21996D0809(01)

Decisione n. 1/96 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 20 maggio 1996 recante modalità d'applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 09/08/1996 pag. 0014 - 0028


DECISIONE N. 1/96 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE CE-TURCHIA del 20 maggio 1996 recante modalità d'applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (96/488/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, sulla realizzazione della fase finale dell'unione doganale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando che è opportuno adottare misure appropriate per il funzionamento dell'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia,

DECIDE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente decisione determina disposizioni di attuazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, in appresso denominata «decisione di base».

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) «paese terzo», un paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell'unione doganale CE-Turchia;

2) «parte dell'unione doganale»: da un lato, il territorio doganale della Comunità e, dall'altro, il territorio doganale della Turchia.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE E ALLE POLITICHE TARIFFARIE PREFERENZIALI

Articolo 3

1. Per i prodotti di cui all'articolo 15 della decisione di base e alle condizioni previste nell'articolo 3 della decisione di base, è concesso il beneficio della libera pratica in Turchia soltanto se i prodotti sono originari della Comunità. L'origine è determinata secondo le norme comunitarie sull'origine non preferenziale delle merci.

2. Se i prodotti di cui all'articolo 15 della decisione di base non sono originari della Comunità, e alle condizioni di cui all'articolo 3 della decisione di base, la Turchia deduce, dall'ammontare dei dazi dovuti su questi prodotti in virtù dell'articolo 15, l'ammontare dei dazi già pagati nella Comunità sui prodotti in questione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI AGLI SCAMBI COMMERCIALI TRA LE DUE PARTI DELL'UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 1

Generalità

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni in materia di libera pratica previste nella decisione di base, si applicano agli scambi commerciali tra le due parti dell'unione doganale, alle condizioni previste nella presente decisione, il codice doganale comunitario con le relative disposizioni d'applicazione, applicabile nel territorio doganale della Comunità, e il codice doganale turco con le relative disposizioni d'applicazione, applicabile nel territorio doganale della Turchia.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della decisione di base, le formalità di importazione si considerano soddisfatte nello Stato di esportazione mediante la convalida del documento necessario alla libera pratica delle merci in questione.

2. La convalida di cui al paragrafo 1 crea un'obbligazione doganale all'importazione. Inoltre, essa dà luogo all'applicazione delle disposizioni di politica commerciale descritte all'articolo 12 della decisione di base e cui possono essere soggetti i prodotti o le merci in questione.

3. Il momento in cui si crea tale obbligazione doganale è considerato quello in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione di esportazione per le merci in questione.

4. Debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale viene effettuata la dichiarazione è altresì debitore.

5. L'importo dei dazi doganali corrispondenti a tale obbligazione doganale viene determinato alle stesse condizioni di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla stessa data, della dichiarazione di svincolo per la libera pratica delle merci in questione, allo scopo di concludere la procedura di perfezionamento attivo.

CAPITOLO 2

Disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa per la circolazione delle merci

Articolo 6

Il rispetto delle condizioni per l'applicazione

- delle disposizioni relative alla libera pratica per i prodotti industriali tra la Comunità e la Turchia,

- degli accordi preferenziali tra la Comunità e la Turchia in materia di prodotti agricoli,

è attestato dalla presentazione di un titolo giustificativo rilasciato a richiesta dell'esportatore dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro.

Articolo 7

1. Il titolo giustificativo di cui all'articolo 6 della presente decisione è costituito dal certificato di circolazione A.TR. Il modello di questo modulo figura nell'allegato I. Tuttavia, i moduli figuranti nella decisione n. 5/72 del Consiglio d'associazione CE-Turchia (2) utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 30 giugno 1997.

2. Il certificato A.TR. rilasciato per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 reca, nella casella 8, una delle seguenti indicazioni:

- ORIGEN COMUNITARIO

- OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

- GEMEINSCHAFTLICHER URSPRUNG

- ÊÏÉÍÏÔÉÊÇ ÊÁÔÁÃÙÃÇ

- COMMUNITY ORIGIN

- ORIGINE COMMUNAUTAIRE

- ORIGINE COMUNITARIA

- GEMEENSCHAPSOORSPRONG

- ORIGEM COMUNITÁRIA

- YHTEISÖALKUPERÄÄ

- URSPRUNG I GEMENSKAPEN

- TOPLULUK MENSELIDIR.

Il certificato A.TR. rilasciato per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 reca, nella casella 8, una delle seguenti indicazioni:

- ORIGEN NO COMUNITARIO

- IKKE OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

- NICHT GEMEINSCHAFTLICHER URSPRUNG

- ÌÇ ÊÏÉÍÏÔÉÊÇ ÊÁÔÁÃÙÃÇ

- NON-COMMUNITY ORIGIN

- ORIGINE NON COMMUNAUTAIRE

- ORIGINE NON COMUNITARIA

- GEEN GEMEENSCHAPSOORSPRONG

- ORIGEM NÃO COMUNITÁRIA

- EI YHTEISÖALKUPERÄÄ

- INTE URSPRUNG I GEMENSKAPEN

- TOPLULUK MENSEILI DEGILDIR.

3. Il certificato A.TR. può essere utilizzato esclusivamente quando le merci siano trasportate direttamente da uno Stato membro in Turchia, o dalla Turchia in uno Stato membro.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro in Turchia, o dalla Turchia in uno Stato membro:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia;

b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Turchia o con trasbordo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di tale territorio o il trasbordo si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nella Comunità o in Turchia.

Articolo 8

1. Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è vistato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A.TR. può essere vistato dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito a errore o omissione involontaria. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato vistato.

2. Il certificato di circolazione delle merci A.TR. può essere vistato solo nel caso in cui possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione della libera pratica prevista dalla decisione di base.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci A.TR. deve essere presentato, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione cui le merci sono presentate.

Articolo 10

1. Il certificato di circolazione delle merci A.TR. deve essere compilato su un modulo, un modello del quale è allegato alla presente decisione. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore. Qualora i certificati siano redatti in turco, essi devono essere redatti anche in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essi sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve farsi uso di inchiostro e della scrittura a stampatello.

2. Il certificato deve avere il formato di 210 × 297 mm ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri e la Turchia possono riservarsi il diritto di stampare essi stessi i certificati o di farli stampare da tipografi autorizzati. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere annotata tale approvazione. Ciascun certificato reca il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio e il numero di serie che ne permettono l'identificazione.

3. Il certificato di circolazione A.TR. deve essere compilato in conformità della nota esplicativa figurante nell'allegato II e di eventuali norme supplementari fissate nel quadro dell'unione doganale.

Articolo 11

I certificati di circolazione sono presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalla sua normativa. Dette autorità possono esigerne la traduzione. Esse possono inoltre chiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da un certificato dell'importatore attestante che le merci soddisfano le condizioni richieste per la libera circolazione.

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato A.TR., l'esportatore può chiedere, alle competenti autorità governative che hanno emesso il documento, il rilascio di una copia sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. La casella 12 di tali copie dell'A.TR. deve recare una delle seguenti annotazioni, unitamente alla data di rilascio e al numero di serie del certificato originale:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- IKINCI NÜSHADIR.

Articolo 12

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga all'articolo 8 della presente decisione, le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona, qui di seguito denominata «esportatore autorizzato», per la quale ricorrano le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo, a rilasciare i certificati di circolazione delle merci A.TR. senza doverli presentare, al momento dell'esportazione, alle autorità doganali.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone:

a) che effettuano frequentemente delle spedizioni di merci;

b) i cui registri consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni;

c) che non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale;

d) che offrono alle autorità doganali tutte le garanzie necessarie per la verifica dello stato delle merci.

3. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora per l'esportatore autorizzato non ricorrano più le condizioni stabilite nel presente articolo o nell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali deve specificare, in particolare:

a) l'ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati;

b) le modalità con le quali l'esportatore autorizzato deve giustificare l'utilizzo dei certificati.

Le autorità doganali competenti fissano il termine e le modalità in conformità dei quali l'esportatore autorizzato informa l'ufficio competente onde permettergli di procedere, se del caso, ai controlli prima della partenza delle merci.

5. Nell'autorizzazione dev'essere stabilito che il riquadro riservato al visto da parte della dogana deve:

a) recare l'impronta del timbro dell'ufficio responsabile dell'autenticazione preventiva apposta previamente e la firma di un funzionario di tale ufficio; ovvero

b) recare, apposta dall'esportatore autorizzato, l'impronta di uno speciale timbro di metallo autorizzato dalle autorità doganali, conforme al modello riportato nell'allegato III. Tale impronta può essere prestampata sui certificati qualora la stampa sia stata affidata a un tipografo a ciò autorizzato.

6. Al più tardi all'atto dell'esportazione delle merci, l'esportatore autorizzato deve compilare e firmare il certificato e inserire nella casella 8 una delle seguenti diciture:

«Procedimiento simplificado»

»Forenklet fremgangsmåde«

"Vereinfachtes Verfahren"

«ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá»

'Simplified procedure`

«Procédure simplifiée»

«Procedura semplificata»

"Vereenvoudigde regeling"

«Procedimento simplificado»

"Yksinkertaistettu menettely"

"Förenklat förfarande"

"Basitlestirilmis prosedür".

7. Il certificato compilato, recante la dicitura di cui al paragrafo 6 e sottoscritto dall'esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 6 della presente decisione.

Articolo 13

Frazionamento dei certificati

1. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità o della Turchia consentono che una spedizione scortata da un certificato A.TR. sia frazionata.

2. L'ufficio doganale in cui è effettuato il frazionamento rilascia un estratto del certificato A.TR. per ciascuna parte della spedizione parziale, utilizzando a tal fine un modello di certificato A.TR.

Nella casella 12 dell'estratto devono essere menzionati il numero di registrazione, la data, l'ufficio e il paese di rilascio del certificato iniziale a mezzo di una delle seguenti indicazioni:

- Extracto del certificado A.TR.

(número, fecha, oficina y país de expedición)

- Udskrift af A.TR.-varecertifikat

(nummer, dato, udstedelsessted og land)

- Auszug aus der A.TR. Warenverkehrsbescheinigung

(Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)

- Áðüóðáóìá ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý A.TR.

(áñéèìüò, çìåñïìçíßá, ãñáöåßï êáé ÷þñá åêäüóåùò)

- Extract of A.TR. certificate

(Number, date, office and country of issue)

- Extrait du certificat A.TR.

(numéro, date, bureau et pays de délivrance)

- Estratto del certificato A.TR.

(numero, data, ufficio e paese di emissione)

- Uittreksel uit A.TR. certificaat

(nummer, datum, kantoor en land van afgifte)

- Extracto do certificado A.TR.

(número, data, estância, país de emissão)

- A.TR.-todistuksen ote

(numero, päivämäärä, antanut toimisto ja maa)

- Utdrag ur certifikat A.TR.

(nummer, datum, kontor och utfärdandeland)

- Müfrez A.TR. dolasim belgesi

(Numarasi, tarih, düzenleyen gümrük idaresi ve ülkesi)

3. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento indica tale operazione sul certificato A.TR. originale. A tal fine, esso appone nella casella 12 del certificato A.TR. una delle seguenti indicazioni:

. . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas

. . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedføjet

. . . (Anzahl) Auszüge ausgestellt - Durchschriften liegen bei

. . . (áñéèìüò) åêäïèÝíôá áðïóðÜóìáôá - óõíçììÝíá áíôßãñáöá

. . . (number) extracts issued - copies attached

. . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes

. . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate

. . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd

. . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas

. . . (lukumäärä) otteita annettu - jäljennökset oheisina

. . . (antal) utdrag som utfärdats - kopior bifogas

. . . (adet) müfrez olarak düzenlenmi-tir suretleri eklidir.

4. L'ufficio in cui avviene il frazionamento trattiene l'originale del certificato A.TR. e una copia di ogni estratto utilizzato.

5. Il periodo di validità dei certificati frazionati è lo stesso dei certificati originali di circolazione delle merci A.TR.

Articolo 14

Durata della validità del certificato quando le merci siano custodite in una zona franca o in un magazzino doganale

1. Qualora le merci contemplate in un certificato di circolazione A.TR. stazionino in una zona franca o in un magazzino doganale, il periodo di validità del certificato è sospeso per la durata della permanenza delle stesse nella zona franca o nel magazzino doganale.

2. A tal fine, le autorità doganali devono attestare sul certificato la data di ingresso e quella di uscita delle merci dalla zona franca o dal magazzino doganale.

3. Le stesse condizioni si applicano ai certificati di circolazione delle merci A.TR. che siano stati rilasciati e presentati alle autorità doganali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 15

Allo scopo di garantire la corretta delle disposizioni della presente decisione, gli Stati membri e la Turchia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, e nell'ambito della mutua assistenza prevista dall'articolo 29 e dall'allegato 7 della decisione di base, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati.

Articolo 16

Il modello di certificato di circolazione delle merci A.TR. costituisce parte integrante della presente decisione.

CAPITOLO 3

Disposizioni concernenti le merci trasportate dai viaggiatori

Articolo 17

A condizione che non siano destinate a uso commerciale, le merci trasportate dai viaggiatori da una parte all'altra dell'unione doganale beneficiano della libera circolazione senza dover essere accompagnate dal certificato di cui al capitolo 2, quando siano dichiarate merci che rispettano le condizioni della libera circolazione e non sussistono dubbi sull'esattezza della dichiarazione.

CAPITOLO 4

Spedizioni postali

Articolo 18

Le spedizioni postali (inclusi i pacchi postali) beneficiano della libera circolazione e non sono soggette alla presentazione del certificato di cui al capitolo 2 purché nessuna indicazione sul pacco o sui documenti di accompagnamento attesti che le merci contenute non soddisfano le condizioni fissate nella decisione di base. Tale indicazione consiste in un'etichetta gialla, copia della quale figura nell'allegato IV, apposta in tutti questi casi dall'autorità competente dello Stato di esportazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI ALLO SCAMBIO DI MERCI CON PAESI TERZI

CAPITOLO 1

Disposizioni concernenti il valore delle merci ai fini doganali

Articolo 19

I costi del trasporto e dell'assicurazione e le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto di merci di paesi terzi dopo l'introduzione di dette merci nel territorio dell'unione doganale non sono presi in considerazione ai fini della valutazione doganale, purché figurino separatamente dal prezzo pagato o pagabile per dette merci.

CAPITOLO 2

Perfezionamento passivo

Articolo 20

Ai sensi del presente capitolo, si intende per «traffico triangolare» il sistema in conformità del quale i prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento passivo sono immessi in libera circolazione con sgravio parziale o totale dei dazi all'importazione in una parte dell'unione doganale diversa da quella dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate.

Articolo 21

A richiesta del detentore, è autorizzato il ricorso al traffico triangolare per le operazioni di perfezionamento passivo, tranne nei casi di ricorso al sistema di scambi standard con importazione preventiva.

Articolo 22

1. In caso di ricorso al sistema del traffico triangolare, si utilizza il bollettino di informazione INF 2.

2. Il bollettino INF 2, il cui formulario è conforme al modello e alle disposizioni contenute nelle disposizioni doganali della Comunità e turche, è costituito da un originale e da una copia che devono essere presentati insieme all'ufficio doganale di vincolo. Il bollettino INF 2 riguarda l'intera quantità di merci vincolate al regime. Qualora si preveda che le reimportazioni di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione saranno effettuate in più riprese presso uffici doganali diversi, l'ufficio di vincolo rilascia, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, vari bollettini INF 2 fino a concorrenza delle quantità di merci vincolate al regime.

3. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF 2, il titolare dell'autorizzazione ad avvalersi del regime di perfezionamento passivo può chiedere un duplicato all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che non sono state ancora reimportate le merci di temporanea esportazione per le quali è stato chiesto il duplicato.

Il duplicato così rilasciato deve essere corredato di una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- IKINCI NÜSHADIR.

4. La domanda di rilascio del bollettino INF 2 costituisce l'accordo del titolare dell'autorizzazione a concedere il beneficio dell'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione ad un'altra persona.

Articolo 23

1. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia del bollettino INF 2. Detto ufficio conserva la copia e consegna l'originale al dichiarante.

2. Se l'ufficio di vincolo ritiene che l'ufficio doganale nel quale sarà presentata la dichiarazione di immissione di libera pratica necessiti di taluni elementi dell'autorizzazione che non figurano nel bollettino di informazioni, esso menziona detti elementi nel bollettino medesimo.

3. L'originale del bollettino INF 2 è presentato all'ufficio di uscita dal territorio doganale della Comunità. Questo ufficio attesta l'uscita da detto territorio sull'originale e restituisce tale documento alla persona che l'ha presentato.

Articolo 24

1. L'ufficio di vincolo, che deve vistare il bollettino INF 2, indica nella casella 6 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione.

2. In caso di prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio di cui al paragrafo 1 autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, apponendo il sigillo doganale dell'ufficio sugli articoli, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile.

Un'etichetta munita del timbro dell'ufficio e recante i riferimenti della dichiarazione di esportazione è acclusa ai campioni, alle illustrazioni o descrizioni tecniche, in modo che questi non possano essere sostituiti.

3. I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati in conformità del paragrafo 2, sono consegnati all'esportazione in modo che questi possa ripresentarli con i sigilli intatti all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori o di sostituzione.

4. In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno resi noto solo dopo l'apposizione del visto sul bollettino INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico sigillato.

Articolo 25

1. L'importatore dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione presenta l'originale del bollettino INF 2 e, eventualmente, i mezzi di identificazione di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4 della presente decisione, all'ufficio di appuramento all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Quando l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui con un'unica spedizione, o quando si preveda di effettuarla in più riprese presso lo stesso ufficio doganale, questo ufficio imputa sull'originale del bollettino INF 2 le quantità di merci di temporanea esportazione corrispondenti alle quantità di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione immessi in libera pratica. Il bollettino INF 2, appurato, è allegato alla dichiarazione corrispondente. Qualora non sia totalmente appurato, verrà rinviato al dichiarante, previa annotazione del fatto nella casella 12 del certificato A.TR..

3. Quando l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui in più riprese presso uffici doganali diversi, senza che venga applicato l'articolo 23, paragrafo 2, l'ufficio doganale in cui è presentata la prima dichiarazione di immissione in libera pratica rilascia, su richiesta del dichiarante e in sostituzione del bollettino INF 2 iniziale, dei bollettini INF 2 redatti fino a concorrenza della quantità di merci di temporanea esportazione non ancora immesse in libera pratica. Quest'ultimo ufficio indica nel o nei bollettini sostituivi il numero del bollettino iniziale e l'ufficio doganale che lo ha rilasciato. Le quantità indicate nel o nei bollettini sostituitivi sono imputate alle quantità figuranti nel bollettino INF 2 iniziale che, completamente appurato con queste indicazioni, è allegato alla prima dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni bollettino sostitutivo completamente appurato è allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica cui esso si riferisce.

Articolo 26

L'ufficio di appuramento è abilitato a chiedere all'ufficio doganale che ha vistato il bollettino INF 2 il controllo a posteriori dell'autenticità del medesimo e dell'esattezza delle indicazioni in esso contenute, nonché delle eventuali informazioni supplementari che vi figurano.

Tale ufficio dà seguito alla richiesta presentatagli nel più breve tempo possibile.

CAPITOLO 3

Merci in reintroduzione

Articolo 27

1. Le merci di una parte dell'unione doganale che, dopo essere state esportate dal territorio doganale sono reintrodotte nel territorio dell'altra parte dell'unione doganale e immesse in libera pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta dell'interessato.

Il termine di tre anni può essere superato per tener conto di circostanze particolari.

2. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica con il beneficio di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto qualora esse siano utilizzate nuovamente per gli stessi fini.

Se dette merci non sono utilizzate per gli stessi fini, l'importo dei dazi all'importazione cui esse sono soggette viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello risultante dall'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le merci esportate dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale nel quadro del regime del perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 28

L'esenzione dei dazi all'importazione di cui all'articolo 27 della presente decisione è concessa unicamente se le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 29

Gli articoli 27 e 28 della presente decisione si applicano, in quanto compatibili, ai prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di perfezionamento attivo.

L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nel quadro del regime del perfezionamento attivo, considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data di immissione in libera pratica.

Articolo 30

Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

Lo stesso dicasi quando consistano di parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

Articolo 31

1. In deroga all'articolo 28 della presente decisione, sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buon stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;

b) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buon stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempreché sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

- abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate, oppure

- si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

2. Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione ai sensi del paragrafo 1, lettera b) avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime.

Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori dei territori doganali di entrambe le parti dell'unione doganale, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

a) si intende per «riparazione o riattamento divenuta(o) necessaria(o)» qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori dal territorio doganale di entrambe le parti dell'unione doganale, senza il quale essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;

b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'inclusione di pezzi di ricambio, tale inclusione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Articolo 32

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi di informazione necessari ad identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale di una parte dell'unione doganale.

Articolo 33

1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:

- da un lato, le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:

a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme da detta autorità: oppure

b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 34 della presente decisione.

Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale che, al momento dell'esportazione, soddisfavano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti;

- dall'altro, le merci scortate da un carnet ATA emesso nell'altra parte dell'unione doganale.

Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione nei limiti stabiliti dall'articolo 27 della presente decisione, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.

In tutti i casi, devono essere espletate le seguenti formalità:

- verificare gli elementi d'informazione contenuti nelle caselle da A a G del tagliando per la reintroduzione,

- compilare la matrice e la casella H del foglio di reintroduzione,

- trattenere il tagliando di reintroduzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo trattino, non si applicano alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedevano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

Queste disposizioni non si applicano neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica.

3. Ove lo ritenga necessario, l'autorità doganale dell'ufficio doganale di reintroduzione può chiedere all'interessato di presentare ulteriori elementi di prova, particolarmente ai fini dell'identificazione delle merci in reintroduzione.

Articolo 34

Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli contenuti nelle disposizioni doganali turche e della Comunità.

Articolo 35

1. Il bollettino INF 3 è rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio d'esportazione all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce, quando lo stesso esportatore dichiari che esiste la probabilità che tali merci vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

2. Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accettare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

Articolo 36

1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

2. Quando si prevede che le merci esportate rientreranno nel territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale o nel territorio doganale di entrambe le parti dell'unione doganale attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può, parimenti, chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

Articolo 37

L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciata.

Articolo 38

L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la conserva nei suoi archivi.

Articolo 39

In caso di furto, perdita lo distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT

- IKINCI NÜSHADIR.

L'autorità doganale annota sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

Articolo 40

1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, a richiesta di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano le condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio delle disposizioni del presente capitolo.

2. Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1996.

Fatto a Marmaris, il 20 maggio 1996.

Per il Comitato della cooperazione doganale

A. OYARZABAL

Il Presidente

(1) GU n. L 35 del 13. 2. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 74. Decisione emendata dalla decisione n. 4/95 (GU n. L 35 del 13. 2. 1996, pag. 48).

ALLEGATO I

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO II

Note esplicative per il certificato di circolazione A.TR.

I. Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione A.TR.

1. Il certificato di circolazione A.TR. deve essere redatto in una delle lingue nelle quali è stipulato l'accordo e conformemente alla norme di diritto interno dello Stato di esportazione. Allorché il certificato è redatto in turco, esso deve essere redatto anche in una delle lingue ufficiali della Comunità.

2. Il certificato di circolazione A.TR. è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso esso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro. Esso non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica deve portare l'approvazione di chi ha compilato il certificato nonché il visto delle autorità doganali.

II. Indicazioni relative alle differenti caselle

1. Indicare il cognome ed il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato.

2. Indicare, eventualmente, il numero del documento di trasporto.

3. Indicare, eventualmente, il cognome ed il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della o delle persone cui le merci devono essere consegnate.

5. Indicare il nome del paese da cui le merci sono esportate.

6. Indicare il nome del paese interessato.

8. Quando l'origine delle merci è richiesta, il nome del paese deve essere indicato dall'esportatore in questa casella.

9. Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa in rapporto al numero totale degli articoli ripresi sul certificato.

10. Indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli così come la denominazione commerciale usuale delle merci.

11. Indicare la massa lorda, espressa in kilogrammi, delle merci descritte nella corrispondente casella 10.

12. Da completare da parte dell'autorità competente. Indicare, eventualmente, le informazioni relative al documento di esportazione (modello e n. del documento, nome dell'ufficio doganale e dello Stato di rilascio).

13. Indicare il luogo e la data, così come la firma ed il cognome dell'esportatore.

ALLEGATO III

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO IV

>RIFERIMENTO A UN FILM>