31983R3519

Regolamento (CEE) n. 3519/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 che prevede talune misure per gli oli acidi di raffinazione ottenuti dai sottoprodotti dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1983 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0150


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3519/83 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1983

che prevede talune misure per gli oli acidi di raffinazione ottenuti dai sottoprodotti dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3172/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2551/83 (4), ha previsto che, per rendere possibile il controllo di qualità degli oli confezionati dalle imprese riconosciute, a qualsiasi sottoprodotto della raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sansa d'oliva prodotto nella Comunità dev'essere aggiunto un determinato quantitativo di oli diversi dall'olio d'oliva;

considerando che tali controlli non sono attualmente applicabili agli oli acidi di raffinazione ottenuti dai sottoprodotti dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva;

considerando che sussiste sempre il rischio che oli esterificati aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva, prodotti a partire dai suddetti oli acidi di raffinazione, siano utilizzati fraudolentemente come oli d'oliva per il consumo umano e possono quindi beneficiare dell'aiuto al consumo; che, per evitare tali rischi, è opportuno trattare gli oli acidi di raffinazione allo stesso modo dei sottoprodotti del processo di raffinazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli oli acidi di raffinazione ottenuti dai sottoprodotti dell'olio d'oliva o dall'olio di sansa d'oliva della sottovoce 15.10 C della tariffa doganale comune possono essere sottoposti allo stesso trattamento dei sottoprodotti della raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sansa d'oliva della sottovoce 15.17 B della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. C 253 del 21. 9. 1983, pag. 4.

(2) Parere reso il 18 novembre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.

(4) GU n. L 252 del 13. 9. 1983, pag. 8.