22001D0086

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 06/09/2001 pag. 0039 - 0040


Decisione del Comitato misto SEE

n. 86/2001

del 19 giugno 2001

che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001(1).

(2) La decisione n. 1/95 del Consiglio SEE, del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein(2), prevede che a partire dal 1o gennaio 1999 il Liechtenstein trasmetta dati in materia di statistiche del commercio estero, come richiesto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo.

(3) Il Comitato misto SEE doveva effettuare un riesame di questo obbligo alla fine del periodo di transizione, tenendo conto della specifica situazione del Liechtenstein.

(4) In seguito al summenzionato esame, il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere alcune statistiche sul commercio estero,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1) Il primo paragrafo dopo il titolo "Statistiche del commercio estero" è abrogato.

2) Al punto 8 [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] dopo il testo dell'adattamento viene aggiunto quanto segue: "e) Il Liechtenstein raccoglie i dati richiesti dal presente regolamento a partire dal 1o gennaio 2000.

f) Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati sul commercio con la Svizzera.

g) Il Liechtenstein raccoglie soltanto i dati sulle importazioni e sulle esportazioni dirette.

h) Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati sul commercio di monete e lingotti d'oro e argento.

i) I termini 'ivi compresa la corrente elettrica' dell'articolo 2, lettera b), non si applicano al Liechtenstein.

j) Il Liechtenstein fornisce soltanto codici a sei cifre per le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

k) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), si riferisce soltanto ai trasporti su strada.

l) Il Liechtenstein è dispensato dal trasmettere i dati richiesti dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera j).

m) Per quanto riguarda il Liechtenstein, non vengono diffusi i risultati statistici contemplati dall'articolo 13, paragrafo 1, che consentono di identificare indirettamente gli esportatori e gli importatori, ma vengono diffusi soltanto codici a due cifre per le informazioni del Sistema armonizzato."

3) Dopo il testo dell'adattamento del punto 10 [regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente: "f) Il codice n. 7 di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), non si applica al Liechtenstein;

g) La 'propulsione propria' come forma di trasporto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, non è utilizzata per il Liechtenstein."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 63.

(2) GU L 86 del 20.4.1995, pag. 58.

(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.