31985R3461

Regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione del 9 dicembre 1985 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0022 - 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0116


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3461/85 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1985

relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85 (2) in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 4 e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1297/85 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 14 bis, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce che durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1989/1990, una parte da determinare dell'aiuto concesso per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità ai fini dell'elaborazione di succo d'uva è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2275/85 della Commissione (5) fissa al 35 % la parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale per la campagna 1985/1986;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento, dipendente dai quantitativi di prodotto per i quali sarà concesso l'aiuto, non è attualmente conosciuto, ma può essere valutato, sulla base dei dati delle tre campagne precedenti, circa 3 620 000 ECU; che è opportuno prendere in considerazione tale somma ai fini del finanziamento della campagna in questione; che è indicato prevedere che le somme in eccesso o in difetto rispetto alle stime prese in considerazione saranno imputate al bilancio della campagna seguente;

considerando che l'importo preso in considerazione non consente di intraprendere già sin d'ora azioni efficaci in tutta l'area comunitaria; che è pertanto opportuno limitare, per la presente campagna, tali azioni agli stati membri nei quali esistono le maggiori possibilità di un rapido aumento del consumo di succo d'uva;

considerando che, nella Comunità, taluni organismi e organizzazioni professionali possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie; che occorre invitarli a presentare programmi d'azione particolareggiati, la cui esecuzione sarà di loro competenza;

considerando che è necessario prevedere le modalità per quanto concerne il contenuto dei programmi, le condizioni e i termini di esecuzione delle azioni, nonché il pagamento degli interessati; che occorre che gli stati membri in questione esercitino il controllo dell'esecuzione dei programmi e provvedano ai corrispondenti pagamenti; che è altresì necessario che la Commissione sia tenuta informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le campagne di promozione del consumo di succo d'uva comunitario previste all'articolo 14 bis, paragrafo 3 bis, del regolamento (CEE) n. 337/79 per le campagne viticole dal 1985/1986 al 1989/1990 sono organizzate negli stati membri in cui:

- le prospettive di incremento dello smercio di succo d'uva sono più favorevoli;

- le condizioni di commercializzazione consentono un rapido adeguamento dell'offerta in funzione dell'incremento della domanda prodotto dalle campagne citate.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, entro il 5 settembre vengono stabiliti per ogni campagna:

- gli stati membri nei quali saranno organizzate le campagne di promozione;

- l'importo complessivo degli stanziamenti destinati a finanziare le campagne di promozione nei singoli stati membri.

3. Per la campagna 1985/1986, le campagne di promozione di cui al paragrafo 1 vengono organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia e in Italia. L'importo globale degli stanziamenti necessari per finanziare questa campagna è di:

- 1 502 000 ECU nella Repubblica federale di Germania,

- 1 340 000 ECU in Francia,

- 778 000 ECU in Italia.

Gli importi sono convenuti nella moneta nazionale mediante il tasso agricolo di conversione in vigore il 1o settembre 1985.

4. Alla fine di ciascuna campagna si procederà ad un esame delle previsioni sulle quali è basato l'importo globale destinato al finanziamento di questa misura. Si terrà conto del risultato di tale riesame per fissare l'importo destinato a finanziare la campagna di promozione seguente.

Articolo 2

1. In ciascuno degli stati membri interessati, le campagne di promozione vengono organizzate nel quadro di programmi elaborati dall'organismo all'uopo designato dallo stato membro.

2. Ciascuno degli stati membri interessati:

- designa l'organismo di cui al paragrafo 1 anteriormente al 15 settembre e, per la campagna 1985/1986, anteriormente al 31 dicembre 1985;

- presenta alla Commissione, prima del 10 febbraio di ogni anno, e per la campagna 1985/1986 prima del 15 marzo, i programmi messi a punto da detto organismo, accompagnati da un parere motivato sulla loro conformità con le condizioni previste all'articolo 3, nonché sui loro effetti in relazione all'incremento del consumo.

3. La Commissione esamina i programmi e, se ritiene che soddisfano i criteri enunciati all'articolo 3 e che possono favorire un incremento appropriato del consumo d'uva, ne informa il comitato di gestione dei vini e conclude un contratto con l'organismo che ha messo a punto i programmi. La Commissione invia una copia del contratto allo stato membro in questione ed al suo organismo d'intervento.

Articolo 3

1. I programmi di cui all'articolo 2 sono elaborati in collaborazione con gli organismi professionali rappresentativi dei settori della produzione e della commercializzazione dei succhi d'uva.

2. I programmi includono almeno:

- l'indicazione delle condizioni di commercializzazione e di consumo del succo d'uva nelle regioni considerate;

- la descrizione particolareggiata delle azioni previste nonché, per ogni singola azione, l'indicazione della localizzazione geografica e del relativo costo;

- l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;

- i termini di realizzazione e il calendario delle varie azioni; le azioni devono essere realizzate entro i 18 mesi successivi al giorno della firma del contratto;

- i risultati previsti;

- l'indicazione dei terzi che eventualmente partecipano all'attuazione del programma;

- l'indicazione delle organizzazioni professionali consultate.

Tuttavia, se nel corso dell'esecuzione del contratto circostanze eccezionali non imputabili al contraente rendono impossibile il rispetto del termine fissato, può essere accordata una proroga dalla Commissione su domanda motivata, presentata dal contraente prima della scadenza del contratto.

3. Le azioni contemplate nei programmi:

- devono tener conto delle condizioni di commercializzazione e di consumo del succo d'uva nelle regioni considerate;

- devono favorire il succo di uva senza nessun riferimento al paese o alla regione d'origine, oppure a determinate marche;

- non devono sostituirsi ad azioni analoghe già in corso di attuazione ma possono eventualmente ampliarne la portata;

- devono rispettare le disposizioni nazionali in materia di pubblicità.

Articolo 4

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, prevedono un capitolato d'oneri.

Il capitolato d'oneri:

- è messo a punto dalla Commissione in almeno 3 copie ed è sottoscritto dalle due parti;

- contiene la descrizione particolareggiata delle azioni da intraprendere, della localizzazione, del costo e dei termini di realizzazione delle medesime.

2. Gli organismi che hanno sottoscritto un contratto rimangono responsabili della sua esecuzione ma possono affidare a terzi la realizzazione di una o più delle azioni previste.

3. Gli organismi che hanno sottoscritto un contratto sono soggetti al controllo dello stato membro in cui hanno sede.

Gli stati membri verificano che gli organismi che hanno sottoscritto un contratto rispettano gli obblighi assunti e, in particolare, effettuano controlli sul posto e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi irregolarità o ritardo registrati nell'esecuzione dei programmi.

Articolo 5

1. Le autorità competenti degli stati membri versano all'organismo che ha concluso un contratto, secondo la sua scelta indicata nel contratto stesso:

a) ad intervalli di due mesi, quattro acconti uguali d'importo pari al 20 % del costo globale delle azioni previste entro un termine di sei settimane calcolato a decorrere dal giorno della firma del contratto e del capitolato d'oneri,

b) o entro un termine di sei settimane calcolato a decorrere dal giorno della firma del contratto e del capitolato d'oneri, un solo acconto d'importo pari all'80 % del costo globale delle azioni previste dal contratto. Tuttavia, nel corso dell'esecuzione di un contratto, le autorità competenti possono:

- differire, del tutto o in parte, il pagamento di un acconto, qualora constatino, segnatamente in occasione dei controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, le anomalie nell'esecuzione delle azioni in questione, una considerevole sfasatura tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e la data in cui l'interessato procederà effettivamente alle spese previste,

- in casi eccezionali, anticipare il pagamento di un acconto su richiesta motivata dell'interessato, quando quest'ultimo deve effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulta essere sensibilmente anteriore a quella prevista per il pagamento del contributo comunitario a tali spese.

2. Il versamento di ogni acconto è subordinato alla costituzione, in favore dell'organismo competente di una cauzione, uguale all'importo dell'acconto maggiorato del 10 %.

Se il contratto è concluso con una istituzione di diritto pubblico, può essere in esso stabilito che la costituzione di una cauzione non è richiesta.

3. Lo svincolo della cauzione e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati:

a) alla costatazione che l'organismo che ha sottoscritto il contratto ha soddisfatto gli obblighi previsti nel contratto stesso e nel capitolato d'oneri;

b) alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 6 e alla verifica da parte della Commissione, delle indicazioni in essa contenute.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni vengono incamerate. In tal caso, si terrà conto dell'importo in questione nell'ambito del riesame delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 6

Entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data fissata nel contratto per la realizzazione delle azioni, l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma trasmette all'autorità competente una relazione particolareggiata sulla realizzazione delle azioni e sui risultati previsti, in special modo per quanto concerne l'evoluzione delle vendite di succo d'uva; entro un mese dal ricevimento, l'autorità competente trasmette a sua volta tale relazione alla Commissione con l'aggiunta delle sue osservazioni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 212 del 9. 8. 1985, pag. 14.