83/637/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1983 che modifica la decisione 81/135/CEE della Commissione che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "EG and G PAR-OMA 2 System" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1983 pag. 0041 - 0041
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1983 che modifica la decisione 81/135/CEE della Commissione che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « EG and G PAR-OMA 2 System » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (83/637/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con decisione 81/135/CEE del 18 febbraio 1981 (4), la Commissione ha stabilito che l'apparecchio denominato « EG and G PAR-OMA 2 System », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 22 settembre 1980, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune a motivo del fatto che detto apparecchio non può essere considerato scientifico; considerando che la decisione anzidetta è stata adottata dopo consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79; che da nuove informazioni che sono state portate a conoscenza di detto gruppo in occasione dell'esame di una richiesta di ammissione in franchigia di un tipo di apparecchio molto simile a quello che costituisce oggetto della decisione 81/135/CEE è risultato che, alla data dell'ordinazione dell'apparecchio « EG and G PAR-OMA 2 System », a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive nonché dell'uso cui era destinato, esso doveva essere considerato scientifico e che apparecchi suscettibili di essere adibiti agli stessi usi non erano fabbricati nella Comunità; che quindi era giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra; considerando che, di conseguenza, la decisione 81/135/CEE anzidetta deve essere modificata in modo da tener conto degli elementi che sono stati messi in luce dopo la sua adozione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 della decisione 81/135/CEE della Commissione è sostituito dal testo seguente: « L'importazione dell'apparecchio denominato "EG and G PAR-OMA 2 System", che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 22 settembre 1980, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32. (4) GU n. L 69 del 14. 3. 1981, pag. 34.