31988R4255

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1988 pag. 0021 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 4255/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 126 e 127,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(4), prevede che il Consiglio adotti disposizioni specifiche in merito all'azione di ciascun Fondo a finalità strutturale ;

considerando che occorre definire i tipi di azione ai quali si applica l'intervento del Fondo sociale europeo (in appresso denominato « Fondo »), compresi quelli che rappresentano missioni nuove, nel quadro del suo contributo alla realizzazione dei cinque obiettivi previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

considerando che gli obiettivi nn. 3 e 4 sono applicabili all'insieme del territorio della Comunità ;

considerando che occorre definire le spese ammissibili all'intervento del Fondo ;

considerando che occorre evitare che le spese evolvano in modo divergente e che occorre determinare progressivamente importi medi indicativi delle spese di gestione della formazione assunte dal Fondo ;

considerando che in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione fissa gli orientamenti per la realizzazione degli obiettivi nn. 3 e 4 definiti da detto regolamento ;

considerando che occorre precisare le modalità di presentazione dei piani stabiliti dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

considerando che occorre determinare le forme d'intervento del Fondo e precisare il contenuto delle richieste relative alle azioni da attuare nel contesto della politica del mercato del lavoro degli Stati membri ;

considerando che occorre stabilire le modalità di presentazione ed approvazione delle richieste di concorso del Fondo, nonché precisare i metodi di controllo ;

considerando che occorre specificare le disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1 Azioni ammissibili 1. Alle condizioni stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88(5) nonché dal presente regolamento, il Fondo partecipa al finanziamento di azioni :

a)di formazione professionale, se necessario associate ad azioni di orientamento professionale ;

b)di incentivi alle assunzioni in posti di lavoro di natura stabile di nuova creazione ed all'avviamento di attività autonome.

2. In tale contesto, il Fondo partecipa anche, entro un limite del 5 % della sua dotazione annuale, al finanzia- mento di azioni :

a)di carattere innovativo, il cui scopo è confermare nuove ipotesi relative al contenuto, alla metodologia e all'organizzazione della formazione professionale, e più generalmente lo sviluppo dell'occupazione, al fine di costituire una base per un ulteriore intervento del Fondo in più Stati membri ;

b)di preparazione, di accompagnamento e di gestione necessarie all'attuazione del presente regolamento ; tali azioni riguardano in particolare studi, assistenza tecnica e scambio di esperienze che presentino un carattere moltiplicatore, nonché sviluppi e valutazione approfonditi degli interventi finanziati dal Fondo ;

c)azioni destinate, nel quadro del dialogo sociale, al personale delle imprese, in due o più Stati membri, relative al trasferimento di conoscenze particolari in materia di ammodernamento dell'apparato produttivo ;

d)di orientamento e di consulenza per il reinserimento dei disoccupati di lunga durata.

3. La formazione professionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a) comprende le azioni destinate a fornire le competenze necessarie ad esercitare sul mercato del lavoro uno o più tipi di lavoro specifici, ad eccezione dell'apprendistato, ivi comprese le azioni aventi il contenuto tecnologico appropriato richiesto dai mutamenti tecnologici e dal fabbisogno e dall'evoluzione del mercato del lavoro.

4. In deroga al paragrafo 3, la formazione professionale comprende, nelle regioni che rientrano nel campo degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), qualsiasi azione di qualificazione e di perfezionamento professionale necessaria all'applicazione di nuove tecniche di produzione e/o di gestione nelle piccole e medie imprese.

5. In deroga al paragrafo 3, la formazione professionale comprende, nelle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1 :

-la parte teorica della formazione realizzata all'esterno dell'impresa secondo la formula dell'apprendistato ;

-in casi specifici, da definire secondo i bisogni particolari dei paesi e delle regioni interessati, la parte dei sistemi scolastici nazionali d'istruzione secondaria o corrispondente specificamente dedicata alla formazione professionale dopo il periodo della scolarità obbligatoria a tempo pieno che affronti le sfide lanciate dai mutamenti economici e tecnologici.

6. Nelle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le azioni di incentivazione delle assunzioni sono estese alle azioni di collocamento nell'ambito di progetti non produttivi rispondenti a bisogni collettivi e miranti a creare posti di lavoro supplementari della durata minima di sei mesi, a favore di disoccupati da lungo tempo di età superiore ai 25 anni.

Articolo 2 Campo d'applicazione In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il contributo del Fondo è concesso :

a)per la realizzazione dei suoi obiettivi prioritari (nn. 3 e 4), in tutta la Comunità, ad azioni volte a :

-lottare contro la disoccupazione di lunga durata mediante l'inserimento professionale di persone di età superiore ai 25 anni, disoccupate da oltre dodici mesi ; questa durata può essere ridotta in casi specifici, su decisione della Commissione ;

-facilitare l'inserimento professionale di persone di età inferiore ai 25 anni, a partire dall'età in cui terminano la scolarità obbligatoria a tempo pieno, che siano alla ricerca di lavoro, a prescindere dalla durata di tale ricerca ;

b)per la realizzazione degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), ad azioni volte a :

-favorire la stabilità occupazionale e sviluppare nuove possibilità di lavoro, per :

-persone disoccupate,

-persone minacciate dalla disoccupazione, segnatamente nel quadro di ristrutturazioni comportanti un ammodernamento tecnologico o considerevoli modifiche del sistema di produzione e gestione,

-persone occupate nelle piccole e medie im- prese,

-facilitare la formazione professionale delle persone attive che partecipino ad un'azione essenziale per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo e di riconversione di un programma integrato ;

c)per la realizzazione dell'obiettivo n. 1, ad azioni a favore delle persone :

-con contratto d'apprendistato, ammissibili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, primo trattino,

-formate nel quadro dei sistemi nazionali d'istruzione secondaria professionale, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma,

-occupate nel quadro delle azioni di cui all'arti- colo 1, paragrafo 6.

Articolo 3 Spese ammissibili 1. Possono formare oggetto del contributo del Fondo soltanto le spese riguardanti :

a)il reddito delle persone che fruiscono di azioni di formazione professionale ;

b)i costi :

-di preparazione, di funzionamento, di gestione e di valutazione di azioni di formazione professionale, compreso l'orientamento professionale ; in tali costi rientrano le spese di formazione del personale insegnante,

-di soggiorno e di trasferta dei beneficiari di azioni di formazione professionale ;

c)per un periodo massimo di dodici mesi pro capite, la concessione di incentivi alle assunzioni in posti di lavoro di natura stabile di nuova creazione e all'avviamento di attività autonome, come pure, per una durata minima di sei mesi pro capite, incentivi alle azioni di collocamento di cui all'articolo 1, paragrafo 6 ;

d)i costi delle azioni che fruiscono del contributo del Fondo a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d).

2. La Commissione determina annualmente, nell'ambito della compartecipazione, l'importo massimo ammissibile per persona e per settimana, concesso ai sensi del para- grafo 1, lettera c). Tale importo è calcolato in base al 30 % della retribuzione media lorda degli operai dell'industria di ciascuno Stato membro, determinata secondo la definizione armonizzata dell'Istituto statistico delle Comunità europee. L'importo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in tempo utile per poter essere incluso nelle domande presentate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 3.

3. La Commissione vigila affinché le spese del Fondo per azioni di uno stesso tipo non evolvano in maniera divergente. A tal fine, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 4253/88, essa determina per ciascuno Stato membro, congiuntamente ad esso e in modo graduale, gli importi medi indicativi di tali spese a carico del Fondo, secondo i tipi di formazione ; essa li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tali importi sono applicabili nell'esercizio successivo.

Articolo 4 Orientamenti 1. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione adotta anteriormente al 15 febbraio 1989 gli orientamenti per un periodo di almeno tre anni relativi alle azioni che rientrano nel campo degli obiettivi nn. 3 e 4 che seguirà in sede di definizione dei quadri comunitari di sostegno ; essa li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Le eventuali modifiche rese necessarie da cambiamenti importanti verificatisi sul mercato del lavoro sono apportate anteriormente al 1o febbraio di un esercizio ; esse si applicano ai nuovi quadri comunitari di sostegno o ai quadri modificati relativi agli esercizi successivi.

3. Gli orientamenti definiscono le direttrici della politica di formazione e di occupazione nelle quali si inseriscono le misure che possono fruire del contributo del Fondo ; al di fuori delle regioni che rientrano nel campo degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), il finanziamento comunitario è concesso in via prioritaria ai provvedimenti che corrispondono alle necessità e prospettive del mercato del lavoro.

Articolo 5 Programmi I programmi di cui agli articoli da 8 a 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88 riportano segnatamente, per la parte riguardante il Fondo, stime riguardanti :

-gli squilibri esistenti fra la domanda e l'offerta di lavoro, ivi compresi, se possibile, i dati concernenti l'occupazione femminile,

-la natura e le caratteristiche delle offerte di lavoro non soddisfatte,

-gli sbocchi professionali che si delineano sul mercato del lavoro,

-le azioni da attuare o in corso in materia di formazione e d'occupazione,

-il numero di persone interessate per tipo di azione.

Articolo 6 Forme d'intervento 1. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le richieste di contributo del Fondo sono presentate sotto forma di programma operativo e di sovvenzione globale, oppure di azione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) c) e d). I programmi operativi e le sovvenzioni globali possono comprendere le relative misure di preparazione, di accompagnamento, di gestione e di valutazione.

2. Gli Stati membri comunicano le informazioni necessarie all'esame delle azioni, in particolare quelle definite dall'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e quelle proprie del Fondo sociale europeo (ubicazione, numero di persone, durata dell'azione per persona, livello professionale previsto), precisando, come norma generale :

-per quanto riguarda le persone disoccupate o senza lavoro, il grado di qualificazione professionale all'inizio delle azioni ;

-per quanto riguarda le persone occupate, la natura e la portata delle riqualificazioni professionali previste ;

-per quanto riguarda le azioni di riconversione o di ristrutturazione economica, il volume e il tipo d'investimento programmato, i mutamenti nei prodotti e nei sistemi produttivi.

Articolo 7 Presentazione e approvazione delle domande di contributo 1. Le domande di contributo sono presentate al più tardi tre mesi prima dell'inizio delle azioni. Esse sono corredate di un formulario compilato, nell'ambito della compartecipazione, con mezzi informatici, dal quale risultino le caratteristiche di ogni azione, onde poterne seguire l'andamento, dall'impegno fino al pagamento finale.

2. La Commissione decide in merito a tali domande prima dell'inizio delle azioni e ne informa lo Stato membro interessato.

Articolo 8 Modalità di controllo Conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione può procedere a verifiche in loco. Tali verifiche possono essere effettuate mediante sondaggio rappresentativo. In tal caso, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, decide il tasso di campionamento in funzione delle condizioni materiali e tecniche dell'azione di cui si tratta. Qualora il sondaggio riveli un livello insufficiente d'esecuzione, previa verifica dei risultati nell'ambito della compartecipazione, la Commissione può procedere ad una ridu- zione appropriata, che può essere applicata proporzionalmente all'importo complessivo del quale si chiede il pagamento, previa presentazione di eventuali osservazioni da parte dello Stato membro.

Articolo 9 Disposizioni transitorie 1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le domande di contributo per l'esercizio 1989, presentate anteriormente al 21 ottobre 1988, continuano ad essere soggette alla decisione 83/516/CEE(6), modificata dalla decisione 85/568/CEE(7), e alle sue disposizioni d'applicazione.

2. I primi programmi coprono un periodo con decorrenza 1o gennaio 1990. I programmi che rientrano nel campo degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b) devono essere presentati entro il 31 marzo 1989. I programmi che rientrano nel campo degli obiettivi nn. 3 e 4 devono essere presentati entro quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione degli orientamenti di cui all'articolo 4 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Le domande di contributo a favore di azioni da attuare nel 1990 devono essere presentate entro il 31 agosto 1989.

Articolo 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Fatte salve le disposizioni transitorie previste dall'articolo 9, esso è applicabile dalla stessa data.

2. Fatti salvi l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88, il regolamento (CEE) n. 2950/83(8) è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteTh. PANGALOS (1)GU n. C 256 del 3. 10. 1988, pag. 16.

(2)GU n. C 326 del 19. 12. 1988.

(3)GU n. C 337 del 31. 12. 1988.

(4)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(5)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.

(7)GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 40.

(8)GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1.