31.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/2


ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti

L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata «l’Unione»,

e

LA REPUBBLICA D’ARMENIA, in prosieguo denominata «Armenia»,

in prosieguo denominate le «parti»,

DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone in quanto condizione importante per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini dell’Armenia,

RICHIAMANDO l’accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, e l’intenzione delle parti di concludere un accordo di associazione UE-Armenia,

VISTE le dichiarazioni comuni dei vertici di Praga e di Varsavia sul partenariato orientale svoltisi rispettivamente il 7 maggio 2009 e il 30 settembre 2011, che attestano il sostegno politico per una liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza,

RIBADENDO l’intenzione di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro cittadini come obiettivo da raggiungere a tempo debito, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,

CONSIDERANDO che dal 10 gennaio 2013 sono esenti dall’obbligo del visto tutti i cittadini dell’Unione che si recano in Armenia per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano per il territorio dell’Armenia,

RICONOSCENDO che, se l’Armenia reintroducesse l’obbligo del visto per i cittadini dell’Unione o per determinate categorie di cittadini dell’Unione, a questi si applicherebbero automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini dell’Armenia,

TENENDO PRESENTE che l’obbligo del visto può essere reintrodotto unicamente per tutti i cittadini dell’Unione o per determinate categorie di cittadini dell’Unione,

RICONOSCENDO che la facilitazione del rilascio dei visti non deve agevolare l’immigrazione illegale, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo di applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini dell’Armenia per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se l’Armenia reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini dell’Unione o per determinate categorie di cittadini dell’Unione, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini dell’Armenia.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le disposizioni volte a facilitare il visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini dell’Armenia solo qualora essi non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione o degli Stati membri, o previste dal presente accordo o da altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale dell’Armenia o degli Stati membri o dal diritto dell’Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

b)   «cittadino dell’Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro quale definito alla lettera a);

c)   «cittadino dell’Armenia»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza armena in conformità con la legislazione della Repubblica d’Armenia;

d)   «visto»: l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro necessaria per l’ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni per un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri;

e)   «persona che soggiorna legalmente»: qualsiasi cittadino dell’Armenia autorizzato o abilitato, in virtù del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini dell’Armenia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

per i parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente negli Stati membri o a cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

una richiesta scritta della persona ospitante;

b)

per i membri, anche permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità competente dell’Armenia attestante che il richiedente è membro della sua delegazione, o membro permanente della sua delegazione, in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

c)

per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari, e per i docenti accompagnatori, che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

d)

per le persone che viaggiano per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

e)

per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;

f)

per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, di autorità competenti, di federazioni sportive nazionali o di comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

g)

per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio di uno degli Stati membri, vistata dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale;

h)

per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato all’evento;

i)

per i rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione della società civile in questione o partecipa ad attività di sostegno panarmene o della comunità armena, e il certificato estratto dal pertinente registro con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

j)

per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta di partecipazione a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

k)

per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Armenia:

una richiesta scritta dell’associazione (unione) nazionale dei trasportatori armeni relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, l’itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;

l)

per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o autorità municipali;

m)

per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta.

2.   Ai fini del presente articolo, la richiesta scritta deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero di passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

se la richiesta è emessa da un’organizzazione o da un’autorità, nome e funzione della persona che firma la richiesta;

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro, il numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa delle parti.

Articolo 5

Rilascio di visti per ingressi multipli

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di persone:

a)

i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l’età di 21 anni o a carico, e i genitori (anche tutori) che fanno visita a cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

b)

membri di governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;

c)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all’Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative.

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando

per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini dell’Armenia che soggiornano nell’Unione,

per le persone di cui alla lettera b), la durata dell’incarico,

per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di membro permanente di una delegazione ufficiale,

è inferiore a cinque anni.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell’anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all’Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, che si recano negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena;

c)

liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi;

d)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri;

e)

studenti, anche di corsi post-universitari, che effettuano periodicamente viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio;

f)

partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali;

g)

persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;

h)

giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;

i)

persone che viaggiano per affari e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si recano periodicamente negli Stati membri;

j)

partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

k)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Armenia.

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

pensionati;

b)

minori di età inferiore a 12 anni;

c)

membri di governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del presente accordo;

d)

persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;

e)

parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

f)

membri, anche permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

g)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

h)

giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;

i)

partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

j)

rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena;

k)

partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

l)

persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato.

3.   Se uno Stato membro coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Gli Stati membri mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati.

Per l’Unione, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione armena.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

4.   Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto. In giustificati casi d’urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare la domanda senza chiedere l’appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione e dell’Armenia che abbiano subito il furto o la perdita dei documenti di identità durante il soggiorno nel territorio dell’Armenia o degli Stati membri possono lasciare quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare degli Stati membri o dell’Armenia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Se, per motivi di forza maggiore o per ragioni umanitarie, i cittadini dell’Armenia non possono lasciare il territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato gratuitamente in conformità della normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario al loro ritorno nello Stato di residenza.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini dell’Armenia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare senza visto nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto delle disposizioni nazionali sulla sicurezza nazionale degli Stati membri e delle norme dell’Unione in materia di visti a validità territoriale limitata, i cittadini dell’Armenia possono viaggiare all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (in prosieguo «il comitato»), composto di rappresentanti dell’Unione e dell’Armenia. L’Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie sull’interpretazione o sull’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazione tra il presente accordo e gli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e l’Armenia

A partire dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e l’Armenia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 14

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra l’Unione europea e l’Armenia, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

4.   Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2012, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

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PROTOCOLLO

dell’accordo relativo agli Stati membri che non applicano integralmente l’acquis di Schengen

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (1), sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen.


(1)  GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.


Dichiarazione comune relativa all’Articolo 10 dell’accordo sui passaporti diplomatici

L’Unione o l’Armenia possono invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 10, secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 5, qualora l’altra parte abusi nell’applicare l’articolo 10 ovvero ove l’applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

In caso di sospensione dell’articolo 10, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione, questa sicurezza è garantita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (1).


(1)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.


Dichiarazione dell’Unione europea sulla documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorni di breve durata

L’Unione europea si impegnerà per tentare di stilare, prima dell’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, un elenco di requisiti minimi affinché i richiedenti armeni ricevano informazioni di base coerenti e uniformi, a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, e siano tenuti a presentare, in linea di massima, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su Internet ecc.).


Dichiarazione comune relativa alla Danimarca

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari della Danimarca.

In tali circostanze è auspicabile che le autorità della Danimarca e dell’Armenia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione e l’Armenia.


Dichiarazione comune relativa al Regno Unito e all’Irlanda

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

In tali circostanze è auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e dell’Armenia concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.


Dichiarazione comune relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione e la Svizzera, l’Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

In tali circostanze è auspicabile che le autorità di Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dell’Armenia concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione e l’Armenia.


Dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio

Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito in forza dell’articolo 12 debba valutare in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.