7.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 6/2011
del 1o aprile 2011
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XX dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 del 26 ottobre 2007 (1) al fine di integrare in tale accordo, in particolare, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (3). |
(3) |
Il processo decisionale volto all’attuazione della direttiva sarà frutto di una stretta collaborazione tra la Commissione europea, l’Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA. |
(4) |
In una dichiarazione comune le parti contraenti hanno tra l’altro sottolineato che si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE necessaria per estendere agli Stati EFTA le pertinenti decisioni di attuazione che la Commissione europea deve adottare e in particolare le decisioni ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, e dell’articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 2008/101/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 21al dell’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
è aggiunto il trattino seguente:
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2) |
dopo l’adattamento b) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
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3) |
dopo l’adattamento i) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
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Articolo 2
I testi della direttiva 2008/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente f.f.
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(3) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
(4) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. 6/2011 che integra nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE
«Conformemente alla direttiva 2008/101/CE, i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote per il settore del trasporto aereo dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici. L’applicazione di tale disposizione da parte degli Stati EFTA lascia impregiudicato l’ambito d’applicazione dell’accordo SEE.
Per quanto riguarda le decisioni sui parametri ai sensi degli articoli 3 sexies, paragrafo 3, e 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2008/101/CE, le parti contraenti si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE che integri ciascuna decisione della Commissione europea. Per garantire l’omogeneità del SEE e del suo sistema ETS comune, le decisioni della Commissione europea che saranno integrate nell’accordo SEE saranno precedute da un processo comune e parallelo delle parti contraenti, se necessario mediante procedura scritta.
Per garantire nel SEE un sistema ETS trasparente a tutti gli operatori aerei interessati, la Commissione europea includerà nelle sue decisioni di attuazione della direttiva 2008/101/CE clausole speciali che faranno riferimento all’estensione delle decisioni agli Stati EFTA-SEE mediante decisioni del Comitato misto SEE.»