31985R1291

Regolamento (CEE) n. 1291/85 della Commissione del 21 maggio 1985 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate all' esportazione e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 22/05/1985 pag. 0011 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0192


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1291/85 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1985

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate, detenute dagli organismi d'intervento (2), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che gli organismi d'intervento danese e irlandese dispongono di considerevoli scorte di carni acquistate nel 1983; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è quindi opportuno ricorrere alla procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 (4);

considerando che l'esportazione delle carni vendute a norma del presente regolamento dev'essere garantita mediante la costituzione di una cauzione il cui importo può essere differente da quello previsto dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2173/79; che quest'ultima è svincolata quando venga fornita la prova prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1226/85 (6); che tale prova dev'essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (7) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/85 (8);

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 1687/76; che, tuttavia, l'allegato I di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre nell'esemplare di controllo, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 371/85 della Commissione (9) dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 600 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1o gennaio 1984;

- 2 700 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1o agosto 1983.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

2. La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.

3. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 3 giugno 1985.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro sei mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 290 ECU/100 kg per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino.

2. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2173/79, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata qualora sia fornita la prova prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

3. La prova è fornita entro il termine previsto dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 17 e la relativa nota in calce:

« 17. Regolamento (CEE) n. 1291/85 della Commissione, del 21 maggio 1985, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (17).

(17) GU n. L 133 del 22. 5. 1985, pag. 11. ».

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 371/85 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.

(5) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 125 dell'11. 5. 1985, pag. 10.

(7) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(8) GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 5.

(9) GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 14.