Regolamento (CEE) n. 2361/76 della Commissione, del 29 settembre 1976, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 30/09/1976 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0190
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0190
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0044
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2361/76 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1976 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d ' intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 4 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione , del 30 giugno 1976 , che stabilisce modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall ' intervento ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2054/76 ( 4 ) , abroga disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3389/73 della Commissione , del 13 dicembre 1973 , che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d ' intervento ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1344/75 ( 6 ) ; considerando che le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3389/73 devono essere adeguate alle norme comuni ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 3389/73 è modificato come segue : 1 . Il testo dell ' articolo 7 è sostituito dal seguente : « La cauzione di cui all ' articolo 5 è svincolata solo se : a ) l ' offerta è risultata irricevibile ; b ) l ' offerente non è stato dichiarato aggiudicatario ; c ) l ' aggiudicatario ha versato il prezzo dell ' aggiudicazione e , in caso di gara per l ' esportazione , ha fornito la prova di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 » . 2 . Il testo dell ' articolo 8 , paragrafo 4 , è sostituito dal seguente : « 4 . In caso di vendita all ' asta per l ' esportazione , il concorrente deve costituire una cauzione ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 1 . » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1976 . I prodotti ritirati dalle scorte d ' intervento prima del 1° ottobre 1976 restano soggetti alle disposizioni applicabile prima di tale data . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 29 settembre 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 228 del 20 . 8 . 1976 , pag . 17 . ( 5 ) GU n . L 345 del 15 . 12 . 1973 , pag . 47 . ( 6 ) GU n . L 137 del 28 . 5 . 1975 , pag . 20 .