31984D0390

84/390/CEE: Decisione della Commissione dell'11 luglio 1984 che stabilisce linee direttrici per il riconoscimento dei posti di controllo di frontiera per l'importazione degli animali delle specie bovina e suina in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 08/08/1984 pag. 0020 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0263
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0263


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1984

che stabilisce linee direttrici per il riconoscimento dei posti di controllo di frontiera per l'importazione degli animali delle specie bovina e suina in provenienza dai paesi terzi

(84/390/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dei paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, in primo luogo, è necessario stabilire linee direttrici per il riconoscimento dei posti di controllo di frontiera per l'importazione di animali delle specie bovina e suina in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, in secondo luogo, gli Stati membri devono compilare e comunicare alla Commissione elenchi dei posti di controllo di frontiera conformi alle linee direttrici definite nella presente decisione; che, inoltre, i posti di controllo di frontiera devono operare sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale;

considerando che, sebbene la direttiva 72/462/CEE non si applichi agli animali esclusivamente al pascolo né agli animali esclusivamente da lavoro utilizzati in prossimità di una frontiera comunitaria, detti animali, nell'eventualità di una loro successiva importazione, devono essere sottoposti prima dell'importazione stessa a un'ispezione sanitaria, eseguita, eventualmente sul posto, a norma dell'articolo 12 della predetta direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini del riconoscimento dei posti di controllo di frontiera per l'importazione degli animali delle specie bovina e suina provenienti dai paesi terzi, conformemente alla direttiva 72/462/CEE, gli Stati membri compilano e comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 1986, l'elenco di detti posti di frontiera che rispondono alle linee direttrici definite nell'allegato.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono completare o modificare il rispettivo elenco, dandone comunicazione alla Commissione entro un periodo di tre mesi.

Articolo 2

La presente decisione verrà riesaminata in seno al comitato veterinario permanente anteriormente al 1o gennaio 1989.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

ALLEGATO

LINEE DIRETTRICI PER IL RICONOSCIMENTO DEI POSTI DI CONTROLLO DI FRONTIERA

CAPITOLO I

1. I posti di controllo di frontiera dovrebbero, di norma,

a) essere situati in prossimità del luogo d'ingresso degli animali delle specie bovina e suina nel territorio geografico della Comunità;

b) essere situati in modo da evitare ogni contatto con il bestiame che si trova all'esterno di essi, ricettivo alle malattie dei bovini o dei suini;

c) essere conformi al disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE.

2. I posti di controllo di frontiera con un transito di animali intenso e regolare dovrebbero, oltre a rispondere al requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), essere provvisti delle installazioni seguenti:

a) rampe, passerelle o altri dispositivi per lo scarico e il carico dei vari mezzi di trasporto;

b) impianti situati all'interno o in prossimità del posto stesso, disposti in modo da non mettere in pericolo la salute degli animali sani:

- per il ricovero degli animali malati o sospetti;

- per il deposito prima della distruzione degli animali rinvenuti morti all'arrivo o che muoiano nel posto di frontiera o che vengano eventualmente abbattuti su istruzione del veterinario ufficiale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 72/462/CEE;

c) un locale adeguatamente attrezzato, riservato all'uso del veterinario ufficiale e del personale ausiliario, che dia accesso a spogliatoio, gabinetto e lavabo;

d) impianti adeguati d'illuminazione che consentano lo svolgimento delle operazioni d'ispezione veterinaria prescritte dalla direttiva;

e) un approvvigionamento sufficiente di acqua pulita sotto pressione, nonché impianti e materiali che consentano di lavare e disinfettare le attrezzature del posto stesso;

f) impianti per l'evacuazione o il trattamento di effluenti, letame, residui di foraggio e di lettiere, conformi alle norme igieniche o zoosanitarie;

g) un reparto apposito per pulire e disinfettare veicoli e contenitori, o la possibilità di servirsi di una stazione di pulizia per l'esecuzione di tali operazioni.

3. Gli impianti e le attrezzature di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, dovrebbero essere facili da pulire e da disinfettare ed essere provvisti, se necessario, di canali di scolo adeguati.

CAPITOLO II

1. Le attività dei posti di controllo di frontiera debbono essere effettuate sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale.

2. Il veterinario ufficiale può essere assistito nell'esecuzione dei compiti puramente pratici, da personale ausiliario specialmente addestrato a tal fine.

3. Il personale dovrebbe indossare abiti da lavoro e calzature puliti e rispettare le norme igieniche.

4. I posti di controllo di frontiera e i loro impianti dovrebbero venir regolamente puliti e disinfettati secondo le disposizioni del veterinario ufficiale, in modo che ogni partita di animali conservi il proprio status.

5. Gli animali dovrebbero essere ammessi nel posto di frontiera soltanto su autorizzazione del veterinario ufficiale; essi dovrebbero essere sottoposti immediatamente a controllo sanitario.

6. Qualora il veterinario ufficiale lo ritenesse necessario, gli animali dovrebbero essere fatti riposare, nutriti e abbeverati.

7. Occorrerebbe provvedere alla distruzione sistematica degli animali indesiderabili, quali roditori, ecc. 8. Il veterinario ufficiale, ai fini dell'esecuzione del controllo sanitario (controllo all'importazione) di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, dovrebbe disporre in permanenza, a cura della autorità competente centrale:

a) di un elenco aggiornato dei paesi terzi e delle parti di tali paesi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina;

b) delle decisioni della Commissione in materia, comprendenti il modello di certificato sanitario applicabile a ciascun paese terzo iscritto nell'elenco di cui copra.

9. Una copia del certificato sanitario che accompagna ogni partita di animali dovrebbe essere trattenuta dall'autorità competente per almeno 12 mesi, con la data e il risultato del controllo sanitario. Qualora tale copia non sia disponibile, dovrebbe essere effettuata una registrazione dei dati contenuti nel certificato sanitario, quest'ultima dovrebbe essere trattenuta per lo stesso periodo e contenere perlomeno le informazioni seguenti:

i) numero degli animali sottoposti a ciascun controllo, specificati per specie, sesso e utilizzazione prevista;

ii) origine e destinazione degli animali, nonché nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;

iii) risultati del controllo sanitario eseguito su ogni partita di bovini o suini, nonché indicazione del certificato sanitario che accompagana ogni partita.