31971L0349

Direttiva 71/349/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 25/10/1971 pag. 0015 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0088
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0767
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0088
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0865
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0227
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0105
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0105


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (71/349/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che in vari Stati membri i metodi per la stazzatura delle cisterne, compresi i serbatoi di combustibile liquido dei natanti adibiti alla navigazione interna ed al cabotaggio nazionale ed internazionale, che possono essere utilizzati come mezzo per misurare il loro contenuto, sono fissati da disposizioni imperative ; che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che a causa della loro disparità esse ostacolano il riconoscimento da parte di tutti gli Stati membri del risultato delle misurazioni effettuate per mezzo di una cisterna stazzata da uno di detti Stati;

considerando che questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti, o addirittura eliminati, se in tutti gli Stati membri vengono adottate le stesse prescrizioni a complemento o in sostituzione delle rispettive legislazioni vigenti;

considerando che le prescrizioni comunitarie relative al metodo di stazzatura definito nella presente direttiva valgono a garantire che le cisterne stazzate con questo metodo danno, in maniera durevole e con sufficiente precisione, la misura della quantità di liquido da esse trasportata;

considerando che la stazzatura delle cisterne dei natanti è assimilabile alla procedura di verifica prima degli strumenti di misura ; che nella fattispecie possono quindi applicarsi alcune disposizioni della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la stazzatura CEE delle cisterne dei natanti adibiti alla navigazione interna ed al cabotaggio.

Per stazzatura CEE s'intende una stazzatura effettuata da uno Stato membro alle condizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 2

I risultati delle operazioni di stazzatura sono riportati in un certificato di stazzatura CEE compilato in conformità degli allegati della presente direttiva.

Gli Stati membri attribuiscono al certificato di stazzatura CEE lo stesso valore che ai corrispondenti atti nazionali.

Articolo 3

Gli strumenti di misura utilizzati per rilevare il livello del liquido nelle cisterne stazzate conformemente alla presente direttiva sono specialmente adatti a questo uso.

Essi rispondono alle prescrizioni della direttiva particolare che li riguarda.

Tuttavia, a titolo transitorio, possono essere impiegati strumenti accettati dal servizio competente dello Stato membro in cui ha luogo l'operazione di rilevamento del livello del liquido.

Tale regime cessa un anno dopo la data fissata per l'entrata in vigore della direttiva particolare riguardante gli strumenti in questione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. VIGLIANESI (1)GU n. C 108 del 19.10.1968, pag. 36. (2)GU n. C 4 del 14.1.1969, pag. 2. (3)GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA STAZZATURA DELLE CISTERNE DI NATANTI

1. La capacità delle cisterne è determinata: - mediante il travaso d'acqua o di altro liquido adatto il cui volume è misurato con stazze o strumenti di misura provvisti di contatori, graduati espressamente a tale scopo, oppure

- mediante il calcolo in base alle dimensioni rilevate sulle cisterne ; tale operazione è completata, nella misura del possibile, da un invaso parziale.

2. Le operazioni di stazzatura sono eseguite in modo tale e gli strumenti utilizzati hanno una precisione tale, che gli errori relativi sulle capacità indicate nei documenti rilasciati non superino: a) come regola generale, 3/1000 in più o in meno della capacità indicata,

b) in via eccezionale, 5/1000 in più o in meno della capacità indicata per le cisterne di forma molto complicata, quando non sia possibile stazzarle con il travaso.

3. I risultati delle operazioni di stazzatura sono registrati su un certificato di stazzatura, accompagnato da schemi e tabelle che indicano tra l'altro, espressi in litri, decimetri cubi o metri cubi, i volumi di liquido esistenti nella cisterna quando il livello della superficie libera del liquido si trova ad una determinata altezza, indicata in centimetri o decimetri, sulla verticale di sonda.

Le tabelle centimetriche o decimetriche possono essere completate mediante una tavola di interpolazione millimetrica.

Questi documenti sono compilati conformemente agli allegati II, III e IV.

4. Su ogni cisterna, in prossimità del foro di sonda, viene fissata una targa di identificazione di stazzatura.

Sulla targa sono riportati i seguenti dati segnaletici: a) numero delle cisterna;

b) altezza totale di riferimento H;

c) numero del certificato di stazzatura.

La targa è costruita con materiale avente sufficiente resistenza alle alterazioni ed è sigillata con il marchio di punzonatura CEE sui piombi previsti a questo scopo in modo da non poter essere rimossa senza manomettere il marchio.

Le caratteristiche ed il modello del marchio di punzonatura CEE sono quelli previsti per il marchio di verifica parziale CEE dall'articolo 10, paragrafo 2 e dall'allegato II, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

L'articolo 12 di questa direttiva è applicabile per analogia.

5. Il certificato di stazzatura viene rilasciato solo se le cisterne e canalizzazioni sono costruite e disposte in modo da permettere facilmente, in normali condizioni di impiego del natante, uno svuotamento totale ed un riempimento completo senza formazione di vuoti d'aria al di sopra o nel liquido misurato, al di sotto del livello di riempimento.

Se si ammettono eccezioni, queste devono essere indicate sul certificato di stazzatura unitamente alle misure precauzionali eventualmente necessarie per garantire una misurazione regolare.

6. Come regola generale, la verticale di sonda su cui sono segnate le altezze del liquido passa approssimativamente per il centro di gravità delle sezioni orizzontali della cisterna, ovunque si possa trovare il livello della superficie libera del liquido in caso di misurazione effettuata in condizioni usuali di impiego.

Se, a causa delle caratteristiche costruttive della cisterna, tale condizione non è soddisfatta, sul certificato di stazzatura è indicato che il rilevamento del livello del liquido nella cisterna deve essere effettuata solo quando il natante si trovi longitudinalmente e trasversalmente in posizione di equilibrio zero.

La verticale di sonda si concretizza nell'asse di un dispositivo guida-sonda.

Tale dispositivo deve consentire una guida efficace della sonda, senza provocare, con le sue caratteristiche costruttive, errori sistematici di rilevamento. Il piano orizzontale del bordo superiore della guida-sonda rappresenta la sede di riferimento. La distanza fra questo piano e la piastra orizzontale inamovibile di riscontro, posta ai piedi della verticale di sonda, è detta «altezza totale di riferimento H» ed è indicata in testa a ciascuna tabella.

Debbono essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché la posizione della sede di riferimento in rapporto alla cisterna e l'altezza totale di riferimento H siano praticamente invariabili.

Il marchio di punzonatura CEE viene apposto sulla sede di riferimento.

7. Tenuto conto: a) della precisione raggiunta nella determinazione dei volumi indicati nelle tabelle,

b) della precisione con la quale può essere rilevata nelle cisterne la posizione del livello della superficie libera del liquido, il certificato di stazzatura indica la precisione relativa d'impiego delle cisterne per misurare il volume del liquido che esse contengono.

Nel caso a) del punto 2 del presente allegato, l'imprecisione relativa non può essere superiore a 5/1000 del volume indicato dalla tabella, in più o in meno e, nel caso b) di questo stesso punto 2, non può essere superiore a 8/1000 del volume indicato dalla tabella, in più o in meno.

L'altezza minima misurabile è fissata in 500 mm almeno.

8. I marchi di punzonatura, i certificati e le tabelle di stazzatura cessano di essere validi: - al termine di un periodo di 12 anni oppure

- quando la cisterna abbia subìto deformazioni, riparazioni o trasformazioni tali da modificarne le caratteristiche metrologiche.

La data limite di validità corrispondente al termine di 12 anni, arrotondata al mese, viene indicata in testa al certificato ed a ogni tabella.

Il certificato e le tabelle sono rinnovati solo dopo una nuova stazzatura.

ALLEGATO II

Fascicolo di stazzatura

Il fascicolo di stazzatura rilasciato da un'autorità competente in materia di metrologia è composto dei documenti seguenti: 1. Il certificato di stazzatura propriamente detto nel quale sono indicati: a) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia il certificato;

b) il nome e la qualifica dell'operatore;

c) il numero d'ordine del certificato (che sarà riprodotto su tutti gli altri documenti e sulle targhe di identificazione);

d) la data in cui il certificato è rilasciato e la residenza ufficiale dell'operatore;

e) il limite di validità del certificato;

f) l'identità del natante (denominazione, numero di immatricolazione, nome e indirizzo del proprietario, anno di costruzione);

g) l'elenco e la natura dei documenti allegati;

h) i gruppi di cisterne per i quali è utilizzabile la stessa tabella;

i) l'indicazione delle cisterne in cui esistono collettori o riscaldatori;

j) la capacità totale;

k) la precisione dei risultati indicati sulle tabelle;

l) le precisioni d'impiego del certificato per la determinazione dei volumi di liquido contenuti;

m) l'altezza minima misurabile.

2. Uno schema n. 1 che indichi la posizione delle cisterne sul natante e, per ciascuna cisterna, l'altezza totale di riferimento H, la posizione della verticale di sonda e la distanza di quest'ultima dalla paratia anteriore della cisterna e dalla paratia o dal piano mediano longitudinale.

3. Uno schema n. 2 che rappresenti una sezione trasversale schematica delle cisterne e indichi, tra l'altro, il raggio del lombolo, la freccia del bolzone, l'altezza del «trunk» e il modo di realizzazione della guida-sonda.

4. Quando si tratta di natante con riscaldatori o collettori di svuotamento situati all'interno delle cisterne, uno schema n. 3 che precisi il volume di liquido che può essere contenuto da questi ultimi, da chiusa a chiusa.

5. Per ogni cisterna o gruppo di cisterne assimilabili, una tabella dei volumi centimetrici o decimetrici con l'indicazione dell'altezza totale di riferimento H e del termine di validità e, all'occorrenza, con una tavola di interpolazione millimetrica.

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI STAZZATURA

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ALLEGATO IV

MODELLO DI TABELLA

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