21996D0425(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/96, del 29 febbraio 1996, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 25/04/1996 pag. 0045 - 0047


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/96 del 29 febbraio 1996 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/95 del Comitato misto SEE (1);

considerando che occorre integrare nell'accordo gli adeguamenti al regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, al regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, e al regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, previsti nell'allegato I capitolo V.B.VII, punti 3, 6 e 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2);

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini di tavola e dei vini da qualità prodotti in una regione determinata (3);

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 60/95 della Commissione, del 16 gennaio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (4);

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (5),

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi degli adeguamenti ai regolamenti (CEE) n. 823/87, (CEE) n. 2392/89 e (CEE) n. 2333/92, apportati nell'allegato I, capitolo V.B.VII, punti 3, 6 e 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, e i testi dei regolamenti (CE) n. 2733/94, (CE) n. 60/95 e (CE) n. 554/95 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1996, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche richieste ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 29 febbraio 1996.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. BENAVIDES

(1) GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 19.

(2) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21, modificato dalla GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 289 del 10. 11. 1994, pag. 5.

(4) GU n. L 11 del 17. 1. 1995, pag. 19.

(5) GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 3.

ALLEGATO della decisione n. 4/96 del Comitato misto SEE

L'APPENDICE 1 DEL PROTOCOLLO 47 SULL'ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO DEL VINO dell'accordo SEE è così modificata:

1) Il testo del punto 14 [regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione] è soppresso.

2) Al punto 16 [regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«- 194 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21, modificato dalla GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).»

3) Al punto 22 [regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«- 194 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21, modificato dalla GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).»

4) Il testo del punto 23 [regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio] è soppresso.

5) Al punto 25 [regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«- 395 R 0060: Regolamento (CE) n. 60/95 della Commissione, del 16 gennaio 1995 (GU n. L 11 del 17. 1. 1995, pag. 19).»

6) Al punto 39 [regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«, modificato da:

- 194 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21, modificato dalla GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).»

7) Dopo il punto 42.A [regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«42.B. 394 R 2733: Regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU n. L 289 del 10. 11. 1994, pag. 5).

42.C. 395 R 0554: Regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 3).»

8) Al punto 45 (elenco dei vini da tavola) è aggiunto il seguente testo:

«modificato da:

- elenco pubblicato nella GU n. C 203 del 27. 7. 1993, pag. 4.»