31987R2185

Regolamento (CEE) n. 2185/87 della Commissione del 23 luglio 1987 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 24/07/1987 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0030


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2185/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1987

relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (4), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali (5), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero (6), in particolare l'articolo 7,

considerando che per taluni prodotti oggetto di scambi intracomunitari sono riscossi importi compensativi adesione;

considerando che si sono verificate deviazioni di traffico relative a determinate merci e che è necessario prendere provvedimenti per impedirle;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si ritiene che le merci figuranti in allegato, immesse in libera pratica in uno Stato membro, abbiano beneficiato della o delle restituzioni fissate per i prodotti agricoli esportati dalla Comunità sotto forma di tali merci.

2. All'atto dell'immissione in libera pratica delle suddette merci, l'importatore è tenuto a rimborsare la restituzione o le restituzioni percepite.

3. Qualora l'importo della o delle restituzioni effettivamente percepite non possa essere stabilito con soddisfazione delle autorità competenti, esso è considerato pari alla restituzione applicabile nella Comunità il giorno della reimportazione. La restituzione si calcola con riferimento ai quantitativi di prodotti di base figuranti nell'allegato.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se l'importatore adduce la prova:

- che non è stata erogata alcuna restituzione

oppure

- che le merci sono originarie di paesi terzi.

Articolo 2

Qualora le merci di cui all'articolo 1 comportino la riscossione di un importo compensativo adesione nell'ambito di uno scambio intracomunitario tra il paese di partenza e il paese di immissione in libera pratica, quest'ultimo Stato membro riscuote, all'atto di immissione in libera pratica, anche l'importo compensativo adesione; la data da prendere in considerazione per l'applicazione del tasso è la data dell'immissione in libera pratica.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(4) GU n. L 25 del 26. 1. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

(6) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.

ALLEGATO

1.2 // // // Merce (numero della tariffa doganale comune) // Quantità di prodotti di base che si considerano entrate nella fabbricazione di 100 kg di merce // // // 39.06 B // 717 kg di zucchero bianco // 29.44 A // 6 703 kg di granturco 787,40 kg di zucchero bianco