31976R3227

Regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1976 pag. 0001 - 0057
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0148
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0172
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0172
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0110
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0110


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REGOLAMENTO ( EURATOM ) N . 3227/76 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1976

relativo all ' applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell ' Euratom

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica , in particolare gli articoli 77 , 78 , 79 e 81 ,

vista l ' approvazione del Consiglio ,

considerando che la Commissione della Comunità europea dell ' energia atomica ha fissato nel regolamento n . 7 le modalita d ' esecuzione delle dichiarazioni prescritte dall ' articolo 78 del trattato ( 1 ) ;

considerando che la Commissione della Comunità europea dell ' energia atomica ha definito nel regolamento n . 8 la natura i la portata degli obblighi di cui all ' articolo 79 del trattato ( 2 ) ;

considerando che , in seguito all ' aumento delle quantità di materie nucleari prodotte , utilizzate e trasportate nella Comunità e allo sviluppo del commercio di queste materie , risulta necessario , per garantire l ' efficacia del controllo di sicurezza , precisare ed aggiornare alla luce dell ' esperienza la natura e la portata degli obblighi contemplati dall ' articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento n . 8 succitato , in particolare per quanto riguarda il trasporto e il commercio di dette materie ;

considerando d ' altra parte che il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , l ' Irlanda , la Repubblica Italiana , il Granducato del Lussemburgo , il Regno dei Paesi Bassi e la Comunità europea dell ' energia atomica ( Euratom ) hanno firmato il 5 aprile 1973 con l ' Agenzia internazionale dell ' energia atomica un accordo ( qui di seguito denominato « l ' accordo » ) in esecuzione dell ' articolo III , paragrafi 1 e 4 , del trattato di non proliferazione delle armi nucleari ;

considerando che l ' articolo contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità per quanto concerne l ' attuazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali nei territori degli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari , nonchù dell ' accordo firmato il 5 aprile 1973 congiuntamente alla Comunità , con l ' Agenzia internazionale per l ' energia atomica ( qui di seguito denominati « gli Stati membri parti dell ' accordo /» ) ;

considerando che per assolvere questo impegno è necessario stabilire le modalità particolari di attuazione del controllo di sicurezza nei territori degli Stati membri parti dell ' accordo in modo da completare de disposizioni dei regolamenti n . 7 e n . 8 succitati ;

considerando inoltre che queste modalità sono conformi a quelle elaborate nell ' ambito di un negoziato internazionale molto ampio condotto in seno all ' Agenzia internazionale dell ' energia atomica , i cui risultati sono stati approvati dal consiglio dei governatori dei quella organizzazione , in vista dell ' applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell ' articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari , e che si basano sui più recenti sviluppi nel campo del controllo di securezza ;

considerando che è pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l ' applicazione del capitolo VII del trattato ;

considerando che la Comunità , il Regno Unito e l 'Agenzia internazionale per l ' energia atomica hanno firmato il 6 settembre 1976 un accordo comprendente un impegno particolare riguardante l ' applicazione del controllo di securezza alle materie grezze ed alle materie fissili speciali sul territorio del Regno Unito ;

considerando che è opportuno stabilire disposizioni particolari riguardanti il sistema di contabilità e la presentazione delle scritture relative ai minerali ;

considerando che nei territori degli Stati membri che non sono parti dell ' accordo taluni impianti o parti d ' impiant e certe materie possono venir destinate esclusivamente al ciclo di produzione per i bisogni della difesa ; che queste circostanze esigono la fissazione di speciali modalità di controllo ;

considerando che per maggior chiarezza e , in particolare , per rendere più agevole l ' osservanza da parte degli interessati delle disposizioni relative al controllo di sicurezza , è opportuno codificare tali disposizioni in un testo unico ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

PARTE 1

CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO

DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo 1

Ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione , la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o di materie fissili speciali , ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati , è tenuta a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell ' impianto , conformemente all ' opposito questionario riprodotto nell ' allegato I .

Ogni persona o impresa responsabile del magazzinaggio di materie grezze o di materie fissili speciali è soggetta alle diposizioni del primo comma .

Articolo 2

Quando si tratta di impianto per il quale siano state già comunicate alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali , le dichiarazioni di cui all ' articolo 1 possono essere fatte con riferimento alla suddetta comunicazione , a condizione di completarla , se del caso , nella misura richiesta dal questionario indicato nell ' articolo 1 , nel termine di 30 giorni a decorrere dall ' entrata in vigore del presente regolamento .

Le caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti vanno dichiarate ai sensi dell ' articolo 1 almeno 45 giorni prima della data prevista per la prima consegna delle materie nucleari .

Articolo 3

Le disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 stabiliscono i mutamenti importanti delle caratteristiche tecniche fondamentali per i quali è necessaria una notifica preventiva .

Ogni altra variazione delle caratteristiche tecniche fondamentali è notificata alla Commissione comtemporaneamente al primo rapporto sulle variazioni d ' inventario , redatto dopo che è intervenuta la modifica .

Articolo 4

La Commissione può , su istanza motivata , accordare un termine supplementare per consentire il completamento delle dichiarazioni richieste negli articoli precedenti .

Articolo 5

Il disposto dell ' articolo 1 non applica alle persone e alle imprese che detengano unicamente materie nucleari esentate da dichiarazioni a norma dell ' articolo 22 .

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA

Articolo 6

Le persone o imprese di cui all ' articolo 1 comunicano inoltre alla Commissione , affinchù essa possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza , le seguenti informazioni :

a ) annualmente , un programma generale di attività eleborato conformemente alle disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 ; la prima comunicazione verrà effettuata sulla base delle linee direttrici di cui all ' allegato X , contemporaneamente a quella delle caratteristiche tecniche fondamentali di cui all ' articolo 1 ;

b ) almeno 40 giorni prima di iniziare un inventario fisico , il programma all ' uopo previsto ;

c ) almeno 40 giorni prima dell ' inizio dell ' arresto per ricarica di un reattore a caricamento non continuo , il programma relativo a tale arresto , a meno che le disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 stabiliscano differentemente .

Ogni cambiamento di programma relativo agli inventari fisici o all ' arresto per ricarica dei reattori deve essere comunicato immediatamente alla Commissionne .

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO

Articolo 7

Basandosi sulle dichiarazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali e sulle informazioni comunicate a norma dell ' articolo 6 , la Commissione stabilisce , nelle disposizioni particolari sul controllo , le modalità pratiche secundo le quali le persone o imprese interessate devono conformarsi agli obblighi che incombono loro per quanto riguarda il controllo . In particolare queste modalità includono :

a ) la designazione delle aree di bilancio materie e la scelta di quei punti strategici che costituiscono punti-chiav di misurazione per determinare il flusso e l ' inventario di materie nucleari ;

b ) la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti ;

c ) la frequenza e le modalità di determinazione degli inventari fisici a fini contabili , nel quadro del controllo di sicurezza ;

d ) le misure di contenimento e sorveglianza , conformemente alle modalità concordate con gli operatori ;

e ) i prelievi de campioni da parte degli operatori esclusivamente per le necessità del controllo .

Le disposizioni particolari sul controllo stabiliscono anche il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell ' articolo 6 , come pure le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva per ogni ricezione e spedizione di materie nucleari .

Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo sulla base di un ' offerta preliminare , il costo delle prestazioni speciali che formano oggetto di una richiesta particolare della Commissione o degli ispettori sono rimborsati dalla Commissione alle persone o imprese soggette agli obblighi . L ' ammontare e le modalità di rimborso sono fissate di comune accordo tra le parti in questione e riesaminate , se necessario , periodicamente .

Articolo 8

Le disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 sono stabilite mediante decisione individuale della Commissione , previa consultazione della persona o impresa o della Stato membro interessati .

La persona o l ' impresa ricevono notifica della decisione individuale che il riguarda e copia di tale notifica è trasmessa membro interessato .

PARTE II

SISTEMA CONTABILE

Articolo 9

Le persone o imprese di cui all ' articolo 1 tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari . Detto sistema include le specifiche contabili , le specifiche delle operazioni e , in particolare , delle informazioni circa i quantitativi , la natura , la forma e la composizione di queste materie , in conformità dell ' articolo 21 , la loro ubicazione , l ' impegno particolare relativo al controllo e l ' uso a cui le persone o imprese interessate hanno dichiarato di destinare tali materie , conformemente alle proprie decisioni , nonchù il mittente o il destinatario in caso di trasferimento .

Il sistema d misura su cui si basa la contabilità deve essere conforme alle norme internazionali più recenti o equivalenti a queste norme per quanto riguarda la qualità . La contabilità deve permettere di redigere e di giustificare le comunicazioni inviate alla Commissione nella forma e secondo la periodicità prescritte dagli articoli da 12 a 21 . La contabilità viene conservata per almeno 5 anni .

SPECIFICHE CONTABILI

Le specifiche contabili mettono in evidenza per ogni area di bilancio materie :

a ) tutte le variazioni d ' inventario , al fine di consentire in qualsiasi momento la determinazione dell ' inventario contabile ;

b ) tutti i risultati di misure e calcoli utilizzati per la determinazione dell ' inventario fisico ;

c ) tutte le correzioni apportate per quanto riguarda le variazioni d ' inventario , gli inventari contabili e gli inventari fisici .

Per tutte le variazioni d ' inventario e per gli inventari fisici , il documenti contabili contengono , per ogni partita di materie nucleari , i dati di identificazione delle materie , i dati riguardanti la partita e i dati fonte . Essi precisano separatamente , per ogni partita di materie nucleari , la quantità di uranio , di torio e di plutonio . Essi indicano inoltre , per ogni variazione d ' inventario , la data della variazione e , se del caso , l ' area di bilancio materie di spedizione e l ' area di bilancio materie di destinazione o il destinatario .

SPECIFICHE DELLE OPERAZIONI

Articolo 11

Le specifiche delle operazioni indicano , se del caso , per ogni area di bilancio materie :

a ) i dati di esercizio usati per determinate le variazioni della quantità e della composizione delle materie nucleari ;

b ) i dati ottenuti mediante taratura dei serbatoi e degli strumenti e mediante campionamento ed analisi , le procedure per controllare la qualità delle misure e le stime degli errori casuali e sistematici che ne sono derivati ;

c ) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico , in modo da garantirne l ' esattezza e completezza ;

d ) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l ' entità di ogni perdita accidentale o non misurata che possa essersi prodotta .

RAPPORTI CONTABILI E SPECIALI

Articolo 12

Le persone e imprese di cui all ' articolo 1 inviano alla Commissione rapporti contabili e , se del caso , rapporti speciali .

I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui vengono redatti e devono , ove necessario , essere ulteriormente rettificati .

Su richiesta motivata della Commissione , precisazioni o chiarimenti ulteriori in merito a questi rapporti sono forniti normalmente nel termine di tre settimane dalla domanda .

Inventario iniziale

Articolo 13

Le persone e imprese di cui all ' articolo 1 inviano alla Commissione , nei 15 giorni successivi alla fine del mese in cui entra in vigore il presente regolamento , un inventario contabile iniziale , che indica tutte materie nucleari da essi detenute a qualsiasi titolo . L ' inventario descrive la situazione esistente l ' ultimo giorno di detto mese . A tale scopo è adoperato il modello riportato nell ' allegato IV .

Rapporto sulle variazioni d ' inventario

Articolo 14

Per ogni area di bilancio materie , le persone e imprese di cui all ' articolo 1 inviano alla Commissione rapporti sulle variazioni dell ' inventario relativi a tutte le materie nucleari , redatti conformemente al modello riprodotto nell ' allegato II . I rapporti devono identificare le materie ed indicare , per ogni partita di materie nucleari , i dati riguardanti la partita , la data di variazione d ' inventario e , se del caso , l ' area di bilancio materie di spedizione e l ' area di bilancio materie di destinazione o il destinatario .

Nei rapporti concernenti i trasferimenti in ingresso ed uscita di materie nucleari viene indicato , per le ricezioni , l ' uso , au sensi dell ' articolo 9 , al quale si intendono destinare e , per le spedizioni , l ' uso fattone nell ' impianto che ha redatto i rapporti . Salvo clausola contraria prevista nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 , la dichiarazione dell ' uso non è obbligatoria per i trasferimenti fra aree di bilancio materie dello stesso impianto .

Tali rapporti , che indicano le variazione d ' inventario , l ' inventario contabile e le correzioni debbono essere inviati , periodicamente , in elenco compilativo , o separatamente , non appena possibili e comunque nei 15 giorni successivi alla fine del mese nel corso del quale si sono prodotte o sono state costatate dette variazioni . Per i mesi nel corso dei quali l ' inventario non ha subito nessuna variazione , le persone e imprese interessate sono tenute a presentare soltanto il formulario previsto per il rapporto sulle variazione d ' inventario , con l ' indicazione che la situazione è rimasta invariata . Le piccole variazioni d ' inventario , quali i trasferimenti di campioni a scopo di analisi , possono essere raggruppate , conformemente alle disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 , adottate per l ' impianto in questione , per essere presentate come un ' unica variazione d ' inventario .

Articolo 15

I rapporti di cui all ' articolo 14 sono corredati da note concise che :

a ) spiegano le variazione d ' inventario sulla base dei dati operativi contenuti nelle specifiche delle operazioni di cui all ' articolo 11 , lettera a ) ;

b ) descrivono , com ' è specificato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 , il programma d ' operazione previsto per l ' impianto in questione e , in particolare , quello relativo all ' inventario fisico .

Se le informazioni richieste figurano in documenti già esistenti , copie di questi possono sostituire le note concise .

Rapporto di bilancio e situazione dell ' inventario fisico

Articolo 16

Per ogni area di bilancio materie , le persone e imprese , di cui all ' articolo 1 , inviano alla Commissione rapporti di bilancio materie , redatti conformemente al modello riprodotto nell ' allegato III , nei quali siano indicati :

a ) l ' inventario fisico iniziale ;

b ) le variazioni d ' inventario ( in primo luogo gli aumenti , in seguito le diminuzioni ) ;

c ) l ' inventario contabile finale ;

d ) l ' inventario fisico finale ;

e ) le materie non contabilizzate .

Ad ogni rapporto di bilancio delle materie deve essere allegata una situazione dell ' inventario fisico , redatta conformemente al modello riprodotto nell ' allegato IV , che indica tutte le partite separatamente e contiene tra l ' altro , per ogni partita i dati di identificazione delle materie , i dati riguardanti la partita e l ' uso ai sensi dell ' articolo 9 , cui persone o imprese interessate destinato queste materie .

I rapporti sono trasmessi non appena possibile e , comunque , nei 30 giorni successivi dalla data in cui è stato effettuato l ' inventario fisico , salvo diversa indicazione nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 .

RAPPORTI SPECIALI

Articolo 17

Le persone e imprese di cui all ' articolo 1 trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogniqualvolta si verifichino le circostanze indicate negli articoli 18 e 27 .

Il tipo di informazioni relative a tali rapporti e indicato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 .

I rapporti speciali e qualsiasi dettaglio o spiegasione , eventualmente richiesti dalla Commissione in merito agli stessi , devono essere inviati immediatamente .

Articolo 18

Un rapporto speciale deve essere redatto senza indugio :

a ) se incidenti o circostanze eccozionali inducono a ritenere che si è prodotta o può prodursi una perdita di materie nucleari in misura superiore ai limiti stabiliti in materia dalle disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 , ovvero

b ) se si è verificata un ' improvvisa modifica del contenimento rispetto a quello stabilito nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 in misura tale da rendere possibile un prelievo non autorizzato di materie nucleari .

Gli obblighi sopra menzionati incombono alle persone e imprese interessate dal momento in cui sono venute a conoscenza della perdita o dell ' improvvisa modifica del contenimento i di qualsiasi fatto per il quale esse possano ritenere che sia avvenuto tale incidente . Le cause devono essere anch ' esse indicate non appena sono note .

Regole specifiche d ' applicazione

Articolo 19

Gli obblighi imposti dagli articoli da 10 a 16 sussistono , per i reattori , alle seguenti condizioni .

Per quanto riguarda le trasformazioni nucleari , i dati calcolati saranno registrati nel rapporto sulle variazioni d ' inventario al più tardi quando i combustibili irradiati escono dall ' area di bilancio materie di un reattore . Inoltre le disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 specificano , se del caso , altri metodi per registrare e dichiarare le trasformazioni nucleari .

Articolo 20

Le materie nucleari cui si applichi un impegno particolare relativo al controllo , assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un ' organizzazione internazionale , figurano , salvo disposizione contraria contenuta in detto accordo , separatamente per ogni impegno , nelle seguenti comunicazioni :

a ) inventario contabile iniziale ( articolo 13 ) ,

b ) rapporti sulle variazioni d ' inventario , fatta eccezione per gli inventari contabili ( articolo 14 ) ,

c ) situazione dell ' inventario fisico ( articolo 16 ) ,

d ) previste importazioni ed esportazioni ( articolo 24 e 25 ) .

Salvo specifico divieto in detto accordo , tale separazione non esclude la mescolanza fisica delle materie .

Questo articolo non è applicabile all ' accordo od a qualsiasi altro accordo concluso dalla Comunità e da uno Stato membro con l ' Agenzia internazionale dell ' energia atomica .

Articolo 21

a ) Nelle comunicazioni di cui al presente regolamento le quantità vanno indicate in chilogrammi per le materie grezze ed in grammi per le materie fissili speciali .

b ) La corrispondente contabilità delle materie deve essere tenuta nelle unità indicate al paragrafo a ) del presente articolo o in unità inferiori . Essa deve essere tenuta in modo da dare affidamento ed essere , in particolare , conforme agli usi vigenti negli Stati membri .

c ) Nelle comunicazioni di cui sopra le quantità possono essere arrotondate all ' unità inferiore se la prima decimale è : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 e all ' unità superiore negli altri casi .

d ) Salvo modalita contrarie nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 ;

i ) dalle comunicazioni risulta il peso totale degli elementi contenuti : uranio , torio o plutonio e , inoltre , nel caso dell ' uranio arricchito , il peso totale degli isotopi fissili . La composizione isotopica del plutonio , se e registrata nell ' impianto per esigenze di gestione , dovrà essere comunicata alla Commissione su richiesta :

ii ) le categorie delle materie nucleari qui ai seguito elencate formano oggetto di registrazioni separate nei rapporti di variazione di inventario nonchù nelle dichiarazioni di inventario fisico è di rapporti di bilancio materie separati :

- uranio impoverito

- uranio naturale

- uranio arricchito fino al 20 %

- uranio arricchito piu del 20 %

- plutonio

- torio

DEROGHE ED ESENZIONI

Articolo 22

a ) La Commissione può accordare , mediante le disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 , ai prodotti e utilizzatori di materie nucleari una deroga alle norme concernenti la forma e la periodicita delle comunicazioni prescritte dal presente regolamento , per tener conto delle circostanze particolari in cui le materie soggette al controllo sono utilizzate o prodotte .

La Commissione può prendere decisioni in tal senso particolarmente nel caso di impianti che detengano soltanto piccoli quantitativi di materie , conservate per lungo tempo senza mutazione .

b ) Su richiesta delle persone o imprese interessate , presentata conformemente al formulario riprodotto nell ' allegato VIII , la Commissione può esentare dalla dichiarazione le seguenti materie , a condizione che esse non siano trattate o immagazzinate con materie non esentate :

- le materie fissili speciali che sono utilizzate in quantità dell ' ordine del grammo o meno , come elementi sensibili nelle apparecchiature ;

- il plutonio con tenore isotopico in plutonio 238 superiore all ' 80 % ;

- le materie nucleari che sono utilizzate esclusivamente nelle attività non nucleari .

L ' esenzione e revocata quando non ne sussistono più le condizioni . La persona o impresa interessata informa la Commissione , conformemente al formulario riprodotto nell ' allegato IX , che le condizioni di esenzione non sussistono più .

Articolo 23

Il presente regolamento non si applica ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente irrecuperabili .

PARTE III

TRASFERIMENTI : IMPORTAZIONI - ESPORTAZIONI

Articolo 24

a ) Le persone e imprese di cui all ' articolo 1 notificano preventivamente alla Commissione ogni esportazione di materie grezze o di materie fissili speciali a destinazione di uno Stato terzo . Tale notifica preventiva alla Commissione è richiesta anche :

- in caso di esportazioni provenienti da uno Stato membro parte dell ' accordo e destinate ad uno Stato membro non facente parte dell ' accordo ,

- in caso di esportazioni del Regno Unito ad uno Stato membro facente parte dell ' accordo .

La notifica preventiva è tuttavia richiesta soltanto :

i ) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo ;

ii ) se le disposizione particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 la prescrivono nel caso di impianti che trasferiscono normalmente considerevoli quantità di materie in uno stesso Stato , anche se nessuna spedizione singola è superiore ad 1 kg effettivo .

b ) La notifica è effettuata dopo da conclusione del contratto relativo al trasferimento e comunque in modo da pervenire alla Commissione otto giorni lavorativi prima che l materie siano preparate per la spedizione .

c ) La notificata , da effettuarsi conformemente al formulario riprodotto nell ' allegato V , specifica tra l ' altro :

- i dati di identificazione e , se possibile , la quantità e la composizione prevista delle materie da trasferire e l ' area di bilancio materie da cui esse provengono ;

- lo Stato in cui vengono trasferite le materie nucleari ;

- le date e i luoghi in cui le materie nucleari saranno preparate per la spedizione ;

- le date approssimative di spedizione e de arrivo delle materie nucleari ;

- l ' uso che le persone o imprese interessate hanno fatto di tali materie .

d ) Se ragioni di protezione fisica lo esigono , possono essere concordate con la Commissione speciali modalita riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica .

Articolo 25

a ) Le persone e imprese di cui all ' allegato I notificano preventivamente alla Commissione ogni importazione di materie grezze o di materie fissili speciali da uno Stato terzo . Tale notifica preventiva e richiesta anche :

- in caso di ogni importazione destinata ad uno Stato membro che è parte dell ' accordo ,

e

- in caso di ogni importazione nel Regno Unito da uno Stato membro che è parte dell ' accordo .

Questa notifica preventiva è tuttavia richiesta soltanto :

i ) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo ;

ii ) se le disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 la prescrivono , nel caso di impianti ai quali vengono normalmente trasferite da uno stesso Stato considerevoli quantità di materie , anche se nessuna spedizione singola è superiore ad 1 kg effettivo .

b ) La notifica è effettuata con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista per le materie nucleari e comunque alla data di ricevimento e in tempo utile per giungere alla Commissione 5 giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie .

c ) La notifica , da effettuarsi conformemente al formulario riprodotto nell ' allegato VI , deve specifica l ' altro :

- i dati di identificazione e , se possibile , la quantità e la composizione prevista delle materie ;

- la data di arrivo prevista per le materie nucleari , nonchù la data ed il luogo in cui si prevede il disimballaggio .

d ) Se ragioni di protezione fisica lo richiedono , possono essere concordate con la Commissione particolari modalita riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica .

Articolo 26

Nel caso in cui persone o imprese non soggette al disposto dell ' articolo 1 decidano l ' importazione o l ' esportazione delle materie nucleari di cui agli articoli 24 e 25 , esse sono obbligate ad effettuare le notifiche previste dagli articoli 24 e 25 .

Articolo 27

Un rapporto speciale , come previsto dall ' articolo 17 , deve essere redatto dalle persone o imprese di cui agli articoli 24 e 25 qualora , in seguito ad un incidente o a circostanze eccezionali , siano state informate che vi è stat o vi può essere stata una perdita di materie nucleari , in particolare se si è prodotto un ritardo notevole nel trasferimento . Nelle stesse circostanze anche le persone o imprese di cui all ' articolo 26 sono tenute a informare la Commissione .

Articolo 28

Qualsiasi variazione delle date delle preparazione per la spedizione , della spedizione o del disimballaggio delle materie nucleari rispetto alle date indicate nelle notifiche previste dagli articoli 24 e 25 , che non dia luogo a rapporti speciali , deve essere comunicata immediatamente , con indicazione delle nuovo date qualora siano note .

PARTE IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

PRODUTTORI DI MINERALI

Articolo 29

Ogni persona o imprese che , nel territorio di uno Stato membro , estragga minerali , ha l ' obbligo di tenere una contabilità di detto minerale che indichi tra l ' altre il tonnellaggio e il tenore medio in uranio e torio del minerale estratto e delle giacenze sul piazzale della miniera , e che giustifichi la spedizioni ; per queste ultime deve apparire la menzione del destinatario , della data si spedizione e delle quantità . Tale contabilità viene conservata per almeno cinque anni .

Articolo 30

Per ogni miniera , i produttori di minerali sono tenuti a comunicare alla Commissione , conformemente al modello riprodotto nell ' allegato VII , al più tardi entro la fine di gennaio di ogni anno , le quantità di materie spedite nel corso dell ' anno precedente .

Articolo 31

Ogni persona o impresa che esporti minerali verso Stati terzi ha l ' obbligo di informare la Commissione , conformemente al modello riprodotto nell ' allegato VII , alla data dell ' effettiva spedizione .

TRASPORTATORI

Articolo 32

Ogni persona i impresa che , nei territori degli Stati membri , trasporti materie grezze o materie fissili speciali ovvero detenga temporaneamente queste materie durante il trasporto , può riceverle o consegnarle soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata . Le ricevuta deve indicare i nomi di colui che consegna tali materie e di colui che la riceve , le quantità trasportate , la natura , la forma e la composizione delle stesse .

Se ragioni di protezione fisica lo richiedono , la specificazione delle materie trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della partita . Tali dati di identificazione devono permettere di risalire alle specifiche compilate dalle persone e imprese di cui all ' articolo 1 , dalle quali risulti la suddetta specificazione .

Tali documenti devono essere conservati dalle parti contraenti almeno per un anno .

Articolo 33

I documenti e scritture , già redatti e conservati dalle persone o imprese , conformemente alla regolamentazione in vigore ad esse applicabili nel territorio dello Stato membro in cui operano , possono sostituire le specifiche e le ricevute prescritte dall ' articolo 32 , a condizione che contengano tutti i dati richiesti .

INTERMEDIARI

Articolo 34

Chiunque intervenga , a qualsivoglia titolo , in particolar in qualità di mandatario , mediatore , commissionario , agente d ' affari , nella conclusione di un contratto avente per oggetto la fornitura di materie nucleari , deve conservare nei propri archivi , per almeno un anno dalla cessazione del contratto , i documenti relativi alle operazioni che ha trattato o fatto trattare . Questi documenti devono indicare il nome delle parti contraenti e la data del contratto , la quantità , la natura , la forma e la composizione , nonchù la provenienza e la destinazione delle materie .

PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI NEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DOTATI DI ARMI NUCLEARI

Articolo 35

1 . Le disposizioni di questo regolamento non si applicano :

a ) agli impianti o parti di impianti che sono stati destinati alle necessità della difesa e sono situati nel territorio di uno Stato membro che non è parte dell ' accordo , ovvero

b ) ai materiali nucleari che sono stati destinati alle necessita della difesa da questo Stato membro .

2 . Per le materie nucleari , impianti o parti di impianti che possono essere destinati alla necessità della difesa e sono situati nel territorio di uno Stato membro che non e parte dell ' accordo , la misura nella quale saranno applicati il presente regolamento e le procedure di applicazione che esso prevede sarà definita dalla Commissione dopo consultazione e in accordo con lo Stato membro interessato , tenendo conto dell ' articolo 84 , secundo comma del trattato .

3 . Resta ad ogni modo inteso che :

a ) gli articoli da 1 a 4 , 7 e 8 si applicano agli impianti o parti di impianti che saltuariamente operano esclusivamente con materiali nucleari che possono essere destinati alle necessità della difesa , ovvero esclusivamente con materie nucleari per uso civile ;

b ) gli articoli da 1 a 4 , 7 e 8 si applicano , salvo in casi eccezionali giustificati da motivi di sicurezza nazionale , agli impianti o parti di impianti il cui accesso potrebbe essere limitato per tali motivi , ma che producono , trattano , separano , ritrattano o impiegano in qualsiasi altro modo , simultaneamente , tanto materie nucleari per uso civile quanto materie nucleari che sono destinate o possono essere destinate alle necessità della difesa ;

c ) gli articoli 6 e dal 9 al 37 si applicano a tutte le materie nucleari per uso civile situate in impianti o parti di impianti , quali indicati alle lettere a ) e b ) precedenti .

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

DEFINIZIONI

Articolo 36

Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento :

a ) « Accordo » designa l ' accordo che il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , l ' Irlanda , la Repubblica italiana , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi , nonchù la Comunità europea dell ' energia atomica ( EURATOM ) hanno concluso il 5 aprile 1973 con l ' Agenzia internazionale dell ' energia atomica , in esecuzione dell ' articolo III , paragrafi 1 e 4 , del trattato di non proliferazione delle armi nucleari .

b ) « Stato membro parte dell ' accordo » designa il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , l ' Irlanda , la Repubblica italiana , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi .

c ) « Stato membro che non è parte dell ' accordo » designa la Francia o il Regno Unito .

d ) « Stato terzo » designa qualunque Stato che non sia membro della Comunità europea dell ' energia atomica .

e ) « Materie fissili speciali » designano il plutonio 239 , l ' uranio 233 , l ' uranio arricchito in uranio 235 o 233 , nonchù ogni sostanza contente uno o più dei suddetti isotopi e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su la proposta della Commissione ;

tuttavia , il termine « materie fissili speciali » non si applica alle materie grezze , ai minerali o ai residui di minerali .

f ) « Uranio arricchito in uranio 235 o uranio 233 » design l ' uranio contenente sia l ' uranio 235 , sia l ' uranio 233 sia questi due isotopi in quantità tale il rapporto di abbondanza tra la somma di questi due isotopi e l ' isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l ' isotopo 235 e l ' isotopo 238 nell ' uranio naturale . Par « arricchimento » si entende il rapporto tra il peso combinato degli isotopi uranio 233 e uranio 235 e il peso totale dell ' uranio considerato .

g ) Per « materie grezze » si entende l ' uranio contenente la mescolanza di isotopi esistente in natura , l ' uranio con un tenore di uranio 235 inferiore al normale , il torio , tutte le materie summenzionate sotto forma di metalli , di leghe , di composti chimici o di concentrati , qualsiasi altra sostanza contenente una o più delle materie summenzionate nelle concentrazioni definite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta delle Commissione . Il termine « materie grezze » non deve essere interpretato in modo da includere minerali o residui di minerali .

h ) Per « minerali » si entende qualsiasi minerale contenente , nelle concentrazioni medie definite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , sostanze che permettono di ottenere , attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati , le materie grezze sopra definite .

i ) Per « materie nucleari » si intendono tutti i minerali , le materie grezze e le materie fissili speciali definite alle lettere e ) , f ) , g ) , ed h ) precedenti .

j ) Per « natura » di una materia si entende , secundo i casi , l ' uranio naturale , l ' uranio impoverito , l ' uranio arricchito in uranio 235 o in uranio 233 , il torio , il plutonio .

k ) Per « partita » si intende una porzione di materie nucleari trattate come un ' o in uranio unità ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione , la cui composizione e quantità sono definite da un ' unica serie di caratteristiche o di misure . Le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli distinti .

l ) Per « dati riguardanti la partita » si intende il peso totale di ogni elemento di materie nucleari e , per l ' uranio e il plutonio , la composizione isotopica , se del caso . Per i rapporti di addizionano i pesi dei articoli della partita prima di arrotondare all ' unità più vicina .

m ) Per « inventario contabile » di un ' area di bilancio materie si intende la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area e di tutte le variazioni d ' inventario intervenute da quando è stato detto inventario fisico .

n ) Per « correzione » si intende una scrittura contabile volta a rettificare un errore identificato o a dar conto della misura migliorata di una quantità già contabilizzata . Ogni correzione deve essere fatta in modo da poter individuare la scrittura alla quale si riferisce .

o ) Per « chilogrammo effettivo » si intende un ' unità speciale usata per l ' applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari . La quantità di chilogrammi effettivi è data :

i ) per il plutonio , dal suo peso in chilogrammi ;

ii ) per l ' uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 ( 1 % ) , dal prodotto del suo peso in chilogrammi per il quadrato dell ' arricchimento ;

iii ) per l ' uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 ( 1 % ) , ma superiore a 0,005 ( 0,5 % ) , dal prodotto del suo peso in chilogrammi per 0,0001 ;

iv ) per l ' uranio impoverito a 0,005 ( 0,5 % ) o meno , e per il torio , dal prodotto del loro peso in chilogrammi per 0,00005 .

p ) Per « variazione d ' inventario » si intende qualsiasi aumento o diminuzione delle materie nucleari , in un ' area di bilancio materie , relativi ad ogni singola partita .

q ) Per « punto-chiave di misurazione » si intende il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consenta la misurazione per determinate il flusso o l ' inventario . I punti-chiave di misurazione comprendono dunque , ma non esclusivamente , le entrare e le uscite ( incluse le uscite di scarti misurati ) e i magazzini nelle aree di bilancio materie .

r ) Per « area di bilancio materie » si intende un ' area per cui sia possibile :

i ) determinare la quantità di materie nucleari per ogni trasferimento in ingresso o in uscita da detta area ;

ii ) determinare ogniqualvolta sia necessario , conformemente a regole prestabilite , l ' inventario fisico delle materie nucleari in ciascuna area di bilancio materie ,

ai fini della compilazione del bilancio delle materie .

s ) Per « materie non contabilizzate » si intende la differenza tra l ' inventario fisico e l ' inventario contabile .

t ) Per « inventario fisico » si intende la somma , secundo regole prestabilite , di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un ' area di bilancio materie di destinazione .

u ) Per « differenza mittente/destinatario » si intende la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall ' area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell ' area di bilancio materie di destinazione .

v ) Per « dati fonte » si intendono i dati , registrati durante le misurazioni o le tarature oppure utilizzati per ottenere rapporti empirici , che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita . I dati fonte comprendono , per esempio , il peso dei composti , i fattori di conversione applicati per determinate il peso dell ' elemento , il peso specifico , la concentrazione dell ' elemento , il rapporto tra le letture volumetrica e manometrica i il rapporto tra il plutonio prodotto e l ' energia generata .

w ) Per « punto strategico » s ' intende un luogo scelto durante l ' esame delle informazioni descrittive dove , in condizioni normali e in combinazione con le informazioni provenienti dall ' insieme di tutti i punti strategici , si ottengono e si verificano le informazioni necessarie e sufficienti per l ' applicazione delle salvaguardie secundo i termini dell ' accordo ; un punto strategico può comprendere qualsiasi luogo dove vengono effettuate misure-chiave relative alla contabilità delle materie e dove sono attuati provvedimenti di contenimento e di sorveglianza .

IMPIANTI CONTROLLATI DALL ' ESTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 37

Quando un impianto dipende da una persona o da una impresa con sede fuori della Comunità , gli obblighi contenuti nel presente regolamento incombono alla direzione locale dell ' impianto .

ALLEGATI

Articolo 38

Gli allegati del presente regolamento ne costituiscono parte integrante . La Commissione può apportarvi delle modifiche non sostanziali di carattere tecnico .

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 39

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo da pubblicazione nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee .

Fatto salvo il disposto dell ' articolo 40 , i regolamenti n . 7 e 8 della Commissione della Comunità europea per l ' energia atomica sono abrogati .

Articolo 40

Gli articoli da 9 a 16 , 19 e 21 del presente regolamento si applicano non appena sono adottate le disposizioni particolari sul controllo di cui all ' articolo 7 . Sino all ' adozione delle disposizioni suddette , restano applicabili gli articoli 2 , 5 , 7 , 8 e 10 del regolamento n . 8 di cui sopra .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 19 ottobre 1976 .

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

( 1 ) GU n . 15 del 12 . 3 . 1959 , pag . 298/59 , e comunicazione relativa alla numerazione dei regolamenti della CEEA , GU n . 34 del 29 . 5 . 1959 , pag . 649/59 .

( 2 ) GU n . 34 del 29 . 5 . 1959 , pag . 651/59 .

ALLEGATO I

QUESTIONARIO PER LA COMUNICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI DEGLI IMPIANTI

A . REATTORI

Data

IDENTIFICAZIONE DELL ' IMPIANTO

1 . Nome .

2 . Ubicazione ( indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente ) .

3 . Proprietario ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

4 . Esercente ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

5 . Stato presente ( in esercizio o data prevista dell ' entrata in esercizio ) .

6 . Tipo di impianto e suo scopo .

7 . Modalità di esercizio dell ' impianto che ne determinano la portata ( sistema di turni adottato , date approssimative dei periodi di esercizio per anno , ecc . ) .

8 . Mappa dell ' impianto . Disegno planimetrico del sito dell ' impianto con indicazione dei perimetri , edifici , strade , corsi d ' acqua , binari ferroviari , ecc .

9 . Sistemazione dell ' impianto :

a ) contenimento , recinzioni e strade di accesso ;

b ) area di immagazzinamento delle materie in entrata ;

c ) area reattore ;

d ) area prove ed esperimenti , laboratori ;

e ) magazzino delle materie in uscita ;

f ) deposito dei residui nucleari .

10 . Dati complementari concernenti l ' impianto principale :

a ) rendimento termico valutato per reattore in esercizio continuo ;

b ) materie grezze e materie fissili speciali ;

c ) arricchimento iniziale del nocciolo ;

d ) moderatore ;

e ) refrigerante .

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL ' IMPIANTO , COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE , AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nuclerari ( 1 )

11 . Schizzo sufficientemente dettagliato dell ' elemento di combustibile e/o del gruppo combustibile , che consenta di farsi un ' idea della struttura generale e delle dimensioni totali ( l ' elemento è la più piccola unità di combustibile contenuto ; il gruppo è una combinazione di elementi costituente un ' unità di manipolazione , come per esempio un grappolo o un fascio . Indicare , se del caso , le disposizioni prese per la sostituzione degli elementi , specificando se si tratta di un ' operazione di routine ) .

12 . Materie componenti il combustibile ( comprese le materie nucleari nei gruppi di regolazione o di compensazione ) :

a ) composizione chimica o principali costituenti delle leghe ;

b ) arricchimento medio per gruppo ;

c ) peso nominale del combustibile per gruppo con tolleranze nominali .

13 . Materiali di incamiciatura .

14 . Metodo di identificazione dei vari elementi di combustibile e/o gruppi combustibili , se del caso .

15 . Altre materie nucleari utilizzate nell ' impianto ( indicare brevemente le materie , lo scopo e le modalità di utilizzazione delle materie , per esempio barre surreattività ) .

Flusso delle materie nucleari

16 . Diagramma indicante i punti in cui le materie nucleari vengono identificate o misurate , le aree di bilancio materie e le ubicazioni d ' inventario usate per la contabilità delle materie e previsione dell ' entità delle giacenze delle materie nucleari in queste aree , in condizioni normali di esercizio .

17 . Previsioni comprendenti , se del caso , i dati nominali sul ciclo di combustibile ;

a ) caricamento del nocciolo del reattore ;

b ) resa energetica prevista ;

c ) ricaricamento annuo ;

d ) frequenza dei ricaricamenti ( sotto carico o all ' arresto ) ;

e ) previsioni approssimative concernenti il flusso e l ' inventario delle materie nell ' impianto nonchù le ricezioni e le spedizioni .

Manipolazione delle materie nucleari

18 . Rappresentazione schematica della disposizione e della strutturazione generale dell ' immagazzinamento del combustibile fresco , con decisione dell ' imballaggio .

19 . Rappresentazione schematica della disposizione e della strutturazione generale degli impianti di preparazione e/o di prova del combustibile fresco e dell ' area di caricamento del reattore .

20 . Rappresentazione schematica della disposizione generale dell ' attrezzatura per il trasferimento del combustibile fresco e irradiato , comprese le macchine o le attrezzature di ricaricamento .

21 . Rappresentazione schematica della disposizione generale del contenitore del reattore , dell ' ubicazione del nocciolo e degli orifizi del contenitore ; metodo di manipolazione del combustibile nel contenitore .

22 . Rappresentazione schematica del nocciolo indicante la disposizione generale , il reticolo , la forma , il passo del reticolo e le dimensioni del nocciolo , il riflettore , nonchù l ' ubicazione , la forma e le dimensioni degli elementi di regolazione , le posizioni sperimentali e/o d ' irradiazione .

23 . Numero e dimensioni dei canali per gli elementi o i gruppi di combustibile e per gli elementi di controllo nel nocciolo .

24 . Immagazzinamento del combustibile esaurito :

a ) rappresentazione schematica della disposizione e della strutturazione generale dell ' immagazzinamento ;

b ) metodo di immagazzinamento ;

c ) capacità nominale di immagazzinamento ;

d ) attrezzatura per la manipolazione del combustibile irradiato ;

e ) tempo minimo di raffreddamento prima della spedizione del combustibile irradiato ;

f ) disegno e descrizione dei contenitori per il trasporto del combustibile irradiato ( necessari per esaminare le possibilità di apposizione dei sigilli ) .

25 . Area di prova delle materie nucleari ( se del caso ) :

a ) breve descrizione della natura delle attività ;

b ) descrizione delle principali attrezzature ( per esempio : delle calde , apparecchi per la rimozione delle guaine e la dissoluzione degli elementi di combustibile ) ;

c ) descrizione dei contenitori per il trasporto delle materie nucleari e del sistema d ' imballaggio dei residui e dei rifiuti ( necessaria per esaminare le possibilità di apposizione dei sigilli ) ;

d ) immagazzinamento delle materie nucleari irradiate e non irradiate ;

e ) rappresentazione schematica della disposizione e della strutturazione generale degli impianti di cui sopra , se non prevista altrove .

Dati sul fluido refrigerante

26 . Diagramma di flusso del fluido refrigerante , necessario per il calcolo del bilancio termico ( indicare la pressione , le temperature e le portate nei punti principali ) .

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

27 . Sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari ( descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità , compresi i metodi di misurazione usati , indicando i gradi di precisione previsti ) ; fornire modelli in bianco dei formulari tipo usati per tutte le operazioni di contabilità e di controllo . Precisare per quanto tempo tali documenti debbono essere conservati .

Inventario fisico

28 . Descrivere le modalità , la frequenza prevista , i metodi usati dall ' esercente per determinare l ' inventario fisico ( contabilità per articolo e/o per quantità , compresi i principali metodi di misura ) , indicando i gradi di precisione previsti ; l ' accesso alle materie nucleari nel nocciolo e alle materie nucleari irradiate fuori dal nocciolo , il livelli d ' irradiazione previsti .

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L ' APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

29 . Organizzazione delle contabilità e del controllo delle materie .

30 . Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori debbono attenersi nell ' impianto .

NB : 1 . In conformità dell ' articolo 79 del trattato , le persone e le imprese soggette agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell ' articolo 78 .

2 . Si può dare come risposta la menzione « non pertinente » per le domande considerate tali . La Commissione ha tuttavia sempre il diritto di chiedere , se lo giudica necessario , delle informazioni supplementari nell ' ambito del pertinente questionario .

Il presente questionario , debitamente compilato e firmato , deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee , Direzione controllo di sicurezza dell ' Euratom , Edificio « Jean Monnet » Kirchberg , Lussemburgo ( Granducato del Lussemburgo ) .

( 1 ) Punti 11-14 : rispondere per ciascun tipo di gruppo dell ' impianto , usando una terminologia conforme al punto 11 .

B . IMPIANTI CRITICI ( O DI ENERGIA ZERO )

Data

IDENTIFICAZIONE DELL ' IMPIANTO

1 . Nome .

2 . Ubicazione ( indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente ) .

3 . Proprietario ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

4 . Esercente ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

5 . Stato presente ( in esercizio o data prevista dell ' entrata in esercizio ) .

6 . Tipo di impianto e suo scopo ;

7 . Modalità di esercizio dell ' impianto che ne determinano la portata ( sistema di turni adottato , date approssimative dei periodi di esercizio per anno , ecc . ) .

8 . Mappa dell ' impianto . Disegno planimetrico del sito dell ' impianto con indicazione dei perimetri , edifici , strade , corsi d ' acqua , binari ferroviari , ecc .

9 . Sistemazione dell ' impianto :

a ) contenimento , recinzioni e strade di accesso ;

b ) magazzino/i delle materie nucleari ;

c ) area di montaggio degli elementi di combustibile , laboratori , ecc .

d ) struttura critica propriamente detta ( 1 )

10 . Dati complementari concernenti l ' impianto principale ( 1 ) :

a ) massima potenza di esercizio prevista e/o massimo flusso neutronico previsto ;

b ) principale/i tipo/i di materie nucleari e arricchimenti ;

c ) moderatore ;

d ) riflettore , mantello ;

e ) refrigerante .

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL ' IMPIANTO , COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE , AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

11 . Descrivere , mediante disegni o altro mezzo , tutte le materie nucleari nell ' impianto , indicando :

a ) tutti i tipi di unità , comprese le normali unità di manipolazione ;

b ) la composizione chimica o i principali costituenti delle leghe ;

c ) la forma e le dimensioni ;

d ) gli arricchimenti ;

e ) il peso nominale delle materie nucleari , con le tolleranze nominali ;

f ) il materiale di incamiciatura ;

g ) il metodo o i metodi di identificazione delle unità .

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

12 . Descrivere , mediante disegni o altro mezzo /

a ) le aree di immagazzinamento e di montaggio delle materie nucleari , nonchù della ( e ) struttura ( e ) critica ( che ) propriamente detta ( e ) ( aree degli inventari ) ;

b ) l ' ordine di grandezza degli inventari previsti in queste aree ;

c ) la strutturazione dell ' attrezzatura usata per il montaggio , la prova e la misurazione delle materie nucleari ;

d ) gli itinerari di trasporto delle materie nucleari .

13 . Schizzo del nocciolo della struttura critica , indicante le strutture di supporto del nocciolo , nonchù i dispositivi di schermatura e di raffreddamento con la relativa descrizione ( da indicare per ciascuna struttura critica , se ne esistono più di una nell ' impianto ) .

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

14 . Sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari ( descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità , compresi i principali metodi usati , indicando i gradi di precisione previsti ; fornire modelli in bianco dei formulari tipo usati per tutte le operazioni di contabilità e di controllo . Precisare per quanto tempo tali documenti debbono essere conservati .

Inventario fisico

15 . Descrivere le modalità , la frequenza prevista , i metodi usati dall ' esercente per determinare l ' inventario fisico ( contabilità per articolo e/o per quantità , compresi i principali metodi di misura ) , indicando i gradi di precisione previsti ; l ' accesso alle materie nucleari nel nocciolo e alle materie nucleari irradiate fuori del nocciolo , il livelli d ' irradiazione previsti .

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L ' APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

16 . Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie .

17 . Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori devono attenersi nell ' impianto .

( 1 ) Da indicare per ciascuna struttura critica , se ne esistono più di una nell ' impianto .

C . IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE , FABBRICAZIONE E RITRATTAMENTO

Data

IDENTIFICAZIONE DELL ' IMPIANTO

1 . Nome .

2 . Ubicazione ( indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente ) .

3 . Proprietario ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

4 . Esercente ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

5 . Stato presente ( in esercizio o data prevista dell ' entrata in esercizio ) .

6 . Tipo di impianto e suo scopo .

7 . Modalità di esercizio dell ' impianto che ne determinano la portata ( sistema di turni adottato , date approssimative dei periodi di esercizio per anno , ecc . ) .

8 . Mappa dell ' impianto . Disegno planimetrico del sito dell ' impianto con indicazione dei perimetri , edifici , strade , corsi d ' acqua , binari ferroviari , ecc .

9 . Sistemazione dell ' impianto :

a ) contenimento , recinzioni e strade di accesso ;

b ) itinerari delle materie nucleari ;

c ) magazzino delle materie nucleari in entrata ;

d ) principali aree di manipolazione e laboratori industriali ;

e ) aree per prove o esperimenti ;

f ) magazzino delle materie nucleari in uscita ;

g ) deposito degli scarti ;

h ) laboratorio di analisi ;

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL ' IMPIANTO , COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE , AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Flusso , ubicazione e manipolazione delle materie nucleari 10 . Diagramma indicante i punti in cui le materie nucleari vengono identificare o misurate , le aree di bilancio materie e le ubicazioni di inventario usate per la contabilità delle materie e previsione dell ' entità delle giacenze nucleari in queste aree , in condizioni normali di esercizio . Precisare ( se del caso ) :

a ) le dimensioni delle partite o i flussi ;

b ) il metodo di immagazzinamento o di imballaggio ;

c ) le capacità di immagazzinamento ;

d ) le previsioni generali concernenti i flussi e le giacenze nonchù gli arrivi e le spedizioni .

11 . A complemento dei dati di cui al punto 10 , descrivere , mediante rappresentazione schematica della loro strutturazione generale , le aree di immagazzinamento per l ' alimentazione degli impianti di ritrattamento indicando :

a ) l ' ubicazione degli elementi di combustibile e dell ' attrezzatura di manipolazione ;

b ) il tipo degli elementi di combustibile , unitamente al tenore di materie nucleari e all ' arricchimento .

12 . A complemento dei dati di cui al punto 10 , menzionare nella descrizione della fase di riciclo del processo , semprechù siano disponibili , i dati relativi ;

a ) alla durata di immagazzinamento provvisorio ;

b ) al programma a previsto per il riciclo esterno ( se del caso ) .

13 . A complemento dei dati di cui al punto 10 , indicare il sistema di eliminazione degli scarti ( evacuazione dei residui o immagazzinamento ) .

14 . In condizioni di equilibrio indicare , per ciascun diagramma di flusso di cui ai punti 10 e 16 , tenendo conto delle modalità di esercizio di cui al punto 7 ;

a ) la portata nominale annua ;

b ) le quantità di materiali in fase di lavorazione , basate sulla capacità di progetto .

15 . Descrivere i metodi normalmente usati per l ' evacuazione totale o parziale dell ' impianto . Menzionare , nella descrizione , i punti di misura e le procedure speciali di campionamento adottate in occasione delle operazioni di evacuazione , nonchù la tecnica di presa d ' inventario , qualora ciò non sia stato già descritto al punto 10 .

Descrizione delle materie nucleari

16 . Descrivere , mediante diagrammi o altro mezzo , il flusso e gli inventari previsti di tutte le materie nucleari nelle aree di immagazzinamento e di esercizio precisando :

a ) la forma fisica e chimica ;

b ) gli intervalli quantitativi o i limiti superiori previsti per ciascuna categoria di residui solidi e liquidi ;

c ) l ' intervallo di arricchimento .

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

17 . Descrivere il sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili e per compilare il bilanci delle materie ; fornire i formulari tipo usati per tutte le operazioni di questo genere e precisare per quanto tempo tali documenti debbono essere conservati .

18 . Indicare la data e la frequenza dei bilanci delle materie , compresi quelli compilati durante le campagne . Descrivere i metodi e la procedura per l ' aggiustamento delle specifiche contabili dopo la determinazione dell ' inventario fisico .

19 . Descrivere la procedura per tener conto delle differenze mittente/destinatario e il metodo di aggiustamento delle specifiche contabili .

20 . Descrivere la procedura per apportare correzioni alle scritture contabili in caso di errori d ' operazione o di scrittura e indicare , se del caso , le ripercussioni sulle differenze mittente/destinatario .

Inventario fisico

21 . Fare riferimento al punto 15 . Sulla base dei diagrammi di cui ai punti 10 e 16 determinare le attrezzature che vanno considerate come contenitori delle materie nucleari nelle condizioni di inventario fisico . Indicare il calendario previsto per la determinazione degli inventari fisici durante le campagne di ritrattamento .

Metodi di misurazione , di campionamento e di analisi

22 . Per ogni punto di misura indicato , descrivere il metodo applicato per eseguire le singole misurazioni ; precisando le equazioni o le tavole usate e i calcoli fatti per determinare i pesi o i volumi effettivi . Indicare se la registrazione dei dati è automatica o manuale . Descrivere inoltre il metodo e la procedura seguiti per il campionamento nei singoli punti indicati .

23 . Descrivere i metodi di analisi usati per la determinazione dei dati contabili . Sarà utile far riferimento a un manuale o a un rapporto .

Controllo dell ' accuratezza delle misure

24 . Descrivere il programma di controllo di qualità effettuato sulle misure necessarie per la contabilità delle materie ( con indicazione dei gradi di precisione ) per la valutazione continua dell ' accuratezza dei metodi di analisi , delle misure di peso , di volume e di campionamento ; nonchù per la taratura dell ' attrezzatura corrispondente . Descrivere il metodo di taratura dei dispositivi di misurazione di cui al punto 23 ; tipo e qualità degli standards usati per i metodi di analisi di cui al punto 23 ; tipo degli apparecchi di analisi usati ; metodo e frequenza di taratura .

Valutazione statistica

25 . Descrivere i metodi di valutazione statistica dei dati accumulati nel corso dei programmi di controllo delle misure , per la valutazione del grado di precisione e dell ' accuratezza di queste ultime e per la stima dell ' incertezza delle misure ( per esempio : determinazione degli errori casuali e sistematici e dei corrispondenti limiti di errore ; procedimenti statistici usati per combinare le stime individuali degli errori di misurazione al fine di ottenere i limiti di errore complessivi per le differenze mittente/destinatario , l ' inventario contabile , l ' inventario fisico e le materie non contabilizzate ) .

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L ' APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

26 . Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie .

27 . Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori debbono attenersi nell ' impianto .

D . DEPOSITI ( 1 )

Data

IDENTIFICAZIONE DELL ' IMPIANTO

1 . Nome .

2 . Ubicazione ( indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente ) .

3 . Proprietario ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

4 . Esercente ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

5 . Stato presente ( in esercizio o data prevista dell ' entrata in esercizio ) .

6 . Tipo di impianto e suo scopo .

7 . Sistemazione dell ' impianto . Contenimento , recinzioni e strade di accesso , se del caso .

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL ' IMPIANTO , COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE , AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

8 . Descrivere , mediante disegno o altro mezzo , tutte le materie nucleari esistenti nell ' impianto , indicando :

a ) tutti i tipi di unità , comprese le normali unità di manipolazione ;

b ) la composizione chimica o i principali costituenti delle leghe ;

c ) la forma e le dimensioni ;

d ) gli arricchimenti ;

e ) il peso nominale delle materie nucleari , con le tolleranze nominali ;

f ) i materiali di incamiciatura ;

g ) il metodo o i metodi di identificazione delle materie .

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari .

9 . Descrivere , mediante disegni o altro mezzo :

a ) le aree di immagazzinamento delle materie nucleari ( aree degli inventari ) ;

b ) la prevista entità degli inventari in queste aree ;

c ) l ' immagazzinamento delle materie nucleari e/o contenitori di trasporto ;

d ) gli itinerari e l ' attrezzatura di trasporto delle materie nucleari , se del caso .

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

10 . Sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari ( descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità , compresi i principali metodi di analisi usati , indicando i gradi di precisione previsti ) ; fornire modelli in bianco dei formulari tipo usati per tutte le operazioni di controllo e di contabilità .

Inventario fisico

11 . Descrivere le modalità , la frequenza prevista , i metodi usati dall ' esercente per determinare l ' inventario fisico ( contabilità per articolo e/o per quantità compresi i principali metodi di misura ) , indicando i gradi di precisione previsti ;

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L ' APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

12 . Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie .

13 . Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori debbono attenersi nell ' impianto .

( 1 ) Impianti separati , normalmente non collegati con impianti di arricchimento , trasformazione , fabbricazione , trattamento chimico e recupero o con reattori .

E . IMPIANTI DI SEPARAZIONE ISOTOPICA

Data

IDENTIFICAZIONE DELL ' IMPIANTO

1 . Nome .

2 . Ubicazione ( indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente ) .

3 . Proprietario ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

4 . Esercente ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

5 . Stato attuale ( in esercizio o data prevista dell ' entrata in esercizio ) .

6 . Calendario di costruzione ( se l ' impianto non è in funzione ) :

a ) data di inizio della costruzione ;

b ) data di collaudo dell ' impianto ;

c ) data di messa in servizio ;

7 . Tipo di impianto ( capacità nominale di lavoro di separazione di lavoro di separazione , possibilità d ' arrichimento , ecc . ) e suo scopo .

8 . Modalità di esercizio dell ' impianto che ne determinano la portata ( sistema di turni adottato , date approssimative dei periodi di esercizio per anno , ecc . ) .

9 . Mappa dell ' impianto . Disegno planimetrico del sito dell ' impianto con indicazione dei perimetri , edifici , strade , corsi d ' acqua , binari ferroviari , ecc . PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 376R3227.1

10 . Sistemazione dell ' impianto :

a ) contenimento , recinzioni e strade di accesso ;

b ) contenimento di alcune parti dell ' impianto ;

c ) itinerari delle materie nucleari ;

d ) magazzino delle materie nucleari in entrata ;

e ) principali aree di manipolazione e laboratorio industriale , comprese le zone di pesatura e campionamento , le zone di decontaminazione , di purificazione e di alimentazione , ecc . ;

f ) zone di prova o sperimentali ;

g ) magazzino delle materie nucleari in uscita ;

h ) deposito dei residui ;

i ) laboratorio di analisi .

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL ' IMPIANTO , COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE , AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Flusso , ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

11 . Descrivere , mediante diagrammi o altro mezzo , le aree di immagazzinamento e quelle adibite ai processi . Precisare ( se del caso ) :

a ) i punti di campionamento e di misura ;

b ) le dimensioni delle partite e/o la portata ;

c ) il metodo di immagazzinamento o d ' imballaggio ;

d ) le capacità di immagazzinamento .

12 . A complemento dei dati di cui al punto 11 , indicare nella descrizione dell ' impianto :

a ) la capacità di lavoro di separazione ;

b ) le tecniche o i metodi di arricchimento ;

c ) i punti in cui è possibile effettuare l ' alimentazione , ricavare il prodotto e gli scarti ( « tails » ) ;

d ) le possibilità di riciclo ;

e ) il tipo e le dimensioni delle bombole UF6 usate e le modalità di riempimento e svuotamento .

13 . Indicare il consumo di energia , se del caso .

14 . Ogni diagramma deve precisare , nelle condizioni d ' equilibrio :

a ) la portata nominale annua ;

b ) la quantità di materie in fase di trattamento ;

c ) l ' entità delle perdite di materie dovute a fughe , decomposizione , depositi , ecc . ;

d ) le modalità di manutenzione sistematica dell ' attrezzatura ( arresti periodici o cambio continuo delle unità , ecc . ) .

15 . Descrivere i punti speciali di campionamento e di misurazione attinenti alla decontaminazione della attrezzature smontate per manutenzione o sostituzione .

16 . Descrivere il luogo di scarico dei residui di trattamento , precisando il metodo di scarico , il tempo di deposito , il modo di scarico , ecc .

Descrizione della materie nucleari

17 . Descrivere , mediante diagrammi o altro mezzo , il flusso e gli inventari previsti di tutte le materie nucleari nelle aree di immagazzinamento e di esercizio , precisando :

a ) la forma fisica e chimica ;

b ) l ' intervallo di arricchimento per l ' alimentazione , il prodotto e gli scarti ( « tails » ) ;

c ) la gamma dei tenori o i limiti superiori previsti per ciascuna categoria di residui solidi o liquidi .

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

18 . Descrivere il sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili e per compilare i bilanci delle materie , fornire i formulari tipo usati per tutte le operazioni di questo genere .

19 . Indicare la data e la frequenza dei bilanci delle materie , compresi quelli effettuati durante le campagne . Descrivere i metodi e la procedura per l ' aggiustamento delle specifiche contabili dopo la determinazione dell ' inventario fisico .

20 . Descrivere la procedura per tener conto delle differenze mittente/destinatario ed il relativo metodo di aggiustamento delle specifiche contabili .

21 . Descrivere la procedura per apportare correzioni alle specifiche contabili in caso di errori d ' operazione o di scrittura e indicare , se del caso , le ripercussioni sulle differenze mittente/destinatario .

Inventario fisico

22 . Sulla base dei diagrammi di cui ai punti 11 e 17 determinare le attrezzature che vanno considerate come contenitori delle materie nucleari nelle condizioni di presa d ' inventario fisico . Indicare il calendario previsto per la compilazione degli inventari fisici .

Metodi di misurazione , di campionamento e di analisi

23 . Per l ' ubicazione dei punti di campionamento e di misurazione fare riferimento ai diagrammi di cui ai punti 11 e 17 .

24 . Descrivere il metodo applicato per eseguire le singole misurazioni nel punto indicato , precisando le equazioni o le tavole usate e i calcoli fatti per determinare i pesi o i volumi effettivi . Specificare se la registrazione dei dati è automatica o manuale . Descrivere inoltre il metodo e la procedura seguiti per il campionamento nei singoli punti indicati , precisando il numero dei campioni prelevati ed i criteri di scarto .

25 . Specificare i metodi di analisi usati per la generazione di dati contabili . Si potrà fare riferimento a un manuale o a un rapporto .

Controllo della precisione delle misure

26 . Descrivere i programmi per la valutazione continua della precisione e delle distorsioni attinenti al peso , al volume e al campionamento , nonchù per la taratura dell ' attrezzatura corrispondente .

27 . Descrivere il tipo e la qualità dei campioni tarati usati per i metodi di analisi di cui al punto 25 , il tipo degli apparecchi di analisi usati , il metodo e la frequenza di taratura .

Valutazione statistica

28 . Descrivere il programma di valutazione statistica dei dati accumulati nel corso dei programmi di controllo delle misure ponderali e volumetriche nonchù di campionamento e di analisi , cioè la determinazione degli errori casuali e sistematici delle misurazioni e dei corrispondenti limiti di errore , i procedimenti statistici usati per combinare le stime individuali degli errori di misurazione al fine di ottenere i limiti di errore complessivi per le differenze mittente/destinatario , l ' inventario contabile , l ' inventario fisico e le materie non contabilizzate .

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L ' APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

29 . Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie .

30 . Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori debbono attenersi nell ' impianto .

F . IMPIANTI CHE UTILIZZANO MATERIE NUCLEARI IN QUANTITÀ SUPERIORI A UN CHILOGRAMMO EFFETTIVO

Data

Per gli impianti diversi da quelli menzionati sub A , B , C , D , E , che utilizzano più di un chilogrammi effettivo all ' anno , il questionario consta dei seguenti capitoli :

- Identificazione dell ' impianto .

- Strutturazione generale dell ' impianto , compresi i dati relativi alla contabilità delle materie , al contenimento e alla sorveglianza .

- Contabilità e controllo delle materie nucleari , comprese le tecniche di determinazione dell ' inventario fisico .

- Informazioni necessarie per l ' applicazione del controllo di sicurezza ;

Le informazioni richieste nell ' ambito di tali capitoli sono , secondo i casi , uguali a quelle descritte nei questionari riguardanti rispettivamente i tipi di impianti menzionati sub C , D , E .

G . ALTRI IMPIANTI ( 1 )

Data

IDENTIFICAZIONE DELLE MATERIE NUCLEARI

1 . Nome

2 . Ubicazione ( indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente ) .

3 . Proprietario ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

4 . Esercente ( persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile ) .

5 . Tipo di materie nucleari .

6 . Descrizione dei contenitori usati per l ' immagazzinamento e la manipolazione ( necessaria per esaminare le possibilità di apposizione dei sigilli ) .

7 . Descrizione dell ' uso delle materie nucleari .

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

8 . Descrizione generale dei metodi esistenti e proposti per la contabilità e il controllo delle materie nucleari , compresi di compilazione dell ' inventario fisico .

9 . Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie .

( 1 ) Il termine « altri » designa tutti gli impianti non previsti nei questionari da A a F , in cui sono abitualmente utilizzate materie nucleari in quantità non superiori a un chilogrammo effettivo .

ALLEGATO II

Formulario : vedi G.U .

NOTE ESPLICATIVE

( 1 ) Impianto :

Nome e indirizzo dell ' impianto che compila il rapporto e , in caso di trasferimento , nome e indirizzo dell ' impianto corrispondente ( destinatario in caso di spedizione e spedizioniere in caso di ricevimento ) .

( 2 ) ABM :

Codice dell ' area di bilancio materie che compila il rapporto . Il codice viene notificato all ' impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo .

( 3 ) Data :

Giorno , mese ed anno in cui ha avuto luogo la variazione d ' inventario .

( 4 ) PCM :

Punto-chiave di misurazione . I codici vengono notificati all ' impianto interessato mediante le disposizioni particolari di controllo . Occorre fare uso del codice relativo alla variazione d ' inventario registrata .

( 5 ) Misura :

Bisogna indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie fissili . Si deve fare uso di uno dei seguenti codici :

Valore misurato * Valore stimato * Significato *

M * E * Nell ' area di bilancio materie per cui è redatto il rapporto . *

N * F * In un ' altra area di bilancio materie . *

T * G * Nell ' area di bilancio materie per cui è redatto il rapporto , se i pesi sono già stati indicati in un precedente rapporto sulle variazioni d ' inventario o in una situazione delle giacenze . *

L * H * In un ' altra area di bilancio materie , se i pesi sono già stati indicati in un precedente rapporto sulle variazioni d ' inventario o in una situazione delle giacenze dell ' attuale area di bilancio materie . *

( 6 ) Tipo di variazione d ' inventario :

Usare uno dei seguenti codici per indicare il tipo di variazione d ' inventario di cui si tratta :

Designazione * Codice * Significato *

Ricezione * RD * Ricezione di materie nucleari provenienti da un ' area di bilancio materie situata nella Comunità . *

Importazione * RF * Importazione di materie nucleari da uno Stato terzo . *

Trasferimento da attività cui non si applica il controllo di sicurezza * RN * Trasferimento di materie nucleari provenienti da un ' attività non soggetta al controllo di sicurezza ( articolo 35 ) . *

Spedizione * SD * Spedizione di materie nucleari verso un ' area di bilancio materie situata in uno Stato membro . *

Esportazione * SF * Esportazione di materie nucleari verso uno Stato terzo . *

Trasferimento ad attività cui non si applica il controllo di sicurezza * SN * Trasferimento di materie nucleari ad un ' attività non soggetta al controllo di sicurezza ( articolo 35 ) . *

Scarti misurati * LD * Quantità misurata o stimata in base a misure di materie nucleari , che hanno subito un trattamento che le rende inidonee ad un ulteriore uso nucleare . La quantità delle materie nucleari interessata va sottratta dall ' inventario dell ' area bilancio materie . *

Trasferimento ai residui conservati * TW * Quantità misurata o stimata in base a misure di residui trasferiti in un magazzino speciale dell ' area di bilancio materie da cui può essere ricuperata . La quantità delle materie nucleari interessata va sottratta dall ' inventario dell ' area di bilancio materie . ( Con residui conservati si intende includere anche quelle materie nucleari considerate economicamente irrecuperabili dalla tecnologia corrente ) . *

Ritrasferimento dai residui conservati * FW * Ritrasferimento di una quantità di materie nucleari dalla categoria dei residui conservati all ' inventario dell ' area di bilancio materie . Si ha ritrasferimento ogni qualvolta materie nucleari della categoria dei residui conservati sono ritirate dal magazzino entro l ' area di bilancio materie per essere trattate nell ' area di bilancio materie o per essere spedite dall ' area di bilancio materie . *

Scarto dei residui conservati * WD * Trasferimento di una quantità di materie nucleari dalla categoria dei residui conservati a quella degli scarti misurati . Questo cambio di inventario sostituisce i due cambi di inventario « Ritrasferimento dei residui conservati ( FW ) » e « Scarti misurati ( LD ) » . *

* * La quantità di materie nucleari interessata non incide sull ' inventario dell ' area di bilancio materie . *

Perdita accidentale * LA * Perdita involontaria e irreparabile di una quantità nota di materie nucleari a seguito di un incidente di funzionamento . *

Esenzione * EU * Esenzione della dichiarazione ( articolo 22 ) di una quantità di materie nucleari . *

* * Detta quantità va detratta dall ' inventario dell ' area di bilancio . *

Cessata esenzione * DU * Cessata esenzione dalla dichiarazione ( articolo 22 ) di una quantità di materie nucleari che godevano , precedentemente , di tale esenzione . La quantità di materie nucleari interessata va aggiunta all ' inventario dell ' area di bilancio materie . *

Cambiamento di categoria * CC * Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria ( articolo 21 ) a un ' altra *

Modificazione della partita * RB * Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una partita all ' altra . Da usare soltanto se nelle disposizioni particolari sul controllo si richiede il seguito della partita . *

Cambiamento di impiego particolare * CR * Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo ( articolo 20 ) , cui le materie nucleari sono soggette , a un altro . *

Cambiamento di uso * CU * Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari dall ' uso ( articolo 9 ) per cui le materie erano state destinate , a un altro . *

Trasformazione nucleare * NT * Aumento o diminuzione della quantità di materie nucleari , in seguito a trasformazione nucleare come , per esempio , fissione cattura o disintegrazione radioattiva . *

Differenza mittente/destinatario * DI * Differenza mittente/destinatario ( articolo 36 u ) ) . *

Nuova misurazione * NM * Quantità di materie nucleari considerate nell ' area di bilancio materie , pari alla differenza tra una quantità misurata di recente e quella precedentemente contabilizzata , che non corrisponda nù alla differenza mittente/destinatario nù a una correzione . *

* * ( I dati relativi a questa intestazione includeranno differenze che risultano da inventari delle giacenze rilevati dall ' operatore dello stabilimento a questo scopo precipuo ) . *

Arrotondamento * RA * Aggiustamento per arrotondamento in modo che la somma di quantità arrotondate registrate in un dato periodo coincida con l ' inventario contabile finale dell ' area di bilancio materie , se del caso . *

Inventario contabile finale * BA * Inventario contabile risultante alla fine del mese , distinto per categoria di materie nucleari . *

Situazione invariata * NC * Nessuna variazione d ' inventario durante il mese . *

( 7 ) ABM corrispondente :

Per talune variazioni d ' inventario qui sottoelencate occorre registrare l ' area bilancio materie corrispondente .

a ) Ricezione ( RD ) :

Codice dell ' area di bilancio materie di spedizione .

b ) Importazione ( RF ) :

Codice dell ' area di bilancio materie che esporta ( se non lo si conosce può bastare il codice del paese dello Stato esportatore ) .

c ) Spedizione ( SD ) :

Codice dell ' area di bilancio materie ricevente di arrivo .

d ) Esportazione ( SF ) :

Codice di area di bilancio materie che importa ( se non lo si conosce può bastare il codice del paese dello Stato importatore ) .

( 8 ) Designazione della partita :

La designazione della partita può essere scelta dall ' operatore ; tuttavia :

a ) nel caso della variazione d ' inventario « ricezione ( RD ) » deve essere usata la designazione della partita scelta dal mittente ;

b ) una designazione non deve essere nuovamente usata per altra partita nella stessa area bilancio materie ;

c ) se nelle disposizioni particolari sul controllo si richiede di seguire le partite , bisogna ripetere le stesse designazioni precedentemente usate per dette partite . Non debbono esistere contemporaneamente nell ' area di bilancio materie due partite con la stessa designazione ( la designazione della partita in questo caso può mutare usando la variazione d ' inventario « modifica della partita ( RB ) » ) .

( 9 ) Numero d ' articoli :

Va annotato il numero di articoli simili di cui consta la partita . Se una variazione d ' inventario è articolata in più linee di scrittura , il numero degli articoli della partita corrisponde alla somma del numero degli articoli di ogni singola scrittura .

Per note concise che riguardino parecchie scritture , queste colonne devono essere usate per dare una numerazione in ordine progressivo . Vedi punto ( 24 ) .

( 10 ) Descrizione delle materie :

Usare i seguenti codici . Essi vanno iscritti nell ' ordine per i tre seguenti tipi d ' informazione richiesta :

( a ) Forma ( colonne 32 e 33 ) :

Categoria principale * Sottocategoria * Codice *

Minerali * - * OR *

Concentrati * - * YC

Uranio esafluoruro ( UF6 ) * - * U6 *

Uranio tetrafluoruro ( UF4 ) * - * U4 *

Soluzioni * Nitrato * LN *

* Fluoruro * LF *

* Altre * LO *

Polveri * Omogenee * PH *

* Eterogenee * PN *

Ceramiche * Pastiglie * CP *

* Sfere * CS *

* Altre * CO *

Metalli * Puri * MP *

* Leghe * MA *

Combustibili * Barre , aghi * ER *

* Piastre * EP *

* Fasci * EB *

* Gruppi * EA *

* Altri * EO *

Sorgenti sigillate * - * QS *

Piccoli quantitativi , campioni * - * SS *

Residui * Omogenei * SH *

* Eterogenei ( residui , scorie , fanghi fini , altri ) * SN *

Residui solidi * Rivestimenti * AH *

* Misti ( plastiche , guanti , carta , ecc . ) * AM *

* Attrezzatura contaminata * AC *

* Altri * AO *

Residui liquidi * Di bassa attività * WL *

* Di media attività * WM *

* Di alta attività * WH *

( b ) Natura dei contenitori o degli elementi di combustibile ( colonna 34 ) :

Natura del contenitore * Codice *

Bombola * C *

Pacco * P

Fusto * D *

Unità di combustibile * S *

Gabbia di trasporto * B *

Bottiglia * F *

Serbatoio o altro contenitore * T *

Altri * O *

( c ) Stato delle materie nucleari ( colonna 35 ) :

Stato * Codice *

Materie nucleari fresche * F *

Materie nucleari irradiate * I *

Residui conservati * W *

Materie irrecuperabili * N *

Materie recuperabili * R *

( 11 ) Elemento :

Debbono essere specificate le seguenti categorie di materie nucleari :

Categorie * Codice *

Uranio impoverito * D *

Uranio naturale * N *

Uranio debolmente arricchito ( sino ad un arricchimento del 20 % compreso ) * L *

Uranio altamente arricchito ( arricchimento al di sopra del 20 % ) * H *

Plutonio * P *

Torio * T *

Se una partita contiene più di una categoria di materie nucleari occorre usare per ogni categoria delle scritture separate .

( 12 ) Peso dell ' elemento :

Il peso dell ' elemento di cui al punto ( 11 ) deve essere registrato . Occorre usare le seguenti unità : almeno i grammi di plutonio e di uranio arricchito ; almeno i chilogrammi di torio , uranio naturale e uranio impoverito . Tuttavia dovrebbero figurare le cifre decimali che risultano nelle registrazioni contabili . Nel caso delle variazioni di inventario « trasformazione nucleare ( NT ) » , « differenza mittente/destinatario ( DI ) » , « nuova misurazione ( NM ) » e « arrotondamento ( RA ) » , le quantità che implicano diminuzione dell ' inventario devono essere registrate con il segno « meno » prima della cifra .

( 13 ) Unità :

L ' unità di peso utilizzata deve essere indicata se è diversa da quella standard definita al punto ( 12 ) . Si useranno i codici K per i chilogrammi e G per i grammi .

( 14 ) Isotopo :

Questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e va usato soltanto se viene registrato il peso di detti isotopi . Vanno utilizzati i codici seguenti :

Codice * Significato *

G * U-235 *

K * U-233 *

J * U-235 e U-233 *

( 15 ) Peso degli isotopi fissili :

Salvo disposizioni contrarie nelle disposizioni particolari di controllo il peso degli isotopi fissili va registrato soltanto per l ' uranio arrichito e per mutamenti di categoria che interessano l ' uranio arricchito . Dovrebbe essere usata la stessa unità del corrispondente peso dell ' elemento . Le osservazioni di cui al punto ( 12 ) sul segno algebrico della cifra valgono anche in questo caso .

( 16 ) Unità :

L ' unità di peso degli isotopi fissili deve essere indicata se differisse da quella standard definita al punto ( 15 ) . Si useranno i codici K per i chilogrammi e G per i grammi .

( 17 ) Impegno :

Indicazione dell ' impegno particolare di controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un ' organizzazione internazionale , cui le materie nucleari sono soggette ( articolo 20 ) . La Commissione comunicherà agli impianti i codici appropriati ed ogni possibile modifica .

( 18 ) Uso :

Indicazione , mediante un codice di due caratteri , dell ' uso delle materie nucleari ( articolo 9 ) . L ' indicazione dell ' uso è vincolante soltanto per i trasferimenti verso -o da - un impianto ( articolo 14 ) . I codici da utilizzare sono definiti dagli impianti interessati alle seguenti condizioni :

a ) tutte le materie nucleari destinate al medesimo uso debbono essere identificate con il medesimo codice ;

b ) il significato di un codice usato per la prima volta deve essere prima comunicato alla Commissione ;

c ) usi diversi debbono essere indicati con codici diversi ;

d ) se all ' interno dello stesso impianto le materie nucleari vengono destinate ad uso diverso da quello già registrato occorre indicare il mutamento mediante la variazione di inventario « cambiamento di uso ( CU ) » .

( 19 ) Informazione corrispondente :

Per talune variazione d ' inventario qui sottoelencate occorre registrare un ' informazione corrispondente .

a ) Cambiamento di categoria ( CC ) :

Codice della categoria delle materie nucleari prima del cambiamento . ( Il corrispondente codice dopo il cambiamento deve figurare al punto ( 11 ) ) .

b ) Cambiamento di impegno particolare ( CR ) :

Codice del particolare impegno di sicurezza cui sono soggette prima del cambiamento le materie nucleari . ( Il corrispondente codice dopo il cambiamento deve figurare al punto ( 17 ) ) .

c ) Cambiamento di uso ( CU ) :

Codice dell ' uso cui le materie nucleari erano destinate prima del cambiamento . ( Il corrispondente codice dopo il cambiamento deve figurare al punto ( 18 ) ) .

d ) Modifica della partita ( RB ) :

Designazione della partita prima della modifica cui si ricorre soltanto se nelle disposizioni particolari sul controllo si richiede che la partita venga seguita e se l ' operatore intende cambiare una designazione di partita già esistente . ( La designazione della partita dopo la modifica deve figurare al punto ( 8 ) ) .

( 20 ) Scrittura :

Questa colonna serve esclusivamente per scritture particolari e deve essere completata soltanto nei casi seguenti :

Codice * Significato *

I * La scrittura indica la composizione isotopica . Vedi punto ( 23 ) .

N * La scrittura indica una nota concisa . Vedi punto ( 24 ) .

( 21 ) Correzione :

Le correzioni si effettuano cancellando la/e scrittura/e errata/e e aggiungendo quella/e corretta/e . Va usato il seguente codice :

Codice * Significato *

D * Annullamento . La scrittura da annullare deve essere ripetuta per intero ( sino alla colonna 73 compresa ) , tranne il punto ( 3 ) , che deve contenere la data in cui è avvenuto l ' annullamento .

A * Aggiunta . La scrittura corretta deve essere riportata per intero ( sino alla colonna 73 compresa ) . Al punto ( 3 ) deve figurare la data alla quale è stata effettuata l ' aggiunta .

( 22 ) Data originale :

In caso di correzione occorre riportare il giorno , il mese e l ' anno in cui era stata registrata originariamente la scrittura da correggere .

( 23 ) Dati isotopici :

Qualora previsto nelle disposizioni particolari di controllo , si richiede l ' indicazione della percentuale in peso degli isotopi . È richiesta una approssimazione di almeno due cifre decimali . Le indicazioni di cui ai punti da ( 2 ) a ( 4 ) , ( 6 ) e da ( 8 ) a ( 11 ) della scrittura cui si riferiscono i dati isotopici debbono essere ripetute nelle relative colonne di questa scrittura .

( 24 ) Note concise :

Occorre fornire una spiegazione della variazione d ' inventario ( articolo 14 ) . Le indicazioni di cui ai punti da ( 2 ) a ( 6 ) , ( 8 ) , ( 10 ) e ( 11 ) della scrittura cui si riferisce la nota concisa debbono figurare nelle relative colonne di questa scrittura .

Note concise possono figurare anche al punto ( 25 ) ovvero in un documento separato .

( 25 ) Osservazioni :

Spazio a disposizione dell ' operatore .

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI

1 ) In caso di trasferimento di materie nucleari il mittente deve fornire al destinatario le indicazioni necessarie per compilare il rapporto di variazione di inventario .

2 ) Nei casi di cui al punto ( 19 ) le differenze sono registrate direttamente in una singola scrittura ( registrazione diretta ) . L ' operatore è tuttavia libero di registrare indicazioni supplementari come scritture , ad esempio per mostrare l ' origine di queste differenze , purchù egli adoperi per queste indicazioni un codice convenuto .

3 ) Occorre riempire tutte le apposite colonne . Le indicazioni debbono essere collocate negli spazi appropriati .

4 ) Se così stabilito della Commissione , i rapporti possono essere compilati mediante calcolatore ed essere trasmessi alla Commissione in forma utilizzabile dal calcolatore , purchù figurino tutte le informazioni previste dal presente regolamento .

5 ) Se i dati numerici comprendono numeri frazionari usare il punto per separare le cifre decimali .

6 ) Sono consentiti i seguenti 54 segni : le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z , le cifre da 0 a 9 ed i segni « più » , « meno » , « barra inclinata » , « asterisco » , segno « spazio » , segno « uguale » , segno « più grande » , segno « più piccolo » , « punto » , « virgola » , « aprire la parentesi » , « chiudere la parentesi » , « due punti » , « dollaro » , « per conto » , « virgolette » , « punto e virgola » e « punto interrogativo » . La lettera O deve essere barrata per evitare confusioni con la cifra 0 .

7 ) In conformità dell ' articolo 79 del trattato le persone e le imprese soggette agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza di detto articolo .

8 ) I formulari , debitamente compilati e firmati , debbono essere trasmessi alla Commissione delle Comunità europee , Direzione controllo di sicurezza dell ' Euratom , Edificio « Jean Monnet » , Kirchberg , Lussemburgo ( Granducato del Lussemburgo ) .

ALLEGATO III

Formulario : vedi G.U .

NOTE ESPLICATIVE

( 1 ) Impianto :

Nome e indirizzo dell ' impianto che compila il rapporto .

( 2 ) Inizio del periodo considerato :

Data in cui ha inizio il periodo cui si riferisce il rapporto , cioè le ore 0.00 del giorno successivo a quello in cui è stato determinato il precedente inventario fisico .

( 3 ) Categoria :

Categoria di materie nucleari per la quale viene elaborato il rapporto sul bilancio materie .

( 4 ) ABM :

Codice dell ' area di bilancio materie che compila il rapporto . Esso viene notificato all ' impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo .

( 5 ) Data :

Giorno , mese ed anno in cui l ' inventario fisico è stato determinato . Il periodo di riferimento va chiuso alle ore 24.00 di tale data .

( 6 ) Informazione d ' inventario :

I vari tipi di informazione devono essere iscritti , se del caso , nella sottoindicata successione . Usare i seguenti codici :

Designazione * Codice * Significato *

Inventario fisico iniziale * PB * Inventario fisico all ' inizio del periodo coperto dal rapporto . *

Variazioni d ' inventario ( per i codici vedi punto ( 6 ) delle note esplicative dell ' allegato * * Per ogni tipo di variazione d ' inventario : procedere ad una scrittura ricapitolativa concernente l ' intero periodo di riferimento ( prima gli aumenti , poi le diminuzioni ) . *

Inventario contabile finale * BA * Inventario contabile alla fine del periodo di riferimento . *

Inventario fisico finale * PE * Inventario fisico alla fine del periodo coperto dal rapporto . *

Materie non contabilizzate * MF * Materie non contabilizzate . *

* * Differenza : « inventario fisico finale ( PE ) » meno « inventario contabile finale ( BA ) » .

( 7 ) Elemento :

Per ogni categoria di materie nucleari devono essere elaborati rapporti separati sul bilancio materie . Usare i codici indicati sub ( 11 ) nelle note esplicative dell ' allegato II .

Da ( 8 ) a ( 12 ) :

Si applicano le note esplicative ( 12 ) , ( 13 ) , ( 14 ) , ( 15 ) e ( 16 ) dell ' allegato II .

( 13 ) Correzione :

Effettuare le correzioni cancellando la scrittura erronea ( le scritture erronee ) e aggiungendo quella esatta ( quelle esatte ) . Usare i seguenti codici :

Codice * Significato *

D * Cancellazione : la scrittura da cancellare deve essere integralmente ripetuta ( fino alla colonna 73 compresa ) . *

A * Aggiunta : la scrittura corretta deve essere riportata integralmente ( fino alla colonna 73 compresa ) . *

( 14 ) Osservazioni :

Spazio a disposizione dell ' operatore .

OSSERVAZIONI GENERALI SULLA COMPILAZIONE DEI FORMULARI DEL RAPPORTO

Mutatis mutandis , si applicano le osservazioni generali 3 ) , 4 ) , 5 ) , 6 ) , 7 ) e 8 ) alla fine delle note esplicative dell ' allegato II .

ALLEGATO IV

Formulario : vedi G.U .

NOTE ESPLICATIVE

( 1 ) Impianto :

Nome e indirizzo dell ' impianto dichiarante .

( 2 ) ABM :

Codice dell ' area di bilancio materie dichiarante . Questo codice è notificato all ' impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo .

( 3 ) Data :

Giorno , mese ed anno in cui l ' inventario fisico è stato determinato . La data deve corrispondere a quella di chiusura del rispettivo rapporto sul bilancio delle materie .

( 4 ) PCM :

Punto-chiave di misurazione . I codici sono notificati all ' impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo .

( 5 ) Misura :

Vedi note esplicative dell ' allegato II , punto ( 5 ) .

( 6 ) Designazione della partita :

Se nelle disposizioni particolari sul controllo è richiesto di poter seguire la partita , deve essere utilizzata la stessa designazione della partita usata nei precedenti rapporti di variazione di inventario o situazione di inventario fisico .

Da ( 7 ) a ( 16 ) :

Vedi note esplicative ( 9 ) , ( 10 ) , ( 11 ) , ( 12 ) , ( 13 ) , ( 14 ) , ( 15 ) , ( 16 ) , ( 17 ) e ( 18 ) dell ' allegato II .

( 17 ) Correzione :

Effettuare le correzioni cancellando la scrittura erronea ( le scritture erronee ) e aggiungendo quella esatta ( quelle esatte ) . Usare i seguenti codici :

Codice : * Spiegazione *

D * Cancellazione : la scrittura da cancellare deve essere integralmente ripetuta ( fino alla colonna 73 compresa ) . *

A * Aggiunta : la scrittura corretta deve essere riportata integralmente ( fino alla colonna 73 compresa ) . *

( 18 ) Osservazioni :

Spazio a disposizione dell ' operatore .

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

Se alla data di chiusura dell ' inventario fisico non vi sono materie nucleari nell ' area di bilancio materie , il rapporto si limiterà alle indicazioni ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) e ( 9 ) .

Mutatis mutandis si applicano le osservazioni generali 3 ) , 4 ) , 5 ) , 6 ) , 7 ) e 8 ) alla fine delle note esplicative dell ' allegato II .

ALLEGATO V

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CONTROLLO DI SICUREZZA DELL ' EURATOM

NOTIFICA PREVENTIVA DI ESPORTAZIONE DI MATERIE NUCLEARI

* ( 1 ) Area di bilancio materie *

* Codice : *

( 2 ) Impianto : * Impianto : *

( mittente ) * ( destinatario ) *

( 3 ) Quantità :

( 4 ) Composizione chimica :

( 5 ) Arricchimento o composizione isotopica :

( 6 ) Forma fisica :

( 7 ) Numero di articoli

( 8 ) Descrizione dei contenitori e dei sigilli :

( 9 ) Dati di identificazione della spedizione :

( 10 ) Mezzo di trasporto :

( 11 ) Luogo in cui le materie saranno immagazzinate o preparate :

( 12 ) Termine ultimo per l ' identificazione delle materie :

( 13 ) Data prevista per la spedizione :

Data prevista per l ' arrivo :

( 14 ) Uso :

( 15 ) Accordo internazionale :

- Autorizzazione della Commissione :

- Interventi dell ' Agenzia di approvvigionamento :

* Nome e qualifica del firmatario responsabile : *

* Luogo e data d ' invio della notifica : *

* Firma : *

NOTE ESPLICATIVE

( 1 ) Codice dell ' area di bilancio materie del dichiarante , notificato all ' impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo .

( 2 ) Nome , indirizzo e paese dell ' impianto che riceve e di quello che spedisce le materie nucleari . Per le esportazioni dal Regno Unito si deve ugualmente indicare , se possibile , il destinatario finale delle materie nucleari .

( 3 ) Indicare il peso totale degli elementi ( in kg per l ' uranio naturale o impoverito e per il torio , in grammi per l ' uranio arricchito e il plutonio ) e , se del caso , il peso degli isotopi fissili .

( 4 ) Indicare la composizione chimica .

( 5 ) Indicare , se del caso , il grado di arricchimento o la composizione isotopica .

( 6 ) Utilizzare la descrizione delle materie che figura nell ' allegato II ( 10 ) .

( 7 ) Indicare il numero di articoli che compongono la spedizione .

( 8 ) Descrivere il tipo di contenitori , comprese le caratteristiche che consentono l ' apposizione dei sigilli .

( 9 ) Indicare i dati che permettono l ' identificazione della spedizione ( per esempio : i contrassegni o i numeri dei contenitori ) .

( 10 ) Indicare , secondo i casi , il mezzo di trasporto .

( 11 ) Indicare il luogo , all ' interno dell ' area di bilancio materie , in cui le materie nucleari saranno preparate per la spedizione e potranno essere identificate e dove inoltre sarà possibile verificarne eventualmente la quantità e la composizione .

( 12 ) Termine ultimo per l ' identificazione delle materie e , se possibile , per la verifica della quantità e della composizione .

( 13 ) Date approssimative di spedizione e di previsto arrivo a destinazione .

( 14 ) Indicare l ' uso specifico cui le materie nucleari sono state destinate .

( 15 ) Indicare secondo i casi :

- l ' accordo che la Comunità ha concluso con uno Stato terzo o con un ' organizzazione internazionale , in virtù del quale le materie vengono trasferite ;

- l ' autorizzazione della Commissione ai sensi dell ' articolo 59 del trattato ;

- la data in cui il contratto è stato concluso o ritenuto concluso dall ' agenzia di approvvigionamento , e ogni altro riferimento utile ;

- per i contratti di lavoro per conto di terzi ( articolo 75 del trattato ) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie ( articolo 74 del trattato e regolamento n . 17/66/Euratom della Commissione , modificato dal regolamento ( Euratom ) n . 3137/74 ) , la data di notifica all ' Agenzia di approvvigionamento ed ogni altro riferimento utile .

NB : In conformità dell ' articolo 79 del trattato , le persone e le imprese soggette agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di detto articolo .

Il presente formulario , debitamente compilato e firmato , deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee , Direzione controllo di sicurezza dell ' Euratom , Edificio « Jean Monnet » , Kirchberg , Lussemburgo ( Granducato del Lussemburgo ) .

ALLEGATO VI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CONTROLLO DI SICUREZZA DELL ' EURATOM

NOTIFICA PREVENTIVA DI IMPORTAZIONE DI MATERIE NUCLEARI

* ( 1 ) Area di bilancio materie *

* Codice : *

( 2 ) Impianto : * Impianto : *

( destinatario ) * ( mittente ) *

( 3 ) Quantità :

( 4 ) Composizione chimica :

( 5 ) Arricchimento o composizione isotopica :

( 6 ) Forma fisica :

( 7 ) Numero di articoli :

( 8 ) Descrizione dei contenitori e dei sigilli :

( 9 ) Mezzo di trasporto :

( 10 ) Data di arrivo :

( 11 ) Luogo in cui le materie saranno sballate :

( 12 ) Data ( o date ) in cui le materie saranno sballate :

( 13 ) - Accordo internazionale :

- Interventi dell ' Agenzia approvvigionamento :

* Nome e qualifica del firmatario responsabile : *

* Luogo e data d ' invio della notifica : *

* Firma : *

NOTE ESPLICATIVE

( 1 ) Codice dell ' area di bilancio materie del dichiarante , notificato all ' impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo .

( 2 ) Nome , indirizzo e paese dell ' impianto che riceve e di quello che spedisce le materie .

( 3 ) Indicare il peso totale degli elementi ( in kg per l ' uranio naturale o impoverito e per il torio , in grammi per l ' uranio arricchito e il plutonio ) e , se del caso , il peso degli isotopi fissili .

( 4 ) Indicare la composizione chimica .

( 5 ) Indicare , se del caso , il grado di arricchimento o la composizione isotopica .

( 6 ) Utilizzare la descrizione delle materie che figura nell ' allegato II ( 10 ) .

( 7 ) Indicare il numero di articoli che compongono la spedizione .

( 8 ) Descrivere il tipo di contenitori e , ove possibile , i sigilli apposti .

( 9 ) Indicare , secondo i casi , il mezzo di trasporto .

( 10 ) Data prevista o effettiva dell ' arrivo nell ' area di bilancio materie del dichiarante .

( 11 ) Indicare il luogo , all ' interno dell ' area di bilancio materie , in cui le materie saranno sballate e potranno essere identificate e dove inoltre sarà possibile verificarne la quantità e la composizione .

( 12 ) Data ( o date ) in cui le materie saranno sballate .

( 13 ) Indicare secondo i casi :

- l ' accordo che la Comunità ha concluso con uno Stato terzo o con un ' organizzazione internazionale , in virtù del quale materie vengono trasferite ;

- la data in cui il contratto è stato concluso o ritenuto concluso dall ' Agenzia di approvvigionamento , e ogni altro riferimento utile ;

- per i contratti di lavoro per conto di terzi ( articolo 75 del trattato ) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie ( articolo 74 del trattato e regolamento n . 17/66/Euratom della Commissione , modificato del regolamento ( Euratom ) n . 3137/74 ) , la data di notifica all ' Agenzia di approvvigionamento ed ogni altro riferimento utile .

NB : In conformità dell ' articolo 79 del trattato , le persone e le imprese soggette agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di detto articolo .

Il presente formulario , debitamente compilato e firmato , deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee , Direzione controllo di sicurezza dell ' Euratom , Edificio « Jean Monnet » , Kirchberg , Lussemburgo ( Granducato del Lussemburgo ) .

ALLEGATO VII

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE CONTROLLO DI SICUREZZA DELL ' EURATOM

( 1 ) DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MINERALE

( 2 ) Impresa :

( 3 ) Miniera : ... ( 4 ) Codice :

Anno :

Data * Destinatario * Quantità contenuta in kg * di uranio * di torio * Osservazioni *

Luogo e data d ' invio della notifica : * Nome e qualifica del firmatario responsabile : *

* Firma : *

NOTE ESPLICATIVE

( 1 ) La dichiarazione di spedizione deve essere compilata al più tardi alla fine del mese di gennaio di ciascun anno per l ' anno precedente , distintamente per ciascun destinatario . La dichiarazione di esportazione deve essere fatta per ciascuna esportazione alla data di spedizione .

( 2 ) Nome ed indirizzo dell ' impresa che compila il rapporto .

( 3 ) Denominazione della miniera per la quale è fatta la dichiarazione .

( 4 ) Codice della miniera quale è notificato all ' impresa dalla Commissione .

NB : Conformemente all ' articolo 79 del trattato , quanti siano soggetti agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di tale articolo .

Il presente formulario , debitamente compilato e firmato , deve essere inoltrato alla Commissione delle Comunità europee , Direzione controllo di sicurezza dell ' Euratom , Edificio « Jean Monnet » , Kirchberg , Lussemburgo ( Granducato del Lussemburgo ) .

ALLEGATO VIII

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE CONTROLLO DI SICUREZZA DELL ' EURATOM

RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DI MATERIE NUCLEARI

* ( 1 ) Data : *

( 2 ) Impianto : * ( 3 ) Area di bilancio materie *

* Codice : *

( 4 ) Quantità :

( 5 ) Categoria di materie nucleari :

( 6 ) Composizione chimica :

( 7 ) Arricchimento o composizione isotopica :

( 8 ) Forma fisica :

( 9 ) Numero di articoli :

( 10 ) Attuale ubicazione delle materie :

( 11 ) Motivo : a ) elementi sensibili ;

b ) Pu con Pu-238 > 80 % ,

c ) attività non nucleari .

( 12 ) Utilizzazione prevista :

( 13 ) Impegno particolare :

( 14 ) Data approssimativa del trasferimento :

Luogo e data dell ' invio della richiesta :

Nome e qualifica del firmatario responsabile :

Firma :

Esenzione accordata come sopra .

Data :

Nome e qualifica del responsabile della concessione :

Firma :

( Per la Commissione )

NOTE ESPLICATIVE

( 1 ) Data per la quale è richiesta l ' esenzione .

( 2 ) Nome , indirizzo e paese dell ' impianto che richiede l ' esenzione .

( 3 ) Codice dell ' area di bilancio materie richiedente notificato all ' impianto mediante le disposizioni particolari sul controllo .

( 4 ) Peso totale dell ' elemento in kg per l ' uranio naturale ed impoverito e il torio , e in g per l ' uranio arricchito ed il plutonio . Peso degli isotopi fissili , se del caso .

( 5 ) Categorie di materie nucleari come stabilito nell ' allegato II , punto ( 11 ) .

( 6 ) La composizione chimica sarà identificata .

( 7 ) Grado di arricchimento o composizione isotopica , se del caso .

( 8 ) Descrizione delle materie come stabilito nell ' allegato II , punto ( 10 ) .

( 9 ) Numeri degli articoli che compongono le materie .

( 10 ) Collocazione nell ' area di bilancio materie dove le materie nucleari sono attualmente depositate .

( 11 ) Depennare i motivi che non si applicano .

( 12 ) Indicazione dell ' uso cui sono destinate le materie nucleari per le quali si chiede l ' esenzione .

( 13 ) Indicazione dell ' impegno particolare relativo al controllo cui le materie nucleari sono soggette , se del caso . Utilizzare la codificazione stabilita nell ' allegato II , punto ( 17 ) .

( 14 ) Indicare la data approssimativa del trasferimento dall ' area di bilancio materie ( per gli elementi sensibili ) o del trasferimento ad usi non nucleari , se del caso .

NB : Conformemente all ' articolo 79 del trattato , quanti siano soggetti agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di tale articolo .

Il presente formulario , debitamente compilato e firmato , deve essere inoltrato alla Commissione delle Comunità europee , Direzione controllo di sicurezza dell ' Euratom , Edificio « Jean Monnet » , Kirchberg , Lussemburgo ( Granducato del Lussemburgo ) .

ALLEGATO IX

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE CONTROLLO DI SICUREZZA DELL ' EURATOM

CESSAZIONE DELL ' ESENZIONE PER MATERIE NUCLEARI PRECEDENTEMENTE ESONERATE DALLA DICHIARAZIONE

* ( 1 ) Data : *

( 2 ) Impianto : * ( 3 ) Area di bilancio materie *

* Codice : *

( 4 ) Quantità :

( 5 ) Categoria di materie nucleari :

( 6 ) Composizione chimica :

( 7 ) Arricchimento o composizione isotopica :

( 8 ) Forma fisica :

( 9 ) Numero di articoli :

( 10 ) Ubicazione attuale delle materie :

( 11 ) Data di cessazione dell ' esenzione :

( 12 ) Esenzione accordata il :

( 13 ) Utilizzazione presunta :

Luogo e data dell ' invio del questionario :

Nome e qualifica del firmatario responsabile :

Firma :

NOTE ESPLICATIVE

( 1 ) Data in cui è notificata la cessazione dell ' esenzione .

( 2 ) Nome , indirizzo e paese dell ' impianto che notifica la cessazione dell ' esenzione .

( 3 ) Codice dell ' area di bilancio materie dell ' impianto che comunica la cessazione , notificato all ' impianto interessato nelle disposizioni particolari di controllo .

( 4 ) Peso totale dell ' elemento in kg per l ' uranio naturale ed impoverito e il torio , e in g per l ' uranio arricchito ed il plutonio . Peso degli isotopi fissili , se del caso .

( 5 ) Categorie di materie come stabilito nell ' allegato II , punto ( 11 ) .

( 6 ) La composizione chimica deve essere identificata .

( 7 ) Grado di arricchimento o composizione isotopica , se del caso .

( 8 ) Descrizione delle materie come stabilito nell ' allegato II , punto ( 10 ) .

( 9 ) Numero degli articoli che compongono le materie .

( 10 ) Collocazione nell ' area di bilancio materie dove le materie nucleari sono attualmente depositate .

( 11 ) Data dalla quale si applica la cessazione dell ' esenzione .

( 12 ) Data alla quale è stata accordata l ' esenzione da dichiarazioni per le materie nucleari .

( 13 ) Indicazione dell ' uso cui sono destinate le materie nucleari .

NB : Conformemente all ' articolo 79 del trattato , quanti siano soggetti agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di tale articolo .

Il presente formulario , debitamente compilato e firmato , deve essere inoltrato alla Commissione delle Comunità europee , Direzione controllo di sicurezza dell ' Euratom , Edificio « Jean Monnet » , Kirchberg , Lussemburgo ( Granducato del Lussemburgo ) . $$ALLEGATO X

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE CONTROLLO DI SICUREZZA DELL ' EURATOM

ORIENTAMENTI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DI ATTIVITÀ SECONDO L ' ARTICOLO 6

Le comunicazioni dovrebbero possibilmente coprire i due anni successivi .

In particolare , nelle comunicazioni devono essere indicati :

- i tipi di operazioni , ad esempio le campagne previste con l ' indicazione del tipo e della quantità di elementi combustibili da produrre o ritrattare , programmi di arricchimento , programmi di funzionamento del reattore , con gli arresti prospettati ;

- calendario presunto di arrivo dei materiali , con l ' indicazione del volume per partita , della forma ( UF6 , UO2 , combustibili freschi o irradiati , ecc . ) , del tipo presunto del contenitore o dell ' imballaggio ;

- date presunte della determinazione delle quantità di materie nei prodotti e date di spedizione ;

- date e durata dell ' inventario fisico .

NB : Conformemente all ' articolo 79 del trattato , quanti siano soggetti agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di tale articolo .

Il presente formulario , debitamente compilato e firmato , deve essere inoltrato alla Commissione delle Comunità europee , Direzione controllo di sicurezza dell ' Euratom , Edificio « Jean Monnet » , Kirchberg , Lussemburgo ( Granducato del Lussemburgo ) .