31986L0364

Direttiva 86/364/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 07/08/1986 pag. 0048 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0142


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

(86/364/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (1), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 della direttiva 85/3/CEE richiede l'adozione di disposizioni particolareggiate riguardanti la prova di conformità dei veicoli alle disposizioni di tale direttiva;

considerando che la direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (2), modificata dalla direttiva 78/507/CEE della Commissione (3), prevede già tale prova di conformità sotto forma di targhetta del costruttore; che questa targhetta deve essere completata da una targhetta relativa alle dimensioni dei veicoli, la quale sia, anch'essa, redatta e fissata conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

considerando che la forma ed il contenuto di tali due targhette, come pure il loro reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, secondo quanto prescritto dalle due summenzionate direttive e dalla presente direttiva, offrono sufficienti informazioni e garanzie alle autorità competenti per il controllo di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE al momento della loro costruzione;

considerando che occorre prevedere che la prova di conformità possa anche essere fornita o sotto forma di una targhetta unica redatta e fissata conformemente alla direttiva 76/114/CEE, la quale contenga le informazioni delle due targhette summenzionate, oppure sotto forma di un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione, il quale contenga rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti sulle suddette targhette;

considerando che occorre che lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato prenda le misure necessarie per assicurare la modifica della prova di conformità qualora le caratteristiche del veicolo non corrispondano più a quelle indicate sulla prova di conformità;

considerando che può essere utile far figurare nella(e) targhetta(e) o nel documento precitato i pesi massimi autorizzati dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, diversi da quelli previsti nella direttiva 85/3/CEE, nonché i pesi tecnicamente ammissibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che i veicoli di cui all'articolo 2 della direttiva 85/3/CEE, conformi a detta direttiva, siano muniti di una delle prove indicate alle lettere a), b) e c):

a) una combinazione delle due targhette seguenti:

- la « targhetta del costruttore », redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

- la targhetta relativa alle dimensioni conforme all'allegato, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a);

c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o messo in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.

2. Qualora le caratteristiche del veicolo non corrispondano più a quelle indicate sulla prova di conformità, lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato prende le misure necessarie ad assicurare la modifica della prova di conformità.

3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti dagli Stati membri come prova della conformità dei veicoli prevista all'articolo 5 della direttiva 85/3/CEE.

4. I veicoli muniti di una prova di conformità possono essere sottoposti a:

- controlli per sondaggio, per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi;

- controlli solo in caso di sospetto di non conformità alla direttiva 85/3/CEE, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni.

Articolo 2

1. La colonna centrale della prova di conformità relativa ai pesi indica, se del caso, i valori comunitari in materia di pesi applicabili al veicolo in questione.

Per i veicoli menzionati al punto 2.2.2, lettera c), dell'allegato I della direttiva 85/3/CEE, la menzione « 44 t », è scritta tra parentesi sotto il peso massimo autorizzato del veicolo combinato.

2. Ogni Stato membro può decidere per qualsiasi veicolo immatricolato o messo in circolazione sul proprio territorio, che i pesi massimi autorizzati dalla propria legislazione nazionale siano indicati nella prova di conformità nella colonna di sinistra e che i pesi tecnicamente ammissibili siano indicati nella colonna di destra.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre un anno dopo la sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

(1) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 155 del 13. 6. 1978, pag. 31.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 29 luglio 1986.

ALLEGATO

Targhetta relativa alle dimensioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

I. La targhetta relativa alle dimensioni, fissata se possibile accanto a quella prevista dalla direttiva 76/114/CEE, contiene le indicazioni seguenti:

1. Nome del costruttore (1);

2. Numero di identificazione del veicolo (1);

3. Lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio;

4. Larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio;

5. Dati per la misurazione della lunghezza dei veicoli combinati:

- la distanza (a) fra la parte anteriore del veicolo a motore e il centro del dispositivo d'aggancio (gancio di traino o ralla); nel caso di una ralla con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (amin e amax);

- la distanza (b) fra il centro del dispositivo del rimorchio (occhione) o del semirimorchio (perno d'aggancio) e la parte posteriore del rimorchio o semirimorchio; nel caso di un dispositivo con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (bmin e bmax).

La lunghezza dei veicoli combinati è la lunghezza misurata quando il veicolo a motore, il rimorchio o il semirimorchio sono disposti in linea retta.

II. I valori indicati sulla prova di conformità devono rispecchiare esattamente le misure effettuate direttamente sul veicolo.

(1) Queste indicazioni non devono essere ripetute quando il veicolo è munito di una targhetta unica contenente dati relativi ai pesi e alle dimensioni.