31977L0102

Direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 03/02/1977 pag. 0032 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0053
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0053
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0015


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COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1976

per l ' adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/220/CEE del Consiglio , del 20 marzo 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da attuare contro l ' inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore

( 77/102/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata dall ' atto allegato al trattato relativo all ' adesione alle Comunità europee dei nuovi Stati membri firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles ( 2 ) , in particolare gli articoli 11 , 12 e 13 ,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio , del 20 marzo 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da attuare contro l ' inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore ( 3 ) , modificata dall ' atto allegato al trattato relativo all ' adesione di cui sopra , in particolare l ' articolo 5 ,

considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia di ambiente , approvato il 22 novembre 1973 , prevede la possibilità di emendare le dette direttive al fine di tener conto dei progressi scientifici più recenti , specie in materia di inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata ;

considerando che il progresso tecnico verificatosi nella costruzione dei motori ad accensione comandata dopo che la direttiva 70/220/CEE del Consiglio , del 20 marzo 1970 , ha fissato dei limiti ammessi per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti da parte di questi motori limiti che la direttiva 74/290/CEE del Consiglio , del 28 maggio 1974 ( 4 ) , ha reso più severi , permette di fissare dei limiti ammessi anche per le loro emissioni di ossidi di azoto ;

considerando che occorre sin d ' ora limitare le emisioni di questo agente inquinante provenienti dai veicoli a motore onde stabilire una base di partenza per un ' azione coerente della Comunità volta a ridurre i limiti concernenti i tre agenti inquinanti che sono oggetto della procedura di omologazione CEE di questi veicoli ; che , per ragioni di protezione della salute pubblica e dell ' ambiente è opportuno prevedere un ' ulteriore riduzione dei limiti di questi inquinamenti non appena i lavori in corso nel settore daranno dei risultati concreti ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati I e III della direttiva del Consiglio 70/220/CEE , del 20 marzo 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l ' inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore , modificati dalla direttiva del Consiglio 74/290/CEE , del 28 maggio 1974 , sono modificati conformemente all ' allegato della presente direttiva .

Articolo 2

1 . A decorrere dal 1° aprile 1977 gli Stati membri non possono , per regioni concernenti l ' inquinamento atmosferico con i gas prodotti dal motore ,

- rifiutare per un tipo di veicoli a motore , l ' omologazione CEE o il rilascio del documento previsto dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE o l ' omologazione di portata nazionale ,

- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli ,

se le emissioni di gas inquinanti di questo tipo di veicolo a motore o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva .

2 . A decorrere dal 1° ottobre 1977 gli Stati membri :

- non possono più rilasciare il documento previsto dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva ,

- possono rifiutare l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva .

3 . A decorrere dal 1° ottobre 1980 , gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti non sono conformi alle precrizioni della direttiva 70/220/CEE , modificata da ultimo dalla presente direttiva .

4 . Prima del 1° gennaio 1977 gli Stati membri provvedono all ' entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 30 novembre 1976 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 115 .

( 3 ) GU n . L 76 del 6 . 4 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 159 del 15 . 6 . 1974 , pag . 61 .

ALLEGATO

Modifiche degli allegati della direttiva 70/220/CEE

ALLEGATO 1 : DEFINIZIONE , RICHIESTE DI OMOLOGAZIONE CEE E PRESCRIZIONI DI PROVA

Il testo del punto 1.4 viene sostituito dal seguente testo :

« 1.4 . Gas inquinanti

Per « gas inquinanti » si intendono il monossido di carbonio , gli idrocarburi e gli ossidi di azoto , questi ultimi espressi in equivalente di biossido di azoto ( NO² ) . »

La seconda frase del punto 3.2.1.1.4 viene sostituita dal testo seguente :

« Le masse di monossido di carbonio , di idrocarburi e dei ossidi di azoto rilevate durante ciascuna prova devono essere inferiori ai valori riportati nella tabella seguente in funzione del peso di riferimento del veicolo » .

La tabella viene completata da una quarta colonna il cui testo è il seguente :

Masse di ossidi di azoto in equivalente NO² ( grammi per prova ) L1

10

10

10

12

14

14,5

15

15,5

16

Dopo il punto 3.2.1.1.4 viene aggiunto un nuovo punto 3.2.1.1.4.1 :

« 3.2.1.1.4.1 . Tuttavia , e fino al 1° ottobre 1979 , ai veicoli diversi da quelli della categoria M1 ed ai veicoli muniti di trasmissione automatica vengono applicati i valori limite relative alle emissione di ossidi di azoto risultanti dalla moltiplicazione dei valori che figurano nella tabella del punto 3.2.1.1.4 per il fattore 1,25 » .

Il punto 3.2.1.1.4.1 attuale diventa il punto 3.2.1.1.4.2 .

Punti 3.2.1.1.5.1 e 3.2.1.1.5.2

La parole « due inquinanti » vengono sostituire dalle parole « tre inquinanti » .

Punto 5.1.1.1

La tabella viene completata da una quarta colonna il cui testo è il seguente :

Masse di ossidi di azoto in equivalente NO² ( grammi per prova ) L1

12

12

12

14,4

16,8

17,4

18

18,6

19,2

Dopo il punto 5.1.1.1 viene aggiunto un nuovo punto 5.1.1.1.1 :

« 5.1.1.1.1 . Tuttavia , e fino al 1° ottobre 1979 , ai veicoli diversi da quelli della categoria M1 , ed ai veicoli muniti di trasmissione automatica vengono applicati i valori limite relativi alle emissioni di ossidi d ' azoto risultanti dalla moltiplicazione dei valori che figurano nella tabella del punto 5.1.1.1 per il fattore 1,25 .»

ALLEGATO III : PROVA DE TIPO I

Punto 3.2.1

La prima frase viene sostituita dal seguente testo :

« I tubi di collegamento devono essere di acciaio inossidabile e per quanto possibile , forniti di raccordi rigidi » .

Punto 3.2.3

La parole « e la riduzione al minimo della condensazione sulle pareti del sacco o dei sacchi di prelievo » sono soppresse .

Dopo il punto 3.2.3 vengono aggiunti i nuovi punti 3.2.4 e 3.2.5 :

« 3.2.4 . Un condensatore refrigerante viene posto fra il tubo di scappamento del motore e l ' entrata del sacco o dei sacchi in modo che la temperatura tG dei gas , all uscita del condensatore , venga mantenuta entro i seguenti limiti :

5°*tG*17°C

Il sistema di raffreddamento deve essere concepito in modo da evitare che i gas che lo attraversano possano trasportare acqua di condensazione . Questo consente di mantenere l ' umidità del gas nel sacco di raccolta a meno dell ' 83% alla temperatura di 20° C » .

« 3.2.5 . Il volume totale del sistema di raccolta , ad esclusione del sacco , non deve essere superiore a 0,08 m² . Il volume del tubo di adduzione dal gas , misurato all ' interno del sacco , deve essere inferiore a 0,03 m² » .

Gli attuali punti 3.2.4 e 3.2.5 diventano i nuovi punti 3.2.6 e 3.2.7 .

Punto 3.3.2

La prima frase viene sostituita dal testo seguente :

« Gli analizzatori per il monossido di carbonio e gli idrocarburi sono del tipo non dispersivo ad assortimento a raggi infrarossi . »

Dopo il punto 3.3.2 vengono aggiunti i nuovi punti 3.3.3 - 3.3.3.3 :

« 3.3.3 . L ' analisi degli ossidi di azoto viene effettuata nel modo seguente :

3.3.3.1 . I gas contenuti nel sacco devono attraversare un convertitore che riduce il biossido di azoto ( NO² ) in monossido di azoto ( NO² ) .

3.3.3.2 . Il tenore in monossido di azoto ( NO ) dei gas che escono dal convertitore viene determinato con un analizzatore a chemiluminescenza .

3.3.3.3 . Nessun dispositivo di essiccamento del gas ( ad esempio , mediante raffreddamento ) deve essere utilizzato a monte dell ' analizzatore » .

Dopo il punto 3.5.6 viene aggiunto il nuovo punto 3.5.7 :

« 3.5.7 . Il rendimento del convertitore deve essere almeno del 90 % » .

Gli attuali punti 3.5.8 diventano i punto 3.5.8 e 3.5.9 .

Il testo del punto 4.5 viene sostituito dal seguente testo :

« 4.5 . Condizionamento del sacco o dei sacchi

Punto 4.5.1

Nella prima frase le parole « I sacchi sono condizionati , » sono sostituite dalle parole « Il sacco o i sacchi devono essere condizionati , » .

Dopo il punto 4.5.2 viene aggiunto il nuovo punto 4.5.3 :

« 4.5.3 . Prima di ciascuna prova deve essere soffiata aria nel sacco o nei sacchi per alimentare l ' umidità residua . »

Dopo il punto 4.6 vengono aggiunti i nuovi punti 4.6.1 - 4.6.1.3 :

« 4.6.1 . Controllo del rendimento del convertitore

L ' efficacia del convertitore di NO² in NO deve essere controllata con uno dei due seguenti metodi :

4.6.1.1 . Metodo « A »

4.6.1.1.1 . Un sacco di prelievo non ancora utilizzato per raccogliere i campioni di gas di scappamento viene riempito di aria ( o di ossigeno ) e di gas di riferimento NO , con dosatura che consenta di ottenere una compresa nella gamma di misura dell ' analizzatore . Si aggiunge abbastanza ossigeno affinchù una buona proporzione di NO venga convertita in NO² .

4.6.1.1.2 . Il sacco viene scosso energicamente ed immediatamente collegato al dispositivo di entrata del campioni nell ' apparecchio di analisi ; le concentrazioni di NO e di NOx vengono misurate volta per volta ad un minuto di intervallo , facendo passare alternativamente il campione dal convertitore e dal tubo di derivazione . Dopo vari minuti , la registrazione di NO e di NOx di deve presentare come indicato nel seguente diagramma se il convertitore funziona correttamente . Benchù la quantità di NO ² sia in aumento , la somma NOx = NO + NO² deve rimanere costante . Una diminuzione di NOx nel corso delle operazioni sarebbe un segno di diminuzione dell ' efficacia del convertitore e se ne deve determinare la causa prima di utilizzare l ' apparecchio .

Risposta del controllo del rendimento del convertitore

Sedile : vedi G.U .

4.6.1.2 . Metodo « B »

L 'efficacia del convertitore può essere verificata mediante un ozonizzatore conformemente allo schema e secondo il metodo qui di seguito descritto :

Dispositivo di misura dell ' efficacia del convertitore

Sedile : vedi G.U .

4.6.1.2.1 . Raccordare l ' analizzatore di NO ad un raccordo a T alimentato col gas di campionatura ( miscela di NO in N² in proporzione corrispondente al ' 80 % circa dell ' indicazione massima dello strumento ) nonchù con ossigeno od aria ozonizzati ( secondo la concentrazione di NO ) .

Il tubo di adduzione dell ' O² ha un rubinetto d ' arresto ( SOV ) . Ogni derivazione è munita di un rubinetto di regolazione ( MV ) e di un misuratore di portata ( F ) .

4.6.1.2.2 . All ' inizio del controllo , SOV è chiuso e MV è regolato in modo da ottenere un ' indicazione stabile dello strumento luminescente regolato su « bypass » .

L ' apparecchio è derivato o calibrato in modo da indicare correttamente la concentrazione del campione di gas utilizzato . Annotare l ' indicazione ( A ) .

4.6.1.2.3 . Con l ' ozonizzatore privo di corrente , aprile SOV e regolare l ' erogazione di O² in modo da ridurre del 10 % circa le cifre indicate dall ' analizzatore . Annotare questa cifra ( B ) . Innestare l ' ozonizzatore e regolare la tensione in modo che l ' indicazione dello strumento cada al 20 % circa del valore iniziale ottenuto con il gas non diluito . Annotare la cifra indicata ( C ) .

4.6.1.2.4 . Innestare l ' analizzatore su « Conversione » ed annotare nuovamente l ' indicazione ( D ) . Interrompere la corrente dell ' ozonizzatore ed annotare la nuova indicazione ( E ) . Chiudere SOV ed annotare la nuova indicazione ( F ) dello strumento . Quest ' ultima deve essere indicata al valore iniziale ( A ) , a meno che il campione di gas contenga NO² , nel qual caso la cifra indicata sarà più elevata .

4.6.1.2.5 . L ' efficacia del convertitore ( in percentuale ) viene indicata da

D - C / E - C = 100 .

4.6.1.3 . Il rendimento deve essere controllato almeno una volta alla settimana , preferibilmente una volta al giorno . »

Gli attuali punti 4.6.1 e 4.6.2 . diventano i punti 4.6.2 e 4.6.3 .

Il punto 7.1 è completato dalla seguente frase :

« Per la determinazione del volume corretto V' , nel caso degli ossidi di azoto , il valore PH verrà considerato pari a zero . »

Dopo il punto 7.1 viene aggiunto il nuovo punto 7.2 :

« 7.2 . Correzione dei tenori in « biossido di azoto »

7.2.1 . La correzione dei tenori in biossido di azoto dei gas viene effettuata con la formula :

Cc = 1 / 1 - 0,0329 ( H - 10,7 ) CM

dove CM = tenore misurato in biossido di azoto ;

Cc = tenore corretto in biossido di azoto ;

H = umidità assoluta espressa in grammi di acqua per kg di aria secca

L 'umidità assoluta H è data dalla formula seguente :

H = 6,2111 Ra × Pd / Pb - Pd × Ra/100

dove Ra = umidità relativa dell ' aria ambiente in % .

Pd = tensione di vapore saturo dell ' acqua a temperatura ambiente misurata con un termometro a bulbo secco .

Pb = pressione barometrica .

Le due pressioni Pd e Pb vengono espresse nelle stesse unità . »

L ' attuale punto 7.2 è sostituito dal seguente nuovo punto 7.3 .

« 7.3 . Massa di gas inquinanti contenuta in ciascun sacco

La massa dei gas inquinanti contenuta in ciascun sacco viene determinata dal prodotto d . C . V , dove C è il tenore in volume , d la massa volumica di gas inquinante considerato , e V il volume corretto . V è sostituito da V² nel caso degli ossidi di azoto .

Per l ' ossido di carbonio , d = 1,250

Per gli idrocarburi , d = 3,844 ( esano )

Per gli ossidi di azoto , d = 2,05 ( NO² ) . »

L ' attuale punto 7.3 diventa il nuovo punto 7.4 .