31978L0548

Direttiva 78/548/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 26/06/1978 pag. 0040 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0140
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0140
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0190
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0190


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (78/548/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano tra l'altro il riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultima dalla direttiva 78/547/CEE (4);

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per «veicolo» ogni veicolo a motore della categoria M1, definita nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote e con una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi riguardanti il riscaldamento dell'abitacolo se questo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi riguardanti il riscaldamento dell'abitacolo se questo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati vengono adottate in conformità della procedura stabilita dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Questa procedura si applica anche per introdurre nella presente direttiva disposizioni concernenti i sistemi di riscaldamento ausiliari destinati ad essere montati in modo permanente sul veicolo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla notifica della stessa e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di (1)GU n. C 118 del 16.5.1977, pag. 29. (2)GU n. C 114 dell'11.5.1977, pag. 6. (3)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (4)Vedi pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale. diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. OLESEN

ALLEGATO I

1. DEFINIZIONE

Ai sensi della presente direttiva, per «sistema di riscaldamento dell'abitacolo del veicolo» si intende qualsiasi dispositivo che permetta di aumentare la temperatura nello spazio riservato agli occupanti del veicolo e funzioni mediante ricupero del calore del motore del veicolo.

2. PRESCRIZIONI 2.1. Ogni veicolo deve essere munito di un sistema di riscaldamento dell'abitacolo.

2.2. Nei veicoli muniti di un sistema di riscaldamento dell'abitacolo mediante il calore prodotto dai gas di scappamento o dall'aria di raffreddamento del motore, tale sistema deve essere concepito in modo che 2.2.1. l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non contenga più gas di scappamento dell'aria circostante la presa d'aria esterna del veicolo;

2.2.2. durante il normale uso del veicolo su strada, gli occupanti del veicolo non possano entrare in contatto con le parti di detto dispositivo che possono provocare ustioni. Tale prescrizione si considera soddisfatta se dette parti non raggiungono una temperatura di 80 ºC;

2.2.3. l'aria calda che esso introduce nell'abitacolo non possa raggiungere temperature tali da ustionare gli occupanti. Questa prescrizione si considera soddisfatta quando la differenza fra la temperatura dell'aria calda introdotta nell'abitacolo e la temperatura ambiente non supera i 110 ºC.

2.3. Per i dispositivi di riscaldamento che comprendono uno scambiatore di calore il cui circuito primario è attraversato da un gas di scappamento o da aria inquinata, le condizioni del punto 2.2.1 sono soddisfatte qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni: 2.3.1. le pareti del circuito primario dello scambiatore devono garantire una tenuta ermetica a qualsiasi pressione inferiore o pari a 2 bar;

2.3.2. le pareti del circuito primario dello scambiatore non devono comportare elementi smontabili;

2.3.3. nella parte in cui si effettua il trasferimento del calore, la parete dello scambiatore la quale ricupera il calore dei gas di scappamento deve avere uno spessore minimo di 2 mm, qualora sia costituita da acciai non legati; 2.3.3.1. qualora siano usati altri materiali (compresi quelli compositi o rivestiti) lo spessore di questa parete deve essere calcolato in modo tale da assicurare allo scambiatore una durata di servizio pari a quella ottenuta applicando il precedente punto 2.3.3;

2.3.3.2. se la parte dello scambiatore nella quale si effettua il trasferimento di calore è smaltata, la parete sulla quale è applicato lo strato di smalto deve avere uno spessore minimo di 1 mm. Tale strato non deve essere poroso e deve essere resistente e stagno;

2.3.4. il tubo contenente i gas di scappamento deve avere una zona indicatrice di corrosione, lunga almeno 30 mm e disposta direttamente dopo l'uscita del tubo dello scambiatore di calore. Questa zona deve essere sempre scoperta e di facile accesso; 2.3.4.1. lo spessore della parete in questa zona non deve superare quello delle condutture dei gas di scappamento disposte all'interno dello scambiatore di calore. I materiali e le caratteristiche della superficie di questa zona devono essere equivalenti a quelli di queste condutture;

2.3.4.2. se lo scambiatore di calore forma un'unità con la marmitta del dispositivo di scappamento del veicolo, la parete esterna di quest'ultimo deve essere considerata come la zona sulla quale deve verificarsi un'eventuale corrosione e che è realizzata conformemente al punto 2.3.4.1.

2.4. Per quanto riguarda i dispositivi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore coma aria di riscaldamento, le condizioni del punto 2.2.1 sono soddisfatte qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni: 2.4.1. la parte dell'aria di raffreddamento che entra in contatto soltanto con le superfici del motore su cui non esistono giunzioni realizzate con pezzi smontabili, può essere utilizzata come aria destinata al riscaldamento senza scambiatore di calore ; le connessioni tra le pareti del circuito di questa parte di aria di raffreddamento e le superfici utilizzate per il trasferimento del calore devono essere a tenuta di gas e resistenti all'olio. Tali prescrizioni sono considerate soddisfatte in particolare quando: 2.4.1.1. una guaina attorno ad ogni candela evacua all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento le eventuali fughe;

2.4.1.2. il giunto tra la testata o il cilindro e il condotto di scarico è situato fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento;

2.4.1.3. vi è doppia tenuta stagna tra la testata e il cilindro, con evacuazione fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento delle eventuali fughe in provenienza dal primo giunto,

ovvero:

la tenuta stagna tra la testata e il cilindro è ancora assicurata quando i dadi di fissazione della testata sono stretti a freddo ad 1/3 della coppia nominale prescritta dal costruttore,

ovvero:

la zona di giunzione tra testata e cilindro è situata all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento dell'abitacolo è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2. Essa è accompagnata dai documenti indicati, in triplice copia, e dai dati che seguono: 3.2.1. per un dispositivo di riscaldamento che utilizza il calore del liquido di raffreddamento del motore: - breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento dell'abitacolo. Devono essere indicati i tipi di motore e il sistema di riscaldamento;

3.2.2. per un dispositivo di riscaldamento che utilizza il calore dei gas di scarico o dell'aria di raffreddamento del motore: - descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento dell'abitacolo. Devono essere indicati i tipi di motore;

- disegno dell'insieme del sistema di riscaldamento ed indicazione della sua ubicazione sul veicolo.

3.3. Per un dispositivo di riscaldamento definito al punto 2.3, il servizio tecnico può esigere un campione dello scambiatore di calore utilizzato in detto dispositivo e/o documenti comprovanti che detto scambiatore è conforme alle prescrizioni del punto 2.3.

3.4. Per un dispositivo di riscaldamento definito ai punti 2.3 e 2.4, un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

ALLEGATO II MODELLO (formato massimo : A4 (210 x 297 mm)

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