31987R3170

Regolamento (CEE) n. 3170/87 della Commissione del 23 ottobre 1987 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 24/10/1987 pag. 0023 - 0024


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3170/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1987

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3159/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, che prevede misure speciali per l'importazione di olio originario della Tunisia (1), in particolare l'articolo 1 e l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3159/87 ha previsto l'importazione a prelievo ridotto di un determinato quantitativo di olio d'oliva originario della Tunisia; che in applicazione dell'articolo 1 del suddetto regolamento è necessario fissare l'importo del prelievo applicabile a queste quantità sulla base della situazione attuale del mercato; che è opportuno fissare per questo prelievo l'importo determinato qui di seguito;

considerando che in applicazione dell'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (3), a partire dal 1o novembre occorre prevedere un prezzo di entrata per la campagna 1987/1988; che è pertanto necessario prevedere che il prelievo speciale sia adattato per tener conto delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al prezzo di entrata;

considerando che in applicazione dell'articolo 4 di tale regolamento occorre prevedere le misure necessarie per evitare deviazioni di traffico e garantire la riscossione del prelievo applicabile per i paesi terzi qualora quest'olio sia immesso in consumo in Spagna e in Portogallo;

considerando che il quantitativo d'olio importato dalla Tunisia non può superare il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3159/87; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

IL prelievo speciale di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3159/87 è uguale a 16 ECU per 100 kg.

Tuttavia, per l'olio immesso in libera pratica a decorrere dal 1o novembre 1987, il prelievo è adeguato in funzione dell'eventuale variazione del prezzo di entrata.

Articolo 2

1. Gli Stati membri della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 nei quali l'olio d'oliva originario della Tunisia è immesso in libera pratica alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3159/87, instaurano, fino al 31 agosto 1988, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, un sistema di vigilanza in cui l'operatore, in caso di invio d'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 litri o alla rinfusa, a partire da questi Stati membri verso la Spagna o il Portogallo, deve dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente da detti Stati membri, che questo olio non è di origine tunisina.

2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia esportato in uno Stato membro, il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci reca una delle seguenti diciture:

- Aceite de oliva importado de Túnez - Reglamento (CEE) no 3159/87

- Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 3159/87

- Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 3159/87

- Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 3159/87

- Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 3159/87

- Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 3159/87

- Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 3159/87

- Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 3159/87

- Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 3159/87.

3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0.

4. In caso di immissione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo pari alla differenza tra il prelievo minimo in vigore il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e l'importo fissato in applicazione del disposto dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(3) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

(4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.