31986L0360

Direttiva 86/360/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1986 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0140


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

(86/360/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la direttiva 85/3/CEE (3) prevede che occorre fissare il più presto possibile il peso sull'asse motore dei veicoli combinati a cinque o sei assi in circolazione nel traffico internazionale tra gli Stati membri;

considerando che lo stato di alcuni tratti della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consente attualmente l'applicazione di tutte le disposizioni della direttiva; che è pertanto opportuno rinviare temporaneamente l'applicazione di alcune di tali disposizioni in detti Stati membri nell'ambito di un regime che il Consiglio dovrà fissare entro fine giugno 1988; che non è possibile stabilire questo regime nella presente direttiva; che, vista la necessità di apportare miglioramenti sostanziali a questi tratti della rete stradale, operazione questa che richiederà alcuni anni per essere completata, le condizioni previste all'articolo 75, paragrafo 3 del trattato CEE sono soddisfatte attualmente in questi Stati membri e continueranno ad esserlo, verosimilmente, quando il Consiglio prenderà la propria decisione; che perciò questa decisione sarà adottata all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/3/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 7

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

- a decorrere dal 1o luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni diverse da quelle dell'articolo 4 e dell'allegato II nonché del punto 3.4 dell'allegato I;

- a decorrere dal 1o gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II;

- a decorrere dal 1o gennaio 1992 per quanto concerne l'applicazione del punto 3.4 dell'alle- gato I.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese ai fini dell'applicazione della presente direttiva. »;

2) il testo dell'articolo 8 è completato dal seguente:

3. L'articolo 3, per quanto riguarda le norme di cui al punto 3.4 dell'allegato I, non è temporaneamente applicabile in Irlanda e nel Regno Unito.

Questi due Stati membri applicano tuttavia l'articolo 3 ai veicoli combinati di cui al punto 2.2 dell'allegato I, il cui peso sull'asse motore non superi 10,5 t.

4. Entro la fine del 1987 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle circostanze che hanno giustificato la deroga prevista al paragrafo 3. Questa relazione è accompagnata da una proposta concernente:

i) la durata della deroga e

ii) la procedura di riesame periodico delle circostanze che giustificano il perdurare della deroga.

Il Consiglio delibera su tale proposta entro il 30 giugno 1988, secondo le procedure stabilite nel trattato CEE. »;

3) nell'allegato I, punto 3, è inserito il punto seguente:

1.2.3 // « 3.4. // Asse motore dei veicoli di cui al punto 2.2. // 11,5 t ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

(1) GU n. C 124 del 17. 12. 1971, pag. 63 e GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 80.

(2) GU n. C 61 del 10. 6. 1972, pag. 5 e GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 14.

(3) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.