19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2015

del 20 marzo 2015

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2016/741]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czi (Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5czj.

32014 D 0641: Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione (GU L 263 del 3.9.2014, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/641/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 263 del 3.9.2014, pag. 29.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.