31984R1813

Regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione del 28 giugno 1984 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/1984 pag. 0041 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0195
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0195
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0096


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1813/84 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1984

che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/72 prevede la pubblicazione, a decorrere dal 1o luglio 1984, delle integrazioni finali e delle restituzioni finali, compresi quindi gli importi differenziali; che è opportuno adeguare corrispondentemente le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi differenziali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72 per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono costituiti dagli elementi seguenti:

a) l'elemento correttore del prezzo indicativo,

b) l'elemento correttore dell'integrazione o della restituzione all'esportazione.

Tali elementi devono essere calcolati per ciascuno dei mesi per i quali vengono fissati importi differenziali, conformemente all'articolo 2 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Per determinare l'integrazione finale o la restituzione finale da concedere:

1. la parte dell'importo differenziale calcolata in corrispondenza all'elemento correttore del prezzo indicativo:

a) negli Stati membri la cui moneta è apprezzata, viene aggiunta agli importi dell'integrazione e della restituzione;

b) negli Stati membri la cui moneta è deprezzata, viene detratta dagli importi dell'integrazione e della restituzione;

2. la parte dell'importo differenziale calcolata in corrispondenza all'elemento correttore dell'integrazione o della restituzione all'esportazione:

a) negli Stati membri la cui moneta è apprezzata, viene detratta dagli importi dell'integrazione e della restituzione;

b) negli Stati membri la cui moneta è deprezzata, viene detratta dagli importi dell'integrazione e della restituzione.

Articolo 3

Il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1569/72 inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva.

Articolo 4

1. I tassi di cambio in contanti sono derivati dai tassi dell'ECU, fissati quotidianamente dalla Commissione in termini delle monete interessate e pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. I tassi di cambio a termine sono derivati dai tassi a termine dell'ECU, calcolati quotidianamente dalla Commissione, in base ai dati rilevati sui mercati dei cambi.

3. Qualora, per uno o più mesi, non fossero disponibili tassi di cambio a termine, viene utilizzato il tasso considerato per il mese precedente o per il mese successivo, secondo il caso.

Articolo 5

1. L'elemento correttore del prezzo indicativo, come pure l'elemento correttore dell'integrazione o della restituzione, è uguale all'incidenza rispettivamente sul prezzo indicativo, sull'integrazione o sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72.

2. Quando si determinano importi differenziali a termine, essi si applicano soltanto se l'aiuto o la restituzione sono stati fissati in anticipo. In tal caso, si prende in considerazione l'importo valido il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato d'integrazione comunitaria oppure, secondo il caso, della domanda del certificato di fissazione anticipate della restituzione all'esportazione e che si riferisce al mese di presentazione della domanda della parte ID del certificato di integrazione comunitaria, oppure, secondo il caso, al giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

Articolo 6

1. La percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 è fissata a 0,5.

2. Per « periodo in cui sono constatati i tassi di cambio a termine » s'intende il lasso di tempo tra il mercoledì di una determinata settimana ed il martedì della settimana successiva.

Articolo 7

Il prezzo indicativo di cui all'articolo 5 è quello valido il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato di integrazione comunitaria od il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Articolo 8

1. Qualora il prezzo mondiale sia superiore al prezzo indicativo, l'integrazione finale da concedere è pari all'importo differenziale calcolato a norma degli articoli 1 e 5, diminuito della differenza tra il prezzo mondiale ed il prezzo indicativo.

2. Qualora l'importo differenziale applicato all'importo dell'integrazione o della restituzione dia luogo ad una integrazione finale o ad una restituzione finale di entità negativa, non vengono concesse né integrazioni né restituzioni.

Articolo 9

Se necessario ai fini della concessione delle integrazioni o restituzioni finali, l'autorità che ha controllato la destinazione dei semi oggetto di scambi intracomunitari trasmette copia o fotocopia dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione (1) all'organismo incaricato della riscossione o della concessione di tali importi.

Articolo 10

1. Se i semi raccolti nella Comunità, ad eccezione dei semi

- riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro d'origine o

- sottoposti ad un processo di denaturazione comunitaria,

formano oggetto di scambi intracomunitari, viene compilato nello Stato membro di raccolta dei semi, dopo loro pesatura, un esemplare di controllo del tipo indicato all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77, recante nella casella 41(d) oltre alla designazione della merce, una delle diciture seguenti:

« Froe hostet i . . . »,

« OElsaaten geerntet in . . »,

« Spóroi sygkomisthéntes eis . . . »,

« Seed harvested in . . . »,

« Graines récoltées en . . . »,

« Semi raccolti in . . . »

« Zaden geoogst in . . . »,

2. Tra le indicazioni speciali dell'esemplare di controllo devono essere compilate:

a) la casella 103,

b) la casella 104, cancellando l'indicazione superflua e aggiungendo una delle indicazioni seguenti:

« Bestemt til forarbejdning med henblik paa fremstilling af olie eller for raps- og rybsfroes vedkommende med henblik paa disses iblanding i foderstoffer, eller bestemt til at behandles saaledes, at de ikke kan opnaa den i artikel 30 i forordning (ECF) nr. 2681/83 omhandlede stoette ».

« Dazu bestimmt, zur Gewinnung von OEl verarbeitet oder, im Fall von Raps- und Ruebsensamen Futtermitteln beigemischt zu werden, oder in den Zustand versetzt zu werden, dass die Beihilfe im Sinne von Artikel 30 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/83 nicht mehr beansprucht werden kann ».

« Prokeiménoy na metapoiitheí gia tin paragogí elaíoy í, stin períptosi ton kramvósporon kai gongylósporon, gia tin ensomátosí toys se zootrofés, í na tetheí se katástasi poy den epitrépei na epofeleítai apó tin eníschysi katá tin énnoia toy árthroy 30 toy kanonismoý (EOK) arith. 2681/83 ».

« Intended to be processed for the production of oil or, in the case of colza and rape seed, for incorporation into animal feedingstuffs, or to be rendered ineligible for subsidy within the meaning of Article 30 of Regulation (EEC) No 2681/83 ».

« Destiné à être transformé en vue de la production d'huile, ou dans le cas des graines de colza et de navette, en vue de leur incorporation dans les aliments pour animaux, ou à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au sens de l'article 30 du règlement (CEE) no 2681/83 ».

« Destinato ad essere trasformato ai fini della produzione di olio o, nel caso di semi di colza e di ravizzone, ai fini della loro incorporazione negli alimenti per animali o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2681/83 ».

« Bestemd om met het oog op de olieproduktie of, in het geval van koolzaad en raapzaad, met het oog op de bijmenging in diervoeder te worden verwerkt of om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aanmerking komen in de zin van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 2681/83 ».

La casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » che figura sul retro dell'esemplare di controllo deve inoltre recare nella casella « osservazioni » l'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato.

Articolo 11

1. L'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 è accompagnato dalla costituzione di una cauzione di 6 ECU per 100 kg netti.

2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di fideiussione prestata da un istituto conforme ai criteri fissati dallo Stato membro che ha rilasciato l'esemplare di controllo.

Articolo 12

La cauzione è svincolata quando viene fornita la prova che i semi di cui trattasi hanno ricevuto una delle destinazioni previste all'articolo 10.

Tale prova può essere fornita soltanto mediante la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77, completato conformemente all'articolo 10 del presente regolamento.

Articolo 13

1. La cauzione viene incamerata integralmente se, nel termine di nove mesi dalla sua costituzione, non viene fornita la prova che i semi hanno ricevuto una delle destinazioni previste all'articolo 10.

2. La cauzione viene incamerata parzialmente se, nel termine di cui al paragrafo 1, la prova indicata nello stesso paragrafo viene fornita per una quantità di semi inferiore di oltre il 2 % alla quantità precisata nell'esemplare di controllo e oggetto della cauzione.

L'ammontare della cauzione incamerata è calcolato in base alla differenza tra la quantità soggetta alla cauzione, diminuita del 2 %, e la quantità per la quale viene fornita la prova suddetta.

Articolo 14

Se la quantità posta sotto controllo all'oleificio o nella fabbrica di mangimi oppure esportato è superiore di oltre il 2 % alla quantità indicata nella casella 103 dell'esemplare di controllo, la quantità supplementare si considera importata dai paesi terzi.

Articolo 15

Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13, il peso netto che figura nella casella 103 dell'esemplare di controllo è confrontato con quello indicato in detto esemplare, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 16

Il regolamento (CEE) n. 2300/73 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile fino al 30 giugno.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.