31972R0616

Regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione, del 27 marzo 1972, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 31/03/1972 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0096
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0242
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0096
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0246
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0165
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0172
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0172
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 298 - 299
edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 01 pag. 298 - 299
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 01 pag. 298 - 299
edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 01 pag. 298 - 299
edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 01 pag. 298 - 299
edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 01 pag. 298 - 299
edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 01 pag. 298 - 299
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 01 pag. 298 - 299
edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 01 pag. 298 - 299


Regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione

del 27 marzo 1972

relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 [2],

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia [3],

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/72 [5], in particolare l'articolo 11,

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio della restituzione gli oli ad elevato tenore in acidi grassi liberi, dei quali la produzione ed il commercio sono scarsi; che allo stesso fine è opportuno suddividere la sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune fra oli d'oliva vergini ed altri oli compresi nella stessa sottovoce;

considerando che, affinché il prelievo all'esportazione raggiunga pienamente i suoi scopi, è opportuno prevedere che il suo importo sia uguale agli importi massimi fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 171/67/CEE; che, tuttavia, il prelievo è fissato soltanto nel caso in cui la differenza tra il prezzo cif e il prezzo indicativo di mercato dell'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione possa dar luogo ad esportazioni atte a perturbare il mercato della Comunità;

considerando che, dato il volume delle esportazioni tradizionali in piccoli imballaggi non è influenzato sensibilmente dall'evoluzione dei corsi mondiali, occorre prevedere una franchigia dal prelievo per tali esportazioni; che, tuttavia, una franchigia superiore all'importo delle spese minime d'imballaggio potrebbe dar luogo ad esportazioni speculative in piccoli imballaggi; che è quindi necessario limitare questa franchigia al suddetto importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione all'esportazione è concessa solo per gli oli d'oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non supera 30 grammi per 100 grammi.

Articolo 2

Ai fini della concessione della restituzione all'esportazione i prodotti appartenenti alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune sono così ripartiti:

- 15.07 A II (a): olio d'oliva vergine,

- 15.07 A II (b): altro.

Articolo 3

Gli importi dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva sono uguali agli importi massimi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 171/66/CEE. Tuttavia, le esportazioni di olio d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e alla sottovoce 15.07 A II (a) menzionata all'articolo 2, primo trattino, effettuate in imballaggio immediato di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg di olio, beneficiano di una franchigia dal prelievo a concorrenza di 7 unità di conto per 100 kg netti di olio esportato.

Articolo 4

1. La Commissione fissa i prelievi all'esportazione quando la differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 171/67/CEE è superiore o uguale a 2,5 unità di conto per 100 kg.

Questi prelievi sono fissati ogniqualvolta risulti necessario per la stabilità del mercato della Comunità e in modo da garantire la loro applicazione almeno una volta alla settimana.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i prelievi all'esportazione stabiliti precedentemente sono mantenuti quando la variazione degli elementi di calcolo della differenza di cui al paragrafo 1, determini, rispetto a questi prelievi, un aumento o una diminuzione inferiore a 0,50 unità di conto per 100 kg.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissato, l'importo dei prelievi all'esportazione da riscuotere per 100 kg di olio esportato.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 154/69 della Commissione, del 27 gennaio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2219/70 [7], è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. Mansholt

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

[2] GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

[3] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

[4] GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

[5] GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 6.

[6] GU n. L 22 del 29. 1. 1969, pag. 4.

[7] GU n. L 240 del 31. 10. 1970, pag. 72.

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