Seconda direttiva 85/509/CEE della Commissione del 6 novembre 1985 che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 23/11/1985 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0207
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0207
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0025
***** SECONDA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1985 che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (85/509/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (1), modificata dalla direttiva 84/443/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, considerando che la direttiva 82/471/CEE dispone che il contenuto degli allegati deve essere costantemente adattato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche; considerando che è superfluo esigere di apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti la dichiarazione « Coprodotti della fabbricazione di acido L-glutammico » o « Coprodotti della fabbricazione di L-lisina » tenuto conto del fatto che gli altri requisiti previsti per la dichiarazione relativa a questi prodotti sono sufficienti ad indicarne le caratteristiche; considerando che dagli studi effettuati su taluni amminoacidi è risultato che tali sostanze sono conformi a quanto prescritto dalla direttiva 82/471/CEE; che è pertanto possibile autorizzare, a determinate condizioni, il loro impiego nell'alimentazione animale; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per gli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 giugno 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. (2) GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 21. ALLEGATO 1. Al punto 2.3 « Coprodotti della fabbricazione di amminoacidi per fermentazione », colonna 7 « Disposizioni particolari », il testo del primo trattino della rubrica « Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti » è soppresso; 2. Al punto 3 « Amminoacidi e loro sali » sono aggiunti i prodotti seguenti: 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // « 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // Denominazione dei gruppi di prodotti // Denominazione del prodotto // Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo // Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni) // Caratteristiche di composizione del prodotto // Specie animale // Disposizioni particolari // // // // // // // // // 3.7. L-triptofano, tecnicamente puro // (C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH // - // L-triptofano: min. 98 % // Tutte le specie animali // Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: - la menzione « L-triptofano » - tenore di L-triptofano e di umidità // // 3.8. DL-triptofano, tecnicamente puro // (C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH // - // DL-triptofano: min. 98 % // Tutte le specie animali // Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: - la menzione: « DL-triptofano » - tenore di DL-triptofano e di umidità » // // // // // // //