31968R1767

Regolamento (CEE) n. 1767/68 della Commissione, del 6 novembre 1968, relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 07/11/1968 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0161
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0519
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0161
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0530
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0044


REGOLAMENTO (CEE) N. 1767/68 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1968 relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che è necessario fissare tempestivamente dei prezzi minimi all'esportazione affinché le categorie professionali possano prendere le proprie disposizioni ; che, per fissare tali prezzi, occorre prendere in considerazione le misure adottate dagli Stati membri nel settore dell'esportazione negli anni precedenti ; che occorre inoltre tener conto dei prezzi sui mercati internazionali;

considerando che, per consentire la fissazione dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi, gli Stati membri devono fornire gli elementi necessari per le specie, le varietà e i calibri in causa ; che occorre verificare la rappresentatività di tali dati indicando i quantitativi esportati;

considerando che, per garantire un buon funzionamento del sistema dei prezzi minimi, occorre prevedere le norme d'applicazione e di controllo;

considerando il carattere sperimentale del presente regolamento, conviene limitarne, l'applicazione alla data del 31 maggio 1971 per poter tener conto dell'esperienza acquisita per l'adozione di un nuovo regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi minimi all'esportazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 234/68 sono fissati ogni anno entro il 31 ottobre, salvo quelli delle Begonie, Sinningia, Gladioli, Dahlie e Lilium, che devono essere adottati entro il 31 dicembre. Questi prezzi si applicano ai prodotti del raccolto dell'anno successivo a quello della loro fissazione. Essi possono essere differenziati per ciascun prodotto secondo i paesi di destinazione, le condizioni di produzione e le condizioni di commercializzazione, da un lato, e secondo i calibri e le altre caratteristiche del prodotto, dall'altro, e sono stabiliti tenendo conto in particolare: - dei prezzi minimi all'esportazione eventualmente applicati dagli Stati membri nei tre anni precedenti l'anno della fissazione dei prezzi minimi,

- dell'evoluzione dei prezzi sui mercati internazionali nei tre anni precedenti l'anno della fissazione dei prezzi minimi,

- della necessità di mantenere un livello di prezzi stabile all'esportazione e di evitare perturbazioni sul mercato mondiale.

2. I prezzi minimi all'esportazione sono stabiliti alla fase partenza magazzino/esportatore. Essi non comprendono il costo dell'imballaggio, le spese di assicurazione e tutte le spese supplementari.

3. Ciascuno Stato membro comunica, ogni anno anteriormente al 1º dicembre, per le Begonie, Sinningia, Gladioli, Dahlie e Lilium e anteriormente al 15 ottobre per gli altri prodotti soggetti al regime dei prezzi minimi all'esportazione, le seguenti informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri: - ogni elemento di valutazione sull'evoluzione dei prezzi sui mercati internazionali e sul livello dei prezzi minimi da fissare,

- le quantità esportate verso i paesi terzi.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, sono vietate la messa in vendita, la vendita e la consegna per l'esportazione verso i paesi terzi di un prodotto soggetto al regime dei prezzi minimi all'esportazione a un prezzo inferiore al prezzo minimo applicabile a tale prodotto.

2. Qualora non sia stato fissato un prezzo minimo per un determinato calibro di un dato prodotto, il (1) GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1.

prezzo minimo all'esportazione più basso fissato per detto prodotto è applicabile al calibro di cui trattasi.

3. Qualora la vendita abbia luogo a un prezzo corrispondente ad una fase posteriore a quella partenza magazzino/esportatore tale prezzo dev'essere stabilito a un livello tale che l'ammontare che dev'essere riscosso dal venditore, dopo detrazione del costo dell'imballaggio, delle spese di assicurazione, delle spese di trasporto e di tutte le spese supplementari non sia inferiore al prezzo minimo.

4. I prezzi minimi fissati per ciascun prodotto può essere ridotto del 2 % al massimo nel caso di pagamento in contanti.

5. Nelle fatture che accompagno i prodotti all'esportazione devono essere indicati in particolare: - il prezzo e il calibro dei prodotti,

- il costo dell'imballaggio, le spese di assicurazione e tutte le spese supplementari.

Articolo 3

Il controllo dell'applicazione del regime dei prezzi minimi all'esportazione è di competenza degli organismi designati da ciascuno Stato membro. Quest'ultimo notifica agli Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il nome e l'indirizzo dell'organismo incaricato di detto controllo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY