31977R2962

Regolamento (CEE) n. 2962/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 616/72 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 30/12/1977 pag. 0053 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0145
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0226
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0145
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0169
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0169


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2962/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 616/72 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all ' esportazione di olio d ' oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 2 ) ,

visto il regolamento n . 162/66/CEE del Consiglio , del 27 ottobre 1966 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ( 3 ) ,

visto il regolamento n . 171/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all ' esportazione di olio d ' oliva ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2429/72 ( 5 ) , in particolare l ' articolo 11 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 16 del regolamento ( CEE ) n . 2960/77 della Commissione , del 23 dicembre 1977 , relativo alle modalità di vendita dell ' olio d ' oliva detenuto dagli organismi d ' intervento ( 6 ) , gli oli esportati nell ' ambito di una gara per l ' esportazione non beneficiano della restituzione all ' esportazione ; che in determinati casi gli oli aggiudicati per l 'esportazione vengono miscelati , prima di essere esportati , con oli acquistati sul mercato comunitorio ; che va pertanto che la restituzione all ' esportazione è riservata all ' olio acquistato sul mercato ovvero risultante dal suo trattamento , utilizzato nella fabbricazione della miscela esportata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei grassi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 616/72 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all ' esportazione di olio d ' oliva ( 7 ) , è sostituito dal seguente :

« Articolo 1

1 . La restituzione all ' esportazione ù concessa soltanto per gli oli d ' oliva il cui tenore di acidi grassi liberi , espresso in acido oleico , non supera 30 grammi per 100 grammi .

2 . Se l ' olio d 'oliva esportato è una miscela rientrante nella sottovoce tariffaria 15.07 A II composta :

a ) di olio acquistato nell ' ambito di una gara per l ' esportazione e

b ) di olio aquistato direttamente sul mercato comunitario ,

la restituzione fissata per gli oli della sottovoce 15.07 A II è concessa unicamente per la quantità proveniente direttamente dal mercato comunitario » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 2 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 .

( 3 ) GU n . 197 del 29 . 10 . 1966 , pag . 3393/66 .

( 4 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2600/67 .

( 5 ) GU n . L 264 del 21 . 11 1972 , pag . 1 .

( 6 ) Vedi pag . 46 della presente Gazzeta ufficiale .

( 7 ) GU n . L 78 del 31 . 3 . 1972 , pag . 1 .