15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/7


ACCORDO QUADRO

tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri»,

da una parte, e

L'AUSTRALIA

dall'altra,

in seguito denominati «le parti»,

CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici e economici che le uniscono;

ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo delle loro relazioni, reciprocamente vantaggiose e di lunga durata, attraverso l'adozione di una dichiarazione congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia, del 26 giugno 1997, e l'attuazione del programma di cooperazione del 2003;

RICONOSCENDO il rinnovato impegno e la rinnovata cooperazione tra l'Australia e l'Unione europea a partire dallo sviluppo del quadro di partenariato UE-Australia adottato il 29 ottobre 2008;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite e a rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonché i principi dello Stato di diritto e del buon governo;

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo;

ESPRIMENDO la comune volontà di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato;

CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione;

DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi;

ESPRIMENDO il loro impegno a creare un ambiente favorevole a maggiori scambi e investimenti commerciali bilaterali;

AFFERMANDO la volontà di rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza;

RICONOSCENDO i reciproci vantaggi della cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dell'innovazione;

ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

BASANDOSI sugli accordi conclusi tra l'Unione e l'Australia, segnatamente in materia di scienza, servizi aerei, settore vinicolo, sicurezza delle informazioni classificate, procedure di valutazione della conformità per i prodotti industriali e scambio di dati dei passeggeri aerei;

PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidano, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi all'Australia che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

FINALITÀ E FONDAMENTI DELL'ACCORDO

Articolo 1

Finalità dell'accordo

1.   L'accordo persegue le seguenti finalità:

a)

istituire un partenariato rafforzato tra le parti;

b)

fornire un quadro per facilitare e promuovere la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse reciproco;

c)

rafforzare la cooperazione al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali.

2.   In tale contesto, le parti ribadiscono il loro impegno a intensificare il dialogo politico ad alto livello e riaffermano i valori condivisi e i principi comuni che sottendono alle loro relazioni bilaterali e costituiscono una base per la cooperazione.

Articolo 2

Fondamenti della cooperazione

1.   Le parti decidono di rafforzare le loro relazioni strategiche e di intensificare la cooperazione a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni.

2.   Le parti confermano il loro impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali e lo Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo — quali espressi nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani che le parti hanno ratificato o ai quali hanno aderito — nonché dei principi dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.

3.   Le parti ribadiscono il loro forte sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite e dei valori condivisi ivi sanciti.

4.   Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita economica sostenibili, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali mondiali, compreso il cambiamento climatico.

5.   Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e del mantenimento della coerenza generale a riguardo, sulla base del presente accordo.

6.   L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E SICUREZZA

Articolo 3

Dialogo politico

1.   Le parti convengono di rafforzare il loro dialogo politico regolare.

2.   Il dialogo politico ha l'obiettivo di:

a)

promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali;

b)

rafforzare gli approcci comuni delle parti e individuare possibilità di cooperazione nell'ambito delle sfide e delle questioni mondiali e regionali.

3.   Il dialogo tra le parti si svolge in particolare nelle seguenti forme:

a)

consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, da tenersi ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario;

b)

consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale, comprese consultazioni a livello dei ministri degli Esteri, e riunioni ministeriali in materia di commercio e altre questioni stabilite dalle parti, che si svolgono in date e luoghi stabiliti dalle parti;

c)

riunioni periodiche a livello di alti funzionari, che si terranno, come opportuno, riguardo a questioni bilaterali, politica estera, sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, commercio, cooperazione allo sviluppo, cambiamento climatico e altre questioni, come stabilito dalle parti;

d)

dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;

e)

scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento dell'Australia e il Parlamento europeo.

Articolo 4

Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto

Le parti convengono di:

a)

promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali;

b)

collaborare e coordinarsi, ove opportuno e anche con paesi terzi, per la promozione pratica dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

c)

incoraggiare la partecipazione ai rispettivi sforzi per promuovere la democrazia, anche attraverso l'istituzione di misure intese a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazione elettorale.

Articolo 5

Gestione delle crisi

1.   Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale.

2.   A tal fine, esaminano le possibilità di coordinare le attività di gestione delle crisi, inclusa la possibile cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.

3.   Le parti si adoperano per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea.

Articolo 6

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale.

2.   Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo la piena attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi da loro ratificati o ai quali hanno aderito. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

3.   Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:

a)

l'adozione di tutte le misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, nonché attuare integralmente e promuovere, tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

b)

il mantenimento di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni collegati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;

c)

la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

d)

la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle ADM;

e)

la collaborazione e il coordinamento delle attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza e non proliferazione e sanzioni;

f)

la condivisione di informazioni pertinenti sulle misure adottate a norma del presente articolo, se del caso e in conformità delle rispettive competenze.

4.   Le parti decidono di mantenere un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.

Articolo 7

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1.   Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.   Le parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione e/o dagli Stati membri, o ai quali essi hanno aderito, in conformità con le loro competenze e con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3.   Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo nazionali per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale nonché per ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.

4.   Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi e a cooperare nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione del trattato da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

5.   Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, per garantire l'efficace attuazione degli embarghi sulle armi decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 8

Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

1.   Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.

2.   Le parti convengono di collaborare per promuovere le finalità e gli obiettivi dello statuto di Roma e a tal fine convengono di:

a)

continuare a impegnarsi per applicare lo statuto di Roma e prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale);

b)

continuare a promuovere l'adesione universale allo Statuto di Roma, anche tramite la condivisione di esperienze con altri Stati circa l'adozione delle misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma;

c)

salvaguardare l'integrità dello Statuto di Roma proteggendo i suoi principi fondamentali, anche astenendosi dal concludere accordi di immunità (noti anche come «accordi dell'articolo 98») con Stati terzi e incoraggiare gli altri ad astenersi dal farlo.

Articolo 9

Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

1.   Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani e in linea con il diritto internazionale applicabile, compresa la Carta delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale.

2.   In questo quadro e tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e nelle valutazioni sulla sua attuazione, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare attraverso:

a)

la condivisione di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

b)

lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e la condivisione delle loro esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;

c)

l'individuazione di settori per una futura cooperazione, anche per prevenire il reclutamento e la radicalizzazione e per opporsi al finanziamento del terrorismo, anche tramite partenariati con paesi terzi;

d)

se possibile e opportuno, il sostegno alle iniziative regionali di cooperazione in materia di applicazione della legge nella lotta contro il terrorismo, sulla base del pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

e)

la collaborazione per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il relativo quadro normativo, adoperandosi per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale;

f)

la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite in modo da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;

g)

la condivisione delle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

3.   Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare, ove opportuno, per prestare assistenza allo sviluppo delle capacità antiterrorismo di altri Stati che necessitino di risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attività terroristica.

4.   Le parti convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (Global Counter-Terrorism Forum) e dei suoi gruppi di lavoro.

5.   Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare a livello di funzionari in materia di lotta al terrorismo.

Articolo 10

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le parti si impegnano a cooperare, mediante la condivisione di opinioni e, ove opportuno, il coordinamento delle rispettive posizioni nell'ambito delle organizzazioni e dei consessi internazionali e regionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), il gruppo dei venti («G 20»), il Consiglio per la stabilità finanziaria («FSB»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»), il Gruppo della Banca mondiale e le banche di sviluppo regionali, l'Asia-Europe Meeting («ASEM»), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («OSCE»), il Forum regionale dell'ASEAN («ARF»), il Forum delle isole del Pacifico («PIF») e il Segretariato della Comunità del Pacifico.

Articolo 11

La sicurezza internazionale e il ciberspazio

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e della condivisione di opinioni nel settore della sicurezza internazionale e del ciberspazio, anche per quanto riguarda le norme di comportamento e l'applicazione del diritto internazionale nel ciberspazio, l'elaborazione di misure di rafforzamento della fiducia e lo sviluppo delle capacità.

TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO GLOBALE E AIUTI UMANITARI

Articolo 12

Sviluppo

1.   Le parti riaffermano il loro impegno a contribuire a una crescita economica sostenibile e alla riduzione della povertà, rafforzando la cooperazione in materia di sviluppo internazionale e promuovendo l'efficacia in materia di aiuti e sviluppo, con particolare attenzione all'attuazione a livello nazionale.

2.   Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attività di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza.

3.   A tale scopo, le parti convengono:

a)

di condurre un dialogo politico regolare sulla cooperazione allo sviluppo;

b)

di scambiare opinioni e, ove opportuno, coordinare le rispettive posizioni su questioni relative allo sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile ai fini dello sviluppo umano;

c)

di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, se del caso, coordinare il loro impegno a livello di paesi specifici per aumentare il loro contributo alla crescita economica sostenibile e alla riduzione della povertà attraverso la promozione delle sinergie tra i rispettivi programmi, migliorando la divisione del lavoro e l'efficacia sul campo;

d)

di instaurare, se del caso, una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalità concordate congiuntamente.

Articolo 13

Aiuti umanitari

Le parti ribadiscono il comune impegno nell'ambito degli aiuti umanitari e si adoperano per offrire risposte coordinate secondo il caso.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA ECONOMICA E COMMERCIALE

Articolo 14

Dialogo sulla politica economica

Le parti convengono di mantenere il dialogo tra le rispettive autorità e di promuovere la condivisione di informazioni ed esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, compresa la condivisione di informazioni sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.

Articolo 15

Dialogo e cooperazione in materia di scambi commerciali e investimenti

1.   Le parti s'impegnano a cooperare per assicurare le condizioni necessarie e dare impulso all'incremento dei reciproci scambi commerciali e investimenti.

2.   Le parti s'impegnano a condurre un dialogo e una cooperazione ad alto livello nei settori correlati al commercio e agli investimenti, allo scopo di agevolare scambi e flussi d'investimento bilaterali, di prevenire ed eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti, di migliorare la trasparenza e far progredire il sistema commerciale multilaterale.

3.   Il dialogo sulle questioni relative agli scambi commerciali e agli investimenti comprende:

a)

un dialogo annuale in materia di politica commerciale a livello di alti funzionari, integrato da incontri ministeriali sugli scambi commerciali, in data stabilita dalle parti;

b)

dialoghi incentrati sugli scambi e la commercializzazione dei prodotti agricoli e su questioni sanitarie e fitosanitarie;

c)

altri scambi settoriali, come stabilito dalle parti.

4.   Le parti si tengono reciprocamente informate e condividono opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e internazionale, sugli investimenti e sugli aspetti correlati al commercio e agli investimenti presenti in altre politiche, comprese le questioni di regolamentazione che possono incidere sugli scambi e sugli investimenti bilaterali.

5.   Le parti condividono informazioni in merito ai loro approcci strategici riguardo agli accordi di libero scambio (ALS) e ai rispettivi programmi in materia. Il presente accordo non impone né esclude la negoziazione e la conclusione, in futuro, di un ALS tra le parti per integrare e ampliare le disposizioni economiche del presente accordo.

6.   Riconoscendo il valore della liberalizzazione degli scambi in quanto volano fondamentale per la crescita economica mondiale e l'importanza di perseguire questo obiettivo tramite un sistema commerciale multilaterale regolamentato, le parti confermano il loro impegno a collaborare con l'OMC per una maggiore liberalizzazione degli scambi.

Articolo 16

Investimenti

Attraverso il dialogo, le parti promuovono un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali al fine di:

a)

migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti;

b)

esaminare meccanismi che agevolino i flussi di investimenti;

c)

promuovere regole stabili, trasparenti, non discriminatorie e aperte applicabili agli investitori, fatti salvi gli impegni delle parti nell'ambito di accordi commerciali preferenziali e gli altri obblighi internazionali.

Articolo 17

Appalti pubblici

1.   Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, promuovano il principio di economicità, la competitività dei mercati e pratiche di acquisto non discriminatorie, favorendo così gli scambi commerciali reciproci.

2.   Le parti concordano di rafforzare ulteriormente le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel settore dei pubblici appalti sulle questioni di interesse reciproco, anche in merito ai rispettivi quadri normativi.

3.   Le parti concordano di esplorare le modalità per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare i loro scambi nel settore degli appalti.

Articolo 18

Ostacoli tecnici agli scambi

1.   Le parti concordano che la maggiore compatibilità tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità è una condizione essenziale per agevolare gli scambi.

2.   Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia.

Articolo 19

Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali

1.   Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie («SPS») per tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, rilevando i rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («accordo SPS»).

2.   Nel quadro dell'accordo SPS e delle pertinenti norme internazionali del Codex Alimentarius, della convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC») e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»), le parti condividono informazioni per migliorare la comprensione delle rispettive misure SPS e facilitare gli scambi reciproci attraverso:

a)

incontri periodici, presso consessi appropriati stabiliti dalle parti, per uno scambio di opinioni sull'accordo SPS e la legislazione riguardante il benessere degli animali, la loro attuazione, i sistemi di certificazione e di controllo e le procedure di vigilanza, nonché per affrontare i problemi derivanti dall'applicazione delle misure SPS;

b)

l'impegno ad applicare prescrizioni in materia di importazione a tutto il territorio della parte esportatrice, compresa l'applicazione dei principi di regionalizzazione;

c)

conformemente all'accordo SPS:

i)

il riconoscimento delle zone indenni da parassiti o da malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti o malattie;

ii)

la verifica integrale o parziale del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità della parte esportatrice;

d)

lo scambio di informazioni su questioni in materia di SPS e di benessere degli animali che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti, quali ad esempio le misure di emergenza, le malattie e gli organismi nocivi emergenti e i nuovi dati scientifici disponibili.

3.   Le parti convengono di cooperare e condividere informazioni su questioni relative al benessere degli animali.

4.   Le parti cooperano altresì su questioni relative a SPS e benessere degli animali mediante i quadri multilaterali pertinenti, compresi l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, l'IPPC e l'OIE.

Articolo 20

Dogane

Le parti cooperano su base bilaterale e multilaterale nell'ambito del settore doganale, ferme restando le rispettive legislazioni. A tal fine, esse si impegnano in particolare a condividere le esperienze ed esaminano le possibilità di semplificare le procedure doganali, garantire la trasparenza e rafforzare la cooperazione in settori quali l'agevolazione degli scambi, la protezione e la sicurezza del commercio internazionale e la lotta contro le frodi doganali.

Articolo 21

Proprietà intellettuale

1.   Le parti ribadiscono il valore dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni e modelli industriali, alle privative e ai brevetti per ritrovati vegetali, e al loro rispetto, in conformità dei più elevati standard internazionali cui le parti hanno rispettivamente aderito.

2.   Le parti convengono di scambiarsi informazioni e condividere esperienze su questioni in materia di proprietà intellettuale relative all'amministrazione, alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ricorrendo ad adeguate forme di cooperazione.

Articolo 22

Politica di concorrenza

Le parti promuovono la concorrenza nelle attività economiche applicando le rispettive leggi e normative a riguardo. Le parti convengono di condividere le informazioni sulla politica di concorrenza e sugli aspetti connessi e di rafforzare la cooperazione tra le rispettive autorità della concorrenza.

Articolo 23

Servizi

Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti normativi.

Articolo 24

Servizi finanziari

Per quanto riguarda i servizi finanziari, le parti convengono di mantenere uno scambio di informazioni ed esperienze riguardo i rispettivi contesti normativi e di vigilanza, e di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e di altri comparti del settore finanziario.

Articolo 25

Fiscalità

1.   Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto nel contempo della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità, compresi la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose.

2.   Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti collaborano, anche mediante opportuni consessi internazionali, al fine di migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo, nel rispetto dei principi di buon governo di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Trasparenza

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale a norma dell'articolo X dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT 1994») e dell'articolo III dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS») e, a tal fine, convengono di intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di promuovere la qualità e l'efficacia della regolamentazione e i principi della buona condotta amministrativa.

Articolo 27

Materie prime

1.   Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti nella produzione e nel commercio di materie prime e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti.

2.   Tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici e nell'intento di incentivare il commercio, le parti convengono di rafforzare la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime al fine di rafforzare il quadro normativo per il commercio delle materie prime e di promuovere la trasparenza nei mercati mondiali delle materie prime.

3.   Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio:

a)

le questioni dell'offerta e della domanda, il commercio bilaterale e gli investimenti, come pure altre materie di interesse derivanti dal commercio internazionale;

b)

i quadri normativi delle parti;

c)

le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale.

4.   Le parti coopereranno mediante il dialogo bilaterale o nell'ambito delle pertinenti strutture o istituzioni internazionali multilaterali.

Articolo 28

Commercio e sviluppo sostenibile

1.   Le parti riaffermano il loro impegno nel promuovere lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, e per garantire che questo obiettivo sia raggiunto a ogni livello delle loro relazioni economiche.

2.   Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale.

3.   Le parti riconoscono inoltre che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.

4.   Le parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere coerenza e reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, compresi gli aspetti di cui al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni legate allo sviluppo sostenibile che potrebbero sorgere nel quadro delle relazioni commerciali.

Articolo 29

Cooperazione tra imprese

1.   Le parti incoraggiano relazioni più solide tra le imprese e tra governo e imprese attraverso visite reciproche e attività che coinvolgono le imprese, anche nell'ambito dell'ASEM.

2.   Questa cooperazione mira in particolare a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese («PMI»). La cooperazione può comprendere, fra l'altro:

a)

incentivi per il trasferimento di tecnologie;

b)

lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti;

c)

la promozione della responsabilità sociale d'impresa e dell'obbligo di rendere conto del proprio operato;

d)

lo sviluppo della cooperazione esistente in materia di norme e di valutazione della conformità.

3.   Le parti convengono di agevolare e promuovere il dialogo e la cooperazione tra le agenzie competenti per la promozione degli scambi e degli investimenti.

Articolo 30

Società civile

Le parti incoraggiano il dialogo tra le organizzazioni governative e non governative, ad esempio sindacati, datori di lavoro, associazioni di imprese e camere di commercio, nell'intento di promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti nei settori di interesse reciproco.

Articolo 31

Turismo

Riconoscendo il valore del turismo come strumento per approfondire la comprensione e l'apprezzamento reciproci tra i popoli dell'Unione e dell'Australia e i benefici economici derivanti dall'aumento del turismo, le parti convengono di collaborare per un suo incremento in entrambe le direzioni.

TITOLO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 32

Cooperazione giudiziaria

1.   Le parti riconoscono l'importanza del diritto internazionale privato e della cooperazione giuridica e giudiziaria in materia civile e commerciale per favorire un contesto che faciliti il commercio e gli investimenti internazionali e la mobilità delle persone. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione, anche attraverso la negoziazione, la ratifica e l'applicazione di accordi internazionali, quali quelli adottati nel quadro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

2.   Le parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all'arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali private internazionali ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo consentano.

3.   Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si impegnano a migliorare la cooperazione in materia di assistenza legale reciproca, in base agli strumenti internazionali pertinenti. Possono eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti delle Nazioni Unite e la loro applicazione, nonché il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorità australiane competenti e Eurojust.

Articolo 33

Cooperazione nell'attività di contrasto

Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e sconfiggere le minacce costituite per entrambe dalla criminalità transnazionale. La cooperazione può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza concordato tra le parti.

Articolo 34

Lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione

1.   Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, conformemente all'articolo 9.

2.   Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione.

3.   Nel contesto di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale, le parti riconoscono l'importanza dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera.

4.   Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi, nonché di rigorosi ed efficienti meccanismi di revisione.

5.   Le parti si impegnano inoltre a promuovere l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, anche mediante l'applicazione di un rigoroso meccanismo di revisione, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della società civile.

Articolo 35

Lotta contro le droghe illecite

1.   Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite, riducendo al minimo il danno da esse inflitto a individui, famiglie e comunità. Le politiche e le azioni in questo settore sono volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro le droghe illecite, a ridurne offerta, traffico e domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a stimolare il recupero dalla tossicodipendenza, e si affiancano a una continua cooperazione intesa a prevenire più efficacemente la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2.   Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalità transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni e intelligence, organizzando corsi di formazione o condividendo le migliori pratiche, comprese tecniche investigative speciali. Uno sforzo particolare è volto a combattere la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia lecita.

3.   Le parti cooperano per affrontare il problema delle nuove sostanze psicoattive, anche attraverso lo scambio di informazioni e di intelligence, a seconda dei casi.

Articolo 36

Lotta contro la criminalità informatica

1.   Le parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità ad alta tecnologia, informatica e elettronica, e la diffusione di contenuti illegali su internet, compreso il materiale terroristico, mediante lo scambio di informazioni ed esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani, nei limiti della propria competenza.

2.   Le parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalità informatica, delle indagini sulla criminalità informatica e della scienza forense digitale.

3.   Le parti promuovono la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica quale standard mondiale in materia di lotta contro la criminalità informatica a tutti i livelli appropriati.

Articolo 37

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1.   Le parti ribadiscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per combattere il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali.

2.   Le parti scambiano informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e attuano misure appropriate per combattere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità delle norme adottate dagli organismi internazionali competenti per il settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 38

Migrazione e asilo

1.   Le parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo, partecipazione e questioni relative alla diversità.

2.   La cooperazione può comprendere la condivisione di informazioni sulle strategie in materia di immigrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, visti, dati biometrici e sicurezza dei documenti.

3.   Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:

a)

l'Australia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità in modo da non provocare ritardi indebiti;

b)

ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio dell'Australia, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità in modo da non provocare ritardi indebiti;

c)

a tal fine, gli Stati membri e l'Australia forniscono ai loro cittadini i necessari documenti d'identità.

4.   Su richiesta di una di esse, le parti esplorano la possibilità di concludere un accordo tra l'Australia e l'Unione europea in materia di riammissione, prendendo in considerazione adeguate disposizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi.

Articolo 39

Protezione consolare

1.   L'Australia conviene che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato in Australia (1) possono esercitare la tutela consolare per conto di altri Stati membri che non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile sul suo territorio.

2.   L'Unione e gli Stati membri convengono che le autorità diplomatiche e consolari dell'Australia possono esercitare la tutela consolare per conto di un paese terzo e che i paesi terzi possano esercitare la tutela consolare nell'Unione per conto dell'Australia in luoghi in cui l'Australia o il paese terzo interessato non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile.

3.   I paragrafi 1 e 2 sono intesi a sopprimere gli eventuali requisiti di notifica o di approvazione che potrebbero essere altrimenti applicabili.

4.   Le parti convengono di facilitare un dialogo sugli affari consolari tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 40

Protezione dei dati personali

1.   Le parti convengono di cooperare al fine di garantire che i livelli di protezione dei dati personali siano in linea con le pertinenti norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali.

2.   La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze specialistiche. Essa può comprendere anche la cooperazione tra le controparti responsabili della regolamentazione, in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la riservatezza delle informazioni e la rete globale per la protezione della sfera privata (Global Privacy Enforcement Network).

TITOLO VI

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA RICERCA, DELL'INNOVAZIONE E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Articolo 41

Scienza, tecnologia e innovazione

1.   Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione a sostegno o a complemento dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia.

2.   La cooperazione rafforzata mira, tra l'altro, a:

a)

affrontare le principali sfide per la società condivise dall'Australia e dall'Unione, esaminate e concordate dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia istituito a norma dell'articolo 5 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia;

b)

coinvolgere una serie di attori dell'innovazione del settore pubblico e privato, comprese le PMI, al fine di facilitare la valorizzazione degli esiti della ricerca collaborativa e il raggiungimento di risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e/o in senso più ampiamente sociale;

c)

migliorare ulteriormente le possibilità a disposizione dei ricercatori australiani e dell'Unione di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dai programmi di ricerca e innovazione di entrambe le parti, anche mediante:

i)

informazioni esaurienti sui programmi e sulle opportunità di partecipazione;

ii)

informazioni tempestive sulle priorità strategiche emergenti;

iii)

la possibilità di ricorrere, rafforzandoli, a meccanismi di collaborazione quali gemellaggi, inviti congiunti e inviti coordinati;

d)

esaminare le possibilità a disposizione dell'Australia e dell'Unione al fine di collaborare nell'ambito di più ampie attività di ricerca in materia di innovazione e ricerca, a livello regionale e internazionale, sia avviandole che partecipandovi.

3.   Conformemente alle rispettive disposizioni normative e legislative, le parti promuovono la partecipazione del settore pubblico e privato e della società civile presenti sul proprio territorio ad attività volte a rafforzare la cooperazione.

4.   La cooperazione rafforzata deve concentrarsi su tutti i settori dell'ambito della ricerca e dell'innovazione civili, che comprendono, ma non si limitano a:

a)

affrontare le sfide a livello sociale in settori di reciproco interesse e rafforzare le tecnologie abilitanti fondamentali, comprese le scienze spaziali;

b)

potenziare le infrastrutture di ricerca, comprese le infrastrutture elettroniche, e lo scambio di informazioni su questioni quali l'accesso, la gestione, il finanziamento e la definizione delle priorità di tali infrastrutture;

c)

rafforzare la mobilità dei ricercatori tra l'Australia e l'Unione.

Articolo 42

Società dell'informazione

1.   Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.

2.   La cooperazione in questo settore può incentrarsi, tra l'altro:

a)

sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, l'amministrazione digitale e l'amministrazione trasparente (open government), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione;

b)

sull'interconnessione e interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati scientifici, anche in un contesto regionale;

c)

sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d)

sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni;

e)

sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile internazionale, anche in quanto fattore interno di ostacolo agli scambi.

TITOLO VII

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Articolo 43

Istruzione, formazione e giovani

1.   Le parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione alla creazione di posti di lavoro di qualità e di una crescita sostenibile nell'ambito di economie basate sulla conoscenza, e convengono di avere un interesse comune a cooperare nei settori dell'istruzione e della formazione e riguardo alle problematiche giovanili connesse.

2.   Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le parti s'impegnano a proseguire il dialogo UE-Australia sulle politiche riguardanti i settori dell'istruzione e della formazione e di sostenere congiuntamente opportune attività di cooperazione nei settori citati e a favore dei giovani. La cooperazione riguarda tutti i settori dell'istruzione e può assumere, tra l'altro, la forma di:

a)

mobilità ai fini dell'apprendimento individuale, attraverso la promozione e l'agevolazione degli scambi di studenti, docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore, insegnanti e animatori;

b)

sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione e dell'Australia, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, i programmi di studio e i corsi di laurea comuni e la mobilità degli studenti e dei docenti;

c)

cooperazione istituzionale, contatti e partenariati, al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di know-how, e collegamenti efficaci tra istruzione, ricerca e innovazione;

d)

sostegno alla riforma delle politiche attraverso dialoghi, studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative e lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare in considerazione dei processi di Bologna e di Copenaghen e degli strumenti dell'Unione intesi ad aumentare la trasparenza.

Articolo 44

Cooperazione culturale e nel settore degli audiovisivi e dei media

1.   Le parti convengono di promuovere una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

2.   Le parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili.

3.   Le parti si adoperano per promuovere la mobilità dei professionisti della cultura e delle opere d'arte tra l'Australia e l'Unione e i suoi Stati membri.

4.   Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini.

5.   Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

6.   Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i professionisti del settore audiovisivi e media.

7.   Le parti convengono di sostenere la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM, in particolare attraverso le attività della Fondazione Asia-Europa («ASEF»).

TITOLO VIII

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, DELL'ENERGIA E DEI TRASPORTI

Articolo 45

Ambiente e risorse naturali

1.   Le parti convengono che è necessario proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, in quanto presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.

2.   Le parti intensificano la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente e tengono conto delle valutazioni ambientali in tutti i settori della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale, in particolare al fine di:

a)

mantenere un dialogo ad alto livello su questioni ambientali;

b)

partecipare ad accordi multilaterali in materia ambientale e attuarli e, se del caso, creare un terreno comune riguardo le questioni ambientali, anche partecipando ai consessi multilaterali;

c)

promuovere e incoraggiare l'accesso alle risorse genetiche e il loro uso sostenibile, conformemente alla legislazione nazionale e ai trattati internazionali applicabili in questo campo, ratificati dalle parti o ai quali esse abbiano aderito;

d)

promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali:

i)

l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale;

ii)

l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità dei consumi e della produzione;

iii)

la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;

iv)

la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;

v)

la politica delle acque;

vi)

la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado.

Articolo 46

Cambiamenti climatici

1.   Le parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessità per tutti i paesi di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altre sedi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le parti rafforzano la cooperazione in questo settore. La cooperazione ha come scopo, tra l'altro:

a)

la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e della necessità di una transizione verso economie a basse emissioni pur nel contempo facilitando una crescita economica sostenibile mediante adeguate azioni nazionali di attenuazione e adattamento;

b)

la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni riguardo la concezione, l'attuazione e l'evoluzione dei rispettivi approcci e delle politiche di attenuazione nazionali, compresi i meccanismi basati sul mercato, se pertinenti;

c)

la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni sugli strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato per l'azione per il clima;

d)

la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra e promuovere un uso efficiente delle risorse, preservando, nel contempo, la crescita economica;

e)

la condivisione di esperienze, competenze e migliori pratiche, ove opportuno, per il controllo e l'analisi degli effetti dei gas a effetto serra e per lo sviluppo di programmi di attenuazione e adattamento e strategie a basse emissioni;

f)

il sostegno, ove opportuno, alle azioni di attenuazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo;

g)

la collaborazione per pervenire ad un accordo internazionale solido e giuridicamente vincolante sul clima, applicabile a tutti i paesi.

2.   A tal fine, le parti convengono di mantenere un dialogo regolare e una cooperazione a livello politico, strategico e tecnico, sia a livello bilaterale che nei consessi plurilaterali e multilaterali pertinenti.

Articolo 47

Protezione civile

Le parti riconoscono la necessità di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Confermano il loro impegno comune a promuovere le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione e reazione al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e delle infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per progredire verso questi obiettivi.

Articolo 48

Energia

Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia e il ruolo di un mercato dell'energia ben funzionante per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e collaborando per affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello mondiale, e si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:

a)

sviluppare politiche volte ad aumentare la sicurezza energetica;

b)

promuovere il commercio e gli investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale;

c)

potenziare la competitività;

d)

migliorare il funzionamento dei mercati internazionali dell'energia;

e)

scambiare informazioni ed esperienze sulle politiche attraverso i consessi multilaterali esistenti nel settore dell'energia;

f)

promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, diversificate, sostenibili ed efficaci in termini di costi, comprese le tecnologie relative alle energie rinnovabili e quelle a basse emissioni;

g)

razionalizzare l'utilizzo dell'energia con contributi tanto dal lato della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale;

h)

condividere le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione.

Articolo 49

Trasporti

1.   Le parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

2.   La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere:

a)

la condivisione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, compresa la consulenza tempestiva in merito a modifiche proposte ai regimi normativi che incidono sui rispettivi settori dei trasporti;

b)

il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Australia e l'Unione, migliorando l'accesso al mercato e le opportunità d'investimento e ampliando e approfondendo la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea, nonché della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo, al fine di favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese, nonché la cooperazione in materia di gestione del traffico aereo;

c)

il dialogo e la cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale;

d)

il dialogo e la cooperazione su questioni di trasporto legate all'ambiente;

e)

il dialogo e la cooperazione in vista del riconoscimento reciproco delle patenti di guida;

f)

la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti.

Articolo 50

Agricoltura e sviluppo rurale

1.   Le parti convengono di incoraggiare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

2.   I settori in cui la cooperazione può essere presa in considerazione comprendono, tra l'altro, la politica agricola e di sviluppo rurale, le indicazioni geografiche, la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli e l'agricoltura sostenibile.

Articolo 51

Gestione sostenibile delle foreste

Le parti convengono di facilitare la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle foreste e pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, nonché la promozione della buona gestione forestale.

Articolo 52

Affari marittimi e pesca

1.   Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi. Le parti mirano a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, lo scambio di informazioni attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP»), nonché attraverso intese e consessi multilaterali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura («FAO»), la promozione di sforzi volti a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), l'attuazione di una gestione basata sugli ecosistemi e la promozione della collaborazione nel settore della ricerca sulla sostenibilità dell'ambiente marino e della pesca.

2.   Le parti cooperano al fine di:

a)

incoraggiare lo sviluppo, l'attuazione e il rispetto di misure efficaci volte a garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche, che rientrano nelle competenze delle ORGP o di accordi di cui le parti sono firmatarie;

b)

garantire la gestione multilaterale, nell'ambito dell'ORGP pertinente, di stock ittici altamente migratori nell'intera zona di distribuzione dei medesimi;

c)

promuovere un approccio integrato agli affari marittimi a livello internazionale;

d)

impegnarsi per facilitare l'adesione, ove opportuno, alle ORGP di cui una delle parti è membro e l'altra è una parte cooperante.

3.   Le parti organizzano un dialogo regolare periodico nonché riunioni a livello di alti funzionari, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione nonché lo scambio di informazioni ed esperienze sulla politica della pesca e degli affari marittimi.

Articolo 53

Occupazione e affari sociali

1.   Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere gli scambi in materia di politiche per l'occupazione, coesione regionale e sociale, integrazione sociale, sistemi di previdenza sociale, relazioni industriali, sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita, occupazione giovanile, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, non discriminazione e uguaglianza, compresa la parità di genere, nonché responsabilità sociale delle imprese e lavoro dignitoso.

2.   Le parti ribadiscono la necessità di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. In questo contesto le parti ricordano la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

3.   Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sancite dalla dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.

4.   Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi, progetti e iniziative specifici, concordati congiuntamente, ma anche un dialogo su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Articolo 54

Salute

Le parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca, lo scambio di informazioni e la condivisione delle esperienze a livello di politiche nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.

TITOLO IX

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 55

Altri accordi o intese

1.   Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi o intese specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo.

2.   Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione, il funzionamento o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti.

3.   Le parti riconoscono che un caso di particolare urgenza, quale definito all'articolo 57, paragrafo 7, potrebbe fungere anche da motivazione per la sospensione o la denuncia di altri accordi stipulati tra le parti. In tali circostanze, per risolvere eventuali controversie, le parti rinviano alle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie, alla sospensione e alla denuncia stabilite dagli altri accordi.

Articolo 56

Comitato misto

1.   Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe.

2.   In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e a conseguirne gli obiettivi generali, nonché a mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'UE e l'Australia.

3.   Il comitato misto:

a)

promuove un'efficace attuazione del presente accordo;

b)

segue lo sviluppo delle relazioni bilaterali complessive tra le parti, compresa la stipula di accordi tra le parti;

c)

chiede, ove opportuno, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esamina le relazioni da questi presentate;

d)

scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese azioni future e risorse disponibili per realizzarle;

e)

fissa priorità e, se del caso, definisce le tappe successive o i piani d'azione in relazione ai fini del presente accordo;

f)

cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell'accordo;

g)

si adopera per comporre, a norma dell'articolo 57, eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del presente accordo;

h)

esamina le informazioni presentate da una parte in conformità all'articolo 57;

i)

adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici del presente accordo.

4.   Il comitato misto delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.

5.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente nell'Unione e in Australia. A richiesta di una delle parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari, sebbene possa riunirsi a livello ministeriale. Il comitato misto può anche operare mediante contatti video o telefonici e attraverso lo scambio di informazioni per posta elettronica.

Articolo 57

Modalità di attuazione e di composizione delle controversie

1.   Nello spirito del rispetto reciproco e della cooperazione rappresentato dal presente accordo, le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo.

2.   Le parti convengono di consultarsi il più rapidamente possibile, su richiesta di una di esse, per eventuali contrasti che possano insorgere nell'esecuzione del presente accordo. In caso di opinioni divergenti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle parti può sottoporre la questione al comitato misto. Le parti forniscono al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia tempestivamente e in termini amichevoli.

3.   In casi di particolare urgenza, l'una o l'altra parte sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e tempestiva. Qualora il comitato misto a livello di alti funzionari non sia in grado di risolvere la situazione entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di deferimento della questione al comitato misto, la questione è sottoposta ai ministri affinché venga esaminata con urgenza, per un ulteriore periodo di 15 giorni.

4.   Nell'improbabile e inattesa eventualità che non si raggiunga una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni a livello ministeriale e comunque non oltre 45 giorni dalla data di deferimento della questione al comitato misto, ciascuna parte può decidere di adottare le misure del caso per quanto riguarda il presente accordo, compresa la sospensione delle disposizioni ivi contenute o la sua denuncia. Le parti riconoscono che un caso di particolare urgenza può fungere anche da motivazione per adottare misure appropriate al di fuori del presente accordo, in conformità con i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi tra le parti o dalle norme generali del diritto internazionale. Nell'Unione la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimità. In Australia la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

5.   Le parti convengono che l'eventuale decisione di adottare misure appropriate conformemente al paragrafo 4 deve essere debitamente motivata. La decisione è notificata immediatamente all'altra parte per iscritto. Le parti convengono che tali misure devono essere proporzionate e coerenti con l'articolo 55, paragrafo 2, e con i principi generali del diritto internazionale.

6.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 sono revocate non appena vengano meno i motivi che le avevano giustificate. La parte che invoca l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 segue continuamente gli sviluppi della situazione all'origine della decisione e ritira le misure non appena le circostanze lo giustifichino.

7.   Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «caso di particolare urgenza» si intende un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo ad opera di una delle parti, che ha portato a una situazione che richiede una reazione immediata dell'altra parte. Le parti ritengono che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 2, dovrebbe essere di tipo eccezionale, tale da minacciare la pace e la sicurezza internazionali.

8.   Qualora una situazione in un paese terzo possa essere considerata, in termini di gravità e natura, un caso di particolare urgenza, le parti si adoperano per tenere consultazioni urgenti, su richiesta di una di esse, per scambiare opinioni sulla situazione e valutare possibili risposte.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Definizioni

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e l'Australia, dall'altra.

Articolo 59

Cooperazione finanziaria

1.   In sede di attuazione di programmi di aiuto nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti cooperano per prevenire e lottare contro le irregolarità, la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari delle parti.

2.   A tal fine, le autorità competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore, e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorità australiane possono convenire di estendere la cooperazione nell'ambito delle attività antifrode, anche tramite la conclusione di accordi operativi.

Articolo 60

Diffusione delle informazioni

1.   Le parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo in linea con l'interesse pubblico rispetto all'accesso alle informazioni.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per le parti di condividere informazioni, oppure consentire l'accesso a informazioni condivise, la cui divulgazione:

a)

pregiudicherebbe:

i)

la pubblica sicurezza;

ii)

l'intelligence, la difesa o questioni militari;

iii)

le relazioni internazionali;

iv)

le politiche finanziarie, monetarie o economiche;

v)

il diritto alla riservatezza; o

vi)

legittimi interessi commerciali o attività produttive; o

b)

sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

3.   Nel caso in cui le informazioni di cui al presente articolo siano condivise, la parte ricevente comunicare o divulga tali informazioni solo previo assenso dell'altra parte, oppure ove sia necessario per rispettare i propri obblighi giuridici.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa quale deroga ai diritti, agli obblighi o agli impegni delle parti nell'ambito di accordi bilaterali o di disposizioni concernenti le informazioni classificate scambiate tra le parti.

Articolo 61

Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Australia e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui l'Australia e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può comunicare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Articolo 62

Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 61 sono indirizzate, rispettivamente, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea o al Dipartimento degli Affari esteri e del Commercio dell'Australia, o agli organismi che ad essi subentreranno.

Articolo 63

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio dell'Australia.

Articolo 64

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Манила на седми август две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Manila el siete de agosto de dos mil diecisiete.

V Manile dne sedmého srpna roku dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Manilla den syvende august to tusind og sytten.

Geschehen zu Manila am siebten August zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta augustikuu seitsmendal päeval Manilas.

Έγινε στη Μανίλα, στις επτά Αυγούστου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Manila on the seventh day of August in the year two thousand and seventeen.

Fait à Manille, le sept août deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Manili sedmog dana kolovoza dvije tisuće sedamnaeste godine.

Fatto a Manila, addì sette agosto duemiladiciassette.

Manilā, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada septītajā augustā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų rugpjūčio septintą dieną Maniloje.

Kelt Manilában, a kétezer-tizenhetedik év augusztus havának hetedik napján.

Magħmul f'Manila fis-seba' jum ta' Awwissu fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Manilla, zeven augustus tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Manili dnia siódmego sierpnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Manila, em sete de agosto de dois mil e dezassete.

Întocmit la Manila la șapte august două mii șaptesprezece.

V Manile sedemnásteho augusta dvetisíc sedemnásť.

V Manili, dne sedmega avgusta leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Manilassa seitsemäntenä päivänä elokuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Manila den sjunde augusti år tjugohundrasjutton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour la Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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For Australia

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(1)  L'Australia può accettare l'uso del termine «tutela consolare» nel presente articolo, in sostituzione del termine «funzioni consolari», restando inteso che il primo copre le funzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione n. 95/553/CE, e che tali funzioni comprendono il rilascio di passaporti di emergenza e/o documenti di viaggio.