31963R0118

Regolamento n. 118/63/CEE del Consiglio del 5 novembre 1963 relativo alla modifica di disposizioni del regolamento n. 17

Gazzetta ufficiale n. 162 del 07/11/1963 pag. 2696 - 2696
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0055
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0065


COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA REGOLAMENTI REGOLAMENTO N. 118/63/CEE DEL CONSIGLIO del 5 novembre 1963 relativo alla modifica di disposizioni del regolamento n. 17

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 87,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo, (1)

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 17 del Consiglio (2) il divieto stabilito dall'articolo 85 paragrafo 1 del Trattato è applicabile solo per il periodo fissato dalla Commissione agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento, se sono stati notificati alla Commissione nei termini prescritti e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera adeguata ; che tale disposizione è pure applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento e compresi nelle categorie di cui all'articolo 4 paragrafo 2 dello stesso, qualora siano stati notificati anteriormente al 1º gennaio 1964;

Considerando che le modifiche da apportare agli accordi, decisioni e pratiche concordate potranno venire valutate meglio quando l'istruzione di un certo numero di accordi, decisioni e pratiche concordate, già notificati alla Commissione, avrà permesso di meglio precisare le modalità di applicazione dello articolo 85 del Trattato ; che pertanto risulta opportuno stabilire una proroga del termine per la notificazione attualmente fissato al 31 dicembre 1963 ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2;

Considerando che detta proroga non impedisce di perseguire le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 85 del Trattato, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 del regolamento n. 17, nè di assoggettare al momento opportuno all'obbligo della notificazione, ai sensi dell'articolo 22 di detto regolamento, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 4 paragrafo 2, che possono pregiudicare in maniera particolare lo sviluppo del Mercato comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 paragrafo 2 del regolamento n. 17 le parole «anteriormente al 1º gennaio 1964» sono sostituite dalle parole «anteriormente al 1º gennaio 1967».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 157 del 30 ottobre 1963, pag. 2620/63. (2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204/62.