31984L0386

Decima direttiva 84/386/CEE del Consiglio del 31 luglio 1984 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle locazioni di beni mobili materiali

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 03/08/1984 pag. 0058 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0122
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0170
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0122
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0170


*****

DECIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 1984

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che modifica la direttiva 77/388/CEE - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle locazioni di beni mobili materiali

(84/386/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la locazione di un bene mobile materiale costituisce un'attività economica assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto;

considerando che l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva summenzionata alla locazione di un bene mobile materiale può provocare notevoli distorsioni della concorrenza qualora il locatore e il conduttore siano residenti in Stati membri diversi e le aliquote dell'imposta in detti Stati membri presentino un divario;

considerando che è perciò opportuno stabilire che per luogo di prestazione del servizio si intende la località in cui il conduttore ha stabilito la sede della propria attività economica o un luogo di lavoro stabile per il quale è stata resa la prestazione del servizio, oppure, al limite, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda le locazioni di mezzi di trasporto è opportuno, per ragioni di controllo, applicare rigorosamente l'articolo 9, paragrafo 1, summenzionato, localizzando dette prestazioni di servizi nel luogo del prestatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata nel modo seguente:

1. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), è soppresso;

2. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è completato dal testo seguente:

« - la locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto. »;

3. all'articolo 9, paragrafo 3, la frase « e le locazioni di beni mobili materiali » è sostituita da « e le locazioni di mezzi di trasporto ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1985.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'KEEFFE

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(2) GU n. C 116 del 9. 5. 1979, pag. 4.

(3) GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 63.

(4) GU n. C 297 del 28. 11. 1979, pag. 16.