Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0143 - 0148
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0172
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0172
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0182
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0182
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole ( 76/765/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che negli Stati membri la definizione , la costruzione e le modalità di controllo degli alcolometri e densimetri per alcole formano oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all ' altro e per questo motivo ostacolano la circolazione ed il commercio di detti strumenti all ' interno della Comunità ; che occorre pertanto procederre al ravvicinamento di tali disposizioni ; considerando che l ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti detti strumenti è parimenti indispensabile per completare quella riguardante il metodo di determinazione del titolo alcolometrico partendo dal risultato delle misure effettuate , per eliminare ogni ambiguità e rischio di contestazione dei risultati delle misure effettuate ; considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 3 ) , ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare , per gli alcolometri e i densimetri per alcole , le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento cui devono essere conformi gli strumenti per poter essere importati , commercializzati e usati liberamente dopo aver subito i controlli ed essere muniti dei marchi e contrassegni prescritti ; considerando che nella risoluzione del 17 dicembre 1973 in materia di politica industriale ( 4 ) il Consiglio ha invitato la Commissione e trasmettergli entro il 1° dicembre 1974 una proposta di direttiva riguardante l ' alcolometria e gli alcolometri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva fissa le caratteristiche degli alcolometri e densimetri per alcole ciestinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo . Articolo 2 Gli alcolometri e i densimetri per alcole che possono ricevere i marchi e i contrassegni CEE sono descritti in allegato . Essi formano oggetto di una approviazione CEE del modello e sono sottoposti alla verifica prima CEE . Articolo 3 Gli Stati membri possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione in commercio e l ' uso degli alcolometri e densimetri per alcole muniti del contrassegno d ' approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE , per motivi riguardanti le loro qualità metrologiche . Articolo 4 1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano nel termine di 24 mesi dalla notifica della presente direttiva le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1980 al più tardi . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente M . van der STOEL ( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 39 . ( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 22 . ( 3 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . C 117 del 31 . 12 . 1973 , pag . 1 . ALLEGATO ALCOLOMETRI E DENSIMETRI PER ALCOLE 1 . DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI 1.1 . Gli alcolometri sono strumenti di vetro che misurano : - il titolo alcolometrico massico oppure - il titolo alcolometrico volumico , di una miscela idroalcolica . A seconda della grandezza misurata essi sono denominati alcolometri a massa o alcolometri a volume . I densimetri per alcole sono strumenti di vetro che misurano la massa volumica di una miscela idroalcolica . 1.2 . Gli strumenti che formano oggetto della presente direttiva sono graduati alla temperatura di riferimento di 20° C secondo i valori che figurano nelle tavole alcolometriche internazionali pubblicate dall ' Organizzazione internazionale di metrologia legale . 1.3 . Essi sono graduati per letture effettuate alla superficie libera orizzontale del liquido . 2 . DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI 2.1 . Gli alcolometri e i densimetri per alcole sono strumenti di vetro costituiti : - da un bulbo cilindrico , con l ' estremità inferiore a forma conica o emisferica , in modo da non trattenere bolle d ' aria ; - da un ' asta cilindrica cava saldata alla parte superiore del bulbo ; la sua estremità superiore è chiusa . 2.2 . La superficie esterna dell ' interno strumento è una superficie di rivoluzione avente per asse quello principale dello strumento medesimo . La sezione retta non deve presentare variazioni discontinue . 2.3 . La parte inferiore del bulbo contiene la tara destinata a regolare la massa dello strumento . 2.4 . L ' asta è provvista di una scala tracciata su un supporto cilindro fissato in maniera inamovibile all ' interno dell ' asta stessa . 3 . PRINCIPI DI COSTRUZIONE 3.1 . Il vetro usato per la fabbricazione degli strumenti dev ' essere trasparente e privo di difetti che possano nuocere alla lettura delle indicazioni della scala . Esso deve avere il coefficiente di dilatazione cubica di ( 25 ± 2 ) 10-6° C-1 . 3.2 . La sostanza costituiva della tara deve essere fissata sul fondo dello strumento . Dopo essere stato mantenuto in posizione orizzontale per un ' ora alla temperatura di 80° C e in seguito raffreddato nella stessa posizione , lo strumento così trattato deve galleggiare con l ' asse verticale a meno 1 grado e 30 minuti . 4 . SCALA 4.1 . Gli strumenti comportano una sola scaia del tipo di cui ai punti 4.5 oppure 4.6 . 4.2 . La scala e le iscrizioni devono essere riportate su un supporto a superficie liscia non brillante . Detto supporto deve essere solidamente tenuto in sede nell ' asta e un opportuno dispositivo deve consentire di rilevare qualsiasi spostameno della scala e del suo supporto rispetto all ' asta . Il supporto , la scala e le iscrizioni non devono presentare alcuna traccia di distorsione , di decolorazione o di carbonizzazione dopo una permanenza di 24 ore a 70° C . 4.3 . I tratti costituenti segni di riferimento sono - situati in piani perpendicolari all ' asse dello strumento , - neri ( 1 ) e tracciati in modo chiaro e indelebile , - sottili , netti e di spessore uniforme che non superi 0,2 mm . 4.4 . La lunghezza dei tratti corti della scala è uguale almeno ad un quinto della circonferenza dell ' asta , quella dei tratti medi almeno ad un terzo e quella dei tratti lunghi almeno alla metà della stessa circonferenza . 4.5 . Le scale nominali degli alcolometri sono graduate in titolo , alcolometrico volumico o massico ( % del volume o % della massa ) . Esse coprono una estensione di titolo alcolometrico volumico a massico non superiore a 10 % . La divisione ha un valore di 0,1 % . Ogni scala comporta da 5 a 10 divisioni oltre i limiti inferiore e superiore della sua estensione nominale . 4.6 . Le scale nominale dei densimetri per alcole sono graduate in chilogrammi al metro cubo . Esse coprono al massimo una estensione di 20 kg/m3 . La divisione ha un valore di 0,2 kg/m3 . Ogni scala comporta da 5 a 10 divisioni oltre i limiti inferiore e superiore della sua estensione nominale , ma non si prolunga necessariamente oltre il valore di 1 000 kg/m3 . 5 . TITOLO E NUMERAZIONE DELLA SCALA 5.1 . Sugli alcolometri ogni segno di riferimento di ordine 10 , contato partendo da un segno di riferimento limite della scala nominale , è un tratto lungo ; tra due tratti lunghi consecutivi vi è un tratto medio e tra un tratto lungo e uno medio vi sono quattro tratti corti . Soltanto i tratti lunghi sono numerati . 5.2 . Sui densimetri per alcole , ciascun segno di riferimento di ordine 5 , contato a partire da un segno di riferimento limite della scala nominale , è un tratto lungo . Tra due tratti lunghi consecutivi vi sono quattro tratti corti . Soltanto i tratti lunghi di ordine 5 o 10 sono numerati . 5.3 . I tratti indicanti i limiti della scala nominale sono numerati per intero . Sui densimetri per alcole gli altri numeri possono essere abbreviati . 6 . CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DIMENSIONI PRINCIPALI 6.1 . Gli strumenti appartengono ad una delle seguenti classi di precisione : - classe I : l ' ampiezza media minima di una divisione è 1,5 mm . Gli strumenti di questa classe non hanno termometro incorporato ; - classe II : l ' ampiezza media minima di una divisione è 1,05 mm . Gli strumenti di questa classe possono avere un termometro incorporato ; - classe III : l ' ampiezza media minima di una divisione è di 0,85 mm . Gli strumenti di questa classe possono avere un termometro incorporato ; 6.2 . Il diametro esterno dei bulbi è compreso tra 19 e 40 millimetri . Il diametro esterno dell ' asta dev ' essere almeno di 3 millimetri per gli strumenti delle classi I e II di 2,5 millimetri per quelli della classe III . L ' asta deve prolungarsi almeno 15 millimetri al di sopra del tratto superiore della scala . La sezione retta dell ' asta deve restare costante su una lunghezza minima di 5 millimetri al di sotto del tratto inferiore della scala . 7 . ISCRIZIONI 7.1 . Le iscrizioni da riportare all ' interno degli strumenti in modo leggibile ed indelebile sono le seguenti : - classe I oppure classe II oppure classe III , - kg/m3 oppure % vol oppure % mas , - 20° C , - etanolo , - nome o marchio di identificazione del fabbricante , - numero di identificazione dello strumento , - contrassegno di approvazione CEE di modello « * » 7.2 . La massa dello strumento può essere facoltativamente iscritta sul bulbo , indicandola a meno di 1 mg . 8 . ERRORI MASSIMI TOLLERATI E VERIFICA 8.1 . L ' errore massimo tollerato sugli alcolometri e sui densimetri per alcole è fissato come segue : - per gli strumenti della classe I , a ± la metà di una divisione su ciascun valore misurato ; - per gli strumenti della classe II e III , a ± una divisione su ciascun valore misurato ; 8.2 . La verifica viene effettuata in almeno tre punti , scelti su tutta l ' estensione nominale della scala . 9 . TERMOMETRI USATI IN OCCASIONE DELLA MISURAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO 9.1 . se lo strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe I , il termometro utilizzato - è del tipo a resitenza metallica o a dilatazione di mercurio in guaina di vetro , - è graduato in 0,1° C oppure 0,05° C . L ' errore massimo tollerato , in più o in meno , è di 0,05° C per tutti i valori della sua scala . I termometri a mercurio devono portare il tratto 0° C . 9.2 . Se lo strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III , il termometro usato è del tipo a dilatazione di mercurio in guaina di vetro ed è graduato in 0,1° C o 0,2° C oppure 0,5° C . Esso reca il tratto 0° C . L ' errore massimo tollerato , in più o in meno , è di : 0,1° C se il termometro è graduato in 0,1° C , 0,15° C se il termometro è graduato in 0,2° C , 0,2° C se il termometro è graduato in 0,5° C , Il termometro può essere incorporato nello strumento che serve alla misurazione del titolo alcolometrico . In tal caso può non recare il tratto 0° C . 9.3 . L ' ampiezza minima di una divisione è di 0,7 mm per i termometri graduati in 0,05° C , 0,1° C e 0,2° C , 1,0 mm per i termometri graduati in 0,5° C . 9.4 . Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto dell ' ampiezza della divisione . 10 . MARCATURA Sul retro degli alcolometri e densimetri per alcole , nel terzo superiore del bulbo , è riservato uno spazio libero per l ' applicazione del marchio di verifica prima CEE . In applicazione del punto 3.1.1 dell ' allegato II della direttiva 71/316/CEE , ed in deroga alla norma generale enunciata al punto 3 dello stesso allegato , a causa delle particolare esigenze di marcatura sugli strumeni di vetro , il marchio di verifica prima CEE dev ' essere composto da una serie di segni aventi il seguente significato : - la lettera minuscola « e » ; - le due ultime cifre del millesimo dell ' anno di verifica ; - la lettera o le lettere distintive dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica prima CEE ; - se necessario , il numero distintivo dell ' ufficio di verifica . Quando la marcatura è realizzata con la tecnica della sabbiatura , le lettere e le cifre devono essere interrotte in punti opportuni in modo da non nuocere alla loro leggibilità . Esempio : e 75 D 48 : verifica prima CEE effettuata nel 1975 dall ' ufficio n . 48 della Repubblica federale di Germania . ( 1 ) All ' esterno del campo della scala nominale , i tratti possono essere di colore diverso .