31987D0327

87/327/CEE: Decisione del Consiglio del 15 giugno 1987 che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS)

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 25/06/1987 pag. 0020 - 0024


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1987

che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS)

(87/327/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235,

vista la decisione 63/226/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (1),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che gli obiettivi fondamentali di una politica comune di formazione professionale, enunciati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE, mirano in particolare a consentire a tutti di beneficiare del grado più elevato possibile di formazione professionale, necessaria per le rispettive attività professionali, e si riferiscono anche all'ampliamento della formazione professionale per soddisfare le esigenze del progresso tecnico che collega le diverse forme di formazione professionale con gli sviluppi economici e sociali;

considerando che, in base al sesto principio della suddetta decisione, è compito della Commissione favorire gli scambi diretti tra gli specialisti della formazione professionale, per consentir loro di conoscere e di studiare le realizzazioni e le innovazioni negli altri paesi della Comunità;

considerando che il programma d'azione in materia d'istruzione contemplato nella risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio (1), del 9 febbraio 1976, ha permesso alla Commissione di attuare provvedimenti iniziali per promuovere la cooperazione tra le università nella Comunità;

considerando che il Consiglio e i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, hanno confermato, il 3 giugno 1985, l'importanza di promuovere e d'intensificare la cooperazione interuniversitaria nella Comunità e hanno preso nota con soddisfazione del fatto che si prvede che la Commissione presenti proposte in questo settore entro la fine del 1985;

considerando che il Consiglio ha adottato provedimenti per rafforzare la cooperazione tecnologica a livello comunitario e per fornire le risorse umane necessarie, in particolare mediante il programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT) (6);

considerando che, il 13 marzo 1984, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'insegnamento superiore e lo sviluppo della cooperazione universitaria nella Comunità europea (7);

considerando che il 14 marzo 1984, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio (8);

considerando che, nella sessione del 28 e 29 giugno 1985, il Consiglio europeo ha approvato la relazione del Comitato ad hoc « Europa dei cittadini » e ha conferito al Consiglio e alla Commissione il mandato di assicurare, mediante azioni nell'ambito dei rispettivi poteri, l'attuazione delle proposte figuranti in tale relazione;

considerando che, in seguito all'iniziativa del Consiglio europeo per un'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce la massima priorità alla cooperazione universitaria;

considerando che, dopo la sessione del Consiglio europeo del giugno 1984, la Commissione ha elaborato una proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore rilasciati dopo il completamento di corsi almeno triennali di formazione (1);

considerando che l'ulteriore sviluppo della Comunità dipende in gran parte dalla sua capacità di dotarsi di un numero elevato di diplomati in possesso di un'esperienza diretta di studi e di vita in un altro Stato membro;

considerando che la competitività della Comunità sul mercato mondiale dipende dalla sua capacità di avvalersi di tutte le risorse intellettuali delle università degli Stati membri, per poter assicurare livelli di formazione quanto più elevati possibile, per il mutuo beneficio della Comunità nel suo complesso;

considerando che si potrebbe sfruttare il potenziale intellettuale delle singole università della Comunità in modo molto più efficace istituendo una rete per incrementare la mobilità degli studenti e dei docenti universitari, nonché altre forme di cooperazione interuniversitaria in tutta la Comunità;

considerando che al convegno sulla cooperazione universitaria nella Comunità europea, tenutosi dal 27 al 29 novembre 1985 per iniziativa del Parlamento europeo, si sono chiesti provvedimenti urgenti e più ampi per incrementare l'appoggio accordato alla cooperazione universitaria e, più particolarmente, alla mobilità degli studenti all'interno della Comunità;

considerando che i dieci anni della fase sperimentale di aiuti finanziari della Comunità hanno fatto acquisire importanti esperienze in materia di cooperazione pratica tra università ed hanno così creato la base necessaria per le azioni previste dalla presente decisione;

considerando che l'impegno assunto a livello comunitario per stimolare la mobilità degli studenti coinvolge anche gli Stati membri che sono chiamati ad unirsi ai lavori necessari per conseguire gli obiettivi del programma ERASMUS;

considerando che scambi più frequenti di docenti universitari tra gli Stati membri contribuiscono anche al conseguimento dei suddetti obiettivi;

considerando che il programma ERASMUS sostiene ed integra i provvedimenti degli Stati membri, che il Consiglio ed i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio il 2 giugno 1983, hanno ritenuto necessari per stimolare la mobilità nel campo dell'istruzione superiore; che è necessario, per permettere la realizzazione ed il superamento degli obiettivi del programma ERASMUS, che gli Stati membri e gli istituti di istruzione superiore intensifichino gli sforzi per attuare le conclusioni comuni adottate nel corso di questa sessione;

considerando che questo programma d'azione comporta aspetti concernenti l'insegnamento i quali possono essere considerati, nell'attuale stato di sviluppo del diritto comunitario, al di fuori dell'ambito della politica comune di formazione professionale prevista all'articolo 128 del trattato; che questi aspetti del programma possono contribuire, insieme con gli obiettivi di formazione professionale con i quali sono strettamente connessi, allo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità; che in questa misura il trattato non ha previsto i necessari poteri d'azione e che in proposito risulta necessaria un'azione della Comunità per realizzare, nel funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS), inteso ad accrescere in modo significativo questa mobilità nella Comunità ed a promuovere una maggiore cooperazione tra le università.

2. Nel contesto del programma ERASMUS, il termine « università » si riferisce a tutti i tipi di istituti d'istruzione e di formazione postsecondari che rilascino, eventualmente nell'ambito di una formazione superiore, qualifiche o titoli di tale livello, qualunque ne sia la rispettiva denominazione negli Stati membri.

3. Il programma ERASMUS è realizzato a decorrere dal 1o luglio 1987.

Articolo 2

Gli obiettivi del programma ERASMUS sono i seguenti:

i) conseguire un notevole aumento del numero di studenti delle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2, i quali effettuino un periodo di studi integrato in un altro Stato membro, affinché la Comunità possa disporre di un adeguato gruppo di persone aventi esperienza diretta della vita economica e sociale di altri Stati membri, ed assicurare al tempo stesso pari opportunità alle ragazze ed ai ragazzi beneficari di tale mobilità;

ii) promuovere un'ampia e intensa cooperazione tra le università di tutti gli Stati membri;

iii) valorizzare tutto il potenziale intellettuale delle università della Comunità, grazie ad una maggiore mobilità del personale docente e consentire così il miglioramento della qualità dell'insegnamento e della formazione impartite da dette università, per assicurare la competitività della Comunità sul mercato mondiale;

iv) rafforzare le relazioni tra i cittadini dei diversi Stati membri, per consolidare l'idea di un'Europa dei cittadini;

v) disporre di diplomati in possesso di un'esperienza diretta di cooperazione intracomunitaria e creare così una base su cui si possa sviluppare a livello comunitario un'intensa cooperazione in materia economica e sociale.

Articolo 3

1. La Commissione applica il programma ERASMUS conformemente all'allegato.

2. Nell'eseguire tale compito la Commissione è assistita da un comitato composto di due rappresentanti per ciascuno Stato membro, nominati dalla Commissione su proposta dello Stato membro interessato; uno almeno dei due rappresentanti deve appartenere al mondo accademico. I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consiglieri. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. La Commissione provvede al segretariato del comitato.

3. La Commissione può consultare il comitato su ogni problema relativo alla realizzazione del programma. La Commissione consulta il comitato in particolare in merito:

- all'impostazione globale delle misure previste dal programma;

- ai problemi di equilibrio generale relativi ai diversi tipi di azioni ed agli scambi tra gli Stati membri.

4. Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione può stabilire il termine entro cui deve essere emesso detto parere.

5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Gli importi ritenuti necessari per la realizzazione del programma ERASMUS durante il periodo dal 1o luglio 1987 al 30 giugno 1990 ammontano a 85 milioni di ECU.

Articolo 5

La Commissione provvede a che il programma ERASMUS sia coerente con le altre azioni già programmate a livello comunitario.

Articolo 6

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, nonché al comitato consultivo per la formazione professionale ed al comitato dell'istruzione, una relazione annua sull'applicazione del programma ERASMUS.

Articolo 7

Anteriormente al 31 dicembre 1989 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella realizzazione del programma, corredata eventualmente di una proposta di adeguamento del programma stesso. Il Consiglio delibera su questa proposta entro il 30 giugno 1990.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

(2) GU n. C 73 del 2. 4. 1986, pag. 4.

(3) GU n. C 148 del 16. 6. 1986, pag. 124.

(4) GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 8.

(5) GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 222 dell'8. 8. 1986, pag. 17.

(7) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 50.

(8) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 64.

(1) GU n. C 143 del 10. 6. 1986, pag. 7.

ALLEGATO

AZIONE N. 1

Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea

1. La Comunità costituirà una rete europea di cooperazione universitaria intesa a promuovere gli scambi di studenti all'interno della Comunità.

La rete europea sarà formata dalle università che, nell'ambito del programma ERASMUS, hanno concluso accordi per lo scambio di studenti e di docenti con università di altri Stati membri e che riconoscono i periodi di studio effettuati fuori dall'università di origine.

Gli accordi interuniversitari riguarderanno l'organizzazione della possibilità per gli studenti di un'università di seguire un periodo di studio pienamente riconosciuto in almeno un altro Stato membro, come parte integrante del titolo o della qualifica accademica. Questi programmi comuni possono prevedere anche scambi di docenti nonché una cooperazione tra docenti per preparare le condizioni necessarie allo scambio di studenti ed al riconoscimento reciproco dei periodi di studio effettuati all'estero.

2. Si darà priorità ai programmi che prevedono un periodo integrato di studi pienamente riconosciuto in un altro Stato membro. Per ciascun programma comune, le università che vi partecipano potranno ricevere aiuti annui pari mediamente a 10 000 ECU, con un massimale di 25 000 ECU. L'importo accordato sarà calcolato in base alla valutazione della stima particolareggiata che sarà presentata dalle università interessate.

3. La Comunità assicurerà inoltre un aiuto al personale insegnante ed agli amministratori delle università chiamati a rendersi in altri Stati membri, per permettere loro di predisporre programmi di studi integrati con le università di tali Stati membri ed a scambiare le loro esperienze sugli ultimi sviluppi registrati nei settori di loro competenza.

4. Saranno forniti aiuti per stimolare nella Comunità una maggiore mobilità del personale insegnante, allo scopo di contribuire all'elaborazione di corsi integrati e di permettere agli insegnanti di dispensare i loro corsi nella università dei diversi Stati membri, nel contesto della rete europea.

AZIONE N. 2

Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti

1. La Comunità instaurerà un programma di aiuto finanziario diretto per gli studenti delle università definite all'articolo 1, paragrafo 2, i quali effettuino un periodo di studi in un altro Stato membro. Nello stabilire la ripartizione adeguata delle borse di studio da mettere a disposizione per le azioni n. 1 e n. 2 la Comunità terrà conto del numero di studenti che saranno scambiati all'interno della rete universitaria europea nel corso del suo sviluppo e prenderà come ipotesi una borsa di studio di 2 000 ECU in media per studente e per anno.

2. Le borse della Comunità saranno gestite dalle autorità competenti degli Stati membri. Vista la necessità di garantire una partecipazione quilibrata di tutti gli Stati membri al programma ERASMUS e visto lo sviluppo della rete universitaria europea, l'importo attribuito ad ogni Stato membro sarà assegnato in funzione del numero totale di studenti nelle università definite all'articolo 1, paragrafo 2, ed al numero totale dei giovani di età compresa tra 18 e 25 anni in ciascuno Stato membro.

3. Le autorità competenti degli Stati membri accorderanno ai singoli studenti borse di studio per un importo massimo di 5 000 ECU sulla base di un soggiorno di un anno, alle condizioni seguenti:

a) le borse serviranno a coprire le spese di mobilità, vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale apprendimento della lingua straniera e il maggior costo della vita nel paese ospite (inclusa, se del caso, la spesa supplementare causata allo studente dal fatto di vivere fuori dal suo paese d'origine);

b) sarà data la priorità a studenti che frequentino corsi promossi nell'ambito della rete universitaria europea ai sensi dell'azione n. 1, ma potranno anche essere erogate borse a studenti o gruppi di studenti di corsi per i quali siano state prese disposizioni particolari al di fuori dell'ambito della rete in un altro Stato membro;

c) le borse saranno accordate solo qualora il periodo di studio da effettuare in un altro Stato membro sia pienamente riconosciuto dall'università di origine dello studente; d) l'università ospite non addebiterà tasse di iscrizione e, se del caso, i titolari di borse continueranno a pagare le tasse presso l'università del loro paese;

e) le borse saranno normalmente accordate per periodi di studio effettuati in un altro Stato membro, di una durata minima di un trimestre o un semestre e massima di un anno. Di norma non saranno accordate nel primo anno di studi universitari;

f) le borse « di sostentamento » di cui beneficia uno studente nel suo paese continueranno ad essere erogate agli studenti che partecipano al programma ERASMUS nel periodo di studio che essi effettuano presso l'università ospite.

AZIONE N. 3

Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio

Per migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi acquisiti in un altro Stato membro e dei periodi di studio ivi effettuati, la Comunità intraprenderà le seguenti azioni in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri:

1. misure volte a promuovere il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), su base sperimentale e volontaria, in modo da permettere agli studenti che stanno frequentando o hanno terminato corsi di istruzione o formazione superiore di beneficiare di crediti accademici per corsi di tale natura seguiti presso le università di altri Stati membri. Alle università che partecipano al sistema pilota saranno erogati, in numero limitato, contributi annui fino a 20 000 ECU;

2. l'ulteriore sviluppo della rete comunitaria europea dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio. A tali centri si erogheranno contributi annui fino a 20 000 ECU per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare mediante un sistema informatizzato di scambio di dati;

3. misure volte a promuovere, su base volontaria, lo sviluppo di programmi comuni di studio tra le università di diversi Stati membri, per facilitare il riconoscimento accademico e per contribuire, mediante uno scambio di esperienze, al processo di innovazione e miglioramento dei corsi in tutta la Comunità. A ciascun progetto interesato si erogherà un contributo annuo fino a 20 000 ECU.

AZIONE N. 4

Provvedimenti complementari intesi a promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità

1. Saranno accordati aiuti per un importo di 20 000 ECU alle università che organizzano programmi intensivi di breve durata ai quali partecipano studenti di diversi Stati membri. Saranno inoltre accordati aiuti per consentire a esperti di livello elevato di tenere una serie di conferenze specializzate in diversi Stati membri.

2. Per fornire un sostegno informativo all'ERASMUS e per accrescere la conoscenza dei diversi sistemi universitari esistenti nella Comunità, ERASMUS fornirà:

- aiuti ad associazioni e consorzi di università operanti su base europea, in particolare per far meglio conoscere, all'interno della Comunità, le iniziative innovatrici in settori specifici;

- pubblicazioni che facciano conoscere quali siano le possibilità di studio e d'insegnamento negli altri Stati membri e he richiamino l'attenzione sugli sviluppi importanti - e sui modelli innovatori - della cooperazione interuniversitaria nella Comunità;

- premi ERASMUS da attribuire agli studenti ed al personale docente che abbiano apportato un contributo di rilievo allo sviluppo della cooperazione interuniversitaria nella Comunità.

3. Dopo il primo anno il costo dei provvedimenti attuati per le azioni n. 3 e n. 4 non supererà il 10 % dell'importo annuo previsto per ERASMUS.