31987R2048

Regolamento (CEE) n. 2048/87 della Commissione del 10 luglio 1987 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1987 pag. 0020 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1878/87 del Consiglio, del 29 giugno 1987, che prevede misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia (1), in particolare l'articolo 1 e l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1878/87 ha previsto l'importazione a prelievo ridotto di un determinato quantitativo di olio d'oliva originario della Tunisia; che in applicazione dell'articolo 1 del suddetto regolamento è necessario fissare l'importo del prelievo applicabile a queste quantità sulla base della situazione attuale del mercato; che è opportuno fissare per questo prelievo l'importo determinato qui di seguito;

considerando che in applicazione dell'articolo 4 di tale regolamento occorre prevedere le misure necessarie per evitare deviazioni di traffico e garantire la riscossione del prelievo applicabile per i paesi terzi qualora quest'olio sia immesso in consumo in Spagna e in Portogallo;

considerando che il quantitativo d'olio importato dalla Tunisia non può superare il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1878/87; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (3);

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1878/87 è uguale a 16 ECU per 100 kg.

Articolo 2

1. Gli Stati membri della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 nei quali l'olio d'oliva originario della Tunesia è immesso in libera pratica alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1878/87, instaurano, fino al 30 giugno 1988, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, un sistema di vigilanza in cui l'operatore, in caso di invio d'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 litri o alla rinfusa, a partire da questi Stati membri verso la Spagna o il Portogallo, deve dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente da detti Stati membri, che questo olio non è di origine tunisina.

2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia esportato in uno Stato membro, il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci reca una delle seguenti diciture:

- Aceite de oliva importado de Túnez - Reglamento (CEE) no 1878/87

- Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 1878/87

- Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 1878/87

- Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 1878/87

- Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 1878/87

- Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 1878/87

- Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento n. 1878/87

- Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 1878/87

- Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 1878/87.

3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0.

4. In caso di immessione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo pari alla differenza tra il prelievo minimo in vigore il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e 16 ECU/100 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.