22004A0320(01)

Memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (ADS) - Protocollo sui nuovi Stati membri - Dichiarazioni

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 20/03/2004 pag. 0014 - 0021


Memorandum d'intesa

tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (ADS)

L'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso designate "le parti contraenti",

DESIDEROSE di agevolare i viaggi organizzati in gruppo dalla Repubblica popolare cinese alla Comunità,

CONSAPEVOLI che per consentire tali viaggi occorre affrontare il problema dei visti e le questioni affini,

CONSIDERANDO che tali viaggi contribuiranno a rafforzare il settore del turismo sia in Cina che nella Comunità,

DETERMINATE a garantire che il presente memorandum d'intesa sia applicato in stretta conformità alla normativa pertinente cinese e alla disciplina del mercato interno comunitario,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente memorandum d'intesa non si applicano al Regno Unito e all'Irlanda, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, e al protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente memorandum d'intesa non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente memorandum d'intesa si intende per:

a) "Stato membro", qualsiasi Stato membro della Comunità europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito;

b) "cittadino cinese", qualsiasi persona in possesso di un passaporto della Repubblica popolare cinese;

c) "territorio della Comunità", il territorio al quale si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, ad eccezione del territorio della Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito e dei dipartimenti francesi d'oltremare;

d) "agenzia di viaggio cinese designata", qualsiasi agenzia di viaggio selezionata e designata dall'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese (CNTA);

e) "corriere", la persona abilitata a presentare domande di visto per un gruppo turistico alle ambasciate o agli uffici consolari degli Stati membri in Cina secondo la procedura definita dall'articolo 4, paragrafo 2, del presente memorandum d'intesa;

f) "visto Schengen", il visto uniforme di cui all'articolo 10 della Convenzione di applicazione di Schengen.

Articolo 2

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente memorandum d'intesa si applica ai viaggi dei gruppi turistici di cittadini cinesi effettuati a loro spese dalla Cina al territorio della Comunità. A tal fine, la Comunità gode dello status di destinazione approvata (SDA).

Tali viaggi sono organizzati conformemente alle disposizioni e ai requisiti del presente memorandum d'intesa.

Articolo 3

Gruppi turistici

I componenti dei gruppi turistici cinesi entrano nel territorio della Comunità e vi escono in gruppo. Viaggiano all'interno del territorio della Comunità in gruppo secondo il programma di viaggio stabilito. Il numero minimo di componenti di un gruppo turistico ma dovrebbe essere inferiore a cinque.

SEZIONE II PROCEDURA PER I VISTI E RIAMMISSIONE

Articolo 4

Procedura per i visti

1. Agenzie di viaggio cinesi designate

a) Le autorità cinesi designano agenzie di viaggio in Cina che sono state autorizzate dalla CNTA ad organizzare viaggi di cittadini cinesi verso gli Stati membri. Le ambasciate e gli uffici consolari degli Stati membri accreditano tali agenzie di viaggio designate a fungere da rappresentanti autorizzati per le domande di visto. La CNTA notifica alla Commissione e alle ambasciate e agli uffici consolari degli Stati membri l'elenco delle agenzie di viaggio cinesi designate, compresi gli indirizzi, i numeri di telefono, i numeri di fax, gli indirizzi e-mail e le persone di contatto.

b) In caso di violazioni delle normative UE e/o cinese da parte di un'agenzia di viaggio cinese designata nell'effettuazione del viaggio all'estero dei cittadini cinesi, vengono prese adeguate misure nei confronti di tale agenzia conformemente alla legislazione in vigore. Le misure comprendono, se del caso, il ritiro della designazione dell'agenzia di viaggio da parte della Cina o del suo accreditamento presso le ambasciate o gli uffici consolari degli Stati membri in Cina.

2. Corrieri

a) Ciascuna agenzia di viaggio cinese designata può nominare fino a due persone che operino in suo nome e per suo conto in qualità di corrieri nel necessario processo di domanda di visto per i gruppi di turisti cinesi che desiderano visitare il territorio della Comunità. I corrieri sono abilitati a presentare le domande di visto di tali gruppi alle ambasciate o agli uffici consolari degli Stati membri in Cina.

b) I corrieri sono autorizzati a entrare nelle ambasciate o negli uffici consolari degli Stati membri con un distintivo rilasciato dalla CNTA nonché con un distintivo recante foto d'identità e un certificato rilasciati dalle ambasciate o dagli uffici consolari degli Stati membri, ai quali la CNTA fornisce informazioni pertinenti sulle persone che fungono da corrieri di ciascuna agenzia di viaggio. Il certificato contiene almeno il nome e l'indirizzo dell'agenzia di viaggio e il nome dell'agente che funge da corriere.

c) Nel caso in cui un'agenzia di viaggio designata non sia più accreditata presso un'ambasciata o un ufficio consolare di uno Stato membro, l'agenzia di viaggio interessata è obbligata a restituire i distintivi e i certificati all'ambasciata o all'ufficio consolare dello Stato membro che li ha rilasciati affinché siano invalidati. Inoltre, un'agenzia di viaggio accreditata ha l'obbligo di restituire il distintivo e il certificato all'ambasciata o all'ufficio consolare dello Stato membro che li ha rilasciati se la persona che fungeva da corriere non svolge più tale mansione presso l'agenzia.

3. Domande di visto

a) Nel presentare domande di visto per un gruppo di clienti di un'agenzia di viaggio cinese accreditata presso le ambasciate o gli uffici consolari degli Stati membri, le agenzie di viaggio presentano anche i documenti seguenti: una comunicazione firmata dal rappresentante di detta agenzia contenente informazioni sul circuito previsto, sul pagamento delle spese di viaggio, su un'adeguata assicurazione, sui nomi dei partecipanti al viaggio, insieme al passaporto di ciascun partecipante e a formulari debitamente compilati e firmati da ciascun viaggiatore. Se necessario, le ambasciate o gli uffici consolari degli Stati membri possono richiedere ulteriori documenti e/o informazioni.

b) Le domande di visto vengono trattate secondo la legislazione applicabile. In linea di massima i visti vengono concessi dalle ambasciate o dagli uffici consolari degli Stati membri sul cui territorio si trova la destinazione unica o principale della visita prevista. Qualora sia impossibile determinare la destinazione principale o qualora siano previste visite di pari durata, l'ambasciata o l'ufficio consolare dello Stato membro i cui avviene l'ingresso sul territorio comunitario è responsabile della concessione del visto. Le ambasciate o gli uffici consolari degli Stati membri possono prevedere interviste di persona o telefoniche con i richiedenti.

c) Il visto rilasciato dalle ambasciate o dagli uffici consolari degli Stati membri è un visto Schengen, limitato a un massimo di trenta giorni, rilasciato conformemente alla legislazione applicabile. Si tratta di un visto Schengen individuale recante il riferimento "SDA".

d) Se le ambasciate o gli uffici consolari della Comunità approvano domande di visto presentate da agenzie di viaggio, altre organizzazioni o singoli che non sono agenzie di viaggio designate dalla CNTA, quest'ultima non è responsabile di eventuali problemi sorti durante il viaggio sul territorio della Comunità.

Articolo 5

Soggiorno illegale e riammissione

1. Le agenzie di viaggio cinesi designate e le agenzie di viaggio della Comunità partecipanti sono tenute a comunicare, senza indugio, alle rispettive autorità, alla CNTA e alle competenti autorità dello Stato membro che ha rilasciato il visto, eventuali turisti SDA che mancano dal gruppo nonché eventuali turisti SDA che non sono tornati in Cina.

2. In caso di superamento illegale della durata del soggiorno di un turista SDA, le agenzie di viaggio interessate delle parti contraenti collaborano immediatamente con i servizi competenti delle parti contraenti per contribuire al rimpatrio e all'accoglienza del turista, che sarà riammesso dal governo della Repubblica popolare cinese. Vengono fornite prove documentali per confermare la sua identità di cittadino cinese ai fini della riammissione. Il costo del biglietto aereo è a carico del turista. Se quest'ultimo non dispone di risorse finanziarie sufficienti, i costi relativi al suo rimpatrio devono essere sostenuti dalla competente autorità dello Stato membro interessato, la quale chiede in seguito alla pertinente agenzia di viaggio cinese designata il rimborso del biglietto aereo su presentazione di una ricevuta. In questo caso, l'agenzia di viaggio cinese rimborsa il costo del biglietto aereo alla competente autorità dello Stato membro interessato entro 30 giorni dalla riammissione del turista, dal quale recupera i costi.

SEZIONE III ATTUAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 6

Comitato dello status di destinazione approvata

1. Al fine di garantire il corretto funzionamento del presente memorandum d'intesa, le parti contraenti si scambiano informazioni e dati a tempo debito e collaborano strettamente. Per monitorare la corretta attuazione del memorandum d'intesa, viene istituito un meccanismo consultivo.

2. A tal fine, le parti contraenti istituiscono un comitato dello status di destinazione approvata (in appresso denominato "il comitato"), che avrà in particolare i seguenti compiti:

a) monitorare l'applicazione del presente memorandum d'intesa e redigere ogni anno un rapporto sulla sua applicazione;

b) stabilire le disposizioni di attuazione necessarie per la sua esecuzione uniforme;

c) scambiare regolarmente informazioni;

d) raccomandare alle parti contraenti modifiche al presente memorandum d'intesa.

3. Il comitato è composto di rappresentanti delle parti contraenti. La Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee; la Cina è rappresentata dall'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese.

4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Intese SDA degli Stati membri

Eventuali memorandum d'intesa o accordi simili tra la Cina e uno Stato membro non si applicano più a partire dall'entrata in vigore del presente memorandum d'intesa.

Articolo 8

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente memorandum d'intesa viene ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure.

2. Il presente memorandum d'intesa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano a vicenda il completamento delle procedure di cui al primo paragrafo.

3. Il presente memorandum d'intesa rimane in vigore a tempo indeterminato, a meno che non sia denunciato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente memorandum d'intesa mediante comunicazione scritta all'altra parte contraente. Il presente memorandum d'intesa cessa di essere applicato tre mesi dopo la data di tale notifica.

5. Il presente memorandum d'intesa può essere modificato mediante accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate il completamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

6. Il presente memorandum d'intesa è giuridicamente vincolante nei confronti delle due parti contraenti.

Hecho en Pekín el doce de febrero de 2004, en dos ejemplares, en lengua alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca y china, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico./Udfærdiget i Beijing den tolvte februar 2004 i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og kinesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Peking am zwölften Februar 2004 in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer, spanischer und chinesischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Πεκίνο στις δώδεκα Φεβρουαρίου 2004, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και κινεζική γλώσσα, και καθένα από τα εν λόγω κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό./Done at Beijing on the twelfth day of February 2004, in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic./Fait à Pékin le douze février 2004 en deux exemplaires, en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Pechino addì dodici febbraio 2004, in duplice copia nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e cinese, ciascuna delle quali fa ugualmente fede./Gedaan te Peking, de twaalfde februari 2004, in twee exemplaren opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito em Pequim, em doze de Fevereiro de 2004, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e chinesa, todos os textos fazendo igualmente fé./Tehty Pekingissä kahdentenatoista päivänä helmikuuta 2004 kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja kiinan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Peking den tolfte februari 2004 i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och kinesiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

>PIC FILE= "L_2004083IT.001701.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2004083IT.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004083IT.001802.TIF">

Por la Administración Nacional de Turismo de la República Popular China/For Folkerepublikken Kinas nationale turistadministration/Für die Staatliche Tourismusverwaltung der Volksrepublik China/Για την Εθνική Διοίκηση Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας/For the National Tourism Administration of the People's Republic of China/Par l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine/Per l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese/Voor de overheidsdienst voor toerisme van de Volksrepubliek China/Pela Administração Nacional de Turismo da República Popular da China/Kiinan kansantasavallan kansallisen matkailuhallinnon puolesta/För Folkrepubliken Kinas nationella turistförvaltning

>PIC FILE= "L_2004083IT.001803.TIF">

>PIC FILE= "L_2004083IT.001804.TIF">

ALLEGATO

PROTOCOLLO SUI NUOVI STATI MEMBRI

Ai sensi dell'Atto di adesione, gli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria), non rilasciano ancora visti Schengen.

Pertanto, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del memorandum d'intesa, e fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione, lo Stato membro interessato rilascia visti nazionali limitati al proprio territorio.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. Agenzie di viaggio

La Comunità raccomanda agli Stati membri e ai loro prestatori di servizi turistici di fornire alla CNTA un elenco delle agenzie di viaggio del loro territorio, compresi gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax, gli indirizzi e-mail e le persone di contatto. Tali elementi devono essere aggiornati regolarmente e trasmessi alla CNTA.

Le parti contraenti accettano inoltre che le agenzie di viaggio di entrambe siano autorizzate a selezionare i loro partner commerciali dell'altra parte contraente e a concludere contratti con essi. Dette agenzie di viaggio sono responsabili di tutte le modalità commerciali riguardanti il viaggio, come per esempio i programmi di viaggio, i costi, i servizi e i pagamenti previsti dal contratto di viaggio con i rispettivi partner commerciali.

2. Protezione dei diritti dei turisti cinesi

I diritti e gli interessi legittimi dei cittadini cinesi che viaggiano sul territorio della Comunità in gruppi turistici sono protetti dalle pertinenti normative della Comunità, degli Stati membri e della Cina. In caso di violazione, tali regolamenti si applicano alle pertinenti agenzie.

La Comunità incoraggia gli Stati membri e i loro prestatori di servizi turistici a creare linee telefoniche che forniscano consulenza e assistenza d'emergenza ai turisti cinesi.

3. Accompagnatori turistici e guide turistiche

Le parti contraenti accettano che le agenzie di viaggio cinesi accreditate nominino uno o più accompagnatori turistici per ciascun gruppo.

L'accompagnatore si assicura che i gruppi di turisti cinesi che viaggiano sul territorio della Comunità conformemente al presente memorandum d'intesa entrino nel territorio della Comunità e vi escano in gruppo. L'accompagnatore è tenuto ad avere con sé per tutta la durata del viaggio copie di tutti i biglietti e passaporti.

Le parti contraenti prendono atto che, oltre all'accompagnatore turistico obbligatorio fornito dalle agenzie di viaggio cinesi, le agenzie di viaggio della Comunità possono fornire guide turistiche per ciascun gruppo di turisti cinese per l'intera durata del soggiorno sul territorio della Comunità.

Dette guide turistiche possono accompagnare il gruppo dal momento in cui entra nel territorio della Comunità a quello in cui vi esce, alle condizioni previste dalla legge applicabile in ciascuno Stato membro, e si adoperano per risolvere eventuali problemi che possono sorgere in consultazione con l'accompagnatore turistico cinese.

4. Informazioni richieste

La Comunità incoraggia gli Stati membri e i loro prestatori di servizi turistici a rendere disponibili le pertinenti informazioni alle agenzie di viaggio cinesi designate, in particolare riguardo alle possibilità di viaggio verso il territorio della Comunità e al suo interno, a importanti servizi di viaggio per i viaggiatori cinesi e ai loro prezzi nonché alle informazioni utili per proteggere i diritti legittimi dei viaggiatori.

5. Prove documentali

Le parti contraenti concordano che le prove documentali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente memorandum d'intesa comprendono i passaporti, le domande di visto, i documenti di controllo sull'immigrazione nell'UE, i documenti dell'agenzia di viaggio o le relative fotocopie.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente memorandum d'intesa non si applica al territorio del Regno di Danimarca. Pertanto, l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese e le autorità della Danimarca affermano la loro volontà di concludere, senza indugio, un accordo sullo status di destinazione approvata negli stessi termini del presente memorandum d'intesa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

Le parti contraenti prendono atto che il presente memorandum d'intesa non si applica al territorio del Regno Unito e dell'Irlanda. Pertanto è auspicabile che l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese e le autorità del Regno Unito e dell'Irlanda concludano un accordo sullo status di destinazione approvata in termini simili a quelli del presente memorandum d'intesa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto della stretta relazione tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia, in particolare in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 relativo all'associazione di tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese concluda un accordo sullo status di destinazione approvata con l'Islanda e la Norvegia in termini simili a quelli del presente memorandum d'intesa.