21985A0919(01)

Accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 19/09/1985 pag. 0002 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0227
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 22 pag. 0159
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 22 pag. 0159


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ACCORDO

di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

PRENDENDO ATTO con soddisfazione dello sviluppo dei rapporti amichevoli tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese,

RITENENDO che l'attuazione dell'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese, firmato il 3 aprile 1978, abbia dato risultati soddisfacenti,

ANIMATI dalla volontà comune di instaurare una nuova fase nei loro rapporti commerciali ed economici,

DESIDEROSI, sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci, di intensificare e di diversificare i loro scambi commerciali e di sviluppare attivamente una cooperazione economica e tecnica conforme ai rispettivi interessi,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO CONTENENTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

Le due parti contraenti cercheranno, nel contesto delle rispettive leggi e regolamentazioni in vigore, conformemente ai principi di eguaglianza e di reciproco vantaggio:

- di promuovere e di intensificare i loro scambi commerciali,

- di favorire una continua espansione della cooperazione economica.

CAPITOLO I

Cooperazione commerciale

Articolo 2

Le due parti contraenti ribadiscono la loro volontà:

a) di prendere tutte le misure opportune per creare condizioni favorevoli ai loro scambi commerciali;

b) di adoperarsi con la massima sollecitudine per migliorare la struttura degli scambi commerciali per pervenire ad una più vasta diversificazione degli stessi;

c) di esaminare, ciascuna per proprio conto e con uno spirito positivo, le proposte formulate dall'altra parte contraente, in particolare in sede di commissione mista, allo scopo di agevolare i loro scambi commerciali.

Articolo 3

1. Le due parti contraenti si concedono nei loro rapporti commerciali il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne:

a) i dazi doganali e le imposizioni di qualsiasi natura applicati all'importazione, all'esportazione, alla riesportazione o al transito dei prodotti, ivi comprese le modalità di riscossione di tali dazi e imposizioni;

b) le normative, le procedure e le formalità in materia di sdoganamento, transito, deposito in magazzino e trasbordo dei prodotti importati o esportati;

c) le tasse e altre imposizioni interne che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti e servizi importati od esportati;

d) le formalità amministrative per il rilascio delle licenze d'importazione o di esportazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando si tratta:

a) di vantaggi concessi da una delle parti contraenti agli stati che fanno parte con la stessa di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;

b) di vantaggi accordati da una delle parti contraenti ai paesi limitrofi per facilitare il commercio di frontiera;

c) di misure che possano essere attuate da una o dall'altra parte contraente per far fronte agli obblighi inerenti agli accordi internazionali sui prodotti di base. Articolo 4

Le due parti contraenti faranno ogni sforzo per agevolare l'espansione armoniosa dei reciproci scambi commerciali e per contribuire secondo i rispettivi mezzi ad equilibrarli.

Qualora si manifestasse uno squilibrio evidente, il problema deve formare oggetto di un esame in sede di commissione mista per raccomandare le misure necessarie al miglioramento della situazione.

Articolo 5

1. La Repubblica popolare cinese prenderà favorevolmente in considerazione le importazioni provenienti dalla Comunità economica europea. A tal fine, le competenti autorità cinesi provvederanno affinché gli esportatori della Comunità abbiano la possibilità di partecipare pienamente alle occasioni di commercio con la Cina.

2. La Comunità economica europea tenderà verso una sempre maggiore liberalizzazione delle importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese. A tal fine essa si adopererà per prendere progressivamente misure volte ad estendere l'elenco dei prodotti la cui importazione in provenienza dalla Cina è liberalizzata e ad aumentare il volume dei contingenti. Le modalità di applicazione verranno esaminate nel quadro della commissione mista.

Articolo 6

1. Le due parti contraenti sono tenute a scambiare informazioni sui problemi che potrebbero manifestarsi nei loro scambi commerciali e ad avviare, con l'intento di promuovere gli scambi commerciali, consultazioni amichevoli volte alla ricerca di una soluzione di detti problemi reciprocamente soddisfacente. Ciascuna delle due parti contraenti si asterrà dall'attuare misure prima delle consultazioni.

2. Se tuttavia, eccezionalmente, la situazione non consente alcun indugio, ogni parte contraente può prendere misure, ma prima deve cercare, per quanto possibile, di procedere ad una consultazione amichevole.

3. Nell'adottare le misure menzionate al paragrafo 2, ogni parte contraente cercherà di non compromettere gli obiettivi generali del presente accordo.

Articolo 7

Le due parti contraenti si impegnano a promuovere le visite di persone, gruppi e delegazioni degli ambienti economici, commerciali e industriali, a facilitare gli scambi e i contatti industriali e tecnici a carattere commerciale, a favorire l'organizzazione reciproca delle fiere e delle esposizioni, nonché la prestazione dei servizi ad esse inerenti. Esse devono concedersi per quanto possibile le agevolazioni concernenti le attività summenzionate.

Articolo 8

Lo scambio di merci e la prestazione di servizi tra le due parti contraenti si svolgeranno secondo i prezzi e le tariffe conformi ai mercati.

Articolo 9

Le parti contraenti convengono che i pagamenti delle transazioni si effettuino, conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni in vigore, nelle monete degli stati membri della Comunità, in renminbi oppure in qualsiasi moneta convertibile accettata dalle due parti interessate alle transazioni.

CAPITOLO II

Cooperazione economica

Articolo 10

Nell'ambito delle rispettive competenze e in particolare con l'intento di favorire lo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura nella Comunità economica europea e nella Repubblica popolare cinese, diversificare i rapporti economici, incoraggiare il progresso scientifico e tecnico, aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati, contribuire allo sviluppo delle loro economie e al miglioramento del loro tenore di vita, le parti contraenti convengono di sviluppare la cooperazione economica in tutti i settori definiti di comune accordo, in particolare:

- industria e miniere,

- agricoltura e settore agro-industriale,

- scienze e tecnologia,

- energia,

- trasporti e comunicazioni,

- protezione dell'ambiente,

- cooperazione nei paesi terzi.

Articolo 11

In funzione dei rispettivi bisogni e compatibilmente con i propri mezzi d'azione le parti contraenti favoriranno la cooperazione industriale e tecnica nei suoi vari aspetti, a vantaggio dei relativi organismi o imprese. Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le due parti contraenti si adopereranno per agevolare e promuovere, tra l'altro:

- la coproduzione e le imprese comuni;

- lo sfruttamento in comune;

- il trasferimento di tecnologia;

- la cooperazione tra istituzioni finanziarie;

- le visite, i contatti e le attività di promozione per la cooperazione tra persone, delegazioni e organismi economici;

- l'organizazione di seminari e simposi;

- i servizi di consultazione;

- l'assistenza tecnica, compresa quella destinata alla formazione del personale;

- lo scambio continuo di informazioni e opinioni inerenti alla cooperazione commerciale ed economica.

Articolo 12

1. Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, nel contesto delle rispettive leggi, regolamentazioni e politiche, le due parti contraenti convengono di promuovere e incrementare gli investimenti di reciproco interesse.

2. Le parti cercheranno inoltre di migliorare l'attuale clima favorevole agli investimenti, soprattutto incoraggiando l'estensione, da parte degli stati membri della Comunità economica europea e della Repubblica popolare cinese, degli accordi in materia di promozione e protezione degli investimenti in base a principi di equità e reciprocità.

Articolo 13

Dato il diverso livello di sviluppo delle due parti contraenti, la Comunità economica europea è disposta, nell'ambito della sua azione di aiuto allo sviluppo a continuare gli interventi a favore dello sviluppo cinese, compatibilmente con le proprie disponibilità e normative.

Essa si conferma disposta ad aumentare e diversificare questi interventi.

Articolo 14

Salve restando le disposizioni applicabili in materia dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo, come qualsiasi azione intrapresa nell'ambito dello stesso, lasciano inalterata la capacità degli stati membri delle Comunità di intraprendere azioni bilaterali con la Repubblica popolare cinese nel settore della cooperazione economica e di concludere eventuali nuovi accordi di cooperazione economica con la Repubblica popolare cinese.

CAPITOLO III

Commissione mista

Articolo 15

1. Nell'ambito del presente accordo di cooperazione commerciale ed economica le due parti contraenti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità economica europea e da rappresentanti della Repubblica popolare cinese.

2. La commissione mista è incaricata:

- di sorvegliare e di esaminare il funzionamento del presente accordo e di passare in rassegna le varie azioni di cooperazione realizzate;

- di esaminare tutte le questioni che potrebbero sorgere nel corso dell'applicazione del presente accordo;

- di esaminare i problemi che possono costituire un ostacolo allo sviluppo della cooperazione commerciale ed economica tra le due parti contraenti;

- di studiare i mezzi e le nuove possibilità di sviluppo della cooperazione commerciale ed economica;

- di formulare raccomandazioni che possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo nei settori di comune interesse.

3. La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Beijing. Possono essere convocate di comune accordo riunioni straordinarie, su richiesta di una delle due parti contraenti. La presidenza della commissione mista viene esercitata a turno da una delle due parti contraenti. Qualora le due parti lo ritengano necessario, la commissione mista può istituire gruppi di lavoro incaricati di assisterla nei suoi compiti.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 16

Per quanto riguarda la Comunità economica europea, il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate. Articolo 17

Il presente accordo sostituisce l'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese del 3 aprile 1978, entrato in vigore il 1o giugno dello stesso anno.

Articolo 18

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le due parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. Esso è concluso per un periodo di cinque anni. L'accordo viene tacitamente rinnovato da un anno all'altro se nessuna delle due parti contraenti ne notifica per iscritto la denuncia all'altra parte, sei mesi prima della sua scadenza.

Possono tuttavia essere apportate modifiche di comune accordo tra le due parti contraenti, per tener conto di nuove situazioni.