31979D0670

79/670/CEE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 1979, relativa ad una visita di accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 presso l'impresa AM & S Europe Ltd, Bristol (aff. IV/AF 379) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 07/08/1979 pag. 0031 - 0034


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1979

relativa ad una visita di accertamento ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 presso l ' impresa AM & S Europe Ltd , Bristol ( aff . IV/AF 379 )

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 79/670/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 85 ,

visto il regolamento n . 17 , del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 3

dopo avere sentito le autorità competenti ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 4 , del regolamento n . 17 ,

considerando che sussistono sufficienti motivi per presumere che produttori di zinco e minerali di zinco che operano all ' interno o all ' esterno della Comunità hanno fissato in comune i prezzi e le condizioni di vendita dello zinco mediante la fissazione di un unico « prezzo produttore » per lo zinco denominato GOB ( good ordinary brand ) , che essi controllano la produzione e la ripartizione dei mercati e che tali accordi costituiscono un ' infrazione dell ' articolo 85 del trattato CEE ;

considerando che il 10 febbraio 1978 il membro della Commissione competente per la politica della concorrenza ha disposto l ' effettuazione di accertamenti , a norma dell ' articolo 14 del regolamento 17 , presso diverse imprese ;

considerando che , in base ad informazioni precise e convergenti ottenute nel corso di accertamenti già effettuati , tra l ' altro risulta alla Commissione che i più importanti produttori europei , canadesi e australiani di minerali di zinco e di zinco decisero , nel 1964 , di stabilire un « prezzo produttore » ( producer price ) , svincolato dalle quotazioni del London Metal Exchange , e di dar vita ad una filiale comune , avente sede in Svizzera , allo scopo di effettuare , per il tramite di questa , acquisti e vendite sul London Metal Exchange onde influire sui prezzi ivi correnti ;

considerando che in seguito i produttori hanno regolarmente tenuto riunioni ( più di 20 dal 9 luglio 1964 ) procedendo ancora alla fissazione dei prezzi e che in ogni occasione il cambiamento di prezzo annunciato da uno dei partecipanti era subitamente seguito dall ' annuncio di un analogo cambiamento da parte degli altri ; che della nuova quotazione era data immediata notizia nel « Metal Bulletin » , un periodico londinese specializzato ;

considerando che la AM & S Europe Ltd , società del gruppo Rio Tinto - Zinc , è sospettata di aver partecipato , per molti anni , a queste pratiche concernenti la fissazione dei prezzi e delle condizioni di vendita , il controllo della produzione e la ripartizione dei mercati ;

considerando che nel corso di una visita di accertamento ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 2 , del regolamento 17 , effettuata il 20 e il 21 febbraio 1979 presso la sede della AM & S Europe Ltd , il direttore generale nella sua qualità di legale rappresentante dell ' impresa e due avvocati che lo assistevano , non si opposero , in un primo momento , all ' effettuazione dell ' accertamento ; che peraltro tentarono poi di produrre esclusivamente documenti relativi alla situazione attuale , senza peraltro precisare qual periodo di tempo intendessero designare con tale espressione ;

considerando che gli agenti della Commissione incaricati di effettuare l ' accertamento rifiutarono di ammettere qualsivoglia restrizione ai poteri loro conferiti e poterono così esaminare una parte della documentazione commerciale ;

considerando che di fatto non fu possibile proseguire gli accertamenti il secondo giorno , ovvero il 21 febbraio 1979 , dato che l ' impresa chiese nuovamente che essi fossero limitati ai documenti relativi alla situazione attuale e che , allorquando gli agenti della commissione incaricati di espletarli richiesero formalmente e per iscritto che taluni documenti commerciali fossero messi a loro disposizioni , l ' impresa dichiaro di essere disposta a pronunciarsi in merito entro i dieci giorni successivi al rientro del suo direttore generale da un viaggio di affari in Australia ;

considerando che la AM & S Europe Ltd , nell ' inviare copia di diversi documenti commerciali con lettera del 26 marzo 1979 , comunico di ver trasmesso copia dei documenti richiesti per iscritto dalla Commissione ai consulenti legali della società , e che , ad avviso di questi , alcuni dei documenti in parola erano da considerare , in base ai principi del privilegio legale ( legal privilege ) , « privilegiati » ; pertanto questi documenti non furono presentati alla Commissione ;

considerando che dalle copie di altri documenti , trasmesse alla Commissione , erano stati soppressi alcuni passi , singole parole , frasi , e persino semplici lettere in quanto i predetti consulenti legali li avevano giudicati irrilevanti ai fini dell ' inchiesta della Commissione , pur ammettendo che altre parti degli stessi documenti non lo erano ;

considerando che i predetti consulenti legali si riservarono di trasmettere alla Commissione una dichiarazione ( Statutory Declaration ) che illustrasse in termini generali il contenuto dei passi soppressi ; che tale dichiarazione , inviata alla Commissione con lettera del 5 aprile 1979 dal consulente legate G . D . Child , si limitava peraltro a definire la quantità dei passi soppressi , senza descriverne il contenuto ;

considerando che questo tentativo della AM & S Europe Ltd di restringere i poteri della Commissione nell ' espletamento delle indagini non trova fondamento alcuno nelle disposizioni del regolamento n . 17 ;

considerando che , in effetti , la legislazione comunitaria in tema di concorrenza non prevede alcuna particolare protezione per i documenti aventi contenuto legale e che in ogni caso , secondo l ' avviso espresso della Commissione rispondendo all ' interrogazione scritta n . 63/78 presentata al Parlamento europeo dal signor Coustù , « la Commissione si attiene alle regole di diritto della concorrenza esistenti in taluni paesi membri , e non intende utilizzare , come prova di infrazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia , i documenti aventi carattere strettamente legale , redatti allo scopo di richiedere o di fornire pareri giuridici , intesi a determinare quali specifiche disposizioni legislative debbano essere osservate , o aventi per oggetto la predisposizione della linea difensiva che le imprese o le associazioni d ' imprese interessate possono seguire . Qualora si presenti alla Commissione la possibilità di prendere visione di documenti di questo tipo , essa si astiene dal richiederne copia » ( 2 ) ;

considerando che evidentemente nù l ' impresa nù i suoi consulenti legali possono essere i soli a giudicare insindacabilmente , si tratti di una questione di fatto o di diritto , se qualsivoglia documento abbia o meno i requisiti suesposti e sia stato redatto in circostanze tali da giustificarne la mancanza di utilizzazione ;

considerando che , in base al diritto comunitario vigente e fatte salve le competenze della Corte di giustizia , spetta alla Commissione valutare se un dato documento debba essere utilizzato o meno . Pertanto è necessario che la AM & S Europe Ltd consenta all ' agente della Commissione di prendere visione dei documenti , formulando ogni domanda pertinente e necessaria a stabilire se i documenti debbano essere utilizzati , l ' agente della Commissione si asterrà dal prenderne copia e conseguentemente i documenti in questione non saranno usati come prova di una infrazione ;

considerando che è pure incompatibile con l ' articolo 14 del regolamento n . 17 la pretesa di AM & S Europe Ltd di cancellare , persino da documenti che essa ammette essere rilevanti ai fini dell ' inchiesta , alcuni passaggi o parole , in quanto irrilevanti ;

considerando che , fatte salve le competenze della Corte di giustizia , spetta alla Commissione decidere quali documenti meritino di essere esaminati in quanto rilevanti ai fini dell ' inchiesta . Diversamente sarebbe l ' impresa stessa , e non più la Commissione , a determinare la natura e la portata di un ' indagine . Sicchù , per la completa e puntuale effettuazione di un ' indagine ai sensi dell ' articolo 14 del regolamento n . 17 , è necessario prendere visione di tutti i documenti , nella loro integrità e senza lacune o cancellature , che siano in relazione con l ' oggetto dell ' inchiesta ;

considerando che occorre pertanto obbligare , mediante decisione , la AM & S Europe Ltd a sottoporsi all ' ispezione e a permettere , in particolare , la verifica e il controllo dei documenti aziendali che siano in relazione con quanto costituisce l ' oggetto dell ' indagine ;

considerando che , in base all ' articolo 15 , paragrafo 1 , lettera c ) , e all ' articolo 16 , paragrafo 1 , lettera d ) , del regolamento n . 17 riprodotti in allegato , la Commissione può , mediante decisione adottata nei confronti di imprese :

a ) infliggere ammende quando intenzionalmente o per negligenza esibiscano in maniera incompleta , all ' atto degli accertamenti effettuati a norma dell ' articolo 14 , i libri o altri documenti aziendali richiesti e non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 ;

b ) infliggere penalità di mora per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione al fine di costringerle a sottoporsi ad un accertamento disposto mediante decisione presa ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 3 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L ' impresa AM & S Europe Ltd è tenuta a permettere una visita di accertamento nei suoi locali a Bristol e al Avonmouth . La detta società è tenuta in particolare a consentire ai funzionari della Commissione incaricati dell ' ispezione di accedere ai suoi locali durante l ' orario normale di ufficio ed a sottoporre al loro esame i documenti aziendali da essi richiesti aventi relazione , in tutto o in parte , con l ' oggetto dell ' inchiesta , in particolare :

a ) tutti i documenti , corrispondenza , telex , note interne , promemoria o qualsiasi altra documentazione , a decorrere dal 1971 , relativa a

Vedi G.U .

una copia della lettera indirizzata dal signor Gordon Holloway il 1° luglio 1971 alla società Metallgesellschaft AG , Frankfurt , cui si fa riferimento nella lettera inviata dal signor F . von Dallwitz della società Metallgesellschaft al signor Holloway in data 9 luglio 1971 , e tutti gli accordi , contratti , corrispondenza , telex , promemoria interni e qualsiasi documento aziendale che sia in relazione con le due citate lettere ;

b ) tutti i documenti per cui è stato invocato il « privilegio legale » , elencati nell ' appendice della lettera inviata alla Commissione dalla AM & S Europe Ltd il 26 marzo 1979 ;

c ) il testo completo di tutti i documenti presentati alla Commissione in copia da cui certe frasi o parole erano state soppresse . Tali documenti sono menzionati nella lettera dell AM & S Europe Ltd alla Commissione in data 26 marzo 1979 ed elencati nella dichiarazione ( Statutory Declaration ) del consulente legale G . D . Child in data 5 aprile 1979 .

Articolo 2

La visita di accertamento sarà effettuata nei locali dell ' impresa AM & S Europe Ltd a Bristol e Avonmouth a partire dal 9 luglio 1979 .

Articolo 3

La presente decisione è destinata a AM & S Europe Ltd , 1 , Redcliff Street , Bristol , United Kingdom . Essa sarà notificata mediante consegna diretta , immediatamente prima dell ' inizio dell ' ispezione , da parte dei funzionari incaricati di effettuare quest ' ultima .

Contro la presente decisione , presa in applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , può essere proposto ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo , a norma dell ' articolo 173 del trattato CEE . A norma dell ' articolo 185 del trattato CEE il ricorso non ha peraltro effetto sospensivo .

Fatto a Bruxelles , il 6 luglio 1979 .

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

( 2 ) GU n . C 188 del 7 . 8 . 1978 , pag . 31 .

ALLEGATO

Articoli 15 e 16 del regolamento n . 17 del Consiglio

( pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . 13 , del 21 febbraio 1962 , pag . 204 )

Articolo 15

1 . La Commissione può , mediante decisione , infliggere alle imprese ed alle associazioni d ' imprese ammende varianti da cento e cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza :

a )

b )

c ) presentino in maniera incompleta , all ' atto degli accertamenti effettuati a norma dell ' articolo 13 o dell ' articolo 14 , i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 .

Articolo 16

1 . La Commissione può , mediante decisione infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione , al fine di costringerle :

a )

b )

c )

d ) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 3 .