31986R3972

Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0339
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0339


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3972/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'aiuto alimentare persegue finalità umanitarie e costituisce uno degli elementi essenziali della politica comunitaria di cooperazione con i paesi in sviluppo;

considerando che l'aiuto alimentare deve inserirsi nella politica dei paesi in sviluppo intesa a migliorare la loro sicurezza alimentare, in particolare mediante l'attuazione di strategie alimentari;

considerando che è stato possibile concludere taluni accordi tra la Comunità e i paesi in sviluppo; che essi riguardano l'utilizzazione dell'aiuto fornito a questi ultimi dalla Comunità;

considerando che è opportuno che l'aiuto alimentare divenga un autentico strumento della politica comunitaria di cooperazione con detti paesi, consentendo in particolare alla Comunità di impegnarsi appieno in progetti pluriennali di sviluppo;

considerando che occorre a tal fine che la Comunità possa garantire flussi globali regolari di aiuto e, ove necessario, impegnarsi nei confronti dei paesi in sviluppo a fornire quantitativi minimi di prodotti nel quadro di programmi pluriennali specifici connessi con politiche di sviluppo, nonché nei confronti delle organizzazioni internazionali;

considerando che, se necessario, la Comunità può decidere di sostituire un'azione di aiuto alimentare con un'altra azione, conformemente al regolamento (CEE) n. 1755/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo all'attuazione di azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione (3);

considerando che per garantire una gestione dell'aiuto alimentare più efficace e più conforme all'interesse e alle necessità dei paesi beneficiari e per migliorare le procedure di decisione e di attuazione è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (4);

considerando che, per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni previste, è d'uopo instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'aiuto alimentare;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, diversi da quelli previsti all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Obiettivi e orientamenti generali dell'aiuto alimentare

Articolo 1

La Comunità svolge, nel quadro della propria politica di cooperazione con i paesi in sviluppo, azioni di aiuto alimentare,

Articolo 2

1. Le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 1 hanno in particolare lo scopo di:

- promuovere la sicurezza alimentare dei paesi e regioni beneficiari,

- migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni beneficiarie,

- intervenire in situazioni d'emergenza,

- contribuire ad un equilibrato sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari,

- sostenere gli sforzi dei paesi beneficiari per il miglioramento della loro produzione alimentare.

2. L'aiuto alimentare comunitario deve essere quanto più possibile integrato alle politiche di sviluppo, particolarmente nel settore agricolo e agroalimentare, nonché alle strategie alimentari dei paesi interessati. Ove questo aiuto sia venduto, il suo prezzo non deve essere tale da perturbare il mercato locale.

3. I prodotti forniti nell'ambito dell'aiuto alimentare devono corrispondere il più possibile alle abitudini alimentari delle popolazioni beneficiarie e non devono avere incidenze negative sui paesi che ricevono l'aiuto.

4. L'assegnazione dell'aiuto alimentare si basa anzitutto su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano questo aiuto, in funzione anche delle considerazioni economiche. A tal fine, senza escludere altre considerazioni pertinenti, vengono presi in considerazione i criteri seguenti:

- i bisogni alimentari fondamentali;

- il reddito pro capite e l'esistenza di strati della popolazione particolarmente svantaggiati;

- la situazione della bilancia dei pagamenti;

- l'impatto economico e sociale e il costo finanziario dell'azione proposta.

5. La concessione dell'aiuto alimentare è, all'occorrenza, subordinata all'attuazione di progetti di sviluppo annuali o pluriennali, di azioni settoriali o di programmi di sviluppo e la precedenza è data a quelli che hanno lo scopo di favorire la produzione alimentare nei paesi beneficiari. Eventualmente, l'aiuto può concorrere direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o programmi. Se i prodotti forniti a titolo di aiuto dalla Comunità sono destinati alla vendita, questa complementarità dovrà essere assicurata utilizzando di comune accordo fondi di contropartita. Qualora l'aiuto alimentare integri un programma di sviluppo che si attua in vari anni, esso può assumere la forma di una fornitura pluriennale, associata al programma.

6. Nell'assegnare l'aiuto alimentare la precedenza è data alle esigenze di consumo immediato. Tuttavia, per migliorare la sicurezza alimentare dei paesi in sviluppo e per assicurare la copertura del loro fabbisogno, l'aiuto alimentare può essere concesso, in casi giustificati per la costituzione di scorte di riserva da parte dei beneficiari.

Articolo 3

I prodotti vengono di norma mobilitati sul mercato comunitario. Tuttavia, i prodotti forniti a titolo di aiuto possono essere acquistati nel paese beneficiario o in un altro paese in sviluppo, se possibile appartenente alla stessa regione geografica del paese beneficiario, nei casi seguenti:

- indisponibilità sul mercato comunitario;

- urgenza a norma dell'articolo 6, secondo comma, a condizione che tali acquisti consentano un invio a destinazione più rapido;

- o ancora quando si riscontrino le condizioni seguenti:

a) le scorte o eccedenze dei prodotti necessari sono effettivamente disponibili, in un paese in sviluppo figurante, se possibile, tra i paesi determinati nell'articolo 4, paragrafo 1, quarto trattino, a un prezzo totale, comprensivo delle spese di trasporto, favorevole rispetto al costo di un prodotto analogo mobilitato sul mercato comunitario, e gli acquisti producono effetti benefici per il paese in sviluppo in cui sono effettuati;

b) gli acquisti non rischiano di perturbare i mercati dei paesi fornitori, né di avere ripercussioni negative sull'approvvigionamento alimentare delle loro popolazioni;

c) gli acquisti rientrano globalmente in un limite che non mette in questione il principio della mobilitazione sul mercato comunitario;

d) gli acquisti in un paese in sviluppo si inseriscono nel modo più completo possibile nell'ambito dell'attuazione della politica di sviluppo della Comunità nei confronti di detto paese, in particolare per promuovere la sicurezza alimentare del medesimo.

TITOLO II

Procedure di esecuzione delle azioni di aiuto alimentare

Articolo 4

1. Nel settore dell'aiuto alimentare il Consiglio:

- ripartisce tra azioni comunitarie e nazionali gli aiuti in cereali previsti dalla convenzione di aiuto alimentare;

- ripartisce tra gli Stati membri le azioni nazionali in cereali condotte a norma della convenzione di aiuto alimentare;

- determina i paesi e gli organismi che possono formare oggetto di azioni annuali e pluriennali di aiuto alimentare;

- fissa i criteri generali per l'assunzione a carico delle spese di trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.

2. A tal fine il Consiglio, su proposta della Commisione e previo parere del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo, 1, primo e secondo trattino, e all'unanimità nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

Articolo 5

La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 e secondo la procedura di cui all'articolo 8, tenendo inoltre conto degli orientamenti generali in materia di aiuti alimentari: - stabilisce l'elenco dei prodotti che possono essere mobilitati a titolo d'aiuto;

- fissa i quantitativi: globali per ciascun prodotto su base annuale o pluriennale;

- fissa le modalità per la mobilitazione dei prodotti;

- fissa la ripartizione espressa in termini di quantitativi e di costi tra i vari beneficiari dei prodotti atti ad essere mobilitati entro i limiti di bilancio relativi a ciascun prodotto;

- modifica per quanto è necessario le assegnazioni nel corso dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 6

In ottemperanza alle decisioni del Consiglio previste all'articolo 4 e alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 5, la Commissione decide:

a) le azioni d'urgenza a favore di paesi, gruppi di profughi o altri gruppi di popolazione vulnerabili che devono far fronte a difficoltà gravi e impreviste derivanti da calamità naturali; essa ne informa gli Stati membri;

b) le azioni d'urgenza a favore di paesi, gruppi di profughi o altri gruppi di popolazione vulnerabili che devono far fronte a difficoltà gravi e impreviste derivanti da circostanze eccezionali, comparabili a calamità naturali, essa agisce previa consultazione degli Stati membri mediante telescritto e concedendo loro quarantotto ore per la formulazione di eventuali obiezioni;

c) le condizioni di fornitura dell'aiuto, in particolare:

- le clausole generali applicabili ai beneficiari,

- l'inizio delle procedure di mobilitazione e di fornitura dei prodotti, nonché la conclusione dei contratti corrispondenti.

Agli effetti delle lettera a) e b) deve intendersi per « urgenza » una situazione eccezionale e imprevista caratterizzata da carestia o da pericolo imminente di carestia, la quale costituisca una grave minaccia per la vita o la salute delle popolazioni in un paese che non può far fronte al deficit alimentare con mezzi e risorse propri.

La Commissione, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 7 e secondo la procedura prevista all'articolo 8, è abilitata a prendere qualsiasi misura atta ad accelerare la fornitura dell'aiuto d'urgenza.

Il volume dell'aiuto che si decide di fornire nei singoli casi è limitato ai quantitativi necessari alle popolazioni colpite per fronteggiare la situazione durante un lasso di tempo non superiore a quattro mesi.

La Commissione si accerta che in tutte le fasi sia data la precedenza alla mobilitazione dell'aiuto alimentare per i casi urgenti come definiti nel presente articolo.

Articolo 7

1. È istituito un comitato per l'aiuto alimentare in appresso denominato « comitato », presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di rappresentanti degli Stati membri. I lavori di segreteria del comitato sono svolti dalla Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta i progetti delle decisioni da prendere. Il comitato formula il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri viene applicata la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione prende decisioni che sono di applicazione immediata. Tuttavia, se tali decisioni non sono conformi al parere espresso dal comitato o se il comitato non esprime un parere, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. Il tal caso la Commissione rinvia di due mesi al massimo a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa prese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di due mesi.

Articolo 9

Gli Stati membri decidono i rispettivi programmi nazionali di aiuto alimentare e li notificano alla Commissione. Il coordinamento delle azioni comunitarie e nazionali di aiuto alimentare, sul piano della programmazione e dell'esecuzione, forma regolarmente oggetto di uno scambio di informazioni in sede di comitato. Nel corso di questo scambio di informazioni, che si effettua a richiesta del presidente del comitato o di un rappresentante di uno Stato membro, si tiene conto anche delle azioni note di altri donatori.

Articolo 10

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'aiuto alimentare sollevata dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 11

La Commissione procede regolarmente a valutazioni di azioni di aiuto alimentare importanti al fine di stabilire se sono stati raggiunti gli obiettivi definiti in sede di istruzione di queste azioni e di impartire direttive per migliorare l'efficacia delle future azioni. Le relazioni contenenti le valutazioni sono comunicate al comitato. Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 3331/82 è abrogato.

Tuttavia:

- l'articolo 3 di detto regolamento rimane applicabile fino alla fissazione delle modalità per la mobilitazione dei prodotti conformemente all'articolo 5 del presente regolamento e comunque non oltre il 30 giugno 1987;

- i paesi e gli organismi che possono ricevere l'aiuto nonché i criteri generali per l'assunzione a carico delle spese di trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob sono quelli indicati nel regolamento (CEE) n. 232/86 (1) fino alla adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto trattino, del presente regolamento e comunque non oltre il 30 giugno 1987.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

(1) GU n. C 265 del 21. 10. 1986, pag. 7.

(2) GU n. C 297 del 24. 11. 1986.

(3) GU n. L 165 del 23. 6. 1984, pag. 7.

(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

(1) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.