31976R2361

Regolamento (CEE) n. 2361/76 della Commissione, del 29 settembre 1976, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 30/09/1976 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0190
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0190
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0044


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2361/76 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1976

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d ' intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 4 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione , del 30 giugno 1976 , che stabilisce modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall ' intervento ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2054/76 ( 4 ) , abroga disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3389/73 della Commissione , del 13 dicembre 1973 , che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d ' intervento ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1344/75 ( 6 ) ;

considerando che le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3389/73 devono essere adeguate alle norme comuni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 3389/73 è modificato come segue :

1 . Il testo dell ' articolo 7 è sostituito dal seguente :

« La cauzione di cui all ' articolo 5 è svincolata solo se :

a ) l ' offerta è risultata irricevibile ;

b ) l ' offerente non è stato dichiarato aggiudicatario ;

c ) l ' aggiudicatario ha versato il prezzo dell ' aggiudicazione e , in caso di gara per l ' esportazione , ha fornito la prova di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 » .

2 . Il testo dell ' articolo 8 , paragrafo 4 , è sostituito dal seguente :

« 4 . In caso di vendita all ' asta per l ' esportazione , il concorrente deve costituire una cauzione ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 1 . »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1976 .

I prodotti ritirati dalle scorte d ' intervento prima del 1° ottobre 1976 restano soggetti alle disposizioni applicabile prima di tale data .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 29 settembre 1976 .

Per la Commissione

P . J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 .

( 3 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 228 del 20 . 8 . 1976 , pag . 17 .

( 5 ) GU n . L 345 del 15 . 12 . 1973 , pag . 47 .

( 6 ) GU n . L 137 del 28 . 5 . 1975 , pag . 20 .