31977L0212

Direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 12/03/1977 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0061
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0023


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell ' 8 marzo 1977

che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

( 77/212/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la direttiva 70/157/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ( 1 ) , modificata per ultimo dalla direttiva 73/350/CEE ( 4 ) , prevede in allegato i limiti del livello sonoro dei veicoli a motore destinati a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbiano almeno quadro ruote e una velocita massima per costruzione superiore ai 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici agricole o forestali e delle macchine agricole , e delle macchine operatrici ;

considerando che la protezione della popolazione contro l ' inquinamento acustico richiede adeguati provvedimenti per ridurre il livello sono dei veicoli a motore e che siffatta riduzione e resa possibile dal progresso tecnico registrato nella costruzione automobilistica ;

considerando che a tale scopo e opportuno modificare l ' allegato della direttiva 70/157/CEE riducendo i valori espressi in decibel ( A ) del livello sonoro ammissibile di ciascuna categoria di veicolo di cui all ' allegato suddetto .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell ' allegato della direttiva 70/157/CEE la tabella che figura al punto 1.1 è sostituita dalla seguente :

Categorie di veicoli * Valori espressi in dB ( A ) [ decibel ( A ) ] *

1.1.1 . Veicoli per il trasporto di persone , con al massimo nove posti a sedere , compreso quello del conducente * 80 *

1.1.2 . Veicoli per il trasporto di persone , con più di nove posti , compreso dello del conducente , aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate * 81 *

1.1.3 . Veicoli per il trasporto di merci , aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate * 81 *

1.1.4 . Veicoli per il trasporto di persone , con più di nove posti , compreso quello del conducente , aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate * 82 *

1.1.5 . Veicoli per il trasporto di merci , aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate * 86 *

1.1.6 . Veicoli per il trasporto di persone , con più di nove posti , compreso dello del conducente , con motore di potenza uguale o superiore a 200 CV DIN * 85 *

1.1.7 . Veicoli per il trasporto di merci con motore di potenza uguale o superiore a 200 CV DIN e il cui peso massimo autorizzato supera 12 tonnellate * 88 *

Articolo 2

1 . A decorrere dal 1° aprile 1977 , gli Stati membri non possono , per ragioni concernenti il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento :

- rifiutare , per un tipo di veicolo a motore , l ' omologazione CEE , o il rilascio del documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , terzo trattino , della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 5 ) , modificata dall ' atto di adesione , o l ' omologazione di portata nazionale ,

- vietare la prima messa in collaborazione dei veicoli ,

se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE , modificata dalla presente direttiva ,

2 . A decorrere dal 1° aprile 1980 , gli Stati membri :

- non possono più rilasciare il documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , terzo trattino , della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi al prescrizioni della direttiva 70/157/CEE , modificata dalla presente direttiva ;

- possono rifiutare l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi al prescrizioni della direttiva 70/157/CEE , modificata dalla presente direttiva .

Tuttavia , per quanto concerne i veicoli della categoria 1.1.6 . di cui all ' articolo 1 , la data del 1° aprile 1980 è sostituita da quella del 1° aprile 1982 .

3 . A decorrere dal 1° ottobre 1982 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE , modificata dalla presente direttiva .

Articolo 3

Prima del 1° aprile 1977 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 8 marzo 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . OWEN

( 1 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 54 .

( 2 ) GU n . C 62 del 15 . 3 . 1973 , pag . 33 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 16 .

( 4 ) GU n . L 321 del 22 . 11 . 1973 , pag . 33 .

( 5 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .