previste dall'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere m) e n), effettuate da parte di organismi di diritto pubblico.

2) Nell'allegato F:

a) a decorrere dal 1g gennaio 1990 sono soppresse le operazioni di cui ai punti 3, 14 e da 18 a 22;

b) a decorrere dal 1g gennaio 1991 sono soppresse le operazioni di cui ai punti 4, 13, 15 e 24;

c) a decorrere dal 1g gennaio 1992 è soppressa l'operazione di cui al punto 9;

d) a decorrere dal 1g gennaio 1993 è soppressa l'operazione di cui al punto 11.

Articolo 2 La Repubblica portoghese può rinviare al massimo sino al 1g gennaio 1994 le date di cui all'articolo 1, punto 2), lettera a) per la soppressione del punto 3 dell'allegato F e all'articolo 1, punto 2), lettera c) per la soppressione del punto 9 dell'allegato F.

Articolo 3 Anteriormente al 1g gennaio 1991 il Consiglio riesamina, in base a una relazione della Commissione, la situazione per quanto riguarda le altre deroghe previste all'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE, compresa la deroga di cui all'articolo 1, punto 1), secondo comma della presente direttiva, e delibera, su proposta della Commissione, sulla soppressione di queste deroghe, tenendo conto delle distorsioni di concorrenza che sono risultate dalla loro applicazione o che potrebbero prodursi nella prospettiva del completamento del mercato interno.

Articolo 4 Gli Stati membri possono prendere, per le operazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, misure relative al diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto per evitare totalmente o

parzialmente che i soggetti passivi interessati beneficino di vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.

Articolo 5 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alle date previste agli articoli 1 e 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

(1) GU n. C 347 del 29. 12. 1984, pag. 3.(2) GU n. C 125 dell'11. 5. 1987, pag. 27.

(3) GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 11.

(4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.