7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2011

del 1o aprile 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 del 26 ottobre 2007 (1) al fine di integrare in tale accordo, in particolare, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (3).

(3)

Il processo decisionale volto all’attuazione della direttiva sarà frutto di una stretta collaborazione tra la Commissione europea, l’Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA.

(4)

In una dichiarazione comune le parti contraenti hanno tra l’altro sottolineato che si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE necessaria per estendere agli Stati EFTA le pertinenti decisioni di attuazione che la Commissione europea deve adottare e in particolare le decisioni ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, e dell’articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 2008/101/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 21al dell’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1)

è aggiunto il trattino seguente:

«—

32008 L 0101: direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).»;

2)

dopo l’adattamento b) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«ba)

al momento dell’integrazione della direttiva nel territorio del Liechtenstein non si svolgono attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio;

bb)

all’articolo 3 quater, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

“Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell’accordo e sulla base delle cifre presentate dall’Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest’ultima sarà integrata nell’accordo SEE.”;

bc)

all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, è soppresso il secondo comma;

bd)

all’articolo 3 sexies, paragrafo 2, e all’articolo 3 septies, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

“Entro la stessa data, gli Stati EFTA presentano le domande ricevute all’Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.”;

be)

all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

“Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell’accordo e sulla base delle cifre presentate dall’Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide per quanto riguarda il SEE in merito al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all’asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest’ultima sarà integrata nell’accordo SEE.

La Commissione decide in merito ai parametri validi per l’intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l’Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell’accordo SEE.”;

bf)

all’articolo 3 septies, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

“La Commissione decide in merito ai parametri validi per l’intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l’Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell’articolo 3 septies, paragrafo 7, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell’accordo SEE.” »;

3)

dopo l’adattamento i) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«ia)

dopo l’articolo 16, paragrafo 12, è inserito il paragrafo seguente:

“(13)   Gli Stati EFTA presentano tutte le domande formulate ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 5 e 10, all’Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.”;

ib)

all’articolo 18 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“La riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA deve avere luogo nel 2011, dopo che l’operatore avrà rispettato gli obblighi per il 2010. Per la riassegnazione degli operatori aerei inizialmente assegnati ad uno Stato membro sulla base dei criteri menzionati alla lettera b) può essere accordata una diversa scadenza dallo Stato membro di riferimento iniziale, se l’operatore lo richiede esplicitamente entro sei mesi dall’adozione da parte della Commissione dell’elenco di operatori SEE di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b). In questo caso, la riassegnazione ha luogo entro il 2020 per quanto riguarda il periodo di scambio che decorre dal 2021.”;

ic)

all’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), dopo le parole “operatori aerei” sono inserite le parole “per l’intero SEE”;

id)

all’articolo 18 ter è aggiunto il comma seguente:

“Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l’assistenza di Eurocontrol o di un’altra organizzazione competente e, a tal fine, possono concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.” ».

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(3)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(4)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. 6/2011 che integra nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE

«Conformemente alla direttiva 2008/101/CE, i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote per il settore del trasporto aereo dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici. L’applicazione di tale disposizione da parte degli Stati EFTA lascia impregiudicato l’ambito d’applicazione dell’accordo SEE.

Per quanto riguarda le decisioni sui parametri ai sensi degli articoli 3 sexies, paragrafo 3, e 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2008/101/CE, le parti contraenti si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE che integri ciascuna decisione della Commissione europea. Per garantire l’omogeneità del SEE e del suo sistema ETS comune, le decisioni della Commissione europea che saranno integrate nell’accordo SEE saranno precedute da un processo comune e parallelo delle parti contraenti, se necessario mediante procedura scritta.

Per garantire nel SEE un sistema ETS trasparente a tutti gli operatori aerei interessati, la Commissione europea includerà nelle sue decisioni di attuazione della direttiva 2008/101/CE clausole speciali che faranno riferimento all’estensione delle decisioni agli Stati EFTA-SEE mediante decisioni del Comitato misto SEE.»