31989L0220

Direttiva 89/220/CEE della Commissione del 7 marzo 1989 che modifica la direttiva 69/169/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, affinché sia tenuto conto dell'introduzione della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 05/04/1989 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0013


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1989

che modifica la direttiva 69/169/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, affinché sia tenuto conto dell'introduzione della nomenclatura combinata

(89/220/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che la classificazione delle merci di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/664/CEE (4), si fonda sull'impiego della nomenclatura dal consiglio di cooperazione doganale;

considerando che il consiglio di cooperazione doganale ha approvato la « Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci », qui di seguito denominato SA; che con decisione 87/369/CEE (5), il Consiglio ha approvato tale convenzione e che essa si applica dal 1o gennaio 1988; che è stata pertanto elaborata una nomenclatura combinata ai fini dell'attuazione, nella Comunità economica europea, del sistema armonizzato; che il riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva 69/169/CEE deve di conseguenza essere basato sulla nomenclatura combinata di cui sopra;

considerando che l'adeguamento della direttiva 69/169/CEE alla nomenclatura combinata ha carattere prettamente tecnico e non comporta alcuna modifica del suo campo di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio il riferimento alle voci 71.07 e 71.08 della tariffa doganale comune è sostituito dal riferimento ai codici NC 7108 e 7109.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

(3) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(4) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 41.

(5) GU n. L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.