31982D0043

82/43/CEE: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1981, relativa alla creazione di un comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 28/01/1982 pag. 0035 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0164
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0164
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 3 pag. 0003


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1981

relativa alla creazione di un comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini

(82/43/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che l'attuazione pratica del principio di uguaglianza di trattamento tra donne e uomini deve essere stimolata da una migliore collaborazione e da scambi di opinioni e di esperienze tra gli organi che negli Stati membri sono preposti alla promozione dell'uguaglianza di possibilità e la Commissione;

considerando che la completa applicazione, nella realtà, della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (1), della direttiva 76/207/CEE, del 9 febbraio 1975, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2), e della direttiva 79/7/CEE, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (3), sarà considerevolmente accelerata mediante il contributo di organi nazionali che dispongano di una rete di informazioni specifiche;

considerando la direttiva 72/161/CEE concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (4);

considerando altresì che l'approntamento e l'applicazione di azioni comunitarie in materia di lavoro delle donne, il miglioramento della situazione delle donne che esercitano attività autonome e agricole e la promozione della parità di possibilità richiedono una stretta collaborazione con gli organi specializzati negli Stati membri;

considerando che deve essere pertanto istituito un quadro istituzionalizzato al fine di avere regolari consultazioni con detti organi,

DECIDE:

Articolo 1

Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini, in appresso denominato il « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito, da un lato, di assistere la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione della sua politica in materia di promozione del lavoro delle donne e di uguaglianza delle possibilità e, dall'altro, di garantire uno scambio permanente delle esperienze acquisite e delle azioni varate nella Comunità nei settori di cui trattasi.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, il comitato:

- procede ad uno scambio di informazioni con la Commissione sulle azioni intraprese a livello comunitario e nazionale ed eventualmente sul seguito da dare alle medesime;

- formula pareri o trasmette rapporti alla Commissione, in particolare nell'ambito della politica di uguaglianza delle possibilità, o a richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, e stimola a tal fine tra Stati membri gli scambi sulle esperienze acquisite nei settori di sua competenza.

3. Le modalità di diffusione dei pareri e rapporti del comitato saranno determinati di concerto con la Commissione.

Articolo 3

1. Il comitato è costituito da venti membri.

2. È composto di due rappresentanti (di sesso maschile o femminile) per Stato membro, dei comitati o organismi nazionali istituiti mediante atto ufficiale e incaricati in modo specifico del lavoro delle donne e/o della parità di possibilità tra uomini e donne, in qualità di esponenti degli ambienti interessati. Qualora in uno Stato membro vi siano più comitati e organismi che si occupino di tali questioni, la Commissione determina quale organismo, per i suoi obiettivi, la sua struttura, la sua rappresentatività e il suo grado di indipendenza, sia il più qualificato ad essere rappresentato nel comitato. I paesi non aventi tali comitati saranno rappresentati da persone appartenenti ad organismi che la Commissione ritiene svolgano missioni analoghe.

3. I membri del comitato sono nominati a titolo personale dalla Commissione, su proposta degli organismi di cui al paragrafo 2, tra i membri di detti organismi o della relativa segreteria.

4. I rappresentanti delle parti sociali a livello comunitario possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del comitato, secondo modalità da definire tra le rispettive organizzazioni e la Commissione.

Articolo 4

Per ciascuno dei membri del comitato si procede, nelle stesse condizioni stabilite all'articolo 3, alla nomina di un (una) supplente. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, il (la) supplente non assiste alle riunioni del comitato e non partecipa ai suoi lavori, se non in caso di impedimento del membro che sostituisce.

Articolo 5

Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile.

Allo scadere dei tre anni, i membri del comitato restano in funzione finché non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni o per dimissioni o per cessazione delle attività presso l'organismo che rappresenta o in seguito a decesso. Si può altresì mettere fine al mandato di un membro quando l'organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione.

Egli è sostituito per la durata del mandato ancora in corso secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Le funzioni esercitate non formano oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del comitato e per i gruppi di lavoro istituiti secondo l'articolo 8 saranno a carico della Commissione in applicazione delle vigenti norme amministrative.

Articolo 6

Il comitato è presieduto da un presidente (una presidentessa) eletto (eletta) tra i membri del comitato stesso per la durata di un anno. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti; tuttavia, è richiesto un minimo di dieci voti favorevoli.

Due vicepresidenti (presidentesse) saranno eletti (elette) alla stessa maggioranza e nelle stesse condizioni. Avranno il compito di sostituire il presidente (la presidentessa) in caso di impedimento. I presidenti (le presidentesse) e vicepresidenti (vicepresidentesse) devono provenire da Stati membri diversi.

L'organizzazione del lavoro del comitato sarà effettuata dalla Commissione in stretto collegamento con il presidente (la presidentessa) e i lavori di segreteria saranno svolti dall'ufficio per i problemi concernenti l'occupazione e l'uguaglianza delle donne della Commissione.

Articolo 7

Il presidente (la presidentessa) può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano ai lavori esclusivamente per il punto che ne ha motivato la presenza.

Articolo 8

1. Il comitato può costituire gruppi di lavoro.

2. Per elaborare i suoi pareri, il comitato può chiedere dei rapporti ad un relatore o esperto esterno, secondo modalità da determinare.

Articolo 9

Le misure prese in applicazione degli articoli 7 e 8, aventi implicazione finanziaria per il bilancio delle Comunità europee, sono soggette all'accordo preliminare della Commissione e devono essere attuate secondo le vigenti norme amministrative.

Articolo 10

1. Il comitato si riunisce nelle sede della Commissione, su convocazione di quest'ultima. Terrà come minimo tre riunioni all'anno.

2. I rappresentanti della Commissione partecipano di pieno diritto alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 11

In caso di deliberazione seguita da votazione, occorre la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. È tuttavia richiesto un minimo di dieci voti favorevoli. Le posizioni dell'eventuale minoranza figureranno nel resoconto che sarà allegato al parere. Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza tramite i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione comunichi loro che un parere o una domanda verte su una materia avente carattere riservato.

In tal caso, assistono alle sedute unicamente i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione.

Articolo 13

La presente decisone entra in vigore il 1o gennaio 1982.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

(2) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

(3) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

(4) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.